Regolamento per la tenuta dei catastrini censuari ufficiali dei comuni con il regime del registro fondiario provvisorio
                            1  Regolamento  per la tenuta dei catastrini censuari ufficiali dei comuni  con il regime del registro fondiario provvisorio  (del 13 maggio 1958)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  richiamati  la  legge  12  maggio  1865  e  il  decreto  esecutivo  5  marzo  1866  concernenti  l’allestimento  delle mappe comunali e dei relativi registri catastali comunali, nonché la legge cantonale sul registro  fondiario del 2 febbraio 1933 e il relativo regolamento del 9 luglio 1935;  d e c r e t a :
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenza per la tenuta dei registri censuari:
1) nel periodo precedente i lavori per l’introduzione
del registro fondiario definitivo
Art. 1
                            Il  municipio  è  competente  e  responsabile  per  la  tenuta  dei  catastrini  censuari  comunali.  Le operazioni di aggiornamento sono eseguite dal segretario comunale o da un impiegato designato  dal municipio.
                        
                        
                    
                    
                    
                2) durante il raggruppamento terreni e
la misurazione catastale
Art. 2
                            La tenuta dei catastrini censuari e il rilascio dei relativi estratti è, di regola, di competenza  dell’incaricato  comunale  fino  all’inizio  del  II.  periodo  del  raggruppamento  dei  terreni  (art.  61/3  cpv.  LRF 1933) e cioè fino alla pubblicazione della risoluzione governativa di approvazione del progetto di  nuovo  riparto  dei  fondi  in  prima  istanza.  Da  questo  momento  e  fino  all’approvazione  della  nuova  misurazione  catastale,  la  tenuta  dei  registri  è  di  competenza  del  geometra  assuntore  del  RT:  in  seguito, fino all’introduzione del registro fondiario definitivo, del geometra revisore di circondario.
                        
                        
                    
                    
                    
                3) durante l’allestimento di mappe fotogrammetriche
                            Nei  comuni  in  cui  il  raggruppamento  dei  terreni  è  preceduto  dall’esecuzione  di  una  mappa  fotogrammetrica,  l’aggiornamento  della  mappa  è  affidato  al  geometra  revisore  di  circondario  (o  assuntore del raggruppamento terreni) per quanto concerne le mutazioni che richiedono operazioni  sul terreno, modificazione dei piani e calcolo delle superfici.  Le  mutazioni  nel  catastrino  per  semplici  trapassi  di  particelle  intere  o  di  partite  (volture  catastali)  sono  eseguite  dall’incaricato  comunale  in  base  alle  comunicazioni  mensili  dell’ufficio  dei  registri.  A  mutazione  inscritta  la  comunicazione  dell’ufficio  dei  registri  va  immediatamente  trasmessa  al  geometra revisore, per l’aggiornamento dei documenti in suo possesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorità di vigilanza
Art. 3
                            1  Autorità di vigilanza in materia di catastrini censuari comunali sono:  a)  l’Ufficio  cantonale  di  stima  per  quanto  concerne  la  descrizione  dei  fondi  e  il  valore  di  stima  ufficiale;  b)  la Divisione della giustizia, per quanto concerne l’intestazione delle partite e dei singoli fondi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Obblighi dell’incaricato comunale
Art. 4
                            L’incaricato comunale deve:  a)  iscrivere  nel  catastrino  censuario  al  più  tardi  entro  15  giorni  (LRF  1933,  art.  25)  tutte  le  mutazioni che gli vengono comunicate mensilmente dall’ufficio dei registri;  b)  conservare in fascicoli annuali, in ordine cronologico, le comunicazioni trasmesse dall’ufficio dei  registri,  a  giustificazione  delle  iscrizioni  fatte  nei  catastrini  comunali,  dal  1912  innanzi.  Su  ogni
                        
                        
                    
                    
                    
                1
Art. modificato dal R 20.12.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 451; precedente modifica: BU 1994,
506.
2
                            estratto ricevuto dall’ufficio dei registri, l’incaricato comunale indica la data di ricevuta e la data  dell’avvenuto aggiornamento del catastrino.
                        
                        
                    
                    
                    
                Divieti
Art. 5
                            Né   il   municipio,   né   l’incaricato   comunale   possono   fare   rettificazioni   nei   catastrini  comunali.  Non  è  ammessa  l’iscrizione  alla  partita  del  capo-famiglia  dei  beni  acquistati  dalla  moglie  o  dai  figli  minorenni.  È  vietata  in  particolare  la  automatica  voltura  agli  eredi  dei  beni  di  una  eredità  loro  devoluta.  Il  cambiamento dell’intestazione di beni da una persona defunta alla comunione ereditaria può essere  iscritto nel catastrino comunale solo dopo la relativa iscrizione a RF (art. 656, 2 cpv. CCS).
                        
                        
                    
                    
                    
                Successioni precedenti il 1912
                            Fanno  eccezione  unicamente  le  volture  catastali  per  le  successioni  aperte  prima  del  1°  gennaio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1912, per le quali la competenza spetta al municipio.  Le successioni aperte prima del 1° gennaio 1912 vanno intestate agli eredi in comproprietà.  Una  copia  delle  risoluzioni  municipali  concernenti  le  successioni  precedenti  il  1912  deve  essere  allegata   alla   raccolta   delle   comunicazioni   mensili   dell’ufficio   dei   registri,   a   giustificazione  dell’operazione eseguita nel catastrino.
                        
                        
                    
                    
                    
                Allestimento di nuovi registri censuari comunali
Art. 6
                            2  Durante  le  operazioni  di  allestimento  di  nuovi  catastrini  non  è  ammesso  modificare  le  intestazioni  di  proprietà  senza  il  preventivo  trapasso  a  registro  fondiario  e  l’autorizzazione  della  Divisione della giustizia.  Per la esatta iscrizione le intestazioni di proprietà devono essere iscritte nella forma prevista dall’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15 del Regolamento concernente la legge sul registro fondiario del 1° aprile 1998.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rettifica di errori
Art. 7
                            Nel caso di contestazione di errori nei catastrini censuari, l’incaricato comunale avvertirà  la  competente  autorità  di  vigilanza  di  cui  all’art.  3  del  presente  regolamento  per  richiedere  il  necessario accertamento e l’autorizzazione a procedere alla correzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Norme generali per la tenuta del catastrino
Art. 8
                            Per la tenuta del catastrino censuario comunale valgono le seguenti norme:
                        
                        
                    
                    
                    
                1) verifica
                            Ricevuta  una  comunicazione  di  trapasso  dall’ufficio  dei  registri,  il  tenitore  del  catastrino  comunale  deve  immediatamente  controllarne  la  esatta  corrispondenza  con  la  partita  del  catasto  e  segnalare  immediatamente  all’ufficiale  dei  registri  eventuali  errori  di  nomi,  numeri  di  mappa.,  subalterni,  superficie, quote di comproprietà o discordanze di altra natura.
                        
                        
                    
                    
                    
                2) iscrizione
                            Accertata  l’esattezza  della  comunicazione,  il  tenitore  del  catastrino  procede  immediatamente  alle  volture.
                        
                        
                    
                    
                    
                3) riporti
                            L’intestazione nuova deve essere riportata integralmente. Quote di proprietà devono essere indicate  soltanto nel caso di comproprietà (CCS art. 646), la indicazione è invece esclusa quando trattasi di  comunioni ereditarie o convenzionali (proprietà comune CCS art. 652).
                        
                        
                    
                    
                    
                4) cancellazioni e nuove iscrizioni
                            Le cancellazioni devono essere eseguite con una riga in inchiostro rosso; le nuove iscrizioni devono  essere  fatte  in  inchiostro  nero,  in  scrittura  chiara,  con  l’indicazione  del  numero  e  dell’anno  della  mutazione nel RF corrispondente all’estratto dell’ufficio dei registri.  Non  è  ammesso  scrivere  gli  aggiornamenti  fra  le  righe:  la  vecchia  descrizione  va  cancellata  e  l’aggiornamento iscritto in calce.
                        
                        
                    
                    
                    
                5) comproprietà
2
Art. modificato dal R 20.12.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 451; precedente modifica: BU 1994,
506.
                            3  I  beni  posseduti  in  comproprietà  (art.  646  segg.  CCS)  devono  essere  inscritti  in  una  partita  unica  intestata alla “comproprietà” seguita dal nome dei comproprietari e dalle loro quote (1/3, 1/4, 3/8 ...).  In  caso  di  vendita  o  di  cessione  di  una  quota  a  terzi,  il  nome  del  nuovo  proprietario  della  quota  va  iscritto nella intestazione al posto del precedente comproprietario.  Se un comproprietario di diversi mappali vende la quota relativa a uno solo dei beni, questo mappale  va  radiato  completamente  dalla  partita  e  intavolato  in  una  nuova  partita  a  sé  stante,  intestata  ai  membri della nuova comproprietà venutasi a creare mediante il trapasso.
                        
                        
                    
                    
                    
                6) rubriche - elenco proprietari
                            Con  i  catastrini  ufficiali  devono  essere  aggiornate  anche  le  annesse  rubriche  (elenco  proprietari),  nelle quali sotto il nome di ogni singolo proprietario, sono indicati i numeri delle partite - pagine nelle  quali fosse partecipe.
                        
                        
                    
                    
                    
                7) variazioni di coltura
                            Prima di riportare nel catastrino le variazioni notificate periodicamente dall’ufficio cantonale di stima,  devono  essere  accertate  l’identità  della  nuova  intestazione  con  la  precedente  e  l’identità  della  superficie totale del fondo.  Qualora  dovessero  risultare  divergenze  nei  prospetti  di  stima,  il  tenitore  del  catastrino  deve  richiedere  la  verifica  all’ufficio  cantonale  di  stima.  La  copiatura  delle  nuove  indicazioni  portate  dal  formulario d’estimo, senza preventivo controllo, non libera il tenitore dalle sue responsabilità.
                        
                        
                    
                    
                    
                8) costruzione su più mappali di un proprietario
                            Quando  un  proprietario  di  diversi  piccoli  mappali  erige  sugli  stessi  una  costruzione,  nella  nuova  descrizione  i  numeri  dei  mappali  vecchi  devono  essere  mantenuti,  ma  raggruppati  nella  medesima  finca.
                        
                        
                    
                    
                    
                9) frazionamenti
                            Nelle variazioni di coltura dei fondi, gli eventuali subalterni creati per costruzioni, vanno indicati con  lettere  dell’alfabeto,  maiuscole  per  i  fabbricati  e  minuscole  per  i  terreni.  Non  sono  ammessi  gli  esponenti  numerici  (1,  2,  ...  o  I.  II.  ...  per  frazioni)  se  non  in  quanto  servano  a  indicare  le  proprietà  promiscue in uno stesso fabbricato o diritti di superficie.  Nella  descrizione  nuova,  il  mappale  deve  essere  indicato  una  volta  sola  nella  prima  riga.  Per  i  susseguenti subalterni è fatto divieto di ripetere il numero.  Nelle lottizzazioni di terreni (Reg. RF 1935, art. 28, § 1), alle parcelle nuove non devono essere dati  dei subalterni, ma dei nuovi numeri in continuazione della serie figurante nel sommarione vecchio o  nel prospetto d’estimo dei terreni e dei fabbricati nel quale vanno iscritti i nuovi numeri assegnati con  la rispettiva intestazione e descrizione.  L’esecutore  del  tipo  planimetrico  deve  assumere  le  necessarie  informazioni  presso  la  cancelleria  municipale.
                        
                        
                    
                    
                    
                10) costruzione sul fondo altrui
a) con diritto di superficie
                            Nel  caso  di  costruzione  di  un  diritto  di  superficie  iscritto  a  RF  (come  diritto  di  costruzione  per  se  stante  o  servitù),  la  superficie  occupata  dalla  costruzione  non  deve  essere  dedotta  dalla  superficie  del  mappale  gravato  dal  diritto,  ma  deve  essere  iscritta  in  una  annotazione  nella  colonna  delle  osservazioni  della  partita  del  proprietario  del  fondo  con  menzione  “gravato  da  diritto  di  superficie  (Mut.  N.  .../  19...)”.  La  costruzione  deve  essere  intavolata  nella  partita  intestata  al  proprietario  del  fabbricato, con il medesimo numero di mappa originario, seguito da un subalterno numerico (I, II. III.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...)  e  l’indicazione  nella  colonna  della  descrizione  “  Diritto  di  superficie  ”  (sottolineato)  senza  l’indicazione   della   superficie   (anche   se   la   stessa   risultasse   dagli   atti).   Nella   colonna   delle  osservazioni deve essere indicato il numero della mutazione e l’anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) concessione precaria
                            Qualora  sul  fondo  altrui  risultasse  inscritta  a  RF  la  menzione  di  una  concessione  precaria,  quest’ultima sarà iscritta nello stesso modo come il diritto di superficie.
                        
                        
                    
                    
                    
                c) senza costituzione di rapporti giuridici iscritti a R. F
                            Nel  caso  di  costruzioni  sul  fondo  altrui,  senza  costituzione  di  un  diritto  di  superficie  o  di  una  concessione  precaria  iscritti  a  RF  il  fabbricato  non  può  essere  intestato  al  costruttore,  ma  deve  essere intestato al proprietario del fondo, sin tanto che le parti non regolano i reciproci rapporti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Tipi planimetrici
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Art. 9
                            Possono  allestire  piani  di  mutazione  (tipi  planimetrici)  soltanto  i  tecnici  diplomati.  Dove  esiste la misurazione catastale ufficiale, soltanto il geometra revisore di circondario è autorizzato ad  allestire tali piani.  Il  piano  di  mutazione  deve  essere  allestito  in  tante  copie  quante  sono  le  parti,  più  due:  una  per  l’ufficio  dei  registri  e  l’altra  per  l’incaricato  della  tenuta  del  catastrino  censuario  che  deve  essere  aggiunto alla raccolta degli estratti mensili delle mutazioni.  Il tipo planimetrico oltre a dare il piano in scala, deve indicare la vecchia e la nuova situazione, con la  descrizione completa dei terreni oggetto della mutazione, con la relativa superficie vecchia e nuova e  le relative intestazioni. Tutte le copie del tipo planimetrico devono portare la data e la firma di chi lo  ha allestito e delle parti interessate.  Prima di allestire un tipo planimetrico, il tecnico deve chiedere i dati risultanti dalla mappa comunale  (ove esiste) e dal catastrino.
                        
                        
                    
                    
                    
                Vecchi registri censuari
Art. 10
                            I   municipi   devono   conservare   nelle   cancellerie   municipali   o   in   archivio   idoneo   e  facilmente accessibile, i vecchi registri catastali (sommarioni, catastrini, registri dei fabbricati, registri  delle  volture  e  relative  rubriche)  affinché  gli  stessi  possano  essere  consultati  in  ogni  tempo  per  l’accertamento dei diritti di proprietà e relativi trapassi, sia nel corso della normale tenuta, sia in sede  di raggruppamenti dei terreni e della misurazione catastale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rilascio estratti censuari
Art. 11
                            Gli  estratti  censuari  devono  essere  la  copia  conforme  del  catastrino  censuario  e  riprodurre esattamente l’intestazione e i dati dei singoli beni.  Nel caso in cui una partita fosse intestata agli eredi di un proprietario morto dopo il 1° gennaio 1912,  senza  che  sia  stata  inscritta  a  RF  la  successione,  l’estratto  censuario  deve  essere  intestato  al  defunto.  Ove  fosse  richiesto  l’estratto  censuario  di  tutti  i  beni  appartenenti  a  una  medesima  persona,  sarà  fatto  l’estratto  della  partita  personale  e  separatamente  quello  dei  beni  posseduti  in  comunione  oppure in comproprietà.
                        
                        
                    
                    
                    
                Estratti volture dal 1897 innanzi
Art. 12
                            Gli   estratti   delle   mutazioni   di   proprietà   dal   1897   innanzi   devono   essere   rilasciati  dall’incaricato comunale per la tenuta del catastrino censuario.  Nei comuni dove è in corso il raggruppamento terreni o la misurazione catastale e la competenza del  rilascio  dell’estratto  censuario  è  del  geometra,  il  tenitore  del  catastrino  deve  sempre  esigere  che  il  geometra   indichi   nell’apposita   finca   anche   i   vecchi   numeri   di   mappa   che   hanno   formato  l’interessenza o la proprietà del richiedente, o suoi coeredi, prima del RT e ciò anche se la domanda  si riferisce a uno solo dei nuovi mappali assegnati.
                        
                        
                    
                    
                    
                Tariffa per la tenuta dei catastrini e relativi estratti
Art. 13
                            3  Per  le  operazioni  eseguite  dall’incaricato  comunale  sono  stabilite  le  seguenti  tasse  per  l’apertura di nuove partite nel catastrino e trapasso di singole particelle:  a)  per l’intestazione di una nuova partita o la  modificazione dell’intestazione  fr. 10.--  b)  per l’iscrizione di ogni particella  fr.  2.--  c)  per l’iscrizione di ogni subalterno  fr.  1.--  d)  per la modificazione dei soli valori di stima totali  o parziali delle particelle a seguito di  frazionamento o variazione di cultura, per ogni  particella o subalterno modificato  fr.  2.--  In queste indennità è compresa la cancellazione della vecchia  intestazione delle singole particelle e l’aggiornamento dell’elenco  dei proprietari (rubricati)
                        
                        
                    
                    
                    
                3
Art. modificato dal R 13.9.1994; in vigore dal 16.9.1994 - BU 1994, 506; precedente modifica: BU 1982,
268 e 288.
                            5  e)  per gli estratti censuari rilasciati dalla cancelleria  comunale:  sino a dieci mappali o subalterni  per ogni mappale o subalterno in più  fr. 15.--  fr.  2.--  f)  per un estratto del registro catastale, delle  mutazioni avvenute a partire dal 1897:  per la prima pagina di scritturazione  per quelle successive, cadauna  fr. 100.--  fr.  75.--  Se  il  lavoro  per  la  compilazione  della  voltura  richiede  più  di  un’ora  per  pagina,  viene  prelevato  un  supplemento di fr. 60.-- per ogni ora in più.  Sulle  bollette  e  sugli  estratti  devono  essere  applicate  le  marche  di  bollo  comunali  corrispondenti  all’importo delle tasse richieste. Tutti gli interessati sono solidalmente responsabili, nei confronti del  Municipio,  per  il  pagamento  delle  tasse  per  le  operazioni  che  li  riguardano,  tanto  se  fatte  a  loro  richiesta, quanto se ordinate d’ufficio.  Per le eventuali contestazioni concernenti la tariffa si rinvia agli articoli 208 segg Loc.  Art. 14  4  Le  contravvenzioni  da  parte  dei  Municipi  e  loro  incaricati  alle  norme  del  presente  regolamento sono punite, giusta le disposizioni della legge organica comunale.  Sono riservate in ogni caso l’azione civile e penale. Gli ufficiali dei registri e tutte le altre autorità che  venissero  a  conoscenza  di  abusi  o  di  iscrizioni  in  urto  alle  norme  del  presente  regolamento,  sono  tenuti a denunciarli al Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 15
                            Il presente regolamento entra in vigore  5  con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle  leggi e degli atti esecutivi e abroga:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  le disposizioni emanate dal Consiglio di Stato in questa materia il 28 giugno 1930;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  il DE sulle tasse per le volture catastali del 7 giugno 1918; le lettere g)-h) dell’art. 57 del DE 3  novembre  1950  di  applicazione  della  LOC  sono  abrogate  e  sostituite  dai  numeri  2  e  3  dell’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13.  Pubblicato nel BU  1958  , 48.
                        
                        
                    
                    
                    
                4
Art. modificato dal R 13.9.1994; in vigore dal 16.9.1994 - BU 1994, 506.
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