Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi nel settore della pedagogia specializzata (orientamento educazione speciale precoce e orientamento insegnamento speciale)
                            5.1.8.4.11  Regolamento  concernente il riconoscimento dei diplomi nel settor  e della  pedagogia specializzata  (orientame  nto educazione speciale precoce  e orientamento insegnamento speciale)  (del 12 giugno  2008  )  La Conferenza  svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),  visti  gli  art.  2,  4  e  6  dell’Accordo  intercantonale  sul  riconoscimento  dei  diplomi  scolastici  e  professionali  del  18  febbraio  1993  (Accordo  sul  riconoscimento  dei  diplomi)  e  lo  statuto  de  lla  CDPE del 3 marzo 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  ,  d e c r e t a :  I. Disposizioni generali  Art.  1  I  diplomi  cantonali  o  riconosciuti  da  uno  o  più  cantoni,  in  pedagogia  specializzata  (orientamento  educazione  speciale  precoce  e  orientamento  insegnamento  speciale),  rilasciati  dalle  scuole  universitarie,  sono  riconosciuti  dalla  CDPE,  se  soddisfano  le  esigenze  minime  previste dal presente regolamento.  Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il presente regolamento si applica ai diplomi d’insegnamento che:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  attestano che la formazione è  stata compiuta in un’alta scuola pedagogica, in un’università o  in un’altra scuola universitaria e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  permettono  ai/alle  loro  titolari  di  dispensare  un  insegnamento  nel  settore  della  pedagogia  specializzata, o nell’educazione speciale precoce o nell’insegn  amento speciale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  non  si  applica  ai  diplomi  concernenti  altri  rami  professionali  nel  campo  della  pedagogia  specializzata.  II. Condizioni di riconoscimento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Obiettivi di formazione  Art.  3  1  La formazione permette d’acquisire le necessarie competenze  cognitive,  pratiche  e  personali:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  nel settore orientato all’educazione speciale precoce, per esercitare un’attività di sostegno  preventivo  ed  educativo  presso  i  bambini  il  cui  sviluppo  è  messo  in  pericolo,  alterato  o  ostacolato e per effettuare nell’amb  ito della famiglia i relativi interventi, o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  nel  settore  orientato  all’educazione  speciale,  per  svolgere  un  lavoro  d’educazione  e  di  formazione presso allievi con particolari bisogni educativi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La formazione permette ai diplomati e alle diplomate:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  d’  esercitare un’attività di consulenza e di sostegno in relazione ai problemi che si pongono nel  campo della pedagogia specializzata,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  d’utilizzare  delle  procedure  di  valutazione  diagnostica  differenziate  e  dei  metodi  d’osservazione orientati sul bambino e  sul suo ambiente,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  d’individuare i fattori che limitano le capacità d’apprendimento,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  d’elaborare e di realizzare un progetto individualizzato di pedagogia spe  cializzata,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  d’integrare e coinvolgere attivamente l’ambiente famigliare, scolastico e soc  iale,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  di  collaborare  regolarmente,  in  modo  interdisciplinare,  con  tutti  gli  speciali  sti  e  gli  istituti  coinvolti,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g.  d’intraprendere una riflessione teorica e scientificamente fondata sui problemi e sui compiti  d’assumere e sulle possibilità  d’intervento pedagogico,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h.  di valutare l’efficacia della propria attività professionale con metodi espliciti,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i.  di partecipare at  tivamente al lavoro di squadra,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            j.  di  riflettere  sulle  proprie  competenze  personali,  sociali  e  professionali  e,  se  necessario  ,  di  adattarle e ampliarle,
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            Revisione totale dello Statuto della CDPE del 3 marzo 2005.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            k.  di pianificare il proprio perfezionamento e aggiornamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  formazione  orientata  all’educazione  speciale  precoce  permette  inoltre  ai  diplomati  e  alle  diplomate:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  di  rilevare  in  modo  tempestivo  i  fattori  che  limitano  o  me  ttono  in  pericolo  lo  svilup  po  del  bambino o della bambina,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  di  collaborare  con  i  genitori  o  le  altre  persone  incaricate  dell’educazione  per  valutare  lo  sviluppo del bambino o della bambina, nonché per determinare e raggiungere degli obiettivi di  sostegno  ed educazione, e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  d’accompagnare  e  sostenere  il  bambino  o  la  bambina  nell’ambiente  famigliare  o  nelle  strutture di custodia, al massimo per due anni dopo l’in  izio della scuola obbligatoria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La formazione orientata all’insegnamento speciale permette ino  ltre ai diplomati e alle diplomate:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  di  pianificare  e  d’offrire  un  insegnamento  e  delle  misure  di  sostegno  scolastico  adatti  ai  particolari bisogni educativi degli allievi e di procedere alla loro valutazione,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  d’esercitare come insegnante di pedagogia  specializzata  sia  nelle  scuole  regolari  che  nelle  scuole speciali,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  d’applicare misure integrative di scolarizzazione, e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  d’esercitare un’attività di consulenza in merito a problemi che si pongono nel quadro della  pedagogia specializzata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Ammissi  one  Art.  4  1  L’accesso alla formazione richiede un diploma d’insegnamento per le classi regolari o  un diploma in logopedia o in terapia psicomotoria (al minimo di livello bachelor) o un certificato di  bachelor  in  un  campo  di  studio  affine,  in  particolare in scienze dell’educazione, in educazione  sociale, in pedagogia specializzata
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  , in psico  logia o in ergoterapia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Possono  inoltre  aver  accesso  agli  studi  le  persone  che  hanno  ottenuto  un  diploma  bachelor  nel  quadro di un ciclo di studi integrati  per il diploma d’insegnamento per il livello secondario  I.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il Comitato della  CDPE, secondo gli  art.  5 e 6, può  concretizzare per  mezzo di linee direttive le  condizioni d’ammis  sione per ciascun orientamento.  cazione speciale precoce  Art.  5  Per l’orientamento educazione speciale precoce, gli studenti e le studentesse che non  dispongono né di un diploma d’insegnamento per il livello prescolastico / elementare, né di un  diploma  di  logopedia  o  di  terapia  psicomoto  ria,  devono  fornire  delle  prestazioni  complementari  teoriche  nel  campo  della  pedagogia  prescolastica  e  della  psicologia  di  sviluppo.  Inoltre,  devono  attestare di possedere esperienza pratica nel campo bambino/famiglia.  zioni d’ammissione  tamento insegnamento speciale  Art.  6  Per  l’orientamento  insegnamento  speciale,  gli  studenti  e  le  studentesse  che  non  dispongono di un diploma d’insegnamento riconosciuto che corrisponde almeno a un bachelor, per  l’insegnamento nelle classi regolari, devono  fornire  delle  prestazioni  complementari  teoriche  e/o  pratiche nel campo della formazione per l’insegnamento nella scuola regolare.  plementari  Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  prestazioni  complementari  secondo  gli  art.  5  e  6  totalizzano  d  a  30  a  60  crediti  ECTS, rispettivamente 900  -  1800 ore di lavoro, in conformità alle linee diretti  ve del Comitato della  CDPE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli studenti e le studentesse che devono fornire delle prestazioni complementari possono essere  ammessi allo studio a determinate c  ondizioni. Le prestazioni complementari devono essere fornite  prima della fine dello studio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La valutazione e la convalida delle prestazioni complementari spetta ai responsabili dell’istituto di  formazione preposto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Struttura degli studi  di  formazione
                        
                        
                    
                    
                    
                2
                            Formazione di livello bachelor proposta da alcune  università.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Gli studi mettono in relazione teoria e pratica, oltre che insegnamento e ricer  ca.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli studi si basano sul piano degli studi emanato o approvato dal cantone o da più cantoni. Esso  comprende:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  la teoria e la pratica  della pedagogia spe  cializzata,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  lo studio di elementi rilevanti di settori affini quali la psicologia, la medicina, la sociologia e il  diritto, e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  i  metodi  di  ricerca,  nonché  le  conoscenze  delle  ricerche  attuali  nel  campo  della  pedagogia  specializzata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Secondo  l’orientamento  scelto,  gli  studi  possono  mettere  l’accento  sull’incoraggiamento  e  il  sostegno  da  dare  ai  bambini  che  accusano  ritardi  nello  sviluppo  sul  piano  emozionale,  sociale,  fisico  -  motorio, di linguaggio e/o cognitivo, nonché a dei bambini in situazi  one di handicap mentale,  fisico,  sensoriale  o  di  plurihandicap,  e  che  manifestano  disturbi  di  comportamento,  oppure  a  dei  bambini con particolari capacità.  Art.  9  1  La  formazione  pratica  è  parte  integrante  della  formazione  e  si  svolge  me  diante  corsi  pratici accompagnati. Nel caso di una formazione svolta parallelamente all’attività professionale,  una parte dei corsi pratici è sostituita dall’assistenza pedagogica durante l’esercizio dell’attività  d’insegnamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  si  svolge  in  almeno  due  campi  d’attività  diversi,  per  l’educazione  speciale  precoce  nell’ambito famigliare, in un istituto di pedagogia specializzata o presso un servizio d’altro tipo e,  per l’insegnamento speciale, in una scuola regolare e in un istituto di pedagogia special  izzata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli istituti di formazione, in collaborazione con gli istituti dove si svolgono i corsi pratici, assumono  il compito di seguire gli studenti e le studentesse e di valutare i corsi pratici durante la formazione  pratica.  Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Gli  studi  corrispondono  a  un  ciclo  master,  la  scuola  universitaria  può  proporre  uno  o  due orientamenti. La formazione base per i due orientamenti è costituita da moduli comprendenti  elementi  generali  e  comuni  di  un  totale  di  60  c  rediti  definiti  secondo  il  Sistema  europeo  di  accumulazione e trasferimento dei crediti  (ECTS). Le altre parti della formazione sono specifich  e  ad ognuno degli orientamenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La partecipazione a dei corsi tenuti da docenti comporta almeno 40 crediti. La formazione pratica  conta alm  eno 20 crediti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4. Docenti  Art.  11  I  docenti  e  le  docenti  hanno  un  diploma  di  scuola  universitaria  nella  o  nelle  discipline  che  insegnano.  Dispongono  inoltre  di  un’esperienza  professionale  corrispondente  e  di  compet  enze didattiche appropriate per l’insegnamento al livello terziario.  bili  Art.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I responsabili e le responsabili della formazione pratica sono titolari di un diploma nel  settore  della  pedagogia  specializzata  e  hanno  svolto  la  loro  attività,  con  successo,  almeno  due  anni a tempo pieno nel rispettivo settore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La formazione necessaria all’adempimento dei loro compiti è assunta, di regola, dagli istituti di  formazione in pedagogia special  izzata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5. Diploma  Art.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Ogni istituto di formazione dispone di un regolamento di diploma emanato o approvato  dal  cantone  o  da  più  cantoni.  Se  un  istituto  di  formazione  è  posto  sotto  la  responsabilità  di  più  cantoni,  il  regolame  nto di diploma può essere emanato dal cantone o dall’organo designato dai  cantoni responsabili dell’istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  regolamento  di  diploma  stabilisce  in  particolare  le  modalità  per  il  conferimento  del  diploma  e  indica i mezzi di ricorso.  diploma
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  14  Il diploma è conferito in base alla valutazione delle prestazioni nei seguenti campi:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  formazione teorica,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  formazione pratica professionale, e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  lavoro di master.  Art.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’attestato di diploma reca:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  la  denom  inazione  dell’istituto  di  formazione  e  del  cantone  o  dei  cantoni  che  rilasciano  o  riconoscono il diploma,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  i dati personali del diplomato o della diplomata,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  la menzione «Diploma nel settore della pedagogia specializzata»,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  l’indicazione  dell’orienta  mento   scelto   (educazione   speciale   precoce   o   insegnamento  speciale),
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  la firma dell’istanza competente, nonché
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  il luogo e la data.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  diploma  riconosciuto  è  contrassegnato  dalla  menzione  aggiuntiva  «Il  diploma  è  riconosciuto  a  livello   svizzero   (decisi  one   della   Conferenza   svizzera   dei   direttori   cantonali   della   pubblica  educazione del ...)».  Art.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  titolare  o  la  titolare  di  un  diploma  riconosciuto  sono  legittimati  a  portare  il  titolo  di  «Docente   diplomato/docente   diplomata   in  pedagogia   speci  alizzata   (CDPE)  orientamento  educazione   speciale   precoce»   o   di   «Docente   diplomato/docente   diplomata   in   pedagogia  specializzata (CDPE) orientamento insegnamento speciale».
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  denominazione  dei  titoli  nell’ambito  della  riforma  di  Bologna  segue  il  Regolament  o  concernente i titoli della CDPE
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  III. Procedura di riconoscimento  Art.  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La valutazione delle domande di riconoscimento e l’esame periodico del rispetto delle  condizioni  di  riconoscimento,  come  pure  la  trattazione  di  altre  problematiche  in  relazione  alla  formazione dei docenti e delle docenti nel campo della pedagogia specializzata in Svizzera, sono  evase da una commissione di riconoscimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La commissione si compone di undici membri al massimo. Le regioni linguistic  he della Svizzera  devono essere debitamente rappresentate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il Comitato della CDPE nomina i membri della commissione e il presidente o la presidente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il Segretariato generale della CDPE funge da segretariato della commissione di riconoscimento.  di riconoscimento  Art.  18  1  Il cantone o più cantoni inoltrano la domanda di riconoscimento alla CDPE, corredata  della documentazione necessaria al suo esame.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se un istituto di formazione è posto sotto la responsabilità di più cantoni, quest’ultimi possono  designare il cantone incaricato della presentazione della domanda.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La commissione di riconoscimento esamina la domanda e formula una proposta alla CDPE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  membri  della  commissione  possono  assistere  alle  lezioni  e  agli  esami  e  richiedere  una  documentazio  ne supplementare.  Art.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La decisione di accordare, rifiutare o annullare il riconoscimento è di competenza del  Comitato della CDPE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  di  rifiuto  o  di  annullamento  del  riconoscimento,  la  decisione  deve  indicarne  i  motivi.  Devono  inoltre  essere  menzionate  le  misure  da  adottare,  affinché  il  diploma  possa  essere  successivamente riconosciuto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Qualora  un  diploma  non  soddisfi  più  le  condizioni  di  riconoscimento  previste  dal  presente  regolamento,  il  Comitato  della  CDPE  assegna  al  cantone  o  ai  cantoni  interessati  un  congruo  termine per porvi rimedio. L’autorità responsabile dell’istituto di formazione ne è informata.
                        
                        
                    
                    
                    
                3
                            Regolamento concernente la denominazione, nell’ambito della riforma di Bologna, dei diplomi e dei
                        
                        
                    
                    
                    
                master di perfezionamento nel campo della formazione delle insegnanti e degli insegnanti (Regolamento
                            concernente i titoli) del 28 ottobre 2005  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  20  La CDPE tiene un registro dei diplomi riconosciuti.  IV. Rimedi di diritto  Art.  21  Le decisioni dell’autorità d  i riconoscimento si possono impugnare con ricorso presso la  Commissione  di  ricorso  della  CDPE  o  con  azione  dinnanzi  al  Tribunale  federale  conformemente  alla Legge federale sul Tribunale federale.  V. Disposizioni finali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Disposizioni transitorie  cimen  to secondo  Art.  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  diplomi  riconosciuti  da  uno  o  più  cantoni,  rilasciati  prima  dell’attribuzione  del  riconoscimento in base al presente regolamento o in applicazione del Regolamento concernente il  riconoscimento dei d  iplomi di pedagogia curativa scolastica del 27 agosto 1998, sono a loro volta  riconosciuti dopo il riconoscimento dei primi diplomi ai sensi del presente regolamento. L’art. 23  resta riservato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I titolari e le titolari di un diploma riconosciuto ai sensi  del cpv. 1 sono legittimati a portare il titolo  menzionato all’art. 16 cpv. 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il Segretariato generale della CDPE rilascia, su richiesta, un attestato di riconoscimento.  me  Art.  23  Le    persone    titolari    di    un  diploma  d’insegnamento  rilasciato  dalle  scuole  normali/magistrali, secondo il precedente regime giuridico, possono essere ammesse allo studio.  me  Art.  24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le scuole universitarie possono autorizzare gli stud  enti e le studentesse a cominciare  gli studi per il diploma orientato all’insegnamento speciale al più tardi entro due anni dall’entrata in  vigore del presente regolamento, in conformità al Regolamento concernente il riconoscimento dei  diplomi  in  pedagogia  curativa  scolastica  del  27  agosto  1998  (versione  modificata  il  28  ottobre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2005).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se i regolamenti interni della loro scuola universitaria lo permettono, gli studenti e le studentesse  che hanno cominciato i loro studi sotto il precedente regime giuridico,  li possono terminare sotto lo  stesso regime. Le scuole universitarie possono prevedere una mutazione verso i cicli conformi alle  nuove disposizioni, ma per gli studenti e le studentesse che hanno già cominciato, questo cambio  non deve com  portare svantaggi  .  to secondo  Art.  25  1  Domande  di  riconoscimento  inoltrate  prima  dell’entrata  in  vigore  del  presente  regolamento, sulla base del Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi in pedagogia  cura  tiva  scolastica  del  27  agosto  1998  (versione  modificata  il  28  ottobre  2005)  sono  valutate  in  base a questo regime.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Su richiesta, le domande di riconoscimento inoltrate nei due anni seguenti l’entrata in vigore del  presente  regolamento  sono  valutate  second  o  il  Regolamento  concernente  il  riconoscimento  dei  diplomi  in  pedagogia  curativa  scolastica  del  27  agosto  1998  (versione  modificata  il  28  ottobre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2005).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le decisioni prese secondo i cpv. 1 e 2 contengono delle indicazioni riguardo ai necessari futuri  adat  tamenti da effettuare secondo l’art. 26 al presente regolamento di riconoscimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Tutte le domande di riconoscimento inoltrate oltre i due anni dall’entrata in vigore del presente  regolamento sono esaminate secondo il nuovo regime giuridico.  elle decisioni di riconoscimento  Art.  26  Gli  studi,  i  cui  diplomi  sono  stati  riconosciuti  dal  Comitato  della  CDPE  in  base  al  Regolamento  concernente  il  riconoscimento  dei  diplomi  in  pedagogia  curativa  scolastica  del  27  agosto  1998  (versione  modificata  il  2  8  ottobre  2005)  devono  essere  adeguati  al  nuovo  regime
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            giuridico entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente regolamento. Gli adeguamenti attuati  devono essere sottoposti alla commissione di riconoscimento per la verifica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Abrogazione del reg  ime giuridico precedente  Art.  27  Il  Regolamento  concernente   il  riconoscimento  dei  diplomi  in   pedagogia  curativa  scolastica del 27 agosto 1998 è abrogato con l’entrata in vigore del presente regolamento. Gli art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24 e 25 cpv. 1 e 2 del presente regolamento  restano riservati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Entrata in vigore  Art.  28  Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 2008.  Berna, 12 giugno 2008  In nome della Conferenza svizzera dei direttori  cantonali della pubblica educazione  La presidente: Isabelle Chassot  Il  segretario generale: Hans Ambühl  Pubblicato nel BU  2008  , 484.