Legge sui cani
                            Legge  sui cani  (del 19 febbraio 2008)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  -  -  d e c r e t a :  Capitolo I  Disposizioni generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopi
Art. 1
                            La  presente  legge  ha  lo  scopo  di  assicurare  l’identificazione  della  popolazione  canina  conformemente alla legislazione federale, di promuovere una corretta tenuta dei cani, di gestire il  problema dei cani pericolosi e di riscuotere la tassa annuale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Identificazione e registrazione
a) procedura
Art. 2
                            1  I  cani  devono  essere  identificati  conformemente  alla  legislazione  federale  sulle  epizoozie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il Consiglio di Stato stabilisce la procedura e le modalità di registrazione e di notifica.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) controllo
Art. 3
                            1  I Municipi verificano la corretta identificazione dei cani presenti nella loro giurisdizione.  A questo scopo essi hanno accesso alla banca dati designata dal Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essi   intervengono   nei   confronti   dei   proprietari   e   dei   detentori   di   cani   non   identificati  conformemente all’articolo 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se né il proprietario né il detentore sono reperibili, i cani sono consegnati ad una società per la  protezione degli animali riconosciuta o ad altri enti con competenze analoghe per un collocamento  a spese del Cantone in base alla legislazione cantonale sulla protezione degli animali. In caso di  successiva  reperibilità  del  proprietario  o  del  detentore,  le  spese  sono  poste  a  carico  del  proprietario o, in via subordinata, del detentore.
                        
                        
                    
                    
                    
                Tassa
Art. 4
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  proprietari  di  cani  di  età  superiore  ai  3  mesi  residenti  nel  Cantone  sono  tenuti  al  pagamento di una tassa annuale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tale tassa è stabilita dal Comune di residenza del proprietario del cane tra un importo minimo di  fr. 50.-- ed un importo massimo di fr. 100.--; per la determinazione del Comune di residenza fanno  stato i dati registrati all’anagrafe canina secondo l’Ordinanza federale sulle epizoozie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il Comune di residenza è competente per il prelievo della tassa ed è tenuto a versare al Cantone  fr. 25.-- della stessa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il Consiglio di Stato può prevedere eccezioni al pagamento della tassa.
                        
                        
                    
                    
                    
                Responsabilità civile
Art. 5
                            Ogni  proprietario  di  cani  è  tenuto  a  stipulare  un’assicurazione  contro  la  responsabilità  civile, la cui copertura deve essere estesa anche al detentore occasionale. Il Consiglio di Stato ne  fissa l’importo minimo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Gestione dei cani
a) requisiti posti al detentore
1
                            Cpv. abrogato dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2011, 265.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Art. modificato dalla L 29.1.2014; in vigore dal 21.3.2014 - BU 2014, 160.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            1  Il  Dipartimento  competente  può  vietare  o  limitare  la  detenzione  di  un  cane  a  chi,  a  natura fisica o psichica, non fosse in grado di assicurare una corretta gestione dell’animale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Dipartimento può richiedere la produzione di certificazioni mediche.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) obblighi del detentore
Art. 7
                            1  Ogni  detentore  deve  provvedere  ad  una  corretta  socializzazione  ed  educazione  del  proprio cane.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  detentore  è  altresì  tenuto  ad  adottare  le  precauzioni  necessarie  affinché  l’animale  non  possa  sfuggirgli o nuocere alle persone o ad altri animali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La fuga di un cane dev’essere immediatamente segnalata agli organi di polizia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  In particolare, nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali, i cani vanno sempre tenuti al  guinzaglio  e,  se  richiesto  dalle  circostanze,  muniti  di  museruola.  Il  Consiglio  di  Stato  disciplina  le  eccezioni per i cani di utilità, precisando le categorie.
                        
                        
                    
                    
                    
                c) obblighi del proprietario
Art. 8
                            In caso di affidamento a terzi, il proprietario deve accertarsi che il detentore sia in grado  di rispettare le disposizioni della presente legge, in particolare gli articoli 6, 7, 12 e 18.
                        
                        
                    
                    
                    
                d) prevenzione e informazione
Art. 9
                            1  La  corretta  gestione  dei  cani  è  promossa  attraverso  l’informazione,  l’istruzione  dei  proprietari, dei detentori e dei cani, nonché l’emanazione di adeguate normative comunali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato può delegare compiti riguardanti l’informazione ad altri enti o a privati.
                        
                        
                    
                    
                    
                Strutture igienico-sanitarie
Art. 10
                            1  I  Comuni  mettono  a  disposizione  nelle  aree  pubbliche  appositi  contenitori  per  la  raccolta degli escrementi dei cani.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I detentori dei cani devono raccogliere gli escrementi dei propri animali e depositarli negli appositi  contenitori.
                        
                        
                    
                    
                    
                Normative comunali
Art. 11
                            1  I Municipi disciplinano, mediante ordinanza, le modalità di gestione dei cani sul proprio  comprensorio, in applicazione alla presente legge e alle disposizioni di polizia locale della Legge  organica comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essi  possono  definire  aree  di  svago  chiaramente  delimitate  e  segnalate  al  pubblico  riservate  ai  cani.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  All’interno  delle  aree  di  svago  il  detentore  è  comunque  tenuto  ad  adottare  le  precauzioni  necessarie affinché l’animale non possa nuocere alle persone o ad altri animali.  Capitolo II  Corsi
                        
                        
                    
                    
                    
                Corsi di istruzione per cani,
proprietari e detentori
a) modalità
Art. 12
                            1  I proprietari e i detentori dei cani stabiliti dal regolamento sono tenuti a frequentare un  corso di istruzione riconosciuto con il proprio cane. L’idoneità alla tenuta del cane nel rispetto delle  norme di sicurezza dev’essere certificata da un attestato di capacità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il costo dell’istruzione è a carico del proprietario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il Consiglio di Stato:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                b) mancato superamento del corso
Art. 13
                            1  Chi non ottiene l’attestato di capacità può essere tenuto:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il costo dell’accertamento è a carico del proprietario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il Consiglio di Stato disciplina la procedura.  Capitolo III  Disposizioni supplementari applicabili ai cani pericolosi
                        
                        
                    
                    
                    
                Razze vietabili
Autorizzazione di detenzione
Art. 14
                            Il Consiglio di Stato può allestire una lista di razze e dei loro incroci la cui detenzione è  vietata  nel  Cantone  Ticino;  in  ogni  caso  stabilisce  particolari  condizioni  o  oneri  per  il  rilascio  dell’autorizzazione  di  detenzione  di  determinate  razze  e  dei  loro  incroci,  aventi  in  particolare  per  oggetto:  -  -  -
                        
                        
                    
                    
                    
                Cani pericolosi
Art. 15
                            1  Sono  considerati  pericolosi  i  cani  che,  non  provocati,  hanno  leso  o  minacciano  di  ledere  l’integrità  fisica  di  una  persona  o  di  altri  animali  attraverso  indizi  di  un  comportamento  aggressivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I cani di cui al cpv. 1 devono sempre essere tenuti al guinzaglio e muniti di museruola.
                        
                        
                    
                    
                    
                Notifiche, controlli e accertamenti
Art. 16
                            1  I detentori, i Municipi, i medici, i veterinari, i consulenti in comportamento animale e gli  istruttori  di  cani  sono  tenuti  a  notificare  all’Ufficio  del  veterinario  cantonale  i  casi  di  cui  all’art.  15.  L’Ufficio del veterinario cantonale informa il Municipio interessato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I Municipi vigilano sulla popolazione canina allo scopo di reperire, direttamente o indirettamente,  la  presenza  di  cani  pericolosi  secondo  l’art.  15  e  ne  danno  notifica  all’Ufficio  del  veterinario  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Perizie
Art. 17
                            1  L’Ufficio  del  veterinario  cantonale  ordina  una  perizia  quando  occorre  valutare  la  pericolosità dell’animale e le attitudini del proprietario o del detentore al fine di adottare le relative  misure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I costi della perizia sono a carico del proprietario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il Consiglio di Stato riconosce i periti e ne pubblica l’elenco sul Foglio ufficiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Misure di polizia
Art. 18
                            1  L’Ufficio  del  veterinario  cantonale  può  stabilire  nei  confronti  dei  proprietari  di  cani  pericolosi:  a)  b)  c)  d)  e)  f)  g)  h)  i)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I costi delle misure adottate sono a carico del proprietario. Lo Stato può esigere il versamento di  un deposito cauzionale proporzionato alle spese previste.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Salvo  casi  urgenti,  prima  di  prendere  una  decisione,  l’Ufficio  del  veterinario  cantonale  sente  il  proprietario dell’animale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Collaborazione
Art. 19
                            1  Per la messa in atto delle misure di cui all’art. 18 l’Ufficio del veterinario cantonale può  avvalersi della collaborazione dei Municipi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Ufficio del veterinario cantonale e i Municipi possono inoltre avvalersi della collaborazione degli  organi di polizia, dei veterinari ufficiali e delle Società per la protezione degli animali ufficialmente  riconosciute in base alla legislazione cantonale sulla protezione degli animali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Capitolo IV  Disposizioni varie
                        
                        
                    
                    
                    
                Finanziamento
Art. 20
                            1  Le  spese  derivanti  dall’applicazione  della  presente  legge  sono  coperte  dagli  introiti  della tassa di cui all’art. 4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  Consiglio  di  Stato  copre  le  spese  derivanti  dall’applicazione  dell’art.  14  della  presente  legge  attraverso la riscossione di una tassa a carico dei proprietari di cani appartenenti alle razze e dei  loro incroci oggetto di autorizzazione di detenzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Infrazioni
Art. 21
                            1  Le infrazioni alla presente legge ed al regolamento sono punite con una multa sino a  fr. 20’000.-.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le infrazioni agli art. 2, 7 cpv. 2, 3 e 4, 10 cpv. 2 e 11 della presente legge sono perseguite dal  Municipio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le altre infrazioni sono punite dal Dipartimento competente secondo la legge del 20 aprile 2010  di procedura per le contravvenzioni.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Al  contravventore  non  domiciliato  in  Svizzera  può  essere  richiesto  un  deposito  cauzionale  proporzionato alla gravità dei fatti o un’altra adeguata garanzia.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rimedi giuridici
Art. 22
                            4  Contro  le  decisioni  amministrative  è  dato  ricorso  al  Consiglio  di  Stato,  le  cui  decisioni  sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.  Capitolo V  Norme abrogative e finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Norme abrogative
Art. 23
                            La legge concernente l’imposta sui cani del 24 novembre 1980 è abrogata.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 24
                            1  Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata  nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato ne determina l’entrata in vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Pubblicata nel BU  2009  , 121.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260.
                        
                        
                    
                    
                    
                4
                            Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 478.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Entrata in vigore: 1° aprile 2009 - BU 2009, 120.