Legge sulla statistica cantonale
                            Legge  sulla statistica cantonale  (LStaC)  1  (del 22 settembre 2009)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  -  -  d e c r e t a :  Capitolo primo  Disposizioni generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopi
Art. 1
                            Questa legge ha lo scopo di:  a)  b)  c)  d)  e)
                        
                        
                    
                    
                    
                Campo di applicazione
Art. 2
                            1  La legge si applica alle attività statistiche:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato può dichiarare questa legge applicabile, integralmente o in parte, alle attività  statistiche  di  altre  corporazioni  e  di  altri  istituti  di  diritto  pubblico,  persone  fisiche  e  giuridiche  di  diritto privato, se questi:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le attività statistiche realizzate dai Comuni e dai Consorzi sono in ogni caso rette dagli articoli 4,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5 e da 14 a 17 di questa legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  Consiglio  di  Stato  rispetta  la  libertà  di  ricerca  nonché  i  compiti  legali  e  l’autonomia  degli  organismi che sottopone a questa legge conformemente al cpv. 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                Compiti della statistica cantonale
Art. 3
                            1  La  statistica  cantonale  fornisce  alla  collettività,  ai  suoi  organi  e  alle  sue  componenti  informazioni  pertinenti,  corrette  e  imparziali  in  particolare  sulla  popolazione,  l’economia,  la  vita  sociale, l’ambiente e l’uso del territorio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  raccoglie,  tratta,  archivia,  analizza  e  diffonde  dati  statistici,  rispettivamente  informazioni  statistiche, nel rispetto dei principi fondamentali enunciati agli articoli 4 e 5 di questa legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nell’ambito della sua attività, la statistica cantonale collabora con la Confederazione, i Cantoni, i  Comuni,  i  consorzi  e  gli  altri  organismi  regionali,  gli  ambienti  scientifici  ed  economici,  i  partner  sociali  e  gli  organismi  statistici,  e  contribuisce  allo  sviluppo  della  statistica  pubblica  svizzera  ed  internazionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le informazioni della statistica cantonale servono a:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Titolo modificato dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.6.2012 - BU 2012, 128.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                Principi fondamentali
Art. 4
                            1  L’informazione statistica è un bene a destinazione pubblica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  informazioni  statistiche  sono  pubbliche,  nei  limiti  del  rispetto  del  segreto  statistico  e  della  Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987, e sono accompagnate dai  relativi metadati, ossia dalle indicazioni relative alle fonti, ai metodi di raccolta e di trattamento dei  dati, alle definizioni e al campo di validità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La statistica cantonale opera in base a principi scientifici universalmente riconosciuti, nel rispetto  delle  regole  deontologiche  e  in  completa  indipendenza  scientifica,  allo  scopo  di  garantire  in  particolare la qualità e l’imparzialità delle informazioni statistiche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  statistica  cantonale  assicura  la  continuità  e  la  paragonabilità  nel  tempo  delle  principali  informazioni statistiche.
                        
                        
                    
                    
                    
                Principi di rilevazione dei dati
Art. 5
                            1  Per fornire le informazioni statistiche di cui all’art. 3 cpv. 1, la statistica cantonale:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  ogni  rilevazione  diretta,  effettuata  in  applicazione  di  questa  legge,  l’autorità  competente  precisa,   tramite   regolamento,   l’oggetto   della   rilevazione,   lo   scopo,   le   persone   interrogate,  l’organismo responsabile, l’obbligo di informare e il costo della rilevazione.  Capitolo secondo  Competenze e partecipazione
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenza di ordinare rilevazioni
Art. 6
                            1  Il Consiglio di Stato ordina le rilevazioni statistiche necessarie e ne regola le modalità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  può  delegare  questa  competenza  ad  un’unità  amministrativa  del  Cantone,  o  ad  un  organismo di diritto pubblico:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  istituti  per  la  promozione  della  ricerca  e  i  centri  di  ricerca  sottoposti  a  questa  legge  possono  ordinare rilevazioni uniche o limitate nel tempo e senza obbligo di informare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Altri organismi sottoposti a questa legge possono ordinare autonomamente:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                Obblighi delle persone interrogate
Art. 7
                            1  Le  unità  amministrative  del  Cantone  e  gli  organismi  cantonali  di  diritto  pubblico  sottostanno all’obbligo di informazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nell’ordinare una rilevazione, il Consiglio di Stato può sottoporre le persone fisiche e giuridiche di  diritto privato o pubblico e i loro rappresentanti, nonché i Comuni, all’obbligo di informazione, se la  completezza, rappresentatività, comparabilità o attualità della statistica lo esigono.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  persone  sottoposte  all’obbligo  di  informazione  devono  fornire  le  informazioni  in  modo  completo, secondo verità, tempestivamente, gratuitamente e nella forma prescritta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Chiunque  rilascia  volontariamente  informazioni  per  una  rilevazione  statistica,  deve  fornirle  secondo  verità.  Il  Consiglio  di  Stato  può  prevedere  un  indennizzo  per  informazioni  rilasciate  volontariamente che comportano da parte degli interessati un dispendio eccezionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Partecipazione dei Comuni e di altri organismi
                            1  gli altri organismi che sottostanno a questa legge partecipano all’esecuzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso può ordinare l’assunzione di dati contenuti nelle loro collezioni di dati se la base giuridica di  dette collezioni non vieta espressamente la loro utilizzazione a fini statistici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il Consiglio di Stato può accordare ai Comuni e agli altri organismi partecipanti un indennizzo per  lavori  straordinari  o  prestazioni  supplementari  fornite  volontariamente,  purché  siano  di  interesse  generale per il Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Gli  istituti  per  la  promozione  della  ricerca,  i  centri  di  ricerca  e  altri  organismi  competenti,  se  vi  consentono,  possono  essere  chiamati  a  partecipare  all’esecuzione  di  rilevazioni  o  ad  altri  lavori  statistici purché sia garantita la protezione dei dati. Può essere versato un indennizzo.  Capitolo terzo  Organizzazione della statistica cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorità cantonale competente
Art. 9
                            1  L’Ufficio di statistica del Cantone Ticino è l’autorità cantonale competente; esso funge  nel contempo da servizio statistico centrale e da coordinatore della statistica cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa svolge, secondo i principi fondamentali di cui all’articolo 4 di questa legge e nell’ambito del  programma pluriennale deciso dal Consiglio di Stato, i seguenti compiti principali:  a)  b)  c)  d)  e)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Essa  coordina  la  statistica  cantonale,  prepara,  in  collaborazione  con  i  principali  organismi  che  sottostanno a questa legge e sentito il parere delle cerchie interessate, il programma pluriennale  della statistica cantonale e assicura il coordinamento a livello federale, regionale e internazionale,  intrattenendo le necessarie relazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Coordinamento e collaborazione
Art. 10
                            1  Al fine di garantire il coordinamento della statistica cantonale, l’Ufficio di statistica:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per facilitare il coordinamento, l’Ufficio di statistica viene consultato dalle unità amministrative del  Cantone,  dai  Comuni  e  dagli  altri  organismi  che  sottostanno  a  questa  legge  in  merito  ad  ogni  progetto  che  abbia  significativa  valenza  statistica;  si  tratti  di  una  rilevazione,  di  una  revisione  di  nomenclature,  metodo,  procedure  di  trattamento,  caratteristiche  o  identificatori,  di  uno  studio,  di  una pubblicazione o di uno sfruttamento di dati amministrativi utilizzabili anche a scopi statistici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’Ufficio  di  statistica  viene  consultato  in  occasione  dell’elaborazione  di  nuove  disposizioni  legislative che prevedono la raccolta o lo sfruttamento di dati utilizzabili anche a scopi statistici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  facilitare  e  promuovere  la  rilevazione  e  l’utilizzo  di  dati  amministrativi,  l’Ufficio  di  statistica  viene consultato in occasione di progetti di creazione e modifica di sistemi informativi, basi dati e  registri rilevanti per la statistica pubblica.
                        
                        
                    
                    
                    
                Registri
Art. 11
                            1  L’Ufficio  di  statistica  può  creare,  o  partecipare  alla  costituzione,  e  gestire  registri  a  scopi statistici, qualora sia espressamente autorizzato da leggi che disciplinano almeno lo scopo, il  contenuto,  i  diritti  di  accesso  e  le  responsabilità  della  tenuta.  Il  Consiglio  di  Stato  disciplina  i  particolari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le informazioni derivanti dalla tenuta di registri non possono essere utilizzate per altri fini, salvo  che   una   legge   lo   prescriva   espressamente   oppure   che   la   persona   interessata   vi   abbia  acconsentito per scritto.
                        
                        
                    
                    
                    
                Programma pluriennale
                            1  statistica  cantonale,  in  collaborazione  con  i  principali  organismi  che  sottostanno  a  questa  legge,  con  il  contributo  della  Commissione  della  statistica  cantonale  e  coordinandolo  con  la  statistica  federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  Consiglio  di  Stato  approva  il  programma  pluriennale  e  lo  sottopone,  per  discussione,  al  Gran  Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il programma pluriennale informa in merito a:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                Commissione scientifica della statistica cantonale
Art. 13
                            1  Il  Consiglio  di  Stato  istituisce  una  commissione  consultiva  denominata  Commissione  scientifica   della   statistica   cantonale   e   ne   definisce   l’organizzazione,   la   composizione   e   il  funzionamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  Commissione  è  nominata  per  un  periodo  di  quattro  anni,  tenendo  conto  di  un’equa  rappresentanza delle principali cerchie interessate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La Commissione svolge i seguenti compiti:  a)  b)  c)  d)  e)  f)  Capitolo quarto  Protezione e sicurezza dei dati
                        
                        
                    
                    
                    
                Segreto statistico e protezione dei dati
Art. 14
                            1  I dati rilevati o trasmessi per scopi statistici non possono essere utilizzati per altri fini,  salvo  che  una  legge  lo  prescriva  espressamente  oppure  che  la  persona  interessata  vi  abbia  acconsentito per scritto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I dati rilevati a fini statistici sono trattati confidenzialmente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Tutte  le  persone  incaricate  di  attività  statistiche  nell’ambito  di  questa  legge  sono  tenute  a  mantenere  il  segreto  sui  dati  personali,  di  cui  sono  venute  a  conoscenza  nel  loro  lavoro;  questo  obbligo  vale  in  particolare  anche  per  le  persone  che,  nel  Cantone,  nei  Comuni  e  negli  altri  organismi, hanno partecipato alle rilevazioni, come pure per le persone che ricevono dati o che vi  hanno accesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                Collegamento dei dati
Art. 15
                            1  Per  adempiere  i  suoi  compiti  statistici,  l’Ufficio  di  statistica  può  collegare  dati  tra  loro  se  questi  vengono  in  seguito  resi  anonimi.  Se  si  tratta  di  dati  che  richiedono  una  protezione  particolare o se dal collegamento emergono profili della personalità, i dati collegati vanno eliminati  al termine delle elaborazioni statistiche. Il Consiglio di Stato disciplina i dettagli.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In questo ambito l’Ufficio di statistica può utilizzare il nuovo numero di assicurato ai sensi dell’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50e della Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i supersiti del 20 dicembre 1946  (LAVS).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per adempiere i loro compiti statistici, gli altri servizi cantonali e comunali possono collegare dati  della statistica cantonale tra loro, unicamente previa approvazione scritta da parte dei proprietari di  questi dati e in ottemperanza alle condizioni stabilite dagli stessi e alle condizioni enunciate al cpv.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rilevazione, elaborazione e trasmissione dei dati
Art. 16
                            1  Per  la  protezione  dei  dati,  in  tutte  le  attività  statistiche  sono  applicabili,  oltre  alle  disposizioni  di  questa  legge,  le  disposizioni  della  Legge  cantonale  sulla  protezione  dei  dati
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            personali.  Gli  organismi  che  eseguono  una  rilevazione  statistica  federale,  o  vi  partecipano,  osservano le disposizioni federali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  materiale  di  rilevazione  che  contiene,  oltre  ai  dati  richiesti,  nomi,  indirizzi  o  numeri  di  identificazione  delle  persone  interessate,  può  essere  elaborato  solo  dagli  organismi  responsabili  della rilevazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I produttori di statistiche della statistica cantonale possono trasmettere i dati personali raccolti a  servizi statistici e istituzioni per la promozione della ricerca o a centri di ricerca cantonali e federali  nonché a terzi, per scopi esclusivamente statistici, se:  a)  2  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                Sicurezza e conservazione dei dati
Art. 17
                            1  Gli organismi che elaborano dati personali a scopi statistici devono proteggerli contro  la  perdita,  il  furto  e  ogni  elaborazione  illecita  mediante  appropriati  provvedimenti  tecnici  e  organizzativi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  dati  personali  devono  essere  conservati  in  modo  tale  da  non  essere  consultati,  modificati  o  distrutti da parte di persone non autorizzate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  organismi  responsabili  di  rilevazioni  possono  conservare  gli  elenchi  di  nomi,  gli  indirizzi,  i  numeri  di  identificazione  delle  persone  interessate  e  il  materiale  di  rilevazione,  elaborati  per  la  preparazione,  l’esecuzione  e  il  coordinamento  di  rilevazioni  soltanto  finché  sono  strettamente  necessari all’attività statistica, dopo di che vanno distrutti.  Capitolo quinto  Diffusione dell’informazione statistica e altre prestazioni
                        
                        
                    
                    
                    
                Diffusione dell’informazione statistica
Art. 18
                            1  I principali risultati dell’attività della statistica cantonale, comprendenti dati, metadati e  analisi,  sono  pubblicati  in  una  forma  rispondente  ai  bisogni  degli  utenti.  Ciò  che  non  viene  pubblicato  è,  nel  limite  del  possibile  e  del  rispetto  del  segreto  statistico  e  nella  misura  in  cui  ciò  non contrasti con interessi superiori, reso accessibile in modo adeguato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  questo  scopo,  nel  limite  del  possibile  l’Ufficio  di  statistica  mette  a  disposizione  degli  altri  organismi cantonali e comunali produttori di statistiche le attrezzature necessarie per la diffusione  dei loro risultati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Fatte salve le pubblicazioni prescritte dalla legge, i risultati che non sono già resi noti al pubblico  dalle persone interessate devono essere presentati in una forma che escluda qualsiasi riferimento  a persone specifiche.
                        
                        
                    
                    
                    
                Altre prestazioni
Art. 19
                            1  L’Ufficio  di  statistica  offre  consulenza  statistica  di  base  alle  unità  amministrative  del  Cantone, ai Comuni, agli altri organismi che sottostanno a questa legge e agli utenti della statistica  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  condizione  che  il  mandante  ne  assuma  i  costi,  l’Ufficio  di  statistica  e  gli  altri  servizi  statistici  degli  organismi  che  sottostanno  a  questa  legge  possono  eseguire  altre  prestazioni  statistiche,  quali  elaborazioni  statistiche,  analisi,  ricerche  e  perizie,  per  le  unità  amministrative  del  Cantone,  per i Comuni, per gli altri organismi che sottostanno a questa legge e per terzi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Utilizzazione da parte di terzi
Art. 20
                            1  I  risultati  statistici  pubblicati,  resi  accessibili  o  elaborati  a  partire  da  dati  o  da  informazioni  statistiche  della  statistica  pubblica  possono  essere  utilizzati  o  riprodotti  senza  autorizzazione, purché rechino l’indicazione della fonte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato può prevedere eccezioni, se la loro utilizzazione è a scopo di lucro.
                        
                        
                    
                    
                    
                Emolumenti
Art. 21
                            Il Consiglio di Stato fissa in un regolamento le tariffe per le pubblicazioni, le prestazioni  e le autorizzazioni dell’Ufficio di statistica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Lett. modificata dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.6.2012 - BU 2012, 128.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Capitolo sesto  Sanzioni amministrative
                        
                        
                    
                    
                    
                Violazione dell’obbligo di informazione
Art. 22
                            Chiunque, in occasione di una rilevazione statistica ordinata in base a questa legge, e  dopo essere stato avvertito delle conseguenze penali:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                Violazione del segreto statistico
Art. 23
                            1  Chiunque  viola  le  disposizioni  sulla  protezione  dei  dati  o  sul  segreto  statistico,  comunicando dati che devono rimanere segreti o utilizzandoli per scopi diversi da quelli statistici, è  punito con una multa fino a fr. 20’000.–.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se la violazione è commessa per negligenza la multa non può superare fr. 3’000.–.
                        
                        
                    
                    
                    
                Azione penale
Art. 24
                            1  Il Dipartimento competente promuove il procedimento per contravvenzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’azione penale per le contravvenzioni e la relativa pena si prescrivono in due anni.  Capitolo settimo  Disposizioni finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazione e modificazione di atti legislativi
Art. 25
                            Sono abrogati i seguenti atti legislativi:  -  -  -
                        
                        
                    
                    
                    
                Disposizione transitoria
Art. 26
                            Per le attività statistiche in corso, il termine di adeguamento a questa Legge è di 2 anni  dalla sua entrata in vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                Referendum ed entrata in vigore
Art. 27
                            1  Trascorsi  i  termini  per  l’esercizio  del  diritto  di  referendum,  la  presente  Legge  è  pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore.  3  Pubblicata nel BU  2010  , 85.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Entrata in vigore: 10 marzo 2010 - BU 2010, 85.