Regolamento della legge sull’informazione e sulla trasparenza dello Stato
                            Regolamento  della legge sull’informazione e sulla trasparenza dello Stato  (RLIT)  (del 5 settembre 2012)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  d e c r e t a :  Capitolo primo  Disposizioni generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo e oggetto
Art. 1
                            Il presente regolamento precisa:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                Campo di applicazione personale
(art. 2 LIT)
Art. 2
                            Le  persone  fisiche  e  giuridiche  di  diritto  privato  che  svolgono  compiti  d’interesse  pubblico  sono  soggette  alla  legge  secondo  il  suo  art.  2  cpv.  1  lett.  e  solo  per  la  parte  della  rispettiva organizzazione e attività che è in relazione con l’adempimento di un compito pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                Campo di applicazione materiale
(art. 1, 21 e 22 LIT)
Art. 3
                            1  La  legge  disciplina  l’informazione  del  pubblico  e  l’accesso  ai  documenti  ufficiali  dell’attività amministrativa corrente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’accesso    ai    documenti    ufficiali    definitivamente    archiviati    è    disciplinato    dalla    legge  sull’archiviazione e sugli archivi pubblici del 15 marzo 2011 e dal diritto speciale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  tutela,  la  gestione  e  la  conservazione  dei  documenti  ufficiali  dell’attività  amministrativa  corrente sono disciplinati dalla legge sull’archiviazione e sugli archivi pubblici del 15 marzo 2011 e  dal  diritto  speciale,  tenendo  conto  dei  principi  della  legge  sull’informazione  e  sulla  trasparenza  dello Stato del 15 marzo 2011  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le autorità competenti possono emanare disposizioni specifiche in applicazione di tali normative.  Capitolo secondo  Informazione del pubblico
                        
                        
                    
                    
                    
                Modalità di diffusione delle informazioni su Internet
(art. 5 cpv. 1 e 4 e art. 7 LIT)
Art. 4
                            1  Riservato  il  diritto  speciale,  le  autorità  informano  la  popolazione  e  i  media  nelle  modalità seguenti:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorità competente pubblica al più presto su Internet i documenti ufficiali d’interesse generale o  ritenuti importanti, se:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                Altre modalità di diffusione
(art. 5 e 7 LIT)
Art. 5
                            Le  autorità  definiscono  le  modalità  di  diffusione  dell’informazione  della  popolazione  e  dei media mediante comunicati e conferenze stampa e altri strumenti di divulgazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rimedi giuridici
(art. 5 segg. LIT)
Art. 6
                            Contro  le  decisioni  dell’autorità  responsabile  è  dato  ricorso  secondo  le  norme  della  legge sulla procedura amministrativa e del diritto speciale.  Capitolo terzo  Diritto di accesso ai documenti ufficiali
                        
                        
                    
                    
                    
                Documenti non ufficiali
(art. 8 cpv. 2 LIT)
Art. 7
                            1  Per  documento  destinato  a  scopo  personale  si  intende  ogni  informazione  a  scopo  di  servizio, utilizzata esclusivamente dal suo autore o da un numero ristretto di persone quale mezzo  ausiliario, come appunti o copie di lavoro di documenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per documento utilizzato per scopi commerciali si intende ogni informazione fornita da un’autorità  dietro  compenso,  comprese  le  informazioni  che  servono  direttamente  all’elaborazione  di  un  prodotto.
                        
                        
                    
                    
                    
                Caratteristiche dei documenti ufficiali
(art. 8 cpv. 1 e 3 LIT)
Art. 8
                            1  I documenti sono considerati ufficiali ai sensi della legge:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’elaborazione  di  un  documento  è  considerata  terminata  quando  esso  è  presentato  nella  sua  versione definitiva, ovvero, in particolare:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                Documenti ufficiali esclusi dal diritto di accesso
(art. 3 e 4 cpv. 2 LIT)
Art. 9
                            1  Sono  escluse  dal  diritto  di  accesso  istituito  dalla  legge  le  seguenti  categorie  di  documenti:  a)  b)  c)  d)  e)  f)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono   riservate   le   disposizioni   del   diritto   speciale   federale   e   cantonale   che,   dichiarando  confidenziali determinati documenti ufficiali, prevedono condizioni specifiche per il loro accesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Rimane altresì riservato l’accesso a simili documenti per scopi pianificatori, scientifici, statistici e  di  ricerca,  conformemente  alle  disposizioni  della  legge  sulla  protezione  dei  dati  personali  del  9
                        
                        
                    
                    
                    
                Uguaglianza del diritto di accesso
(art. 9 LIT)
Art. 10
                            1  L’accesso a un documento ufficiale accordato a una persona deve essere concesso a  qualsiasi altro richiedente nella stessa misura, con gli stessi contenuti e nella stessa modalità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono riservati i diritti di accesso alle informazioni da parte delle autorità secondo il diritto speciale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Modalità dell’accesso
a) Assistenza al richiedente
(art. 9 cpv. 1 e art. 13 LIT)
Art. 11
                            1  L’autorità  informa  in  modo  adeguato  il  richiedente  in  merito  ai  documenti  ufficiali  disponibili che riguardano la sua richiesta e lo assiste nel suo intento, per quanto ciò non comporti  un onere lavorativo sproporzionato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  i  documenti  ufficiali  sono  disponibili  su  Internet  oppure  sono  contenuti  in  una  pubblicazione  al loro reperimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorità non è tenuta né a tradurre i documenti ufficiali che possono essere consultati secondo  la legge né a spiegarne il contenuto.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) Consultazione sul posto
(art. 9 cpv. 2 LIT)
Art. 12
                            1  La consultazione ha luogo presso l’autorità competente per il disbrigo della domanda  di accesso ai documenti ufficiali richiesti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorità  può  limitarsi  ad  autorizzare  il  richiedente  a  consultare  una  copia  del  documento  ufficiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’identità  del  richiedente  può  essere  verificata  mediante  la  presentazione  di  un  documento  d’identità.
                        
                        
                    
                    
                    
                c) Consegna di una copia
(art. 9 cpv. 2 e 3 LIT)
Art. 13
                            Su   domanda   del   richiedente,   l’autorità   allestisce   e   consegna   una   copia   di   un  documento  ufficiale,  a  condizione  che  l’atto  di  riproduzione  non  danneggi  il  documento  e  il  richiedente ne sopporti le spese.
                        
                        
                    
                    
                    
                Protezione della sfera privata e dei dati personali
(art. 10 cpv. 1 lett. e LIT)
Art. 14
                            1  L’accesso a un documento ufficiale suscettibile di ledere la personalità, la sfera privata  e  i  dati  personali  di  terzi,  può  essere  eccezionalmente  accordato  se,  previa  individuazione  e  ponderazione degli interessi in gioco, prevale l’interesse pubblico alla trasparenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’interesse pubblico alla trasparenza può prevalere quando:  a)  b)  c)  Capitolo quarto  Procedura d’accesso
                        
                        
                    
                    
                    
                Contenuto della domanda
(art. 13 LIT)
Art. 15
                            1  Per  domanda  presentata  in  forma  scritta  si  intende  per  principio  anche  la  domanda  inoltrata tramite fax o posta elettronica, a condizione che il richiedente sia identificabile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   domanda   di   accesso   può   essere   presentata   sulla   base   dei   modelli   ufficiali   messi   a  disposizione dalle autorità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  domanda  deve  contenere  indicazioni  sufficienti  per  permettere  all’autorità  di  identificare  il  documento  ufficiale  richiesto.  Se  ragionevolmente  esigibile,  il  richiedente  è  tenuto  a  indicare  in  particolare:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’autorità può invitare il richiedente a precisare la sua domanda.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Se  il  richiedente  non  fornisce  entro  10  giorni  le  indicazioni  complementari  necessarie  per  l’identificazione  del  documento  richiesto,  la  sua  domanda  è  inammissibile.  L’autorità  informa  il  richiedente sulle conseguenze del mancato rispetto del termine impartito.
                        
                        
                    
                    
                    
                Domanda abusiva
(art. 13 LIT)
Art. 16
                            La  domanda  di  accesso  è  inammissibile  se  è  abusiva,  ossia  se  è  manifestamente  insensata  o  di  contenuto  querulomane,  oppure  se  il  richiedente  perturba  deliberatamente  il
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            funzionamento  dell’attività  amministrativa  o  chiede  in  modo  ripetuto  la  comunicazione  di  un  documento che ha già potuto consultare in base alla legge o in altro modo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Domanda che richiede un
trattamento particolarmente dispendioso
(art. 15 cpv. 2 lett. a LIT)
Art. 17
                            Una  domanda  richiede  un  trattamento  particolarmente  dispendioso  quando  l’autorità  non è in grado di trattarla con le risorse materiali e personali di cui dispone senza compromettere  considerevolmente l’adempimento di altri compiti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorità responsabile della presa di posizione
(art. 15 cpv. 1 LIT)
Art. 18
                            1  Se  un  documento  ufficiale  è  stato  elaborato  da  più  autorità,  la  presa  di  posizione  è  rilasciata dall’autorità responsabile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se la domanda di accesso riguarda più documenti che concernono la stessa pratica e che sono  stati  allestiti  o  ricevuti  da  diverse  autorità  sottoposte  alla  legge,  la  presa  di  posizione  è  rilasciata  dall’autorità responsabile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se la responsabilità è condivisa in ugual misura tra più autorità, se non è palese o se non è stata  assegnata ad alcuna autorità, le autorità interessate determinano tra di loro l’autorità responsabile  della presa di posizione. Quest’ultima prende posizione d’intesa con le altre autorità interessate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Se  un  documento  è  stato  allestito  su  mandato  di  un’altra  autorità,  quest’ultima  deve  essere  consultata prima della presa di posizione.  Capitolo quinto  Mediazione
                        
                        
                    
                    
                    
                Commissione di mediazione
(art. 17 LIT)
Art. 19
                            1  Un  membro  e  un  supplente  della  Commissione  indipendente  di  mediazione  devono  disporre  di  una  formazione  specializzata  in  mediazione  conforme  ai  criteri  riconosciuti  sul  piano  svizzero  dagli  organismi  di  mediazione  e  di  qualifiche  e  attitudini  specifiche  in  materia  di  mediazione amministrativa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  Commissione  esamina  se  l’autorità  ha  agito  in  modo  lecito  e  opportuno  nel  trattare  la  domanda.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La Commissione o una sua delegazione sente i partecipanti alla procedura di mediazione e tenta  di  pervenire  a  una  soluzione.  Se  lo  ritiene  opportuno,  sottopone  alle  parti  delle  proposte.  La  procedura può essere scritta o orale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  Commissione  può  attribuire  la  preparazione  e  l’esecuzione  del  suo  mandato  in  un  caso  specifico a una sua delegazione. Quest’ultima provvede a un’adeguata e tempestiva informazione  dei suoi membri.
                        
                        
                    
                    
                    
                Esame della domanda di mediazione
(art. 18 LIT)
Art. 20
                            La  Commissione  di  mediazione  esamina  la  domanda  e  conclude  la  procedura  il  più  presto  possibile,  tenendo  conto  delle  sue  particolarità,  delle  difficoltà  di  trattamento  e  della  complessità delle questioni giuridiche, tecniche o politiche che essa solleva.
                        
                        
                    
                    
                    
                Obbligo di collaborare
(art. 18 LIT)
Art. 21
                            1  Non  appena  è  stata  presentata  una  domanda  di  mediazione,  la  Commissione  ne  informa l’autorità interessata e le impartisce un termine per:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  richiedente  e  il  terzo  che  è  stato  consultato  secondo  l’art.  14  della  legge  possono  farsi  rappresentare. In caso di procedura orale, essi devono comparire personalmente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nella procedura orale, l’autorità deve essere rappresentata da un suo funzionario dirigente o da  un funzionario specialmente incaricato con potere decisionale sull’oggetto della mediazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le parti sono tenute a contribuire al rispetto del termine entro cui deve svolgersi la mediazione e  a collaborare alla ricerca di un accordo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Se  le  parti  rifiutano  di  partecipare  alla  ricerca  di  un  accordo  o  se  ritardano  la  procedura  di
                        
                        
                    
                    
                    
                Comunicazione della conclusione della procedura
(art. 18 cpv. 5 e 7 LIT)
Art. 22
                            1  Nella  comunicazione  scritta,  la  Commissione  menziona  in  particolare  il  diritto  dei  partecipanti alla procedura di mediazione di chiedere all’autorità responsabile l’emanazione di una  decisione secondo l’art. 19 della legge e il termine a loro disposizione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  comunicazione  non  deve  contenere  alcun  tipo  di  informazione  che  potrebbe  ledere  gli  interessi tutelati dall’art. 10 della legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                Informazione della Commissione da
parte delle autorità
(art. 19 cpv. 3 e art. 20 LIT)
Art. 23
                            Le  autorità  responsabili  e  le  autorità  di  ricorso  trasmettono  alla  Commissione  di  mediazione  una  copia  delle  proprie  decisioni,  nella  misura  in  cui  il  relativo  oggetto  sia  stato  sottoposto a una procedura di mediazione conclusasi senza successo.  Capitolo sesto  Emolumenti
                        
                        
                    
                    
                    
                Principio di gratuità
(art. 16 LIT)
Art. 24
                            Le  procedure  di  consultazione  dei  documenti,  di  mediazione  e  di  decisione  sono  gratuite. È riservato l’art. 25.
                        
                        
                    
                    
                    
                Riscossione di un emolumento
(art. 16 LIT)
Art. 25
                            1  Se  sono  effettuate  delle  riproduzioni  o  se  l’accesso  a  un  documento  comporta  oneri  amministrativi  di  una  certa  importanza  è  percepito  un  emolumento  secondo  la  tariffa  fissata  nell’allegato al presente regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È data facoltà agli organi e alle autorità di cui all’art. 2 cpv. 1 lett. d ed e della legge di stabilire  tariffe inferiori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un  onere  amministrativo  è  considerato  di  una  certa  importanza  se  l’esame  della  domanda  d’accesso e la preparazione dei documenti ufficiali per l’accesso eccedono una mezz’ora.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’autorità  che  intende  percepire  un  emolumento  ne  informa  immediatamente  il  richiedente  e  gli  comunica il presumibile importo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il   richiedente   può   sottoporre   l’ammontare   presumibile   dell’emolumento   alla   procedura   di  mediazione secondo l’art. 18 della legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Se la mediazione non è domandata o se non ha successo, il richiedente può chiedere all’autorità  responsabile     l’emanazione     di     una     decisione     debitamente     motivata     sull’ammontare  dell’emolumento. Sono applicabili per analogia gli art. 19 e 20 della legge.  Capitolo settimo  Consulenza per la trasparenza e valutazione
                        
                        
                    
                    
                    
                Consulenza per la trasparenza
(art. 23 LIT)
Art. 26
                            1  La Cancelleria dello Stato è il centro di competenze in materia di trasparenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa designa al proprio interno un Servizio di consulenza per la trasparenza che ha il compito di:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Art. 27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  2
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            Cpv. modificato dal R 22.3.2017; in vigore dal 24.3.2017 - BU 2017, 55.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Art. abrogato dal R 22.3.2017; in vigore dal 24.3.2017 - BU 2017, 55.
                        
                        
                    
                    
                    
                Valutazione
(art. 24 LIT)
Art. 28
                            1  Ogni autorità comunica annualmente al Cancelliere dello Stato:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Cancelliere dello Stato definisce le modalità di comunicazione di tali informazioni.  Capitolo ottavo  Disposizioni finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 29
                            Il  presente  regolamento  è  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2013.  Pubblicato nel BU  2012  , 429.  ALLEGATO  (art. 25)  Tariffa degli emolumenti in franchi  Prestazione  Franchi
                        
                        
                    
                    
                    
                1. Riproduzioni
                            Fotocopia formato A4 o A3  –  0.50  –  2.–  –  2.–  Copia elettronica (se i documenti non sono già disponibili in forma elettronica)  –  0.50  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.–  –  35.–  secondo l’offerta
                        
                        
                    
                    
                    
                2. Esame e preparazione dei documenti ufficiali per la concessione dell’accesso
                            –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60.–
                        
                        
                    
                    
                    
                3. Spese di spedizione
                            –  spese effettive