Legge cantonale sulla geoinformazione
                            Legge  cantonale sulla geoinformazione  (LCGI)  (del 28 gennaio 2013)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  –  –  d e c r e t a :  Capitolo primo  Disposizioni generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
Art. 1
                            1  La presente legge disciplina l’applicazione della Legge federale sulla geoinformazione  del 5 ottobre 2007 (LGI) nonché il rilevamento, la gestione e la diffusione dei geodati cantonali e  comunali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  costituisce  inoltre  la  base  per  la  creazione  di  un’Infrastruttura  cantonale  di  geodati  (ICGD)  integrata nell’Infrastruttura nazionale di geodati (INGD).
                        
                        
                    
                    
                    
                Principi
Art. 2
                            1  Il Cantone e i comuni collaborano nell’attuazione dei principi stabiliti dal diritto federale  sulla  geoinformazione  e  dalla  presente  legge,  coordinando  le  loro  attività  e  valorizzando  le  possibili sinergie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorità  e  i  servizi  competenti  ai  sensi  dell’art.  9  sono  responsabili  della  sicurezza,  della  protezione, della qualità e dell’attualità dei geodati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il Cantone e i comuni si accordano reciprocamente l’accesso ai rispettivi geodati di base.
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenze del Cantone
Art. 3
                            1  L’applicazione  di  questa  legge  compete,  per  quanto  non  disposto  diversamente,  al  Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  designa  i  servizi  cantonali  incaricati  dell’esecuzione  e  può  delegare  determinati  compiti  ai  comuni, agli altri enti pubblici o ai privati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In particolare, il Consiglio di Stato:  a)  b)  c)  d)  e)  f)  g)  h)
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenze dei comuni
Art. 4
                            1  I  comuni  svolgono  i  compiti  di  esecuzione  loro  affidati  dalla  presente  legge  e  dai  regolamenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In particolare i comuni:  a)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                Informazione, consulenza e formazione
Art. 5
                            1  Il  Consiglio  di  Stato  fornisce  agli  enti  pubblici  e  privati  un’adeguata  consulenza  e  il  necessario supporto nel settore della geoinformazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In collaborazione con gli istituti di ricerca e formazione e le associazioni professionali interessate,  esso  promuove  la  formazione  e  l’aggiornamento  professionale,  in  particolare  dei  funzionari  e  del  personale degli enti pubblici attivi nel settore.  Capitolo secondo  Infrastruttura cantonale di geodati
                        
                        
                    
                    
                    
                Cataloghi dei geodati di base cantonali e comunali
Art. 6
                            I geodati di base cantonali e comunali sono contenuti in cataloghi conformi al catalogo  dei geodati di base federali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Requisiti qualitativi e tecnici
Art. 7
                            1  I  geodati  di  base  cantonali,  i  relativi  geometadati  e  i  geoservizi  devono  rispettare  i  requisiti qualitativi e tecnici fissati dal Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nell’elaborazione  di  tali  requisiti,  il  Consiglio  di  Stato  considera  le  norme  di  diritto  superiore  in  modo  da  consentire  uno  scambio  semplice  e  la  più  ampia  utilizzazione  dei  dati.  Esso  può  dichiarare vincolanti i requisiti stabiliti dalla Confederazione, da organizzazioni intercantonali o da  associazioni professionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Modelli di geodati e di geometadati
Art. 8
                            1  Ai geodati di base cantonali e comunali è attribuito almeno un modello di geodati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  servizi  competenti  ai  sensi  dell’articolo  9  elaborano  i  modelli  per  i  rispettivi  geodati  di  base  cantonali. In questo contesto il Consiglio di Stato assicura la vigilanza e il coordinamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’elaborazione dei modelli di geodati comunali competono al Municipio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Di  regola,  qualora  in  un  determinato  settore  già  esistano  dei  modelli  di  geodati  elaborati  dalla  Confederazione, da organizzazioni intercantonali o da associazioni professionali, gli stessi devono  essere considerati nell’elaborazione dei modelli cantonali e comunali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Ai  geometadati  è  attribuito  un  modello  definito  dal  Consiglio  di  Stato  rispettivamente  dal  Municipio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rilevamento, aggiornamento, gestione,
archiviazione e storicizzazione
Art. 9
                            1  Le  autorità  o  i  servizi  competenti  per  il  rilevamento,  l’aggiornamento,  la  gestione,  l’archiviazione  e  la  storicizzazione  dei  geodati  di  base  cantonali  sono  definiti  nei  cataloghi  di  cui  all’art. 6.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tali  autorità  o  servizi  sono  tenuti  a  garantire  la  disponibilità  duratura  dei  geodati  di  base  conformemente alle disposizioni del Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Accesso e utilizzo
Art. 10
                            1  I  geodati  di  base  cantonali  e  comunali  sono  pubblicamente  accessibili  e  possono  essere  utilizzati  da  chiunque,  sempre  che  non  vi  si  oppongano  interessi  pubblici  o  privati  preponderanti e fatte salve le disposizioni federali e cantonali in materia di protezione dei dati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nei  cataloghi  dei  geodati  è  definita  l’accessibilità  degli  stessi  e  segnatamente  il  livello  di  autorizzazione all’accesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorità  o  i  servizi  competenti  ai  sensi  dell’art.  9  curano  l’allestimento  e  l’esercizio  dei  geoservizi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Essi   possono   subordinare   ad   autorizzazione   l’accesso   ai   geodati   e   il   loro   utilizzo.  L’autorizzazione è rilasciata mediante:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Nell’ambito  dell’infrastruttura  cantonale  dei  geodati  (art.  3  cpv.  3  lett.  d),  il  Consiglio  di  Stato  designa un servizio cantonale incaricato del coordinamento dei geoservizi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Finanziamento
Art. 11
                            Il Cantone e i comuni finanziano l’attuazione dei rispettivi compiti fissati dalla legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                Emolumenti
Art. 12
                            1  Il  Cantone  e  i  comuni  possono  riscuotere  degli  emolumenti  per  l’accesso  ai  rispettivi  geodati e per il loro utilizzo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’ammontare degli emolumenti cantonali è stabilito in uno o più tariffari emanati dal Consiglio di  Stato.  Capitolo terzo  Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (CRDPP)
                        
                        
                    
                    
                    
                Organizzazione e procedura
Art. 13
                            L’organizzazione   amministrativa   e   tecnica   del   CRDPP   nonché   le   procedure   di  iscrizione  e  di  accesso  al  medesimo  sono  definite  dal  Consiglio  di  Stato  in  un  apposito  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Funzione di organo di pubblicazione ufficiale
Art. 14
                            Per le restrizioni di diritto pubblico della proprietà indicate nel regolamento, il Consiglio  di Stato può conferire al CRDPP la funzione di organo di pubblicazione ufficiale.  Capitolo IV  Disposizioni finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Ricorsi
Art. 15
                            1  Riservate  le  norme  della  presente  legge,  le  procedure  di  ricorso  sono  quelle  stabilite  dalla legge che regola la procedura nell’ambito della quale la decisione viene emanata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In difetto di una legge applicabile giusta il cpv. 1 e nella misura in cui il regolamento non disciplini  a sua volta la procedura applicabile, contro le decisioni di autorità amministrative cantonali è dato  ricorso al Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Esecuzione coattiva e sostitutiva
Art. 16
                            1  Ogni  autorità  competente  ad  ordinare  provvedimenti  può  imporne  coattivamente  l’esecuzione entro un congruo termine, con la comminatoria delle sanzioni penali previste dall’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            292  del  Codice  penale  svizzero  del  21  dicembre  1937  e  dell’esecuzione  sostitutiva  a  spese  dell’obbligato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Qualora  un  comune,  un  altro  ente  pubblico  o  terzi  si  rivelassero  inadempienti  nei  compiti  di  esecuzione  loro  attribuiti  da  questa  legge  o  dal  regolamento,  il  Consiglio  di  Stato,  dopo  diffida  e  comminatoria dell’esecuzione sostitutiva, può sostituirsi ad essi accollando loro le relative spese.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Resta riservata l’esecuzione sostitutiva anticipata, nel caso in cui si renda necessaria l’adozione  di misure d’urgenza. I ricorsi contro le decisioni che dispongono l’esecuzione sostitutiva anticipata  non hanno effetto sospensivo, salvo decisione contraria del presidente dell’autorità di ricorso.
                        
                        
                    
                    
                    
                Disposizioni penali
Art. 17
                            1  Chiunque  intenzionalmente  contravviene  a  questa  legge  o  al  regolamento  o  a  decisioni  fondate  su  tali  norme  è  punibile  con  la  multa  fino  a  fr.  5’000.–.  Se  l’autore  ha  agito  per  negligenza l’importo della multa può raggiungere al massimo fr. 3’000.–.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Restano riservate le disposizioni penali previste dalla legislazione federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  articoli  6  e  7  della  legge  federale  sul  diritto  penale  amministrativo  del  22  marzo  1974  sono  applicabili, quale diritto cantonale, agli atti punibili secondo la presente legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  contravvenzioni  previste  dalla  legislazione  federale  e  dalla  presente  legge  sono  perseguite e  giudicate dall’autorità amministrativa conformemente al Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007  e alla legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 18
                            1  Trascorsi  i  termini  per  l’esercizio  del  diritto  di  referendum,  la  presente  legge  e  il  suo  allegato sono pubblicati nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Entrata in vigore: 1° gennaio 2014 - BU 2013, 537.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Pubblicato nel BU  2013  , 537.