Regolamento della pedagogia speciale
                            Regolamento  della  pedagogia  speciale  del   14   giugno  2017  (stato  10  marzo  2023)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  vista  la legge   sulla  pedagogia  speciale  del  15  dicembre   2011,  decreta:  Capitolo  primo  Autorità  competente
                        
                        
                    
                    
                    
                Dipartimento
                            Art.  1  1  Il  Dipartimento  dell’educazione,  della  cultura  e dello  sport   (di  seguito  Dipartimento),  è  l’autorità  competente  incaricata  di applicare  la    legge  sulla  pedagogia  speciale  del  15  dicembre  2011  (di  seguito   legge)  e il   presente  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Dipartimento  in    particolare  è   competente  per:  a)   a livello  strategico  le    risorse   per  un’adeguata  copertura  dei  bisogni  in    collaborazione  i  comuni,  i  prestatari  riconosciuti  e   i  servizi   cantonali  competenti;  b)  la  composizione  della  Commissione  consultiva     per     l’attribuzione  delle  misure  di pedagogia  speciale;  1  c)  limitare   o revocare   le    autorizzazioni  all’apertura  e   all’esercizio  delle   scuole  speciali  e   i  riconoscimenti  dei  prestatari  privati;  2  d)  le    convenzioni  con  i  prestatari  privati;  e)  i  compiti   e la    composizione  della  Commissione  di    vigilanza  sulle  convenzioni;  f)   le  misure   da  applicare  nel  caso  in  cui  non  si    sia  raggiunto   un   accordo   con   l’autorità  al    termine   della   procedura  di    monitoraggio;  g)  direttive  in materia  di pedagogia  speciale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Divisione  della  scuola  Art.  2  1  La  Divisione  della  scuola    è    competente    per  rilevare  i  bisogni  relativi  alla    pedagogia  speciale,  per  proporre   l’ordine  di    priorità  delle  misure  da  sostenere  e   per  allestire   ogni  quattro   anni  la  pianificazione  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    Divisione  della  scuola  è    inoltre  competente  per  fornire,  in  collaborazione  con    i  servizi  del  Dipartimento  della  sanità  e   della  socialità,    le  indicazioni  inerenti  alla  stipulazione    dei  contratti  di  prestazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Regolamento della pedagogia speciale
                            Regolamento  della  pedagogia  speciale  del   14   giugno  2017  (stato  10  marzo  2023)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  vista  la legge   sulla  pedagogia  speciale  del  15  dicembre   2011,  decreta:  Capitolo  primo  Autorità  competente
                        
                        
                    
                    
                    
                Dipartimento
                            Art.  1  1  Il  Dipartimento  dell’educazione,  della  cultura  e dello  sport   (di  seguito  Dipartimento),  è  l’autorità  competente  incaricata  di applicare  la    legge  sulla  pedagogia  speciale  del  15  dicembre  2011  (di  seguito   legge)  e il   presente  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Dipartimento  in    particolare  è   competente  per:  a)   a livello  strategico  le    risorse   per  un’adeguata  copertura  dei  bisogni  in    collaborazione  i  comuni,  i  prestatari  riconosciuti  e   i  servizi   cantonali  competenti;  b)  la  composizione  della  Commissione  consultiva     per     l’attribuzione  delle  misure  di pedagogia  speciale;  1  c)  limitare   o revocare   le    autorizzazioni  all’apertura  e   all’esercizio  delle   scuole  speciali  e   i  riconoscimenti  dei  prestatari  privati;  2  d)  le    convenzioni  con  i  prestatari  privati;  e)  i  compiti   e la    composizione  della  Commissione  di    vigilanza  sulle  convenzioni;  f)   le  misure   da  applicare  nel  caso  in  cui  non  si    sia  raggiunto   un   accordo   con   l’autorità  al    termine   della   procedura  di    monitoraggio;  g)  direttive  in materia  di pedagogia  speciale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Divisione  della  scuola  Art.  2  1  La  Divisione  della  scuola    è    competente    per  rilevare  i  bisogni  relativi  alla    pedagogia  speciale,  per  proporre   l’ordine  di    priorità  delle  misure  da  sostenere  e   per  allestire   ogni  quattro   anni  la  pianificazione  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    Divisione  della  scuola  è    inoltre  competente  per  fornire,  in  collaborazione  con    i  servizi  del  Dipartimento  della  sanità  e   della  socialità,    le  indicazioni  inerenti  alla  stipulazione    dei  contratti  di  prestazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Regolamento della pedagogia speciale
                            Regolamento  della  pedagogia  speciale  del   14   giugno  2017  (stato  10  marzo  2023)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  vista  la legge   sulla  pedagogia  speciale  del  15  dicembre   2011,  decreta:  Capitolo  primo  Autorità  competente
                        
                        
                    
                    
                    
                Dipartimento
                            Art.  1  1  Il  Dipartimento  dell’educazione,  della  cultura  e dello  sport   (di  seguito  Dipartimento),  è  l’autorità  competente  incaricata  di applicare  la    legge  sulla  pedagogia  speciale  del  15  dicembre  2011  (di  seguito   legge)  e il   presente  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Dipartimento  in    particolare  è   competente  per:  a)   a livello  strategico  le    risorse   per  un’adeguata  copertura  dei  bisogni  in    collaborazione  i  comuni,  i  prestatari  riconosciuti  e   i  servizi   cantonali  competenti;  b)  la  composizione  della  Commissione  consultiva     per     l’attribuzione  delle  misure  di pedagogia  speciale;  1  c)  limitare   o revocare   le    autorizzazioni  all’apertura  e   all’esercizio  delle   scuole  speciali  e   i  riconoscimenti  dei  prestatari  privati;  2  d)  le    convenzioni  con  i  prestatari  privati;  e)  i  compiti   e la    composizione  della  Commissione  di    vigilanza  sulle  convenzioni;  f)   le  misure   da  applicare  nel  caso  in  cui  non  si    sia  raggiunto   un   accordo   con   l’autorità  al    termine   della   procedura  di    monitoraggio;  g)  direttive  in materia  di pedagogia  speciale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Divisione  della  scuola  Art.  2  1  La  Divisione  della  scuola    è    competente    per  rilevare  i  bisogni  relativi  alla    pedagogia  speciale,  per  proporre   l’ordine  di    priorità  delle  misure  da  sostenere  e   per  allestire   ogni  quattro   anni  la  pianificazione  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    Divisione  della  scuola  è    inoltre  competente  per  fornire,  in  collaborazione  con    i  servizi  del  Dipartimento  della  sanità  e   della  socialità,    le  indicazioni  inerenti  alla  stipulazione    dei  contratti  di  prestazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Regolamento della pedagogia speciale
                            Regolamento  della  pedagogia  speciale  (del   14  giugno  2017)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  vista  la legge   sulla  pedagogia  speciale  del  15  dicembre   2011,  decreta:  Capitolo  primo  Autorità  competente
                        
                        
                    
                    
                    
                Dipartimento
                            Art.  1  1  Il  Dipartimento  dell’educazione,  della  cultura  e dello  sport   (di  seguito  Dipartimento),  è  l’autorità  competente  incaricata  di applicare  la    legge  sulla  pedagogia  speciale  del  15  dicembre  2011  (di  seguito   legge)  e il   presente  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Dipartimento  in    particolare  è   competente  per:  a)   a livello  strategico  le    risorse   per  un’adeguata  copertura  dei  bisogni  in    collaborazione  i  comuni,  i  prestatari  riconosciuti  e   i  servizi   cantonali  competenti;  b)  la  composizione  della  Commissione  consultiva     per     l’attribuzione  delle  misure  di pedagogia  speciale;  1  c)  limitare   o revocare   le    autorizzazioni  all’apertura  e   all’esercizio  delle   scuole  speciali  e   i  riconoscimenti  dei  prestatari  privati;  2  d)  le    convenzioni  con  i  prestatari  privati;  e)  i  compiti   e la    composizione  della  Commissione  di    vigilanza  sulle  convenzioni;  f)   le  misure   da  applicare  nel  caso  in  cui  non  si    sia  raggiunto   un   accordo   con   l’autorità  al    termine   della   procedura  di    monitoraggio;  g)  direttive  in materia  di pedagogia  speciale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Divisione  della  scuola  Art.  2  1  La  Divisione  della  scuola    è    competente    per  rilevare  i  bisogni  relativi  alla    pedagogia  speciale,  per  proporre   l’ordine  di    priorità  delle  misure  da  sostenere  e   per  allestire   ogni  quattro   anni  la  pianificazione  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    Divisione  della  scuola  è    inoltre  competente  per  fornire,  in  collaborazione  con    i  servizi  del  Dipartimento  della  sanità  e   della  socialità,    le  indicazioni  inerenti  alla  stipulazione    dei  contratti  di  prestazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Regolamento della pedagogia speciale
                            Regolamento  della  pedagogia  speciale  del   14   giugno  2017  (stato  10  marzo  2023)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  vista  la legge   sulla  pedagogia  speciale  del  15  dicembre   2011,  decreta:  Capitolo  primo  Autorità  competente
                        
                        
                    
                    
                    
                Dipartimento
                            Art.  1  1  Il  Dipartimento  dell’educazione,  della  cultura  e dello  sport   (di  seguito  Dipartimento),  è  l’autorità  competente  incaricata  di applicare  la    legge  sulla  pedagogia  speciale  del  15  dicembre  2011  (di  seguito   legge)  e il   presente  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Dipartimento  in    particolare  è   competente  per:  a)   a livello  strategico  le    risorse   per  un’adeguata  copertura  dei  bisogni  in    collaborazione  i  comuni,  i  prestatari  riconosciuti  e   i  servizi   cantonali  competenti;  b)  la  composizione  della  Commissione  consultiva     per     l’attribuzione  delle  misure  di pedagogia  speciale;  1  c)  limitare   o revocare   le    autorizzazioni  all’apertura  e   all’esercizio  delle   scuole  speciali  e   i  riconoscimenti  dei  prestatari  privati;  2  d)  le    convenzioni  con  i  prestatari  privati;  e)  i  compiti   e la    composizione  della  Commissione  di    vigilanza  sulle  convenzioni;  f)   le  misure   da  applicare  nel  caso  in  cui  non  si    sia  raggiunto   un   accordo   con   l’autorità  al    termine   della   procedura  di    monitoraggio;  g)  direttive  in materia  di pedagogia  speciale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Divisione  della  scuola  Art.  2  1  La  Divisione  della  scuola    è    competente    per  rilevare  i  bisogni  relativi  alla    pedagogia  speciale,  per  proporre   l’ordine  di    priorità  delle  misure  da  sostenere  e   per  allestire   ogni  quattro   anni  la  pianificazione  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    Divisione  della  scuola  è    inoltre  competente  per  fornire,  in  collaborazione  con    i  servizi  del  Dipartimento  della  sanità  e   della  socialità,    le  indicazioni  inerenti  alla  stipulazione    dei  contratti  di  prestazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sezione  della   pedagogia   speciale  Art.  3  3  1  La  Sezione  della  pedagogia  speciale  (SPS)   è   preposta  all’applicazione  delle   direttive  emanate  dal    Dipartimento  o   delle  decisioni  della  Divisione    della  scuola  concernenti  la  pedagogia  speciale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  vigila  e   sovrintende  all’insegnamento  e all’organizzazione  scolastica  sia  nel  settore   pubblico  che  in    quello   privato  e   all’esecuzione  dei  provvedimenti   di pedagogia  speciale;   la    SPS  può   avvalersi  della  collaborazione  dei  direttori  di  scuola    speciale,  dei  capiservizio  dell’educazione  precoce  speciale  e   degli  operatori  scolastici  di    ogni  ordine   e grado.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  i  beneficiari  delle   misure  di  pedagogia  speciale  che  frequentano  una  scuola  postobbligatoria  fino  al    raggiungimento  del  ventesimo  anno   di    età  la    SPS   opera  anche  in collaborazione  con  l’Ufficio  cantonale  dell’assicurazione   invalidità  e,  per  coloro   che  frequentano  le scuole  professionali,   con   la  Divisione  della  formazione   professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  In  particolare  la SPS:  a)    e   pianifica    le  risorse  per    un’adeguata  copertura  dei  bisogni  in  collaborazione  con  i  cantonali   competenti;  b)   ed  esamina   l’evoluzione  della  pedagogia  speciale  e   promuove  iniziative   e innovazioni  rispetto  delle   disposizioni  della  della  scuola   del  1°  febbraio  1990;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Lett.   modificata  dal  R    8.4.2020;  in vigore  dal  10.4.2020  -  BU  2020,  126.
                        
                        
                    
                    
                    
                2
                            Lett.   modificata  dal  R    8.4.2020;  in vigore  dal  10.4.2020  -  BU  2020,  126.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Art.  modificato  dal  R    13.12.2017;  in vigore   dal  1.1.2018  - BU  2017,  463.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sezione  della   pedagogia   speciale  Art.  3  3  1  La  Sezione  della  pedagogia  speciale  (SPS)   è   preposta  all’applicazione  delle   direttive  emanate  dal    Dipartimento  o   delle  decisioni  della  Divisione    della  scuola  concernenti  la  pedagogia  speciale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  vigila  e   sovrintende  all’insegnamento  e all’organizzazione  scolastica  sia  nel  settore   pubblico  che  in    quello   privato  e   all’esecuzione  dei  provvedimenti   di pedagogia  speciale;   la    SPS  può   avvalersi  della  collaborazione  dei  direttori  di  scuola    speciale,  dei  capiservizio  dell’educazione  precoce  speciale  e   degli  operatori  scolastici  di    ogni  ordine   e grado.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  i  beneficiari  delle   misure  di  pedagogia  speciale  che  frequentano  una  scuola  postobbligatoria  fino  al    raggiungimento  del  ventesimo  anno   di    età  la    SPS   opera  anche  in collaborazione  con  l’Ufficio  cantonale  dell’assicurazione   invalidità  e,  per  coloro   che  frequentano  le scuole  professionali,   con   la  Divisione  della  formazione   professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  In  particolare  la SPS:  a)    e   pianifica    le  risorse  per    un’adeguata  copertura  dei  bisogni  in  collaborazione  con  i  cantonali   competenti;  b)   ed  esamina   l’evoluzione  della  pedagogia  speciale  e   promuove  iniziative   e innovazioni  rispetto  delle   disposizioni  della  della  scuola   del  1°  febbraio  1990;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Lett.   modificata  dal  R    8.4.2020;  in vigore  dal  10.4.2020  -  BU  2020,  126.
                        
                        
                    
                    
                    
                2
                            Lett.   modificata  dal  R    8.4.2020;  in vigore  dal  10.4.2020  -  BU  2020,  126.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Art.  modificato  dal  R    13.12.2017;  in vigore   dal  1.1.2018  - BU  2017,  463.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sezione  della   pedagogia   speciale  Art.  3  3  1  La  Sezione  della  pedagogia  speciale  (SPS)   è   preposta  all’applicazione  delle   direttive  emanate  dal    Dipartimento  o   delle  decisioni  della  Divisione    della  scuola  concernenti  la  pedagogia  speciale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  vigila  e   sovrintende  all’insegnamento  e all’organizzazione  scolastica  sia  nel  settore   pubblico  che  in    quello   privato  e   all’esecuzione  dei  provvedimenti   di pedagogia  speciale;   la    SPS  può   avvalersi  della  collaborazione  dei  direttori  di  scuola    speciale,  dei  capiservizio  dell’educazione  precoce  speciale  e   degli  operatori  scolastici  di    ogni  ordine   e grado.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  i  beneficiari  delle   misure  di  pedagogia  speciale  che  frequentano  una  scuola  postobbligatoria  fino  al    raggiungimento  del  ventesimo  anno   di    età  la    SPS   opera  anche  in collaborazione  con  l’Ufficio  cantonale  dell’assicurazione   invalidità  e,  per  coloro   che  frequentano  le scuole  professionali,   con   la  Divisione  della  formazione   professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  In  particolare  la SPS:  a)    e   pianifica    le  risorse  per    un’adeguata  copertura  dei  bisogni  in  collaborazione  con  i  cantonali   competenti;  b)   ed  esamina   l’evoluzione  della  pedagogia  speciale  e   promuove  iniziative   e innovazioni  rispetto  delle   disposizioni  della  della  scuola   del  1°  febbraio  1990;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Lett.   modificata  dal  R    8.4.2020;  in vigore  dal  10.4.2020  -  BU  2020,  126.
                        
                        
                    
                    
                    
                2
                            Lett.   modificata  dal  R    8.4.2020;  in vigore  dal  10.4.2020  -  BU  2020,  126.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Art.  modificato  dal  R    13.12.2017;  in vigore   dal  1.1.2018  - BU  2017,  463.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sezione  della   pedagogia   speciale  3  Art.  3  4  1  La  Sezione  della  pedagogia  speciale  (SPS)   è   preposta  all’applicazione  delle   direttive  emanate  dal    Dipartimento  o   delle  decisioni  della  Divisione    della  scuola  concernenti  la  pedagogia  speciale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  vigila  e   sovrintende  all’insegnamento  e all’organizzazione  scolastica  sia  nel  settore   pubblico  che  in    quello   privato  e   all’esecuzione  dei  provvedimenti   di pedagogia  speciale;   la    SPS  può   avvalersi  della  collaborazione  dei  direttori  di  scuola    speciale,  dei  capiservizio  dell’educazione  precoce  speciale  e   degli  operatori  scolastici  di    ogni  ordine   e grado.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  i  beneficiari  delle   misure  di  pedagogia  speciale  che  frequentano  una  scuola  postobbligatoria  fino  al    raggiungimento  del  ventesimo  anno   di    età  la    SPS   opera  anche  in collaborazione  con  l’Ufficio  cantonale  dell’assicurazione   invalidità  e,  per  coloro   che  frequentano  le scuole  professionali,   con   la  Divisione  della  formazione   professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  In  particolare  la SPS:  a)    e   pianifica    le  risorse  per    un’adeguata  copertura  dei  bisogni  in  collaborazione  con  i  cantonali   competenti;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Lett.   modificata  dal  R    8.4.2020;  in vigore  dal  10.4.2020  -  BU  2020,  126.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Lett.   modificata  dal  R    8.4.2020;  in vigore  dal  10.4.2020  -  BU  2020,  126.
                        
                        
                    
                    
                    
                3
                            Nota   marginale  modificata  dal  R    13.12.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018  -  BU  2017,   463.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Art.  modificato  dal  R    13.12.2017;  in vigore   dal  1.1.2018  - BU  2017,  463.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sezione  della   pedagogia   speciale  Art.  3  3  1  La  Sezione  della  pedagogia  speciale  (SPS)   è   preposta  all’applicazione  delle   direttive  emanate  dal    Dipartimento  o   delle  decisioni  della  Divisione    della  scuola  concernenti  la  pedagogia  speciale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  vigila  e   sovrintende  all’insegnamento  e all’organizzazione  scolastica  sia  nel  settore   pubblico  che  in    quello   privato  e   all’esecuzione  dei  provvedimenti   di pedagogia  speciale;   la    SPS  può   avvalersi  della  collaborazione  dei  direttori  di  scuola    speciale,  dei  capiservizio  dell’educazione  precoce  speciale  e   degli  operatori  scolastici  di    ogni  ordine   e grado.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  i  beneficiari  delle   misure  di  pedagogia  speciale  che  frequentano  una  scuola  postobbligatoria  fino  al    raggiungimento  del  ventesimo  anno   di    età  la    SPS   opera  anche  in collaborazione  con  l’Ufficio  cantonale  dell’assicurazione   invalidità  e,  per  coloro   che  frequentano  le scuole  professionali,   con   la  Divisione  della  formazione   professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  In  particolare  la SPS:  a)    e   pianifica    le  risorse  per    un’adeguata  copertura  dei  bisogni  in  collaborazione  con  i  cantonali   competenti;  b)   ed  esamina   l’evoluzione  della  pedagogia  speciale  e   promuove  iniziative   e innovazioni  rispetto  delle   disposizioni  della  della  scuola   del  1°  febbraio  1990;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Lett.   modificata  dal  R    8.4.2020;  in vigore  dal  10.4.2020  -  BU  2020,  126.
                        
                        
                    
                    
                    
                2
                            Lett.   modificata  dal  R    8.4.2020;  in vigore  dal  10.4.2020  -  BU  2020,  126.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Art.  modificato  dal  R    13.12.2017;  in vigore   dal  1.1.2018  - BU  2017,  463.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  le    misure  di    pedagogia  speciale  e   preavvisa  quelle  svolte  presso  istituti  riconosciuti   di  cantoni  o   presso  istituti  all’estero;  d)  i compiti   dei  prestatari  qualificati   della  pedagogia  speciale  se non  già  precisati   altrove;  e)  periodicamente  le  condizioni  per  il  rilascio  dell’autorizzazione  per  le  scuole    speciali  e   vigila  sull’attività  dei   docenti.  Capitolo   secondo  Procedure  di  applicazione  dei  provvedimenti  Sezione  1  Misure  di  pedagogia  speciale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Misure  di  base  Art.  4  1  Sono  considerate  misure  di base  prima  della  scolarizzazione   obbligatoria:  a)   logopedici   e   psicomotori   di    una  durata   massima  complessiva  di    2   unità  d’intervento  settimana;  b)  combinati  di  educazione    precoce  speciale,  logopedia  e  psicomotricità  per  una  massima  di 4 unità  d’intervento   alla   settimana   per  i primi   sei  mesi,  in seguito  di 2   unità;  c)  di    gruppi  terapeutici  con  intervento  di    pedagogia   speciale  per  la    preparazione  e il  alla   frequenza  della   scuola  dell’infanzia;  d)   ad  opera  degli   operatori  pedagogici  per  l’integrazione  fino  a   un  massimo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   unità  d’intervento  alla  settimana   per  gli  allievi  con  bisogni   educativi  particolari  inseriti  nelle  regolari  di scuola  dell’infanzia;  e)  di  gruppi    di  socializzazione  in  strutture  diurne    fino  a  un  massimo  di  8    ore  di 10  ore  se  combinate  con  interventi  di    educazione   precoce  speciale,  logopedia  e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  le    misure  di    pedagogia  speciale  e   preavvisa  quelle  svolte  presso  istituti  riconosciuti   di  cantoni  o   presso  istituti  all’estero;  d)  i compiti   dei  prestatari  qualificati   della  pedagogia  speciale  se non  già  precisati   altrove;  e)  periodicamente  le  condizioni  per  il  rilascio  dell’autorizzazione  per  le  scuole    speciali  e   vigila  sull’attività  dei   docenti.  Capitolo   secondo  Procedure  di  applicazione  dei  provvedimenti  Sezione  1  Misure  di  pedagogia  speciale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Misure  di  base  Art.  4  1  Sono  considerate  misure  di base  prima  della  scolarizzazione   obbligatoria:  a)   logopedici   e   psicomotori   di    una  durata   massima  complessiva  di    2   unità  d’intervento  settimana;  b)  combinati  di  educazione    precoce  speciale,  logopedia  e  psicomotricità  per  una  massima  di 4 unità  d’intervento   alla   settimana   per  i primi   sei  mesi,  in seguito  di 2   unità;  c)  di    gruppi  terapeutici  con  intervento  di    pedagogia   speciale  per  la    preparazione  e il  alla   frequenza  della   scuola  dell’infanzia;  d)   ad  opera  degli   operatori  pedagogici  per  l’integrazione  fino  a   un  massimo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   unità  d’intervento  alla  settimana   per  gli  allievi  con  bisogni   educativi  particolari  inseriti  nelle  regolari  di scuola  dell’infanzia;  e)  di  gruppi    di  socializzazione  in  strutture  diurne    fino  a  un  massimo  di  8    ore  di 10  ore  se  combinate  con  interventi  di    educazione   precoce  speciale,  logopedia  e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  le    misure  di    pedagogia  speciale  e   preavvisa  quelle  svolte  presso  istituti  riconosciuti   di  cantoni  o   presso  istituti  all’estero;  d)  i compiti   dei  prestatari  qualificati   della  pedagogia  speciale  se non  già  precisati   altrove;  e)  periodicamente  le  condizioni  per  il  rilascio  dell’autorizzazione  per  le  scuole    speciali  e   vigila  sull’attività  dei   docenti.  Capitolo   secondo  Procedure  di  applicazione  dei  provvedimenti  Sezione  1  Misure  di  pedagogia  speciale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Misure  di  base  Art.  4  1  Sono  considerate  misure  di base  prima  della  scolarizzazione   obbligatoria:  a)   logopedici   e   psicomotori   di    una  durata   massima  complessiva  di    2   unità  d’intervento  settimana;  b)  combinati  di  educazione    precoce  speciale,  logopedia  e  psicomotricità  per  una  massima  di 4 unità  d’intervento   alla   settimana   per  i primi   sei  mesi,  in seguito  di 2   unità;  c)  di    gruppi  terapeutici  con  intervento  di    pedagogia   speciale  per  la    preparazione  e il  alla   frequenza  della   scuola  dell’infanzia;  d)   ad  opera  degli   operatori  pedagogici  per  l’integrazione  fino  a   un  massimo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   unità  d’intervento  alla  settimana   per  gli  allievi  con  bisogni   educativi  particolari  inseriti  nelle  regolari  di scuola  dell’infanzia;  e)  di  gruppi    di  socializzazione  in  strutture  diurne    fino  a  un  massimo  di  8    ore  di 10  ore  se  combinate  con  interventi  di    educazione   precoce  speciale,  logopedia  e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)   ed  esamina   l’evoluzione  della  pedagogia  speciale  e   promuove  iniziative   e innovazioni  rispetto  delle   disposizioni  della  della  scuola   del  1°  febbraio  1990;  c)  le    misure  di    pedagogia  speciale  e   preavvisa  quelle  svolte  presso  istituti  riconosciuti   di  cantoni  o   presso  istituti  all’estero;  d)  i compiti   dei  prestatari  qualificati   della  pedagogia  speciale  se non  già  precisati   altrove;  e)  periodicamente  le  condizioni  per  il  rilascio  dell’autorizzazione  per  le  scuole    speciali  e   vigila  sull’attività  dei   docenti.  Capitolo   secondo  Procedure  di  applicazione  dei  provvedimenti  Sezione  1  Misure  di  pedagogia  speciale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Misure  di  base  Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sono  considerate  misure  di base  prima  della  scolarizzazione   obbligatoria:  a)   logopedici   e   psicomotori   di    una  durata   massima  complessiva  di    2   unità  d’intervento  settimana;  b)  combinati  di  educazione    precoce  speciale,  logopedia  e  psicomotricità  per  una  massima  di 4 unità  d’intervento   alla   settimana   per  i primi   sei  mesi,  in seguito  di 2   unità;  c)  di    gruppi  terapeutici  con  intervento  di    pedagogia   speciale  per  la    preparazione  e il  alla   frequenza  della   scuola  dell’infanzia;  d)   ad  opera  degli   operatori  pedagogici  per  l’integrazione  fino  a   un  massimo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   unità  d’intervento  alla  settimana   per  gli  allievi  con  bisogni   educativi  particolari  inseriti  nelle  regolari  di scuola  dell’infanzia;  e)  di  gruppi    di  socializzazione  in  strutture  diurne    fino  a  un  massimo  di  8    ore  di 10  ore  se  combinate  con  interventi  di    educazione   precoce  speciale,  logopedia  e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  le    misure  di    pedagogia  speciale  e   preavvisa  quelle  svolte  presso  istituti  riconosciuti   di  cantoni  o   presso  istituti  all’estero;  d)  i compiti   dei  prestatari  qualificati   della  pedagogia  speciale  se non  già  precisati   altrove;  e)  periodicamente  le  condizioni  per  il  rilascio  dell’autorizzazione  per  le  scuole    speciali  e   vigila  sull’attività  dei   docenti.  Capitolo   secondo  Procedure  di  applicazione  dei  provvedimenti  Sezione  1  Misure  di  pedagogia  speciale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Misure  di  base  Art.  4  1  Sono  considerate  misure  di base  prima  della  scolarizzazione   obbligatoria:  a)   logopedici   e   psicomotori   di    una  durata   massima  complessiva  di    2   unità  d’intervento  settimana;  b)  combinati  di  educazione    precoce  speciale,  logopedia  e  psicomotricità  per  una  massima  di 4 unità  d’intervento   alla   settimana   per  i primi   sei  mesi,  in seguito  di 2   unità;  c)  di    gruppi  terapeutici  con  intervento  di    pedagogia   speciale  per  la    preparazione  e il  alla   frequenza  della   scuola  dell’infanzia;  d)   ad  opera  degli   operatori  pedagogici  per  l’integrazione  fino  a   un  massimo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   unità  d’intervento  alla  settimana   per  gli  allievi  con  bisogni   educativi  particolari  inseriti  nelle  regolari  di scuola  dell’infanzia;  e)  di  gruppi    di  socializzazione  in  strutture  diurne    fino  a  un  massimo  di  8    ore  di 10  ore  se  combinate  con  interventi  di    educazione   precoce  speciale,  logopedia  e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  considerate  misure   di    base   durante  i  primi  quattro  anni  di scolarizzazione   obbligatoria:  a)  logopedici  e   psicomotori  per  un  massimo  complessivo   di 2   unità  d’intervento   alla  e   per  una  durata  massima   di    quattro  anni;  b)  combinati  di  educazione    precoce  speciale,  logopedia  e    psicomotricità,  per    un  di 2   unità  d’intervento   alla   settimana;  c)  di    gruppi  terapeutici  con  intervento  di    pedagogia   speciale  per  la    preparazione  e il  alla   frequenza  della   scuola  dell’infanzia;  d)   ad  opera  degli   operatori  pedagogici  per  l’integrazione  fino  a   un  massimo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   unità  d’intervento  alla  settimana   per  gli  allievi  con  bisogni   educativi  particolari  inseriti  nelle  regolari;  e)  speciale  e   gli  interventi  educativi  in  strutture  diurne  o   in internato,  per  quei  che  sin   dai  primi   anni   di    vita  presentano  comprovate   disabilità   psicofisiche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sono  considerati  misure  di base  dal  quinto   all’undicesimo  anno  di    scolarizzazione  obbligatoria  gli  interventi  logopedici  e psicomotori  per  un  massimo   complessivo  di    2 unità  d’intervento  alla  settimana  e  per  una   durata  massima   di quattro   anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sono  considerate  misure   di    base  durante  la    scolarizzazione  postobbligatoria  la    continuazione   della  scolarizzazione  speciale   e   la valutazione  logopedica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Misure  supplementari  Art.  5  Sono  considerate  misure  supplementari  le  misure  definite  dall’art.  7    della  legge    che  eccedono  quelle  indicate  dall’art.   4 del  presente  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Durata  delle   unità  di  intervento  Art.  6  La  durata  delle  unità  d’intervento  è   stabilita   dal  Dipartimento.  Sezione  2  Procedura  per  l’attribuzione  delle   misure
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Misure  di  base  Art.  7  4  1  Le  misure  di base  sono  decise  dalla   SPS   in seguito   alla  valutazione  dei  bisogni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  considerate  misure   di    base   durante  i  primi  quattro  anni  di scolarizzazione   obbligatoria:  a)  logopedici  e   psicomotori  per  un  massimo  complessivo   di 2   unità  d’intervento   alla  e   per  una  durata  massima   di    quattro  anni;  b)  combinati  di  educazione    precoce  speciale,  logopedia  e    psicomotricità,  per    un  di 2   unità  d’intervento   alla   settimana;  c)  di    gruppi  terapeutici  con  intervento  di    pedagogia   speciale  per  la    preparazione  e il  alla   frequenza  della   scuola  dell’infanzia;  d)   ad  opera  degli   operatori  pedagogici  per  l’integrazione  fino  a   un  massimo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   unità  d’intervento  alla  settimana   per  gli  allievi  con  bisogni   educativi  particolari  inseriti  nelle  regolari;  e)  speciale  e   gli  interventi  educativi  in  strutture  diurne  o   in internato,  per  quei  che  sin   dai  primi   anni   di    vita  presentano  comprovate   disabilità   psicofisiche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sono  considerati  misure  di base  dal  quinto   all’undicesimo  anno  di    scolarizzazione  obbligatoria  gli  interventi  logopedici  e psicomotori  per  un  massimo   complessivo  di    2 unità  d’intervento  alla  settimana  e  per  una   durata  massima   di quattro   anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sono  considerate  misure   di    base  durante  la    scolarizzazione  postobbligatoria  la    continuazione   della  scolarizzazione  speciale   e   la valutazione  logopedica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Misure  supplementari  Art.  5  Sono  considerate  misure  supplementari  le  misure  definite  dall’art.  7    della  legge    che  eccedono  quelle  indicate  dall’art.   4 del  presente  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Durata  delle   unità  di  intervento  Art.  6  La  durata  delle  unità  d’intervento  è   stabilita   dal  Dipartimento.  Sezione  2  Procedura  per  l’attribuzione  delle   misure
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Misure  di  base  Art.  7  4  1  Le  misure  di base  sono  decise  dalla   SPS   in seguito   alla  valutazione  dei  bisogni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  considerate  misure   di    base   durante  i  primi  quattro  anni  di scolarizzazione   obbligatoria:  a)  logopedici  e   psicomotori  per  un  massimo  complessivo   di 2   unità  d’intervento   alla  e   per  una  durata  massima   di    quattro  anni;  b)  combinati  di  educazione    precoce  speciale,  logopedia  e    psicomotricità,  per    un  di 2   unità  d’intervento   alla   settimana;  c)  di    gruppi  terapeutici  con  intervento  di    pedagogia   speciale  per  la    preparazione  e il  alla   frequenza  della   scuola  dell’infanzia;  d)   ad  opera  degli   operatori  pedagogici  per  l’integrazione  fino  a   un  massimo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   unità  d’intervento  alla  settimana   per  gli  allievi  con  bisogni   educativi  particolari  inseriti  nelle  regolari;  e)  speciale  e   gli  interventi  educativi  in  strutture  diurne  o   in internato,  per  quei  che  sin   dai  primi   anni   di    vita  presentano  comprovate   disabilità   psicofisiche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sono  considerati  misure  di base  dal  quinto   all’undicesimo  anno  di    scolarizzazione  obbligatoria  gli  interventi  logopedici  e psicomotori  per  un  massimo   complessivo  di    2 unità  d’intervento  alla  settimana  e  per  una   durata  massima   di quattro   anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sono  considerate  misure   di    base  durante  la    scolarizzazione  postobbligatoria  la    continuazione   della  scolarizzazione  speciale   e   la valutazione  logopedica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Misure  supplementari  Art.  5  Sono  considerate  misure  supplementari  le  misure  definite  dall’art.  7    della  legge    che  eccedono  quelle  indicate  dall’art.   4 del  presente  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Durata  delle   unità  di  intervento  Art.  6  La  durata  delle  unità  d’intervento  è   stabilita   dal  Dipartimento.  Sezione  2  Procedura  per  l’attribuzione  delle   misure
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Misure  di  base  Art.  7  4  1  Le  misure  di base  sono  decise  dalla   SPS   in seguito   alla  valutazione  dei  bisogni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  considerate  misure   di    base   durante  i  primi  quattro  anni  di scolarizzazione   obbligatoria:  a)  logopedici  e   psicomotori  per  un  massimo  complessivo   di 2   unità  d’intervento   alla  e   per  una  durata  massima   di    quattro  anni;  b)  combinati  di  educazione    precoce  speciale,  logopedia  e    psicomotricità,  per    un  di 2   unità  d’intervento   alla   settimana;  c)  di    gruppi  terapeutici  con  intervento  di    pedagogia   speciale  per  la    preparazione  e il  alla   frequenza  della   scuola  dell’infanzia;  d)   ad  opera  degli   operatori  pedagogici  per  l’integrazione  fino  a   un  massimo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   unità  d’intervento  alla  settimana   per  gli  allievi  con  bisogni   educativi  particolari  inseriti  nelle  regolari;  e)  speciale  e   gli  interventi  educativi  in  strutture  diurne  o   in internato,  per  quei  che  sin   dai  primi   anni   di    vita  presentano  comprovate   disabilità   psicofisiche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sono  considerati  misure  di base  dal  quinto   all’undicesimo  anno  di    scolarizzazione  obbligatoria  gli  interventi  logopedici  e psicomotori  per  un  massimo   complessivo  di    2 unità  d’intervento  alla  settimana  e  per  una   durata  massima   di quattro   anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sono  considerate  misure   di    base  durante  la    scolarizzazione  postobbligatoria  la    continuazione   della  scolarizzazione  speciale   e   la valutazione  logopedica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Misure  supplementari  Art.  5  Sono  considerate  misure  supplementari  le  misure  definite  dall’art.  7    della  legge    che  eccedono  quelle  indicate  dall’art.   4 del  presente  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Durata  delle   unità  di  intervento  Art.  6  La  durata  delle  unità  d’intervento  è   stabilita   dal  Dipartimento.  Sezione  2  Procedura  per  l’attribuzione  delle   misure
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Misure  di  base  Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  misure  di base  sono  decise  dalla   SPS   in seguito   alla  valutazione  dei  bisogni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  considerate  misure   di    base   durante  i  primi  quattro  anni  di scolarizzazione   obbligatoria:  a)  logopedici  e   psicomotori  per  un  massimo  complessivo   di 2   unità  d’intervento   alla  e   per  una  durata  massima   di    quattro  anni;  b)  combinati  di  educazione    precoce  speciale,  logopedia  e    psicomotricità,  per    un  di 2   unità  d’intervento   alla   settimana;  c)  di    gruppi  terapeutici  con  intervento  di    pedagogia   speciale  per  la    preparazione  e il  alla   frequenza  della   scuola  dell’infanzia;  d)   ad  opera  degli   operatori  pedagogici  per  l’integrazione  fino  a   un  massimo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   unità  d’intervento  alla  settimana   per  gli  allievi  con  bisogni   educativi  particolari  inseriti  nelle  regolari;  e)  speciale  e   gli  interventi  educativi  in  strutture  diurne  o   in internato,  per  quei  che  sin   dai  primi   anni   di    vita  presentano  comprovate   disabilità   psicofisiche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sono  considerati  misure  di base  dal  quinto   all’undicesimo  anno  di    scolarizzazione  obbligatoria  gli  interventi  logopedici  e psicomotori  per  un  massimo   complessivo  di    2 unità  d’intervento  alla  settimana  e  per  una   durata  massima   di quattro   anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sono  considerate  misure   di    base  durante  la    scolarizzazione  postobbligatoria  la    continuazione   della  scolarizzazione  speciale   e   la valutazione  logopedica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Misure  supplementari  Art.  5  Sono  considerate  misure  supplementari  le  misure  definite  dall’art.  7    della  legge    che  eccedono  quelle  indicate  dall’art.   4 del  presente  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Durata  delle   unità  di  intervento  Art.  6  La  durata  delle  unità  d’intervento  è   stabilita   dal  Dipartimento.  Sezione  2  Procedura  per  l’attribuzione  delle   misure
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Misure  di  base  Art.  7  4  1  Le  misure  di base  sono  decise  dalla   SPS   in seguito   alla  valutazione  dei  bisogni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   valutazione  dei  bisogni   deve  essere  in precedenza  autorizzata   dalla  SPS  per  il   settore  privato  e  per   quello  pubblico  postobbligatorio,  dal  Servizio   dell’educazione   precoce   speciale  per  il   settore  pubblico  prescolastico  e   dal  Servizio    di  sostegno  pedagogico  per  il  settore    pubblico  della    scuola  dell’obbligo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Art.  modificato  dal  R    13.12.2017;  in vigore   dal  1.1.2018  - BU  2017,  463.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   SPS  assicura   la    consulenza  ai richiedenti,   determina  le    modalità   di    presentazione  della  richiesta,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Misure  supplementari  Art.  8  5  1  Per   la valutazione  delle  misure   supplementari   è istituita  la    Commissione   consultiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   Commissione  consultiva   dà  il suo  preavviso   in    base  alla  valutazione  dei  bisogni  segnalati  per  il  tramite  della     procedura  di  valutazione  standard  (di   seguito  PVS),  prevista  dall’accordo  intercantonale  sulla  collaborazione  nel  settore  della  pedagogia    speciale    del  25    ottobre  2007  (di  seguito  accordo).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Prima  di  attuare   la  PVS   è   necessaria  l’autorizzazione   della  SPS  o,  per  delega,  dei  servizi  di cui  all’art.  7   cpv.  2;    la    SPS  ne  determina  le    modalità  di    utilizzo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   misure  supplementari  sono  decise   dalla  SPS,  sentito   il  preavviso   della  Commissione   consultiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le   decisioni  non  possono  avere  carattere  retroattivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le    misure  supplementari  sono  rivalutate    periodicamente;  i  tempi  di  verifica  sono  indicati    nella  decisione  della  SPS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Compiti  della   Commissione   consultiva  Art.  9  La  Commissione  consultiva,  nel  rispetto  dei  principi  definiti  dall’accordo  e  dalla  pianificazione  cantonale,  nonché  avuto    riguardo    all’economicità  delle  misure,  assume  i  seguenti  compiti:  a)  la    validità  pedagogica  delle  misure   richieste;  b)  se del  caso,  i  prestatari  riconosciuti   per  l’attribuzione  delle   misure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Composizione  della  Commissione  consultiva  Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   valutazione  dei  bisogni   deve  essere  in precedenza  autorizzata   dalla  SPS  per  il   settore  privato  e  per   quello  pubblico  postobbligatorio,  dal  Servizio   dell’educazione   precoce   speciale  per  il   settore  pubblico  prescolastico  e   dal  Servizio    di  sostegno  pedagogico  per  il  settore    pubblico  della    scuola  dell’obbligo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Art.  modificato  dal  R    13.12.2017;  in vigore   dal  1.1.2018  - BU  2017,  463.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   SPS  assicura   la    consulenza  ai richiedenti,   determina  le    modalità   di    presentazione  della  richiesta,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Misure  supplementari  Art.  8  5  1  Per   la valutazione  delle  misure   supplementari   è istituita  la    Commissione   consultiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   Commissione  consultiva   dà  il suo  preavviso   in    base  alla  valutazione  dei  bisogni  segnalati  per  il  tramite  della     procedura  di  valutazione  standard  (di   seguito  PVS),  prevista  dall’accordo  intercantonale  sulla  collaborazione  nel  settore  della  pedagogia    speciale    del  25    ottobre  2007  (di  seguito  accordo).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Prima  di  attuare   la  PVS   è   necessaria  l’autorizzazione   della  SPS  o,  per  delega,  dei  servizi  di cui  all’art.  7   cpv.  2;    la    SPS  ne  determina  le    modalità  di    utilizzo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   misure  supplementari  sono  decise   dalla  SPS,  sentito   il  preavviso   della  Commissione   consultiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le   decisioni  non  possono  avere  carattere  retroattivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le    misure  supplementari  sono  rivalutate    periodicamente;  i  tempi  di  verifica  sono  indicati    nella  decisione  della  SPS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Compiti  della   Commissione   consultiva  Art.  9  La  Commissione  consultiva,  nel  rispetto  dei  principi  definiti  dall’accordo  e  dalla  pianificazione  cantonale,  nonché  avuto    riguardo    all’economicità  delle  misure,  assume  i  seguenti  compiti:  a)  la    validità  pedagogica  delle  misure   richieste;  b)  se del  caso,  i  prestatari  riconosciuti   per  l’attribuzione  delle   misure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Composizione  della  Commissione  consultiva  Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   valutazione  dei  bisogni   deve  essere  in precedenza  autorizzata   dalla  SPS  per  il   settore  privato  e  per   quello  pubblico  postobbligatorio,  dal  Servizio   dell’educazione   precoce   speciale  per  il   settore  pubblico  prescolastico  e   dal  Servizio    di  sostegno  pedagogico  per  il  settore    pubblico  della    scuola  dell’obbligo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Art.  modificato  dal  R    13.12.2017;  in vigore   dal  1.1.2018  - BU  2017,  463.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   SPS  assicura   la    consulenza  ai richiedenti,   determina  le    modalità   di    presentazione  della  richiesta,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Misure  supplementari  Art.  8  5  1  Per   la valutazione  delle  misure   supplementari   è istituita  la    Commissione   consultiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   Commissione  consultiva   dà  il suo  preavviso   in    base  alla  valutazione  dei  bisogni  segnalati  per  il  tramite  della     procedura  di  valutazione  standard  (di   seguito  PVS),  prevista  dall’accordo  intercantonale  sulla  collaborazione  nel  settore  della  pedagogia    speciale    del  25    ottobre  2007  (di  seguito  accordo).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Prima  di  attuare   la  PVS   è   necessaria  l’autorizzazione   della  SPS  o,  per  delega,  dei  servizi  di cui  all’art.  7   cpv.  2;    la    SPS  ne  determina  le    modalità  di    utilizzo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   misure  supplementari  sono  decise   dalla  SPS,  sentito   il  preavviso   della  Commissione   consultiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le   decisioni  non  possono  avere  carattere  retroattivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le    misure  supplementari  sono  rivalutate    periodicamente;  i  tempi  di  verifica  sono  indicati    nella  decisione  della  SPS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Compiti  della   Commissione   consultiva  Art.  9  La  Commissione  consultiva,  nel  rispetto  dei  principi  definiti  dall’accordo  e  dalla  pianificazione  cantonale,  nonché  avuto    riguardo    all’economicità  delle  misure,  assume  i  seguenti  compiti:  a)  la    validità  pedagogica  delle  misure   richieste;  b)  se del  caso,  i  prestatari  riconosciuti   per  l’attribuzione  delle   misure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Composizione  della  Commissione  consultiva  Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   valutazione  dei  bisogni   deve  essere  in precedenza  autorizzata   dalla  SPS  per  il   settore  privato  e  per   quello  pubblico  postobbligatorio,  dal  Servizio   dell’educazione   precoce   speciale  per  il   settore
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Art.  modificato  dal  R    13.12.2017;  in vigore   dal  1.1.2018  - BU  2017,  463.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            pubblico  prescolastico  e   dal  Servizio    di  sostegno  pedagogico  per  il  settore    pubblico  della    scuola  dell’obbligo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   SPS  assicura   la    consulenza  ai richiedenti,   determina  le    modalità   di    presentazione  della  richiesta,  la  tempistica  e   la    documentazione  necessaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Misure  supplementari  Art.  8  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per   la valutazione  delle  misure   supplementari   è istituita  la    Commissione   consultiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   Commissione  consultiva   dà  il suo  preavviso   in    base  alla  valutazione  dei  bisogni  segnalati  per  il  tramite  della     procedura  di  valutazione  standard  (di  seguito  PVS),  prevista  dall’Accordo  intercantonale  sulla  collaborazione  nel  settore  della  pedagogia    speciale    del  25    ottobre  2007  (di  seguito  Accordo).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Prima  di  attuare   la  PVS   è   necessaria  l’autorizzazione   della  SPS  o,  per  delega,  dei  servizi  di cui  all’art.  7   cpv.  2;    la    SPS  ne  determina  le    modalità  di    utilizzo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   misure  supplementari  sono  decise   dalla  SPS,  sentito   il  preavviso   della  Commissione   consultiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le   decisioni  non  possono  avere  carattere  retroattivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le    misure  supplementari  sono  rivalutate    periodicamente;  i  tempi  di  verifica  sono  indicati    nella  decisione  della  SPS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Compiti  della   Commissione   consultiva  Art.  9  La  Commissione  consultiva,  nel  rispetto  dei  principi    definiti  dall’Accordo  e  dalla  pianificazione  cantonale,  nonché  avuto    riguardo    all’economicità  delle  misure,  assume  i  seguenti  compiti:  a)  la    validità  pedagogica  delle  misure   richieste;  b)  se del  caso,  i  prestatari  riconosciuti   per  l’attribuzione  delle   misure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   valutazione  dei  bisogni   deve  essere  in precedenza  autorizzata   dalla  SPS  per  il   settore  privato  e  per   quello  pubblico  postobbligatorio,  dal  Servizio   dell’educazione   precoce   speciale  per  il   settore  pubblico  prescolastico  e   dal  Servizio    di  sostegno  pedagogico  per  il  settore    pubblico  della    scuola  dell’obbligo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Art.  modificato  dal  R    13.12.2017;  in vigore   dal  1.1.2018  - BU  2017,  463.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   SPS  assicura   la    consulenza  ai richiedenti,   determina  le    modalità   di    presentazione  della  richiesta,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Misure  supplementari  Art.  8  5  1  Per   la valutazione  delle  misure   supplementari   è istituita  la    Commissione   consultiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   Commissione  consultiva   dà  il suo  preavviso   in    base  alla  valutazione  dei  bisogni  segnalati  per  il  tramite  della     procedura  di  valutazione  standard  (di   seguito  PVS),  prevista  dall’accordo  intercantonale  sulla  collaborazione  nel  settore  della  pedagogia    speciale    del  25    ottobre  2007  (di  seguito  accordo).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Prima  di  attuare   la  PVS   è   necessaria  l’autorizzazione   della  SPS  o,  per  delega,  dei  servizi  di cui  all’art.  7   cpv.  2;    la    SPS  ne  determina  le    modalità  di    utilizzo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   misure  supplementari  sono  decise   dalla  SPS,  sentito   il  preavviso   della  Commissione   consultiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le   decisioni  non  possono  avere  carattere  retroattivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le    misure  supplementari  sono  rivalutate    periodicamente;  i  tempi  di  verifica  sono  indicati    nella  decisione  della  SPS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Compiti  della   Commissione   consultiva  Art.  9  La  Commissione  consultiva,  nel  rispetto  dei  principi  definiti  dall’accordo  e  dalla  pianificazione  cantonale,  nonché  avuto    riguardo    all’economicità  delle  misure,  assume  i  seguenti  compiti:  a)  la    validità  pedagogica  delle  misure   richieste;  b)  se del  caso,  i  prestatari  riconosciuti   per  l’attribuzione  delle   misure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Composizione  della  Commissione  consultiva  Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  Commissione  consultiva  è   composta  di    un  pedopsichiatra,   di    uno   psicologo  e di    un  pedagogista  specializzato,  esterni  al  Dipartimento   e   formati  all’uso  della   PVS.  La   SPS   assicura  il  coordinamento.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    Commissione  consultiva  può  avvalersi    della  collaborazione  di  consulenti  esterni,  previo  consenso  della  Divisione   della   scuola.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   funzionamento   e   le    modalità   operative  sono   definiti   dal  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Provvedimenti  particolari  Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Prima  di  attuare  i   provvedimenti  particolari    previsti    agli  art.  10    e    11    della    legge,  è  necessario  inoltrare  la    richiesta  di    autorizzazione   alla   SPS.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  assenza  di    autorizzazione  i  costi  non  sono  riconosciuti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   partecipazione  finanziaria,  le modalità  e   le    procedure   inerenti  all’art.  11  della   legge   sono  regolate  dalla  convenzione  intercantonale   degli   istituti   sociali  del  13  dicembre  2002.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procedura  di monitoraggio  Art.  12  1  In  caso  di scelta  non   condivisa   e in    applicazione  dell’art.  5 cpv.  4   della  legge,  l’autorità  scolastica  procede  durante  l’anno  scolastico  al  monitoraggio  e  alla  valutazione  della  situazione  dell’allievo  nella  scuola  regolare,  associando  l’autorità  parentale  nelle  diverse   fasi  di attuazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   docente   titolare  o di classe,  in    collaborazione  con  il   Servizio  di    sostegno   pedagogico,  redige  un  rapporto  di  valutazione    intermedio  e  uno    finale  riguardanti  la  situazione  dell’allievo  e  la  sua  evoluzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nel  caso  in    cui  i  problemi  segnalati  in precedenza   persistessero  e   fossero  confermati,   il Servizio  di  sostegno  pedagogico    avvia  nuovamente  la  PVS  e   la  sottopone  per  decisione    alla  Commissione  consultiva  di    cui  all’art.  8.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’autorità  parentale  può  richiedere  che  un  prestatario  riconosciuto  di  sua    scelta  sia  associato,    a  spese  dello  Stato,  alla  PVS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  Commissione  consultiva  è   composta  di    un  pedopsichiatra,   di    uno   psicologo  e di    un  pedagogista  specializzato,  esterni  al  Dipartimento   e   formati  all’uso  della   PVS.  La   SPS   assicura  il  coordinamento.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    Commissione  consultiva  può  avvalersi    della  collaborazione  di  consulenti  esterni,  previo  consenso  della  Divisione   della   scuola.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   funzionamento   e   le    modalità   operative  sono   definiti   dal  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Provvedimenti  particolari  Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Prima  di  attuare  i   provvedimenti  particolari    previsti    agli  art.  10    e    11    della    legge,  è  necessario  inoltrare  la    richiesta  di    autorizzazione   alla   SPS.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  assenza  di    autorizzazione  i  costi  non  sono  riconosciuti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   partecipazione  finanziaria,  le modalità  e   le    procedure   inerenti  all’art.  11  della   legge   sono  regolate  dalla  convenzione  intercantonale   degli   istituti   sociali  del  13  dicembre  2002.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procedura  di monitoraggio  Art.  12  1  In  caso  di scelta  non   condivisa   e in    applicazione  dell’art.  5 cpv.  4   della  legge,  l’autorità  scolastica  procede  durante  l’anno  scolastico  al  monitoraggio  e  alla  valutazione  della  situazione  dell’allievo  nella  scuola  regolare,  associando  l’autorità  parentale  nelle  diverse   fasi  di attuazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   docente   titolare  o di classe,  in    collaborazione  con  il   Servizio  di    sostegno   pedagogico,  redige  un  rapporto  di  valutazione    intermedio  e  uno    finale  riguardanti  la  situazione  dell’allievo  e  la  sua  evoluzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nel  caso  in    cui  i  problemi  segnalati  in precedenza   persistessero  e   fossero  confermati,   il Servizio  di  sostegno  pedagogico    avvia  nuovamente  la  PVS  e   la  sottopone  per  decisione    alla  Commissione  consultiva  di    cui  all’art.  8.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’autorità  parentale  può  richiedere  che  un  prestatario  riconosciuto  di  sua    scelta  sia  associato,    a  spese  dello  Stato,  alla  PVS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  Commissione  consultiva  è   composta  di    un  pedopsichiatra,   di    uno   psicologo  e di    un  pedagogista  specializzato,  esterni  al  Dipartimento   e   formati  all’uso  della   PVS.  La   SPS   assicura  il  coordinamento.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    Commissione  consultiva  può  avvalersi    della  collaborazione  di  consulenti  esterni,  previo  consenso  della  Divisione   della   scuola.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   funzionamento   e   le    modalità   operative  sono   definiti   dal  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Provvedimenti  particolari  Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Prima  di  attuare  i   provvedimenti  particolari    previsti    agli  art.  10    e    11    della    legge,  è  necessario  inoltrare  la    richiesta  di    autorizzazione   alla   SPS.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  assenza  di    autorizzazione  i  costi  non  sono  riconosciuti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   partecipazione  finanziaria,  le modalità  e   le    procedure   inerenti  all’art.  11  della   legge   sono  regolate  dalla  convenzione  intercantonale   degli   istituti   sociali  del  13  dicembre  2002.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procedura  di monitoraggio  Art.  12  1  In  caso  di scelta  non   condivisa   e in    applicazione  dell’art.  5 cpv.  4   della  legge,  l’autorità  scolastica  procede  durante  l’anno  scolastico  al  monitoraggio  e  alla  valutazione  della  situazione  dell’allievo  nella  scuola  regolare,  associando  l’autorità  parentale  nelle  diverse   fasi  di attuazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   docente   titolare  o di classe,  in    collaborazione  con  il   Servizio  di    sostegno   pedagogico,  redige  un  rapporto  di  valutazione    intermedio  e  uno    finale  riguardanti  la  situazione  dell’allievo  e  la  sua  evoluzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nel  caso  in    cui  i  problemi  segnalati  in precedenza   persistessero  e   fossero  confermati,   il Servizio  di  sostegno  pedagogico    avvia  nuovamente  la  PVS  e   la  sottopone  per  decisione    alla  Commissione  consultiva  di    cui  all’art.  8.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’autorità  parentale  può  richiedere  che  un  prestatario  riconosciuto  di  sua    scelta  sia  associato,    a  spese  dello  Stato,  alla  PVS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Composizione  della  Commissione  consultiva  Art.  10  1  La  Commissione  consultiva  è   composta  di    un  pedopsichiatra,   di    uno   psicologo  e di    un  pedagogista  specializzato,  esterni  al  Dipartimento   e   formati  all’uso  della   PVS.  La   SPS   assicura  il  coordinamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    Commissione  consultiva  può  avvalersi    della  collaborazione  di  consulenti  esterni,  previo  consenso  della  Divisione   della   scuola.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   funzionamento   e   le    modalità   operative  sono   definiti   dal  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Provvedimenti  particolari  Art.  11  1  Prima  di  attuare  i   provvedimenti  particolari    previsti    agli  art.  10    e    11    della    legge,  è  necessario  inoltrare  la    richiesta  di    autorizzazione   alla   SPS.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  assenza  di    autorizzazione  i  costi  non  sono  riconosciuti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   partecipazione  finanziaria,  le modalità  e   le    procedure   inerenti  all’art.  11  della   legge   sono  regolate  dalla  convenzione  intercantonale   degli   istituti   sociali  del  13  dicembre  2002.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procedura  di monitoraggio  Art.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  In  caso  di scelta  non   condivisa   e in    applicazione  dell’art.  5 cpv.  4   della  legge,  l’autorità  scolastica  procede  durante  l’anno  scolastico  al  monitoraggio  e  alla  valutazione  della  situazione  dell’allievo  nella  scuola  regolare,  associando  l’autorità  parentale  nelle  diverse   fasi  di attuazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   docente   titolare  o di classe,  in    collaborazione  con  il   Servizio  di    sostegno   pedagogico,  redige  un  rapporto  di  valutazione    intermedio  e  uno    finale  riguardanti  la  situazione  dell’allievo  e  la  sua  evoluzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nel  caso  in    cui  i  problemi  segnalati  in precedenza   persistessero  e   fossero  confermati,   il Servizio  di  sostegno  pedagogico    avvia  nuovamente  la  PVS  e   la  sottopone  per  decisione    alla  Commissione  consultiva  di    cui  all’art.  8.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  Commissione  consultiva  è   composta  di    un  pedopsichiatra,   di    uno   psicologo  e di    un  pedagogista  specializzato,  esterni  al  Dipartimento   e   formati  all’uso  della   PVS.  La   SPS   assicura  il  coordinamento.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    Commissione  consultiva  può  avvalersi    della  collaborazione  di  consulenti  esterni,  previo  consenso  della  Divisione   della   scuola.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   funzionamento   e   le    modalità   operative  sono   definiti   dal  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Provvedimenti  particolari  Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Prima  di  attuare  i   provvedimenti  particolari    previsti    agli  art.  10    e    11    della    legge,  è  necessario  inoltrare  la    richiesta  di    autorizzazione   alla   SPS.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  assenza  di    autorizzazione  i  costi  non  sono  riconosciuti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   partecipazione  finanziaria,  le modalità  e   le    procedure   inerenti  all’art.  11  della   legge   sono  regolate  dalla  convenzione  intercantonale   degli   istituti   sociali  del  13  dicembre  2002.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procedura  di monitoraggio  Art.  12  1  In  caso  di scelta  non   condivisa   e in    applicazione  dell’art.  5 cpv.  4   della  legge,  l’autorità  scolastica  procede  durante  l’anno  scolastico  al  monitoraggio  e  alla  valutazione  della  situazione  dell’allievo  nella  scuola  regolare,  associando  l’autorità  parentale  nelle  diverse   fasi  di attuazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   docente   titolare  o di classe,  in    collaborazione  con  il   Servizio  di    sostegno   pedagogico,  redige  un  rapporto  di  valutazione    intermedio  e  uno    finale  riguardanti  la  situazione  dell’allievo  e  la  sua  evoluzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nel  caso  in    cui  i  problemi  segnalati  in precedenza   persistessero  e   fossero  confermati,   il Servizio  di  sostegno  pedagogico    avvia  nuovamente  la  PVS  e   la  sottopone  per  decisione    alla  Commissione  consultiva  di    cui  all’art.  8.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’autorità  parentale  può  richiedere  che  un  prestatario  riconosciuto  di  sua    scelta  sia  associato,    a  spese  dello  Stato,  alla  PVS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  In  caso  di    nuovo  disaccordo,   il Dipartimento  decide  in    merito.  Capitolo   terzo  Organizzazione  dell’offerta  8
                        
                        
                    
                    
                    
                Pianificazione
                            5    Art.  modificato  dal  R    13.12.2017;  in vigore   dal  1.1.2018  - BU  2017,  463.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Cpv.   modificato  dal  R    13.12.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018   -  BU  2017,   463.
                        
                        
                    
                    
                    
                7
                            Cpv.   modificato  dal  R    13.12.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018   -  BU  2017,   463.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Capitolo  modificato  dal  R    8.4.2020;   in vigore   dal  10.4.2020   -  BU  2020,   126.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  13  Nell’ambito  della  pianificazione  dei  bisogni  rilevati,  il   Consiglio  di    Stato  può  richiedere   ai  prestatari  riconosciuti  di    assicurare  specifiche  risposte  a   bisogni  educativi  particolari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Centri  di  competenza  Art.  14  1  Possono  essere  considerati  centri  di competenza  i servizi   e   le strutture  che:  a)   luoghi  di riferimento  negli   ambiti  d’intervento  della  pedagogia   speciale;  b)  interventi   specialistici  nell’educazione  precoce  speciale,   nei   disturbi  sensoriali,   nelle  di  presa  a  carico  educative  per    bambini    e  giovani    non  scolarizzabili  e  nei  disturbi  dello   sviluppo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  Centri  di    competenza  devono:  a)  di    conoscenza   ed  esperienza  negli  ambiti   specifici  di    intervento;  b)   capo  a   prestatari   qualificati  nell’ambito   della   pedagogia  speciale,   ai    quali  è assicurata  una  regolare;  c)  attività  di  approfondimento  nel   proprio  ambito   di intervento   e offrire  una   formazione  al    personale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Scolarizzazione  speciale  Art.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  scolarizzazione  speciale,  che  può  essere  organizzata  in  esternato  o   in  internato,  avviene  per   sezioni,   secondo  le    seguenti  modalità:  a)  educativi  per   bambini  e giovani  non  scolarizzabili;  b)  di scuola   speciale  inclusi  in    sezioni   regolari;  c)   di    scuola  speciale;  d)   di    scuola  speciale  per  la    preparazione   all’inserimento   professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  In  caso  di    nuovo  disaccordo,   il Dipartimento  decide  in    merito.  Capitolo   terzo  Organizzazione  dell’offerta  8
                        
                        
                    
                    
                    
                Pianificazione
                            5    Art.  modificato  dal  R    13.12.2017;  in vigore   dal  1.1.2018  - BU  2017,  463.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Cpv.   modificato  dal  R    13.12.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018   -  BU  2017,   463.
                        
                        
                    
                    
                    
                7
                            Cpv.   modificato  dal  R    13.12.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018   -  BU  2017,   463.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Capitolo  modificato  dal  R    8.4.2020;   in vigore   dal  10.4.2020   -  BU  2020,   126.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  13  Nell’ambito  della  pianificazione  dei  bisogni  rilevati,  il   Consiglio  di    Stato  può  richiedere   ai  prestatari  riconosciuti  di    assicurare  specifiche  risposte  a   bisogni  educativi  particolari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Centri  di  competenza  Art.  14  1  Possono  essere  considerati  centri  di competenza  i servizi   e   le strutture  che:  a)   luoghi  di riferimento  negli   ambiti  d’intervento  della  pedagogia   speciale;  b)  interventi   specialistici  nell’educazione  precoce  speciale,   nei   disturbi  sensoriali,   nelle  di  presa  a  carico  educative  per    bambini    e  giovani    non  scolarizzabili  e  nei  disturbi  dello   sviluppo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  Centri  di    competenza  devono:  a)  di    conoscenza   ed  esperienza  negli  ambiti   specifici  di    intervento;  b)   capo  a   prestatari   qualificati  nell’ambito   della   pedagogia  speciale,   ai    quali  è assicurata  una  regolare;  c)  attività  di  approfondimento  nel   proprio  ambito   di intervento   e offrire  una   formazione  al    personale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Scolarizzazione  speciale  Art.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  scolarizzazione  speciale,  che  può  essere  organizzata  in  esternato  o   in  internato,  avviene  per   sezioni,   secondo  le    seguenti  modalità:  a)  educativi  per   bambini  e giovani  non  scolarizzabili;  b)  di scuola   speciale  inclusi  in    sezioni   regolari;  c)   di    scuola  speciale;  d)   di    scuola  speciale  per  la    preparazione   all’inserimento   professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  In  caso  di    nuovo  disaccordo,   il Dipartimento  decide  in    merito.  Capitolo   terzo  Organizzazione  dell’offerta  8
                        
                        
                    
                    
                    
                Pianificazione
                            5    Art.  modificato  dal  R    13.12.2017;  in vigore   dal  1.1.2018  - BU  2017,  463.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Cpv.   modificato  dal  R    13.12.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018   -  BU  2017,   463.
                        
                        
                    
                    
                    
                7
                            Cpv.   modificato  dal  R    13.12.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018   -  BU  2017,   463.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Capitolo  modificato  dal  R    8.4.2020;   in vigore   dal  10.4.2020   -  BU  2020,   126.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  13  Nell’ambito  della  pianificazione  dei  bisogni  rilevati,  il   Consiglio  di    Stato  può  richiedere   ai  prestatari  riconosciuti  di    assicurare  specifiche  risposte  a   bisogni  educativi  particolari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Centri  di  competenza  Art.  14  1  Possono  essere  considerati  centri  di competenza  i servizi   e   le strutture  che:  a)   luoghi  di riferimento  negli   ambiti  d’intervento  della  pedagogia   speciale;  b)  interventi   specialistici  nell’educazione  precoce  speciale,   nei   disturbi  sensoriali,   nelle  di  presa  a  carico  educative  per    bambini    e  giovani    non  scolarizzabili  e  nei  disturbi  dello   sviluppo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  Centri  di    competenza  devono:  a)  di    conoscenza   ed  esperienza  negli  ambiti   specifici  di    intervento;  b)   capo  a   prestatari   qualificati  nell’ambito   della   pedagogia  speciale,   ai    quali  è assicurata  una  regolare;  c)  attività  di  approfondimento  nel   proprio  ambito   di intervento   e offrire  una   formazione  al    personale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Scolarizzazione  speciale  Art.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  scolarizzazione  speciale,  che  può  essere  organizzata  in  esternato  o   in  internato,  avviene  per   sezioni,   secondo  le    seguenti  modalità:  a)  educativi  per   bambini  e giovani  non  scolarizzabili;  b)  di scuola   speciale  inclusi  in    sezioni   regolari;  c)   di    scuola  speciale;  d)   di    scuola  speciale  per  la    preparazione   all’inserimento   professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’autorità  parentale  può  richiedere  che  un  prestatario  riconosciuto  di  sua    scelta  sia  associato,    a  spese  dello  Stato,  alla  PVS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  In  caso  di    nuovo  disaccordo,   il Dipartimento  decide  in    merito.  Capitolo   terzo  Organizzazione  dell’offerta  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Art.  modificato  dal  R    13.12.2017;  in vigore   dal  1.1.2018  - BU  2017,  463.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Cpv.   modificato  dal  R    13.12.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018   -  BU  2017,   463.
                        
                        
                    
                    
                    
                8
                            Cpv.   modificato  dal  R    13.12.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018   -  BU  2017,   463.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Capitolo  modificato  dal  R    8.4.2020;   in vigore   dal  10.4.2020   -  BU  2020,   126.
                        
                        
                    
                    
                    
                Pianificazione
                            Art.  13  Nell’ambito  della  pianificazione  dei  bisogni  rilevati,  il   Consiglio  di    Stato  può  richiedere   ai  prestatari  riconosciuti  di    assicurare  specifiche  risposte  a   bisogni  educativi  particolari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Centri  di  competenza  Art.  14  1  Possono  essere  considerati  centri  di competenza  i servizi   e   le strutture  che:  a)   luoghi  di riferimento  negli   ambiti  d’intervento  della  pedagogia   speciale;  b)  interventi   specialistici  nell’educazione  precoce  speciale,   nei   disturbi  sensoriali,   nelle  di  presa  a  carico  educative  per    bambini    e  giovani    non  scolarizzabili  e  nei  disturbi  dello   sviluppo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  Centri  di    competenza  devono:  a)  di    conoscenza   ed  esperienza  negli  ambiti   specifici  di    intervento;  b)   capo  a   prestatari   qualificati  nell’ambito   della   pedagogia  speciale,   ai    quali  è assicurata  una  regolare;  c)  attività  di  approfondimento  nel   proprio  ambito   di intervento   e offrire  una   formazione  al    personale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  In  caso  di    nuovo  disaccordo,   il Dipartimento  decide  in    merito.  Capitolo   terzo  Organizzazione  dell’offerta  8
                        
                        
                    
                    
                    
                Pianificazione
                            5    Art.  modificato  dal  R    13.12.2017;  in vigore   dal  1.1.2018  - BU  2017,  463.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Cpv.   modificato  dal  R    13.12.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018   -  BU  2017,   463.
                        
                        
                    
                    
                    
                7
                            Cpv.   modificato  dal  R    13.12.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018   -  BU  2017,   463.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Capitolo  modificato  dal  R    8.4.2020;   in vigore   dal  10.4.2020   -  BU  2020,   126.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  13  Nell’ambito  della  pianificazione  dei  bisogni  rilevati,  il   Consiglio  di    Stato  può  richiedere   ai  prestatari  riconosciuti  di    assicurare  specifiche  risposte  a   bisogni  educativi  particolari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Centri  di  competenza  Art.  14  1  Possono  essere  considerati  centri  di competenza  i servizi   e   le strutture  che:  a)   luoghi  di riferimento  negli   ambiti  d’intervento  della  pedagogia   speciale;  b)  interventi   specialistici  nell’educazione  precoce  speciale,   nei   disturbi  sensoriali,   nelle  di  presa  a  carico  educative  per    bambini    e  giovani    non  scolarizzabili  e  nei  disturbi  dello   sviluppo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  Centri  di    competenza  devono:  a)  di    conoscenza   ed  esperienza  negli  ambiti   specifici  di    intervento;  b)   capo  a   prestatari   qualificati  nell’ambito   della   pedagogia  speciale,   ai    quali  è assicurata  una  regolare;  c)  attività  di  approfondimento  nel   proprio  ambito   di intervento   e offrire  una   formazione  al    personale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Scolarizzazione  speciale  Art.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  scolarizzazione  speciale,  che  può  essere  organizzata  in  esternato  o   in  internato,  avviene  per   sezioni,   secondo  le    seguenti  modalità:  a)  educativi  per   bambini  e giovani  non  scolarizzabili;  b)  di scuola   speciale  inclusi  in    sezioni   regolari;  c)   di    scuola  speciale;  d)   di    scuola  speciale  per  la    preparazione   all’inserimento   professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    sezioni  di  scuola    speciale  possono  essere  organizzate    in  modo  autonomo  oppure  a    tempo  parziale  in    collaborazione  con  sezioni  di    scuola   regolare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Professionisti  qualificati  Art.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Gli  operatori   dell’educazione  precoce  speciale,  della  logopedia,  della   psicomotricità  e  della  scolarizzazione   speciale  devono  disporre  delle  qualifiche  professionali  previste   dai  regolamenti  di  riconoscimento  della   Conferenza  dei   direttori  cantonali   della  pubblica  educazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  le misure  previste  all’art.  7 lett.  c),  d)  ed  e)  della  legge,  la    SPS  può  richiedere  l’assunzione  di  operatori  con   profili  formativi   definiti   di    volta  in    volta  dal  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            3  Agli   operatori  di  cui  al  cpv.  2, a   dipendenza   dell’onere  di  lavoro  e   del  genere  di attività  svolta,  si  applica  lo statuto  lavorativo  previsto  dall’art.  79b  della  legge  sull’ordinamento  degli  impiegati   dello  Stato  e   dei   docenti  del   15  marzo  1995,  rispettivamente   dal  regolamento  dei  corsi  di    lingua  italiana   e  delle  attività  d’integrazione  del  2   dicembre  2020.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Capitolo  quarto  Scuole  speciali  Sezione  1  Disposizioni  comuni  per  le scuole   speciali  pubbliche   e private
                        
                        
                    
                    
                    
                Frequenza
                            Art.  17  1  La  frequenza  della  scuola  speciale  in  età  d’obbligo    scolastico  è,  di  regola,  a  tempo  pieno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  decisione  della  SPS   la frequenza  può  avvenire  a   tempo   parziale,  tenuto  conto  dei  limiti  posti  dalla  disabilità  dell’allievo  e   dalle  finalità   dell’insegnamento  speciale.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Scolarizzazione  a   domicilio  Art.  18  La  scolarizzazione  individuale  a   domicilio  può   essere   concessa  da  una  a dieci  ore  alla  settimana.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Organizzazione  delle  sezioni  di  scuola   speciale  Art.  19  Nell’ambito  dell’organizzazione  circondariale  delle  sezioni    di  scuola  speciale  possono  essere  attuate  modalità  collaborative  fra  le    scuole   speciali   pubbliche  e   private.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Docente  di  classe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    sezioni  di  scuola    speciale  possono  essere  organizzate    in  modo  autonomo  oppure  a    tempo  parziale  in    collaborazione  con  sezioni  di    scuola   regolare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Professionisti  qualificati  Art.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Gli  operatori   dell’educazione  precoce  speciale,  della  logopedia,  della   psicomotricità  e  della  scolarizzazione   speciale  devono  disporre  delle  qualifiche  professionali  previste   dai  regolamenti  di  riconoscimento  della   Conferenza  dei   direttori  cantonali   della  pubblica  educazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  le misure  previste  all’art.  7 lett.  c),  d)  ed  e)  della  legge,  la    SPS  può  richiedere  l’assunzione  di  operatori  con   profili  formativi   definiti   di    volta  in    volta  dal  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            3  Agli   operatori  di  cui  al  cpv.  2, a   dipendenza   dell’onere  di  lavoro  e   del  genere  di attività  svolta,  si  applica  lo statuto  lavorativo  previsto  dall’art.  79b  della  legge  sull’ordinamento  degli  impiegati   dello  Stato  e   dei   docenti  del   15  marzo  1995,  rispettivamente   dal  regolamento  dei  corsi  di    lingua  italiana   e  delle  attività  d’integrazione  del  2   dicembre  2020.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Capitolo  quarto  Scuole  speciali  Sezione  1  Disposizioni  comuni  per  le scuole   speciali  pubbliche   e private
                        
                        
                    
                    
                    
                Frequenza
                            Art.  17  1  La  frequenza  della  scuola  speciale  in  età  d’obbligo    scolastico  è,  di  regola,  a  tempo  pieno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  decisione  della  SPS   la frequenza  può  avvenire  a   tempo   parziale,  tenuto  conto  dei  limiti  posti  dalla  disabilità  dell’allievo  e   dalle  finalità   dell’insegnamento  speciale.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Scolarizzazione  a   domicilio  Art.  18  La  scolarizzazione  individuale  a   domicilio  può   essere   concessa  da  una  a dieci  ore  alla  settimana.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Organizzazione  delle  sezioni  di  scuola   speciale  Art.  19  Nell’ambito  dell’organizzazione  circondariale  delle  sezioni    di  scuola  speciale  possono  essere  attuate  modalità  collaborative  fra  le    scuole   speciali   pubbliche  e   private.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Docente  di  classe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    sezioni  di  scuola    speciale  possono  essere  organizzate    in  modo  autonomo  oppure  a    tempo  parziale  in    collaborazione  con  sezioni  di    scuola   regolare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Professionisti  qualificati  Art.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Gli  operatori   dell’educazione  precoce  speciale,  della  logopedia,  della   psicomotricità  e  della  scolarizzazione   speciale  devono  disporre  delle  qualifiche  professionali  previste   dai  regolamenti  di  riconoscimento  della   Conferenza  dei   direttori  cantonali   della  pubblica  educazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  le misure  previste  all’art.  7 lett.  c),  d)  ed  e)  della  legge,  la    SPS  può  richiedere  l’assunzione  di  operatori  con   profili  formativi   definiti   di    volta  in    volta  dal  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            3  Agli   operatori  di  cui  al  cpv.  2, a   dipendenza   dell’onere  di  lavoro  e   del  genere  di attività  svolta,  si  applica  lo statuto  lavorativo  previsto  dall’art.  79b  della  legge  sull’ordinamento  degli  impiegati   dello  Stato  e   dei   docenti  del   15  marzo  1995,  rispettivamente   dal  regolamento  dei  corsi  di    lingua  italiana   e  delle  attività  d’integrazione  del  2   dicembre  2020.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Capitolo  quarto  Scuole  speciali  Sezione  1  Disposizioni  comuni  per  le scuole   speciali  pubbliche   e private
                        
                        
                    
                    
                    
                Frequenza
                            Art.  17  1  La  frequenza  della  scuola  speciale  in  età  d’obbligo    scolastico  è,  di  regola,  a  tempo  pieno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  decisione  della  SPS   la frequenza  può  avvenire  a   tempo   parziale,  tenuto  conto  dei  limiti  posti  dalla  disabilità  dell’allievo  e   dalle  finalità   dell’insegnamento  speciale.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Scolarizzazione  a   domicilio  Art.  18  La  scolarizzazione  individuale  a   domicilio  può   essere   concessa  da  una  a dieci  ore  alla  settimana.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Organizzazione  delle  sezioni  di  scuola   speciale  Art.  19  Nell’ambito  dell’organizzazione  circondariale  delle  sezioni    di  scuola  speciale  possono  essere  attuate  modalità  collaborative  fra  le    scuole   speciali   pubbliche  e   private.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Docente  di  classe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Scolarizzazione  speciale  Art.  15  1  La  scolarizzazione  speciale,  che  può  essere  organizzata  in  esternato  o   in  internato,  avviene  per   sezioni,   secondo  le    seguenti  modalità:  a)  educativi  per   bambini  e giovani  non  scolarizzabili;  b)  di scuola   speciale  inclusi  in    sezioni   regolari;  c)   di    scuola  speciale;  d)   di    scuola  speciale  per  la    preparazione   all’inserimento   professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    sezioni  di  scuola    speciale  possono  essere  organizzate    in  modo  autonomo  oppure  a    tempo  parziale  in    collaborazione  con  sezioni  di    scuola   regolare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Professionisti  qualificati  Art.  16  1  Gli  operatori   dell’educazione  precoce  speciale,  della  logopedia,  della   psicomotricità  e  della  scolarizzazione   speciale  devono  disporre  delle  qualifiche  professionali  previste   dai  regolamenti  di  riconoscimento  della   Conferenza  dei   direttori  cantonali   della  pubblica  educazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  le misure  previste  all’art.  7 lett.  c),  d)  ed  e)  della  legge,  la    SPS  può  richiedere  l’assunzione  di  operatori  con   profili  formativi   definiti   di    volta  in    volta  dal  Dipartimento.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Agli   operatori  di  cui  al  cpv.  2, a   dipendenza   dell’onere  di  lavoro  e   del  genere  di attività  svolta,  si  applica  lo statuto  lavorativo  previsto  dall’art.  79b  della  legge  sull’ordinamento  degli  impiegati   dello  Stato  e   dei   docenti   del  15  marzo  1995,  rispettivamente   dal  regolamento  sui  corsi  di    lingua  italiana  e  le  attività   d’integrazione  del  31  maggio  1994.  Capitolo  quarto  Scuole  speciali  Sezione  1  Disposizioni  comuni  per  le scuole   speciali  pubbliche   e private
                        
                        
                    
                    
                    
                Frequenza
                            Art.  17  1  La  frequenza  della  scuola  speciale  in  età  d’obbligo    scolastico  è,  di  regola,  a  tempo  pieno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  decisione  della  SPS   la frequenza  può  avvenire  a   tempo   parziale,  tenuto  conto  dei  limiti  posti  dalla  disabilità  dell’allievo  e   dalle  finalità   dell’insegnamento  speciale.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    sezioni  di  scuola    speciale  possono  essere  organizzate    in  modo  autonomo  oppure  a    tempo  parziale  in    collaborazione  con  sezioni  di    scuola   regolare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Professionisti  qualificati  Art.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Gli  operatori   dell’educazione  precoce  speciale,  della  logopedia,  della   psicomotricità  e  della  scolarizzazione   speciale  devono  disporre  delle  qualifiche  professionali  previste   dai  regolamenti  di  riconoscimento  della   Conferenza  dei   direttori  cantonali   della  pubblica  educazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  le misure  previste  all’art.  7 lett.  c),  d)  ed  e)  della  legge,  la    SPS  può  richiedere  l’assunzione  di  operatori  con   profili  formativi   definiti   di    volta  in    volta  dal  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Agli   operatori  di  cui  al  cpv.  2, a   dipendenza   dell’onere  di  lavoro  e   del  genere  di attività  svolta,  si  applica  lo statuto  lavorativo  previsto  dall’art.  79b  della  legge  sull’ordinamento  degli  impiegati   dello  Stato  e   dei   docenti  del   15  marzo  1995,  rispettivamente   dal  regolamento  dei  corsi  di    lingua  italiana   e  delle  attività  d’integrazione  del  2   dicembre  2020.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Capitolo  quarto  Scuole  speciali  Sezione  1  Disposizioni  comuni  per  le scuole   speciali  pubbliche   e private
                        
                        
                    
                    
                    
                Frequenza
                            Art.  17  1  La  frequenza  della  scuola  speciale  in  età  d’obbligo    scolastico  è,  di  regola,  a  tempo  pieno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  decisione  della  SPS   la frequenza  può  avvenire  a   tempo   parziale,  tenuto  conto  dei  limiti  posti  dalla  disabilità  dell’allievo  e   dalle  finalità   dell’insegnamento  speciale.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Scolarizzazione  a   domicilio  Art.  18  La  scolarizzazione  individuale  a   domicilio  può   essere   concessa  da  una  a dieci  ore  alla  settimana.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Organizzazione  delle  sezioni  di  scuola   speciale  Art.  19  Nell’ambito  dell’organizzazione  circondariale  delle  sezioni    di  scuola  speciale  possono  essere  attuate  modalità  collaborative  fra  le    scuole   speciali   pubbliche  e   private.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Docente  di  classe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Cpv.   modificato  dal  R    13.12.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018   -  BU  2017,   463.
                        
                        
                    
                    
                    
                10
                            Cpv.  modificato  dal   R    8.3.2023;  in    vigore  dal  10.3.2023  -  BU  2023,   66.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Cpv.  modificato  dal   R    13.12.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018  - BU  2017,  463.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  20  1  Ogni  sezione    di  scuola    speciale    ha  almeno  un  docente  di  classe,  che    definisce  gli  a)  realizza  e  valuta  le  attività  di  pedagogia  speciale  per  la  sezione     e   quelle  b)  il   diario  giornaliero  delle   attività;  c)  progetti  d’integrazione  con  la sezione  o   individualmente  con  singoli  allievi;  d)   regolarmente  l’autorità  parentale   sull’attività  svolta  con   l’allievo;  e)  per   l’autorità   parentale  la    valutazione  pedagogica  due  volte  all’anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  situazioni  particolari  il   docente  di    classe  può  essere  sostituito  da  un  educatore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Corsi  e   attività   complementari  Art.  21  L’insegnamento  e   l’attività  della  sezione   di  scuola  speciale   possono   essere   completati  da  periodi  di scuola  fuori  sede,  da  attività  didattiche  particolari  e   da   corsi  preprofessionali.  Sezione  2  Scuole  speciali  pubbliche
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Istituti  scolastici  Art.  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Giusta  gli  art.  24  e   segg.   della   legge  della  scuola  del  1°  febbraio  1990,  sono  istituiti:  a)  di    scuola  speciale  del  Sottoceneri,   il cui  circondario  comprende  i  distretti   di    Mendrisio  Lugano;  b)  di    scuola  speciale  del  Sopraceneri,   il cui  circondario  comprende   gli  altri   distretti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    sezioni,  dislocate    logisticamente  in  altri    istituti  scolastici,  sono  attribuite    ad  uno    dei  due  circondari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Cpv.   modificato  dal  R    13.12.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018   -  BU  2017,   463.
                        
                        
                    
                    
                    
                10
                            Cpv.  modificato  dal   R    8.3.2023;  in    vigore  dal  10.3.2023  -  BU  2023,   66.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Cpv.  modificato  dal   R    13.12.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018  - BU  2017,  463.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  20  1  Ogni  sezione    di  scuola    speciale    ha  almeno  un  docente  di  classe,  che    definisce  gli  a)  realizza  e  valuta  le  attività  di  pedagogia  speciale  per  la  sezione     e   quelle  b)  il   diario  giornaliero  delle   attività;  c)  progetti  d’integrazione  con  la sezione  o   individualmente  con  singoli  allievi;  d)   regolarmente  l’autorità  parentale   sull’attività  svolta  con   l’allievo;  e)  per   l’autorità   parentale  la    valutazione  pedagogica  due  volte  all’anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  situazioni  particolari  il   docente  di    classe  può  essere  sostituito  da  un  educatore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Corsi  e   attività   complementari  Art.  21  L’insegnamento  e   l’attività  della  sezione   di  scuola  speciale   possono   essere   completati  da  periodi  di scuola  fuori  sede,  da  attività  didattiche  particolari  e   da   corsi  preprofessionali.  Sezione  2  Scuole  speciali  pubbliche
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Istituti  scolastici  Art.  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Giusta  gli  art.  24  e   segg.   della   legge  della  scuola  del  1°  febbraio  1990,  sono  istituiti:  a)  di    scuola  speciale  del  Sottoceneri,   il cui  circondario  comprende  i  distretti   di    Mendrisio  Lugano;  b)  di    scuola  speciale  del  Sopraceneri,   il cui  circondario  comprende   gli  altri   distretti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    sezioni,  dislocate    logisticamente  in  altri    istituti  scolastici,  sono  attribuite    ad  uno    dei  due  circondari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Cpv.   modificato  dal  R    13.12.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018   -  BU  2017,   463.
                        
                        
                    
                    
                    
                10
                            Cpv.  modificato  dal   R    8.3.2023;  in    vigore  dal  10.3.2023  -  BU  2023,   66.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Cpv.  modificato  dal   R    13.12.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018  - BU  2017,  463.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  20  1  Ogni  sezione    di  scuola    speciale    ha  almeno  un  docente  di  classe,  che    definisce  gli  a)  realizza  e  valuta  le  attività  di  pedagogia  speciale  per  la  sezione     e   quelle  b)  il   diario  giornaliero  delle   attività;  c)  progetti  d’integrazione  con  la sezione  o   individualmente  con  singoli  allievi;  d)   regolarmente  l’autorità  parentale   sull’attività  svolta  con   l’allievo;  e)  per   l’autorità   parentale  la    valutazione  pedagogica  due  volte  all’anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  situazioni  particolari  il   docente  di    classe  può  essere  sostituito  da  un  educatore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Corsi  e   attività   complementari  Art.  21  L’insegnamento  e   l’attività  della  sezione   di  scuola  speciale   possono   essere   completati  da  periodi  di scuola  fuori  sede,  da  attività  didattiche  particolari  e   da   corsi  preprofessionali.  Sezione  2  Scuole  speciali  pubbliche
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Istituti  scolastici  Art.  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Giusta  gli  art.  24  e   segg.   della   legge  della  scuola  del  1°  febbraio  1990,  sono  istituiti:  a)  di    scuola  speciale  del  Sottoceneri,   il cui  circondario  comprende  i  distretti   di    Mendrisio  Lugano;  b)  di    scuola  speciale  del  Sopraceneri,   il cui  circondario  comprende   gli  altri   distretti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    sezioni,  dislocate    logisticamente  in  altri    istituti  scolastici,  sono  attribuite    ad  uno    dei  due  circondari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Scolarizzazione  a   domicilio  Art.  18  La  scolarizzazione  individuale  a   domicilio  può   essere   concessa  da  una  a dieci  ore  alla  settimana.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Organizzazione  delle  sezioni  di  scuola   speciale  Art.  19  Nell’ambito  dell’organizzazione  circondariale  delle  sezioni    di  scuola  speciale  possono  essere  attuate  modalità  collaborative  fra  le    scuole   speciali   pubbliche  e   private.
                        
                        
                    
                    
                    
                10
                            Cpv.  modificato  dal   R    13.12.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018  - BU  2017,  463.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Cpv.  modificato  dal   R    13.12.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018  - BU  2017,  463.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Docente  di  classe  Art.  20  1  Ogni  sezione    di  scuola    speciale    ha  almeno  un  docente  di  classe,  che    definisce  gli  obiettivi  annuali  per  gli  allievi  e   per  la    sezione.  In    particolare  egli:  a)  realizza  e  valuta  le  attività  di  pedagogia  speciale  per  la  sezione     e   quelle  b)  il   diario  giornaliero  delle   attività;  c)  progetti  d’integrazione  con  la sezione  o   individualmente  con  singoli  allievi;  d)   regolarmente  l’autorità  parentale   sull’attività  svolta  con   l’allievo;  e)  per   l’autorità   parentale  la    valutazione  pedagogica  due  volte  all’anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  situazioni  particolari  il   docente  di    classe  può  essere  sostituito  da  un  educatore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Corsi  e   attività   complementari  Art.  21  L’insegnamento  e   l’attività  della  sezione   di  scuola  speciale   possono   essere   completati  da  periodi  di scuola  fuori  sede,  da  attività  didattiche  particolari  e   da   corsi  preprofessionali.  Sezione  2  Scuole  speciali  pubbliche
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Istituti  scolastici  Art.  22  1  Giusta  gli  art.  24  e   segg.   della   legge  della  scuola  del  1°  febbraio  1990,  sono  istituiti:  a)  di    scuola  speciale  del  Sottoceneri,   il cui  circondario  comprende  i  distretti   di    Mendrisio  Lugano;  b)  di    scuola  speciale  del  Sopraceneri,   il cui  circondario  comprende   gli  altri   distretti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Cpv.   modificato  dal  R    13.12.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018   -  BU  2017,   463.
                        
                        
                    
                    
                    
                10
                            Cpv.  modificato  dal   R    8.3.2023;  in    vigore  dal  10.3.2023  -  BU  2023,   66.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Cpv.  modificato  dal   R    13.12.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018  - BU  2017,  463.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  20  1  Ogni  sezione    di  scuola    speciale    ha  almeno  un  docente  di  classe,  che    definisce  gli  a)  realizza  e  valuta  le  attività  di  pedagogia  speciale  per  la  sezione     e   quelle  b)  il   diario  giornaliero  delle   attività;  c)  progetti  d’integrazione  con  la sezione  o   individualmente  con  singoli  allievi;  d)   regolarmente  l’autorità  parentale   sull’attività  svolta  con   l’allievo;  e)  per   l’autorità   parentale  la    valutazione  pedagogica  due  volte  all’anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  situazioni  particolari  il   docente  di    classe  può  essere  sostituito  da  un  educatore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Corsi  e   attività   complementari  Art.  21  L’insegnamento  e   l’attività  della  sezione   di  scuola  speciale   possono   essere   completati  da  periodi  di scuola  fuori  sede,  da  attività  didattiche  particolari  e   da   corsi  preprofessionali.  Sezione  2  Scuole  speciali  pubbliche
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Istituti  scolastici  Art.  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Giusta  gli  art.  24  e   segg.   della   legge  della  scuola  del  1°  febbraio  1990,  sono  istituiti:  a)  di    scuola  speciale  del  Sottoceneri,   il cui  circondario  comprende  i  distretti   di    Mendrisio  Lugano;  b)  di    scuola  speciale  del  Sopraceneri,   il cui  circondario  comprende   gli  altri   distretti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    sezioni,  dislocate    logisticamente  in  altri    istituti  scolastici,  sono  attribuite    ad  uno    dei  due  circondari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  compiti  principali   degli   istituti  sono:  a)  dell’integrazione,  finalizzando  e   migliorando  il   funzionamento  e l’organizzazione  delle   loro   sezioni;  b)  delle  risposte  alle    esigenze    specifiche  degli  allievi  mediante  attività  c)  della  collaborazione   tra  le    loro  sezioni  e   gli  istituti  scolastici  nei  quali  esse  sono  logisticamente;  d)  alla   partecipazione  dei  detentori  dell’autorità  parentale,  alla   loro  collaborazione  e   al  coinvolgimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Scuola  fuori  sede  Art.  22a  12  1  Gli  istituti   possono  organizzare  periodi  di    scuola  fuori  sede.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   partecipazione  finanziaria  delle  famiglie  è   analoga  a   quella  prevista  per   le famiglie   degli   allievi  delle  scuole  comunali  e   delle   scuole   medie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Direzione  degli  istituti  Art.  23  1  Alla   direzione  di    istituto  sono  applicabili  gli  art.  27   e   segg.   della  legge   della  scuola  del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1°  febbraio  1990.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   direzione  di    istituto,  in particolare:  a)  il   progetto  individualizzato  per  ogni  allievo,   assicurandone  l’adeguata   applicazione;  b)  se  necessario,  ulteriori   misure   di    pedagogia  speciale;  c)   i  rapporti  con  gli  istituti  scolastici   ospitanti  e   organizza  i  trasporti  e le    refezioni;  d)  e pianifica   le attività  in    favore  dei  detentori  dell’autorità  parentale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Collegio  dei  docenti  Art.  24  1  I  docenti   di    un  istituto  formano  il collegio  dei  docenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  compiti  e   le    norme  di    funzionamento  sono  quelli  previsti   dall’art.  37   della   legge   della  scuola  del  1°  febbraio  1990   e   dal  relativo  regolamento  di    applicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  docenti  delle  scuole  speciali  hanno  il diritto  di    partecipare  all’attività  del  collegio  docenti  dell’istituto  ospitante,  senza   diritto  di voto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  compiti  principali   degli   istituti  sono:  a)  dell’integrazione,  finalizzando  e   migliorando  il   funzionamento  e l’organizzazione  delle   loro   sezioni;  b)  delle  risposte  alle    esigenze    specifiche  degli  allievi  mediante  attività  c)  della  collaborazione   tra  le    loro  sezioni  e   gli  istituti  scolastici  nei  quali  esse  sono  logisticamente;  d)  alla   partecipazione  dei  detentori  dell’autorità  parentale,  alla   loro  collaborazione  e   al  coinvolgimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Scuola  fuori  sede  Art.  22a  12  1  Gli  istituti   possono  organizzare  periodi  di    scuola  fuori  sede.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   partecipazione  finanziaria  delle  famiglie  è   analoga  a   quella  prevista  per   le famiglie   degli   allievi  delle  scuole  comunali  e   delle   scuole   medie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Direzione  degli  istituti  Art.  23  1  Alla   direzione  di    istituto  sono  applicabili  gli  art.  27   e   segg.   della  legge   della  scuola  del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1°  febbraio  1990.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   direzione  di    istituto,  in particolare:  a)  il   progetto  individualizzato  per  ogni  allievo,   assicurandone  l’adeguata   applicazione;  b)  se  necessario,  ulteriori   misure   di    pedagogia  speciale;  c)   i  rapporti  con  gli  istituti  scolastici   ospitanti  e   organizza  i  trasporti  e le    refezioni;  d)  e pianifica   le attività  in    favore  dei  detentori  dell’autorità  parentale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Collegio  dei  docenti  Art.  24  1  I  docenti   di    un  istituto  formano  il collegio  dei  docenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  compiti  e   le    norme  di    funzionamento  sono  quelli  previsti   dall’art.  37   della   legge   della  scuola  del  1°  febbraio  1990   e   dal  relativo  regolamento  di    applicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  docenti  delle  scuole  speciali  hanno  il diritto  di    partecipare  all’attività  del  collegio  docenti  dell’istituto  ospitante,  senza   diritto  di voto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  compiti  principali   degli   istituti  sono:  a)  dell’integrazione,  finalizzando  e   migliorando  il   funzionamento  e l’organizzazione  delle   loro   sezioni;  b)  delle  risposte  alle    esigenze    specifiche  degli  allievi  mediante  attività  c)  della  collaborazione   tra  le    loro  sezioni  e   gli  istituti  scolastici  nei  quali  esse  sono  logisticamente;  d)  alla   partecipazione  dei  detentori  dell’autorità  parentale,  alla   loro  collaborazione  e   al  coinvolgimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Scuola  fuori  sede  Art.  22a  12  1  Gli  istituti   possono  organizzare  periodi  di    scuola  fuori  sede.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   partecipazione  finanziaria  delle  famiglie  è   analoga  a   quella  prevista  per   le famiglie   degli   allievi  delle  scuole  comunali  e   delle   scuole   medie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Direzione  degli  istituti  Art.  23  1  Alla   direzione  di    istituto  sono  applicabili  gli  art.  27   e   segg.   della  legge   della  scuola  del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1°  febbraio  1990.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   direzione  di    istituto,  in particolare:  a)  il   progetto  individualizzato  per  ogni  allievo,   assicurandone  l’adeguata   applicazione;  b)  se  necessario,  ulteriori   misure   di    pedagogia  speciale;  c)   i  rapporti  con  gli  istituti  scolastici   ospitanti  e   organizza  i  trasporti  e le    refezioni;  d)  e pianifica   le attività  in    favore  dei  detentori  dell’autorità  parentale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Collegio  dei  docenti  Art.  24  1  I  docenti   di    un  istituto  formano  il collegio  dei  docenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  compiti  e   le    norme  di    funzionamento  sono  quelli  previsti   dall’art.  37   della   legge   della  scuola  del  1°  febbraio  1990   e   dal  relativo  regolamento  di    applicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  docenti  delle  scuole  speciali  hanno  il diritto  di    partecipare  all’attività  del  collegio  docenti  dell’istituto  ospitante,  senza   diritto  di voto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    sezioni,  dislocate    logisticamente  in  altri    istituti  scolastici,  sono  attribuite    ad  uno    dei  due  circondari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  compiti  principali   degli   istituti  sono:  a)  dell’integrazione,  finalizzando  e   migliorando  il   funzionamento  e l’organizzazione  delle   loro   sezioni;  b)  delle  risposte  alle    esigenze    specifiche  degli  allievi  mediante  attività  c)  della  collaborazione   tra  le    loro  sezioni  e   gli  istituti  scolastici  nei  quali  esse  sono  logisticamente;  d)  alla   partecipazione  dei  detentori  dell’autorità  parentale,  alla   loro  collaborazione  e   al  coinvolgimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Scuola  fuori  sede  Art.  22a  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Gli  istituti   possono  organizzare  periodi  di    scuola  fuori  sede.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   partecipazione  finanziaria  delle  famiglie  è   analoga  a   quella  prevista  per   le famiglie   degli   allievi  delle  scuole  comunali  e   delle   scuole   medie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Direzione  degli  istituti  Art.  23  1  Alla   direzione  di    istituto  sono  applicabili  gli  art.  27   e   segg.   della  legge   della  scuola  del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1°  febbraio  1990.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   direzione  di    istituto,  in particolare:  a)  il   progetto  individualizzato  per  ogni  allievo,   assicurandone  l’adeguata   applicazione;  b)  se  necessario,  ulteriori   misure   di    pedagogia  speciale;  c)   i  rapporti  con  gli  istituti  scolastici   ospitanti  e   organizza  i  trasporti  e le    refezioni;  d)  e pianifica   le attività  in    favore  dei  detentori  dell’autorità  parentale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Collegio  dei  docenti  Art.  24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  docenti   di    un  istituto  formano  il collegio  dei  docenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  compiti  e   le    norme  di    funzionamento  sono  quelli  previsti   dall’art.  37   della   legge   della  scuola  del  1°  febbraio  1990   e   dal  relativo  regolamento  di    applicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  docenti  delle  scuole  speciali  hanno  il diritto  di    partecipare  all’attività  del  collegio  docenti  dell’istituto  ospitante,  senza   diritto  di voto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Inserimento  nelle  sedi   di  altri  istituti  scolastici
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  compiti  principali   degli   istituti  sono:  a)  dell’integrazione,  finalizzando  e   migliorando  il   funzionamento  e l’organizzazione  delle   loro   sezioni;  b)  delle  risposte  alle    esigenze    specifiche  degli  allievi  mediante  attività  c)  della  collaborazione   tra  le    loro  sezioni  e   gli  istituti  scolastici  nei  quali  esse  sono  logisticamente;  d)  alla   partecipazione  dei  detentori  dell’autorità  parentale,  alla   loro  collaborazione  e   al  coinvolgimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Scuola  fuori  sede  Art.  22a  12  1  Gli  istituti   possono  organizzare  periodi  di    scuola  fuori  sede.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   partecipazione  finanziaria  delle  famiglie  è   analoga  a   quella  prevista  per   le famiglie   degli   allievi  delle  scuole  comunali  e   delle   scuole   medie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Direzione  degli  istituti  Art.  23  1  Alla   direzione  di    istituto  sono  applicabili  gli  art.  27   e   segg.   della  legge   della  scuola  del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1°  febbraio  1990.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   direzione  di    istituto,  in particolare:  a)  il   progetto  individualizzato  per  ogni  allievo,   assicurandone  l’adeguata   applicazione;  b)  se  necessario,  ulteriori   misure   di    pedagogia  speciale;  c)   i  rapporti  con  gli  istituti  scolastici   ospitanti  e   organizza  i  trasporti  e le    refezioni;  d)  e pianifica   le attività  in    favore  dei  detentori  dell’autorità  parentale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Collegio  dei  docenti  Art.  24  1  I  docenti   di    un  istituto  formano  il collegio  dei  docenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  compiti  e   le    norme  di    funzionamento  sono  quelli  previsti   dall’art.  37   della   legge   della  scuola  del  1°  febbraio  1990   e   dal  relativo  regolamento  di    applicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  docenti  delle  scuole  speciali  hanno  il diritto  di    partecipare  all’attività  del  collegio  docenti  dell’istituto  ospitante,  senza   diritto  di voto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Inserimento  nelle  sedi   di  altri  istituti  scolastici  Art.  25  1  Le  sezioni  di  scuola  speciale  sono  inserite  di  regola  negli   istituti  scolastici   ordinari,  in  modo  da  favorire  la    collaborazione   tra  i  docenti  nonché  il   contatto  e la    socializzazione  tra   gli  allievi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   sezioni  di scuola  speciale  inserite   negli  istituti   scolastici  cantonali  usufruiscono  gratuitamente  delle  loro  strutture  logistiche  e   organizzative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Art.  introdotto  dal  R    25.4.2018;  in    vigore   dal  1.8.2018  -  BU  2018,  172.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   autorità  scolastiche  comunali  e   le  direzioni  di  istituto  cantonali   collaborano  con  la  SPS   per  la  decide  il   Dipartimento.  13  Sezione  3  Scuole  speciali   private
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ammissione  e   dimissione  degli  allievi  Art.  26  14  Le  ammissioni  e le    dimissioni  degli  allievi  devono   essere  preavvisate  dalla  SPS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Direttore  e   docenti  Art.  27  1  Il  direttore  della  scuola  speciale  privata  deve  disporre  degli  stessi  requisiti  e   assumere  gli  stessi  compiti   previsti   per  il   direttore  dell’istituto  della  scuola  speciale  pubblica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  docenti    e    i  prestatari    qualificati  sono  assunti  dalla    scuola  speciale  previo  esame    degli  atti  di  concorso  da  parte   della   SPS.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ai  docenti   e   ai  prestatari  qualificati  si    applicano  i  requisiti  e   i compiti  previsti  per  i corrispondenti  operatori  del  settore  pubblico.  Capitolo  quinto  Servizio  dell’educazione  precoce  speciale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Istituzione  e   scopi  Art.  28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  È  istituito    il   Servizio  dell’educazione  precoce  speciale  (di  seguito  Servizio);  esso  è  organizzato  in sedi  regionali,   in forma   itinerante  e   con  un  approccio  multidisciplinare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  attua  le  misure  necessarie  ai  bambini  con  bisogni  educativi  particolari  che    presentano  problematiche  evolutive,  quali  uno  sviluppo  a   rischio,  limitato  o compromesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Inserimento  nelle  sedi   di  altri  istituti  scolastici  Art.  25  1  Le  sezioni  di  scuola  speciale  sono  inserite  di  regola  negli   istituti  scolastici   ordinari,  in  modo  da  favorire  la    collaborazione   tra  i  docenti  nonché  il   contatto  e la    socializzazione  tra   gli  allievi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   sezioni  di scuola  speciale  inserite   negli  istituti   scolastici  cantonali  usufruiscono  gratuitamente  delle  loro  strutture  logistiche  e   organizzative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Art.  introdotto  dal  R    25.4.2018;  in    vigore   dal  1.8.2018  -  BU  2018,  172.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   autorità  scolastiche  comunali  e   le  direzioni  di  istituto  cantonali   collaborano  con  la  SPS   per  la  decide  il   Dipartimento.  13  Sezione  3  Scuole  speciali   private
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ammissione  e   dimissione  degli  allievi  Art.  26  14  Le  ammissioni  e le    dimissioni  degli  allievi  devono   essere  preavvisate  dalla  SPS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Direttore  e   docenti  Art.  27  1  Il  direttore  della  scuola  speciale  privata  deve  disporre  degli  stessi  requisiti  e   assumere  gli  stessi  compiti   previsti   per  il   direttore  dell’istituto  della  scuola  speciale  pubblica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  docenti    e    i  prestatari    qualificati  sono  assunti  dalla    scuola  speciale  previo  esame    degli  atti  di  concorso  da  parte   della   SPS.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ai  docenti   e   ai  prestatari  qualificati  si    applicano  i  requisiti  e   i compiti  previsti  per  i corrispondenti  operatori  del  settore  pubblico.  Capitolo  quinto  Servizio  dell’educazione  precoce  speciale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Istituzione  e   scopi  Art.  28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  È  istituito    il   Servizio  dell’educazione  precoce  speciale  (di  seguito  Servizio);  esso  è  organizzato  in sedi  regionali,   in forma   itinerante  e   con  un  approccio  multidisciplinare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  attua  le  misure  necessarie  ai  bambini  con  bisogni  educativi  particolari  che    presentano  problematiche  evolutive,  quali  uno  sviluppo  a   rischio,  limitato  o compromesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Inserimento  nelle  sedi   di  altri  istituti  scolastici  Art.  25  1  Le  sezioni  di  scuola  speciale  sono  inserite  di  regola  negli   istituti  scolastici   ordinari,  in  modo  da  favorire  la    collaborazione   tra  i  docenti  nonché  il   contatto  e la    socializzazione  tra   gli  allievi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   sezioni  di scuola  speciale  inserite   negli  istituti   scolastici  cantonali  usufruiscono  gratuitamente  delle  loro  strutture  logistiche  e   organizzative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Art.  introdotto  dal  R    25.4.2018;  in    vigore   dal  1.8.2018  -  BU  2018,  172.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   autorità  scolastiche  comunali  e   le  direzioni  di  istituto  cantonali   collaborano  con  la  SPS   per  la  decide  il   Dipartimento.  13  Sezione  3  Scuole  speciali   private
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ammissione  e   dimissione  degli  allievi  Art.  26  14  Le  ammissioni  e le    dimissioni  degli  allievi  devono   essere  preavvisate  dalla  SPS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Direttore  e   docenti  Art.  27  1  Il  direttore  della  scuola  speciale  privata  deve  disporre  degli  stessi  requisiti  e   assumere  gli  stessi  compiti   previsti   per  il   direttore  dell’istituto  della  scuola  speciale  pubblica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  docenti    e    i  prestatari    qualificati  sono  assunti  dalla    scuola  speciale  previo  esame    degli  atti  di  concorso  da  parte   della   SPS.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ai  docenti   e   ai  prestatari  qualificati  si    applicano  i  requisiti  e   i compiti  previsti  per  i corrispondenti  operatori  del  settore  pubblico.  Capitolo  quinto  Servizio  dell’educazione  precoce  speciale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Istituzione  e   scopi  Art.  28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  È  istituito    il   Servizio  dell’educazione  precoce  speciale  (di  seguito  Servizio);  esso  è  organizzato  in sedi  regionali,   in forma   itinerante  e   con  un  approccio  multidisciplinare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  attua  le  misure  necessarie  ai  bambini  con  bisogni  educativi  particolari  che    presentano  problematiche  evolutive,  quali  uno  sviluppo  a   rischio,  limitato  o compromesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Art.  introdotto  dal  R    25.4.2018;  in    vigore   dal  1.8.2018  -  BU  2018,  172.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  25  1  Le  sezioni  di  scuola  speciale  sono  inserite  di  regola  negli   istituti  scolastici   ordinari,  in
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   sezioni  di scuola  speciale  inserite   negli  istituti   scolastici  cantonali  usufruiscono  gratuitamente  delle  loro  strutture  logistiche  e   organizzative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   autorità  scolastiche  comunali  e   le  direzioni  di  istituto  cantonali   collaborano  con  la  SPS   per  la  sistemazione  logistica   delle  sezioni   di    scuola  speciale;  in    caso  di divergenze  per   gli  istituti  cantonali  decide  il   Dipartimento.  13  Sezione  3  Scuole  speciali   private
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ammissione  e   dimissione  degli  allievi  Art.  26  14  Le  ammissioni  e le    dimissioni  degli  allievi  devono   essere  preavvisate  dalla  SPS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Direttore  e   docenti  Art.  27  1  Il  direttore  della  scuola  speciale  privata  deve  disporre  degli  stessi  requisiti  e   assumere  gli  stessi  compiti   previsti   per  il   direttore  dell’istituto  della  scuola  speciale  pubblica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  docenti    e    i  prestatari    qualificati  sono  assunti  dalla    scuola  speciale  previo  esame    degli  atti  di  concorso  da  parte   della   SPS.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ai  docenti   e   ai  prestatari  qualificati  si    applicano  i  requisiti  e   i compiti  previsti  per  i corrispondenti  operatori  del  settore  pubblico.  Capitolo  quinto  Servizio  dell’educazione  precoce  speciale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Istituzione  e   scopi  Art.  28  1  È  istituito    il   Servizio  dell’educazione  precoce  speciale  (di  seguito  Servizio);  esso  è  organizzato  in sedi  regionali,   in forma   itinerante  e   con  un  approccio  multidisciplinare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  attua  le  misure  necessarie  ai  bambini  con  bisogni  educativi  particolari  che    presentano  problematiche  evolutive,  quali  uno  sviluppo  a   rischio,  limitato  o compromesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lo   scopo  del   Servizio  è   di    favorire,  collaborando   con  l’autorità  parentale,  lo sviluppo   del  bambino  e  l’inserimento  sociale  e scolastico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Inserimento  nelle  sedi   di  altri  istituti  scolastici  Art.  25  1  Le  sezioni  di  scuola  speciale  sono  inserite  di  regola  negli   istituti  scolastici   ordinari,  in  modo  da  favorire  la    collaborazione   tra  i  docenti  nonché  il   contatto  e la    socializzazione  tra   gli  allievi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   sezioni  di scuola  speciale  inserite   negli  istituti   scolastici  cantonali  usufruiscono  gratuitamente  delle  loro  strutture  logistiche  e   organizzative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Art.  introdotto  dal  R    25.4.2018;  in    vigore   dal  1.8.2018  -  BU  2018,  172.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   autorità  scolastiche  comunali  e   le  direzioni  di  istituto  cantonali   collaborano  con  la  SPS   per  la  decide  il   Dipartimento.  13  Sezione  3  Scuole  speciali   private
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ammissione  e   dimissione  degli  allievi  Art.  26  14  Le  ammissioni  e le    dimissioni  degli  allievi  devono   essere  preavvisate  dalla  SPS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Direttore  e   docenti  Art.  27  1  Il  direttore  della  scuola  speciale  privata  deve  disporre  degli  stessi  requisiti  e   assumere  gli  stessi  compiti   previsti   per  il   direttore  dell’istituto  della  scuola  speciale  pubblica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  docenti    e    i  prestatari    qualificati  sono  assunti  dalla    scuola  speciale  previo  esame    degli  atti  di  concorso  da  parte   della   SPS.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ai  docenti   e   ai  prestatari  qualificati  si    applicano  i  requisiti  e   i compiti  previsti  per  i corrispondenti  operatori  del  settore  pubblico.  Capitolo  quinto  Servizio  dell’educazione  precoce  speciale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Istituzione  e   scopi  Art.  28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  È  istituito    il   Servizio  dell’educazione  precoce  speciale  (di  seguito  Servizio);  esso  è  organizzato  in sedi  regionali,   in forma   itinerante  e   con  un  approccio  multidisciplinare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  attua  le  misure  necessarie  ai  bambini  con  bisogni  educativi  particolari  che    presentano  problematiche  evolutive,  quali  uno  sviluppo  a   rischio,  limitato  o compromesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lo   scopo  del   Servizio  è   di    favorire,  collaborando   con  l’autorità  parentale,  lo sviluppo   del  bambino  e  l’inserimento  sociale  e scolastico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Definizione  delle  misure  Art.  29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  misure  assicurate  dal  Servizio   sono:  a)   precoce   speciale;  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   misure  di    cui  al cpv.   1 comprendono:  a)  il   sostegno  e   l’accompagnamento   delle  famiglie;  b)  e i  mezzi   necessari  per  favorire  l’integrazione   scolastica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ammissione  e   presa  a carico  Art.  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’inizio  della  presa  a   carico  dei  bambini   da  parte  del   Servizio  può  avvenire  dalla   nascita  fino  all’inizio  dell’obbligo  scolastico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’intervento    può  essere  prolungato  fino  al  termine  della  scuola    dell’infanzia.  In  situazioni  eccezionali  e nei  casi   in    cui   un  accompagnamento  all’integrazione   scolastica  fosse  necessario,  esso  può  estendersi  oltre  la    fine  della  scuola  dell’infanzia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    Servizio  garantisce    la  consulenza  terapeutica  necessaria  agli  allievi    di  scuola  speciale  e    le  valutazioni  specialistiche  su richiesta  della   SPS.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Organizzazione  del  Servizio  Art.  31  1  Il  Servizio  è  costituito  da  un  caposervizio    e  da  operatori  scolastici  specializzati,  qualificati  nella  presa  a   carico  pedagogica  e   terapeutica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nella  gestione  dell’attività,   il   caposervizio  può  essere  coadiuvato  a tempo  parziale  dal  personale   in  dotazione  al    Servizio  designato  dalla   SPS.   L’onere  di    lavoro  e   i compiti   sono  stabiliti   dalla  SPS.  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Compiti  del  caposervizio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Cpv.  modificato  dal   R    13.12.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018  - BU  2017,  463.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Art.  modificato  dal  R    13.12.2017;  in    vigore  dal   1.1.2018  - BU  2017,  463.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Cpv.  modificato  dal   R    13.12.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018  - BU  2017,  463.
                        
                        
                    
                    
                    
                16
                            Cpv.  modificato  dal   R    13.12.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018  - BU  2017,  463.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Cpv.  modificato  dal   R    13.12.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018  - BU  2017,  463.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lo   scopo  del   Servizio  è   di    favorire,  collaborando   con  l’autorità  parentale,  lo sviluppo   del  bambino  e  l’inserimento  sociale  e scolastico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Definizione  delle  misure  Art.  29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  misure  assicurate  dal  Servizio   sono:  a)   precoce   speciale;  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   misure  di    cui  al cpv.   1 comprendono:  a)  il   sostegno  e   l’accompagnamento   delle  famiglie;  b)  e i  mezzi   necessari  per  favorire  l’integrazione   scolastica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ammissione  e   presa  a carico  Art.  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’inizio  della  presa  a   carico  dei  bambini   da  parte  del   Servizio  può  avvenire  dalla   nascita  fino  all’inizio  dell’obbligo  scolastico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’intervento    può  essere  prolungato  fino  al  termine  della  scuola    dell’infanzia.  In  situazioni  eccezionali  e nei  casi   in    cui   un  accompagnamento  all’integrazione   scolastica  fosse  necessario,  esso  può  estendersi  oltre  la    fine  della  scuola  dell’infanzia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    Servizio  garantisce    la  consulenza  terapeutica  necessaria  agli  allievi    di  scuola  speciale  e    le  valutazioni  specialistiche  su richiesta  della   SPS.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Organizzazione  del  Servizio  Art.  31  1  Il  Servizio  è  costituito  da  un  caposervizio    e  da  operatori  scolastici  specializzati,  qualificati  nella  presa  a   carico  pedagogica  e   terapeutica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nella  gestione  dell’attività,   il   caposervizio  può  essere  coadiuvato  a tempo  parziale  dal  personale   in  dotazione  al    Servizio  designato  dalla   SPS.   L’onere  di    lavoro  e   i compiti   sono  stabiliti   dalla  SPS.  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Compiti  del  caposervizio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Cpv.  modificato  dal   R    13.12.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018  - BU  2017,  463.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Art.  modificato  dal  R    13.12.2017;  in    vigore  dal   1.1.2018  - BU  2017,  463.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Cpv.  modificato  dal   R    13.12.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018  - BU  2017,  463.
                        
                        
                    
                    
                    
                16
                            Cpv.  modificato  dal   R    13.12.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018  - BU  2017,  463.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Cpv.  modificato  dal   R    13.12.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018  - BU  2017,  463.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lo   scopo  del   Servizio  è   di    favorire,  collaborando   con  l’autorità  parentale,  lo sviluppo   del  bambino  e  l’inserimento  sociale  e scolastico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Definizione  delle  misure  Art.  29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  misure  assicurate  dal  Servizio   sono:  a)   precoce   speciale;  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   misure  di    cui  al cpv.   1 comprendono:  a)  il   sostegno  e   l’accompagnamento   delle  famiglie;  b)  e i  mezzi   necessari  per  favorire  l’integrazione   scolastica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ammissione  e   presa  a carico  Art.  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’inizio  della  presa  a   carico  dei  bambini   da  parte  del   Servizio  può  avvenire  dalla   nascita  fino  all’inizio  dell’obbligo  scolastico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’intervento    può  essere  prolungato  fino  al  termine  della  scuola    dell’infanzia.  In  situazioni  eccezionali  e nei  casi   in    cui   un  accompagnamento  all’integrazione   scolastica  fosse  necessario,  esso  può  estendersi  oltre  la    fine  della  scuola  dell’infanzia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    Servizio  garantisce    la  consulenza  terapeutica  necessaria  agli  allievi    di  scuola  speciale  e    le  valutazioni  specialistiche  su richiesta  della   SPS.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Organizzazione  del  Servizio  Art.  31  1  Il  Servizio  è  costituito  da  un  caposervizio    e  da  operatori  scolastici  specializzati,  qualificati  nella  presa  a   carico  pedagogica  e   terapeutica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nella  gestione  dell’attività,   il   caposervizio  può  essere  coadiuvato  a tempo  parziale  dal  personale   in  dotazione  al    Servizio  designato  dalla   SPS.   L’onere  di    lavoro  e   i compiti   sono  stabiliti   dalla  SPS.  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Compiti  del  caposervizio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Cpv.  modificato  dal   R    13.12.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018  - BU  2017,  463.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Art.  modificato  dal  R    13.12.2017;  in    vigore  dal   1.1.2018  - BU  2017,  463.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Cpv.  modificato  dal   R    13.12.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018  - BU  2017,  463.
                        
                        
                    
                    
                    
                16
                            Cpv.  modificato  dal   R    13.12.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018  - BU  2017,  463.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Cpv.  modificato  dal   R    13.12.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018  - BU  2017,  463.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Definizione  delle  misure  Art.  29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  misure  assicurate  dal  Servizio   sono:  a)   precoce   speciale;  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   misure  di    cui  al cpv.   1 comprendono:  a)  il   sostegno  e   l’accompagnamento   delle  famiglie;  b)  e i  mezzi   necessari  per  favorire  l’integrazione   scolastica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ammissione  e   presa  a carico  Art.  30  1  L’inizio  della  presa  a   carico  dei  bambini   da  parte  del   Servizio  può  avvenire  dalla   nascita  fino  all’inizio  dell’obbligo  scolastico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’intervento    può  essere  prolungato  fino  al  termine  della  scuola    dell’infanzia.  In  situazioni  eccezionali  e nei  casi   in    cui   un  accompagnamento  all’integrazione   scolastica  fosse  necessario,  esso  può  estendersi  oltre  la    fine  della  scuola  dell’infanzia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    Servizio  garantisce    la  consulenza  terapeutica  necessaria  agli  allievi    di  scuola  speciale  e    le  valutazioni  specialistiche  su richiesta  della   SPS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Organizzazione  del  Servizio  Art.  31  1  Il  Servizio  è  costituito  da  un  caposervizio    e  da  operatori  scolastici  specializzati,  qualificati  nella  presa  a   carico  pedagogica  e   terapeutica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Cpv.  modificato  dal   R    13.12.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018  - BU  2017,  463.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Art.  modificato  dal  R    13.12.2017;  in    vigore  dal   1.1.2018  - BU  2017,  463.
                        
                        
                    
                    
                    
                15
                            Cpv.  modificato  dal   R    13.12.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018  - BU  2017,  463.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Cpv.  modificato  dal   R    13.12.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018  - BU  2017,  463.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nella  gestione  dell’attività,   il   caposervizio  può  essere  coadiuvato  a tempo  parziale  dal  personale   in
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lo   scopo  del   Servizio  è   di    favorire,  collaborando   con  l’autorità  parentale,  lo sviluppo   del  bambino  e  l’inserimento  sociale  e scolastico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Definizione  delle  misure  Art.  29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  misure  assicurate  dal  Servizio   sono:  a)   precoce   speciale;  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   misure  di    cui  al cpv.   1 comprendono:  a)  il   sostegno  e   l’accompagnamento   delle  famiglie;  b)  e i  mezzi   necessari  per  favorire  l’integrazione   scolastica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ammissione  e   presa  a carico  Art.  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’inizio  della  presa  a   carico  dei  bambini   da  parte  del   Servizio  può  avvenire  dalla   nascita  fino  all’inizio  dell’obbligo  scolastico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’intervento    può  essere  prolungato  fino  al  termine  della  scuola    dell’infanzia.  In  situazioni  eccezionali  e nei  casi   in    cui   un  accompagnamento  all’integrazione   scolastica  fosse  necessario,  esso  può  estendersi  oltre  la    fine  della  scuola  dell’infanzia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    Servizio  garantisce    la  consulenza  terapeutica  necessaria  agli  allievi    di  scuola  speciale  e    le  valutazioni  specialistiche  su richiesta  della   SPS.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Organizzazione  del  Servizio  Art.  31  1  Il  Servizio  è  costituito  da  un  caposervizio    e  da  operatori  scolastici  specializzati,  qualificati  nella  presa  a   carico  pedagogica  e   terapeutica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nella  gestione  dell’attività,   il   caposervizio  può  essere  coadiuvato  a tempo  parziale  dal  personale   in  dotazione  al    Servizio  designato  dalla   SPS.   L’onere  di    lavoro  e   i compiti   sono  stabiliti   dalla  SPS.  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Compiti  del  caposervizio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Cpv.  modificato  dal   R    13.12.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018  - BU  2017,  463.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Art.  modificato  dal  R    13.12.2017;  in    vigore  dal   1.1.2018  - BU  2017,  463.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Cpv.  modificato  dal   R    13.12.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018  - BU  2017,  463.
                        
                        
                    
                    
                    
                16
                            Cpv.  modificato  dal   R    13.12.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018  - BU  2017,  463.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Cpv.  modificato  dal   R    13.12.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018  - BU  2017,  463.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  32  Il    caposervizio    assicura    il   coordinamento    e    la  gestione    dell’attività  del  Servizio    e    in  particolare:  a)  e   la    dimissione  dei  bambini  (osservazione  e   valutazione);  b)   dei  bambini  ai    singoli   operatori  e   la    verifica  dei  piani   pedagogici;  c)  la supervisione  e   le    riunioni  di    sintesi  diagnostiche  con  gli operatori;  d)  con  altri  servizi  cantonali,   medici  specialisti   e   cliniche  universitarie;  e)   alle   famiglie  confrontate  con  la nascita  di un   figlio  disabile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Compiti  degli   operatori  scolastici  specializzati  del  Servizio  Art.  33  Gli  operatori   scolastici  specializzati  del  Servizio:  a)  con  il   caposervizio   nella  valutazione  dei  bambini;  b)  un  programma  di  intervento  e   applicano  i necessari  provvedimenti   ai bambini   loro  c)  una   documentazione  aggiornata  relativa   al    dossier  di    ogni  bambino,  agli  interventi  e   al programma   di attività;  d)  con     l’autorità  parentale  quali     partner  attivi  nella     definizione     del  progetto  degli   obiettivi   di intervento,  delle  risorse  e dei  bisogni   necessari;  e)   un  rapporto  annuale  con  gli  obiettivi  del  progetto  pedagogico   individualizzato,   il  lavoro  in  atto,  l’evoluzione  raggiunta  nelle  varie   fasi  di sviluppo   e ne   discutono  regolarmente  l’autorità  parentale;  f)  tra  loro   all’interno  del  Servizio  e   partecipano  agli   incontri  di    rete;  g)  al    caposervizio  momenti  di    formazione  continua   e formazioni  specifiche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Onere  di  lavoro   degli  operatori  scolastici  specializzati  del  Servizio  Art.  34  Agli  operatori  scolastici  specializzati  del  Servizio  si applica  lo    statuto  lavorativo  previsto  dall’art.  79b  della  legge  sull’ordinamento  degli   impiegati  dello  Stato  e   dei  docenti  del  15   marzo  1995.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  32  Il    caposervizio    assicura    il   coordinamento    e    la  gestione    dell’attività  del  Servizio    e    in  particolare:  a)  e   la    dimissione  dei  bambini  (osservazione  e   valutazione);  b)   dei  bambini  ai    singoli   operatori  e   la    verifica  dei  piani   pedagogici;  c)  la supervisione  e   le    riunioni  di    sintesi  diagnostiche  con  gli operatori;  d)  con  altri  servizi  cantonali,   medici  specialisti   e   cliniche  universitarie;  e)   alle   famiglie  confrontate  con  la nascita  di un   figlio  disabile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Compiti  degli   operatori  scolastici  specializzati  del  Servizio  Art.  33  Gli  operatori   scolastici  specializzati  del  Servizio:  a)  con  il   caposervizio   nella  valutazione  dei  bambini;  b)  un  programma  di  intervento  e   applicano  i necessari  provvedimenti   ai bambini   loro  c)  una   documentazione  aggiornata  relativa   al    dossier  di    ogni  bambino,  agli  interventi  e   al programma   di attività;  d)  con     l’autorità  parentale  quali     partner  attivi  nella     definizione     del  progetto  degli   obiettivi   di intervento,  delle  risorse  e dei  bisogni   necessari;  e)   un  rapporto  annuale  con  gli  obiettivi  del  progetto  pedagogico   individualizzato,   il  lavoro  in  atto,  l’evoluzione  raggiunta  nelle  varie   fasi  di sviluppo   e ne   discutono  regolarmente  l’autorità  parentale;  f)  tra  loro   all’interno  del  Servizio  e   partecipano  agli   incontri  di    rete;  g)  al    caposervizio  momenti  di    formazione  continua   e formazioni  specifiche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Onere  di  lavoro   degli  operatori  scolastici  specializzati  del  Servizio  Art.  34  Agli  operatori  scolastici  specializzati  del  Servizio  si applica  lo    statuto  lavorativo  previsto  dall’art.  79b  della  legge  sull’ordinamento  degli   impiegati  dello  Stato  e   dei  docenti  del  15   marzo  1995.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  32  Il    caposervizio    assicura    il   coordinamento    e    la  gestione    dell’attività  del  Servizio    e    in  particolare:  a)  e   la    dimissione  dei  bambini  (osservazione  e   valutazione);  b)   dei  bambini  ai    singoli   operatori  e   la    verifica  dei  piani   pedagogici;  c)  la supervisione  e   le    riunioni  di    sintesi  diagnostiche  con  gli operatori;  d)  con  altri  servizi  cantonali,   medici  specialisti   e   cliniche  universitarie;  e)   alle   famiglie  confrontate  con  la nascita  di un   figlio  disabile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Compiti  degli   operatori  scolastici  specializzati  del  Servizio  Art.  33  Gli  operatori   scolastici  specializzati  del  Servizio:  a)  con  il   caposervizio   nella  valutazione  dei  bambini;  b)  un  programma  di  intervento  e   applicano  i necessari  provvedimenti   ai bambini   loro  c)  una   documentazione  aggiornata  relativa   al    dossier  di    ogni  bambino,  agli  interventi  e   al programma   di attività;  d)  con     l’autorità  parentale  quali     partner  attivi  nella     definizione     del  progetto  degli   obiettivi   di intervento,  delle  risorse  e dei  bisogni   necessari;  e)   un  rapporto  annuale  con  gli  obiettivi  del  progetto  pedagogico   individualizzato,   il  lavoro  in  atto,  l’evoluzione  raggiunta  nelle  varie   fasi  di sviluppo   e ne   discutono  regolarmente  l’autorità  parentale;  f)  tra  loro   all’interno  del  Servizio  e   partecipano  agli   incontri  di    rete;  g)  al    caposervizio  momenti  di    formazione  continua   e formazioni  specifiche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Onere  di  lavoro   degli  operatori  scolastici  specializzati  del  Servizio  Art.  34  Agli  operatori  scolastici  specializzati  del  Servizio  si applica  lo    statuto  lavorativo  previsto  dall’art.  79b  della  legge  sull’ordinamento  degli   impiegati  dello  Stato  e   dei  docenti  del  15   marzo  1995.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Compiti  del  caposervizio  Art.  32  Il    caposervizio    assicura    il   coordinamento    e    la  gestione    dell’attività  del  Servizio    e    in  particolare:  a)  e   la    dimissione  dei  bambini  (osservazione  e   valutazione);  b)   dei  bambini  ai    singoli   operatori  e   la    verifica  dei  piani   pedagogici;  c)  la supervisione  e   le    riunioni  di    sintesi  diagnostiche  con  gli operatori;  d)  con  altri  servizi  cantonali,   medici  specialisti   e   cliniche  universitarie;  e)   alle   famiglie  confrontate  con  la nascita  di un   figlio  disabile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Compiti  degli   operatori  scolastici  specializzati
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            del  Servizio  Art.  33  Gli  operatori   scolastici  specializzati  del  Servizio:  a)  con  il   caposervizio   nella  valutazione  dei  bambini;  b)  un  programma  di  intervento  e   applicano  i necessari  provvedimenti   ai bambini   loro  c)  una   documentazione  aggiornata  relativa   al    dossier  di    ogni  bambino,  agli  interventi  e   al programma   di attività;  d)  con     l’autorità  parentale  quali     partner  attivi  nella     definizione     del  progetto  degli   obiettivi   di intervento,  delle  risorse  e dei  bisogni   necessari;  e)   un  rapporto  annuale  con  gli  obiettivi  del  progetto  pedagogico   individualizzato,   il  lavoro  in  atto,  l’evoluzione  raggiunta  nelle  varie   fasi  di sviluppo   e ne   discutono  regolarmente  l’autorità  parentale;  f)  tra  loro   all’interno  del  Servizio  e   partecipano  agli   incontri  di    rete;  g)  al    caposervizio  momenti  di    formazione  continua   e formazioni  specifiche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Onere  di  lavoro   degli  operatori  scolastici  specializzati
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            del  Servizio  Art.  34  Agli  operatori  scolastici  specializzati  del  Servizio  si applica  lo    statuto  lavorativo  previsto  dall’art.  79b  della  legge  sull’ordinamento  degli   impiegati  dello  Stato  e   dei  docenti  del  15   marzo  1995.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  32  Il    caposervizio    assicura    il   coordinamento    e    la  gestione    dell’attività  del  Servizio    e    in  particolare:  a)  e   la    dimissione  dei  bambini  (osservazione  e   valutazione);  b)   dei  bambini  ai    singoli   operatori  e   la    verifica  dei  piani   pedagogici;  c)  la supervisione  e   le    riunioni  di    sintesi  diagnostiche  con  gli operatori;  d)  con  altri  servizi  cantonali,   medici  specialisti   e   cliniche  universitarie;  e)   alle   famiglie  confrontate  con  la nascita  di un   figlio  disabile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Compiti  degli   operatori  scolastici  specializzati  del  Servizio  Art.  33  Gli  operatori   scolastici  specializzati  del  Servizio:  a)  con  il   caposervizio   nella  valutazione  dei  bambini;  b)  un  programma  di  intervento  e   applicano  i necessari  provvedimenti   ai bambini   loro  c)  una   documentazione  aggiornata  relativa   al    dossier  di    ogni  bambino,  agli  interventi  e   al programma   di attività;  d)  con     l’autorità  parentale  quali     partner  attivi  nella     definizione     del  progetto  degli   obiettivi   di intervento,  delle  risorse  e dei  bisogni   necessari;  e)   un  rapporto  annuale  con  gli  obiettivi  del  progetto  pedagogico   individualizzato,   il  lavoro  in  atto,  l’evoluzione  raggiunta  nelle  varie   fasi  di sviluppo   e ne   discutono  regolarmente  l’autorità  parentale;  f)  tra  loro   all’interno  del  Servizio  e   partecipano  agli   incontri  di    rete;  g)  al    caposervizio  momenti  di    formazione  continua   e formazioni  specifiche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Onere  di  lavoro   degli  operatori  scolastici  specializzati  del  Servizio  Art.  34  Agli  operatori  scolastici  specializzati  del  Servizio  si applica  lo    statuto  lavorativo  previsto  dall’art.  79b  della  legge  sull’ordinamento  degli   impiegati  dello  Stato  e   dei  docenti  del  15   marzo  1995.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Forme  di  intervento  e   collaborazione  Art.  35  1  Il  Servizio  esegue  i  suoi  interventi  nelle   seguenti  forme  e   modalità:  a)  individuali  al    domicilio  del  bambino,  nelle  sedi  del  Servizio,  nelle  scuole,  negli  istituti  in forme   miste;  b)   in piccoli  gruppi;  c)  dei  bambini  con  bisogni  educativi  particolari  nelle  scuole  comunali,  in  con  l’autorità  scolastica  e il   Servizio  di    sostegno  pedagogico;  d)  attiva  con  l’autorità  parentale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Servizio   collabora  con  gli  altri  servizi  specialistici  e   con  le    scuole  e   garantisce  la    consulenza  agli  operatori  e   ai    docenti  che  si    occupano  di    bambini  con  bisogni  educativi  particolari.  Capitolo  sesto  Prestatari  qualificati  nell’ambito   della  pedagogia  speciale
                        
                        
                    
                    
                    
                Riconoscimento
                            Art.  36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  prestatari  che    intendono    esercitare  in  privato  nel  settore  della    pedagogia    speciale  devono  disporre  delle  qualifiche   professionali   e degli   standard   di  qualità  previsti  dalla  Conferenza  dei  direttori   cantonali   della  pubblica   educazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   riconoscimento  avviene   mediante  la  stipulazione  di  una  convenzione   individuale  o   di categoria  con  il Dipartimento  nella   quale  sono  indicate  le    tariffe  e   la durata  delle  unità  d’intervento.  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’elenco  dei  prestatari  privati  riconosciuti  è   reso  pubblico  dalla  SPS.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Commissioni  e   vigilanza  sulle  convenzioni  Art.  37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  È  istituita  la    Commissione  di    vigilanza  sulle   convenzioni  (di  seguito  Commissione).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   Commissione  si    compone  di rappresentanti  del  Dipartimento  e dei  prestatari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  compiti  della  Commissione,   la designazione  dei  membri  e   la durata  del  mandato   sono  definiti  dal  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disdetta  della  convenzione  Art.  38  1  Se  un  singolo  membro  o  un’associazione  di  categoria  non  rispettano    le  disposizioni  della  convenzione  sottoscritta,    il   Dipartimento  può    imporre  un    periodo  di  tempo    per  il  necessario  adeguamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                18
                            Forme  di  intervento  e   collaborazione  Art.  35  1  Il  Servizio  esegue  i  suoi  interventi  nelle   seguenti  forme  e   modalità:  a)  individuali  al    domicilio  del  bambino,  nelle  sedi  del  Servizio,  nelle  scuole,  negli  istituti  in forme   miste;  b)   in piccoli  gruppi;  c)  dei  bambini  con  bisogni  educativi  particolari  nelle  scuole  comunali,  in  con  l’autorità  scolastica  e il   Servizio  di    sostegno  pedagogico;  d)  attiva  con  l’autorità  parentale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Servizio   collabora  con  gli  altri  servizi  specialistici  e   con  le    scuole  e   garantisce  la    consulenza  agli  operatori  e   ai    docenti  che  si    occupano  di    bambini  con  bisogni  educativi  particolari.  Capitolo  sesto  Prestatari  qualificati  nell’ambito   della  pedagogia  speciale
                        
                        
                    
                    
                    
                Riconoscimento
                            Art.  36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  prestatari  che    intendono    esercitare  in  privato  nel  settore  della    pedagogia    speciale  devono  disporre  delle  qualifiche   professionali   e degli   standard   di  qualità  previsti  dalla  Conferenza  dei  direttori   cantonali   della  pubblica   educazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   riconoscimento  avviene   mediante  la  stipulazione  di  una  convenzione   individuale  o   di categoria  con  il Dipartimento  nella   quale  sono  indicate  le    tariffe  e   la durata  delle  unità  d’intervento.  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’elenco  dei  prestatari  privati  riconosciuti  è   reso  pubblico  dalla  SPS.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Commissioni  e   vigilanza  sulle  convenzioni  Art.  37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  È  istituita  la    Commissione  di    vigilanza  sulle   convenzioni  (di  seguito  Commissione).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   Commissione  si    compone  di rappresentanti  del  Dipartimento  e dei  prestatari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  compiti  della  Commissione,   la designazione  dei  membri  e   la durata  del  mandato   sono  definiti  dal  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disdetta  della  convenzione  Art.  38  1  Se  un  singolo  membro  o  un’associazione  di  categoria  non  rispettano    le  disposizioni  della  convenzione  sottoscritta,    il   Dipartimento  può    imporre  un    periodo  di  tempo    per  il  necessario  adeguamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                18
                            Forme  di  intervento  e   collaborazione  Art.  35  1  Il  Servizio  esegue  i  suoi  interventi  nelle   seguenti  forme  e   modalità:  a)  individuali  al    domicilio  del  bambino,  nelle  sedi  del  Servizio,  nelle  scuole,  negli  istituti  in forme   miste;  b)   in piccoli  gruppi;  c)  dei  bambini  con  bisogni  educativi  particolari  nelle  scuole  comunali,  in  con  l’autorità  scolastica  e il   Servizio  di    sostegno  pedagogico;  d)  attiva  con  l’autorità  parentale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Servizio   collabora  con  gli  altri  servizi  specialistici  e   con  le    scuole  e   garantisce  la    consulenza  agli  operatori  e   ai    docenti  che  si    occupano  di    bambini  con  bisogni  educativi  particolari.  Capitolo  sesto  Prestatari  qualificati  nell’ambito   della  pedagogia  speciale
                        
                        
                    
                    
                    
                Riconoscimento
                            Art.  36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  prestatari  che    intendono    esercitare  in  privato  nel  settore  della    pedagogia    speciale  devono  disporre  delle  qualifiche   professionali   e degli   standard   di  qualità  previsti  dalla  Conferenza  dei  direttori   cantonali   della  pubblica   educazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   riconoscimento  avviene   mediante  la  stipulazione  di  una  convenzione   individuale  o   di categoria  con  il Dipartimento  nella   quale  sono  indicate  le    tariffe  e   la durata  delle  unità  d’intervento.  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’elenco  dei  prestatari  privati  riconosciuti  è   reso  pubblico  dalla  SPS.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Commissioni  e   vigilanza  sulle  convenzioni  Art.  37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  È  istituita  la    Commissione  di    vigilanza  sulle   convenzioni  (di  seguito  Commissione).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   Commissione  si    compone  di rappresentanti  del  Dipartimento  e dei  prestatari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  compiti  della  Commissione,   la designazione  dei  membri  e   la durata  del  mandato   sono  definiti  dal  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disdetta  della  convenzione  Art.  38  1  Se  un  singolo  membro  o  un’associazione  di  categoria  non  rispettano    le  disposizioni  della  convenzione  sottoscritta,    il   Dipartimento  può    imporre  un    periodo  di  tempo    per  il  necessario  adeguamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                18
                            Forme  di  intervento  e   collaborazione  Art.  35  1  Il  Servizio  esegue  i  suoi  interventi  nelle   seguenti  forme  e   modalità:  a)  individuali  al    domicilio  del  bambino,  nelle  sedi  del  Servizio,  nelle  scuole,  negli  istituti  in forme   miste;  b)   in piccoli  gruppi;  c)  dei  bambini  con  bisogni  educativi  particolari  nelle  scuole  comunali,  in  con  l’autorità  scolastica  e il   Servizio  di    sostegno  pedagogico;  d)  attiva  con  l’autorità  parentale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Servizio   collabora  con  gli  altri  servizi  specialistici  e   con  le    scuole  e   garantisce  la    consulenza  agli  operatori  e   ai    docenti  che  si    occupano  di    bambini  con  bisogni  educativi  particolari.  Capitolo  sesto  Prestatari  qualificati  nell’ambito   della  pedagogia  speciale  Art.  36  1  I  prestatari  che    intendono    esercitare  in  privato  nel  settore  della    pedagogia    speciale  devono  disporre  delle  qualifiche   professionali   e degli   standard   di  qualità  previsti  dalla  Conferenza  dei  direttori   cantonali   della  pubblica   educazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   riconoscimento  avviene   mediante  la  stipulazione  di  una  convenzione   individuale  o   di categoria  con  il Dipartimento  nella   quale  sono  indicate  le    tariffe  e   la durata  delle  unità  d’intervento.  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’elenco  dei  prestatari  privati  riconosciuti  è   reso  pubblico  dalla  SPS.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Commissioni  e   vigilanza  sulle  convenzioni  Art.  37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  È  istituita  la    Commissione  di    vigilanza  sulle   convenzioni  (di  seguito  Commissione).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   Commissione  si    compone  di rappresentanti  del  Dipartimento  e dei  prestatari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Cpv.  modificato  dal   R    13.12.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018  - BU  2017,  463.
                        
                        
                    
                    
                    
                18
                            Cpv.  modificato  dal   R    8.4.2020;  in    vigore  dal  10.4.2020  -  BU  2020,   126.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  Cpv.  modificato  dal   R    13.12.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018  - BU  2017,  463.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  compiti  della  Commissione,   la designazione  dei  membri  e   la durata  del  mandato   sono  definiti  dal
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Forme  di  intervento  e   collaborazione  Art.  35  1  Il  Servizio  esegue  i  suoi  interventi  nelle   seguenti  forme  e   modalità:  a)  individuali  al    domicilio  del  bambino,  nelle  sedi  del  Servizio,  nelle  scuole,  negli  istituti  in forme   miste;  b)   in piccoli  gruppi;  c)  dei  bambini  con  bisogni  educativi  particolari  nelle  scuole  comunali,  in  con  l’autorità  scolastica  e il   Servizio  di    sostegno  pedagogico;  d)  attiva  con  l’autorità  parentale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Servizio   collabora  con  gli  altri  servizi  specialistici  e   con  le    scuole  e   garantisce  la    consulenza  agli  operatori  e   ai    docenti  che  si    occupano  di    bambini  con  bisogni  educativi  particolari.  Capitolo  sesto  Prestatari  qualificati  nell’ambito   della  pedagogia  speciale
                        
                        
                    
                    
                    
                Riconoscimento
                            Art.  36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  prestatari  che    intendono    esercitare  in  privato  nel  settore  della    pedagogia    speciale  devono  disporre  delle  qualifiche   professionali   e degli   standard   di  qualità  previsti  dalla  Conferenza  dei  direttori   cantonali   della  pubblica   educazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   riconoscimento  avviene   mediante  la  stipulazione  di  una  convenzione   individuale  o   di categoria  con  il Dipartimento  nella   quale  sono  indicate  le    tariffe  e   la durata  delle  unità  d’intervento.  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’elenco  dei  prestatari  privati  riconosciuti  è   reso  pubblico  dalla  SPS.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Commissioni  e   vigilanza  sulle  convenzioni  Art.  37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  È  istituita  la    Commissione  di    vigilanza  sulle   convenzioni  (di  seguito  Commissione).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   Commissione  si    compone  di rappresentanti  del  Dipartimento  e dei  prestatari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  compiti  della  Commissione,   la designazione  dei  membri  e   la durata  del  mandato   sono  definiti  dal  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disdetta  della  convenzione  Art.  38  1  Se  un  singolo  membro  o  un’associazione  di  categoria  non  rispettano    le  disposizioni  della  convenzione  sottoscritta,    il   Dipartimento  può    imporre  un    periodo  di  tempo    per  il  necessario  adeguamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                18
                            Cpv.  modificato  dal   R    8.4.2020;  in    vigore  dal  10.4.2020  -  BU  2020,   126.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  Cpv.  modificato  dal   R    13.12.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018  - BU  2017,  463.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  casi  gravi  di  mancato  adempimento  e  in  tutti  i   casi  in  cui,  malgrado    diffida,  il    mancato
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Finanziamento  delle  misure  Art.  39  20  Il  finanziamento  delle  di  base  o    supplementari  è  a  carico  del  Cantone  ed  è  regolamentato  tramite   la    concessione  di una   garanzia  rilasciata  preventivamente  dalla   SPS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Finanziamento  delle   spese  d’esercizio,  l’acquisto  di arredamento,  attrezzature  e   simili  delle   scuole
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            speciali  private  Art.  40  1  Il  finanziamento   delle  spese  d’esercizio   nonché  l’acquisto  di    arredamento,  attrezzature  e  simili    delle    scuole  speciali    private  avviene  in  collaborazione  con    i  servizi  del  Dipartimento  della  sanità  e della  socialità  che  si    occupano   della  stipulazione  formale  dei  contratti  di    prestazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  analogia  le    modalità   e le    procedure  per  la    determinazione  del   contributo  globale  sono  stabilite  dagli  art.   13  e   13a  della   legge  sull’integrazione  sociale  e professionale  degli   invalidi   del  14   marzo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1979  e   dal  relativo  regolamento  di    applicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Finanziamento  degli  investimenti  delle  scuole   speciali  private  Art.  41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  modalità  e   le  procedure    per  il  finanziamento    degli  investimenti  sono  stabilite  dagli  articoli  22-27   del  regolamento  della  legge  sull’integrazione  sociale   e   professionale  degli   invalidi   del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  giugno  2012.  Resta  riservato  l’art.  27a  della  legge  sulla  gestione   e   sul  controllo  finanziario   dello  Stato  del  20  gennaio  1986.  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  due  dipartimenti  si  accordano  sull’attribuzione  dei  compiti    previsti  al  cpv.  1    come  pure    sulla  ripartizione  dei  costi   di    propria  competenza.  Capitolo   settimo  Disposizioni  finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazione
                            Art.  42  Il   regolamento  della  pedagogia  speciale  del  26  giugno  2012  è   abrogato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Cpv.  modificato  dal   R    8.4.2020;  in    vigore  dal  10.4.2020  -  BU  2020,   126.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  Cpv.  modificato  dal   R    13.12.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018  - BU  2017,  463.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  casi  gravi  di  mancato  adempimento  e  in  tutti  i   casi  in  cui,  malgrado    diffida,  il    mancato
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Finanziamento  delle  misure  Art.  39  20  Il  finanziamento  delle  di  base  o    supplementari  è  a  carico  del  Cantone  ed  è  regolamentato  tramite   la    concessione  di una   garanzia  rilasciata  preventivamente  dalla   SPS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Finanziamento  delle   spese  d’esercizio,  l’acquisto  di arredamento,  attrezzature  e   simili  delle   scuole
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            speciali  private  Art.  40  1  Il  finanziamento   delle  spese  d’esercizio   nonché  l’acquisto  di    arredamento,  attrezzature  e  simili    delle    scuole  speciali    private  avviene  in  collaborazione  con    i  servizi  del  Dipartimento  della  sanità  e della  socialità  che  si    occupano   della  stipulazione  formale  dei  contratti  di    prestazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  analogia  le    modalità   e le    procedure  per  la    determinazione  del   contributo  globale  sono  stabilite  dagli  art.   13  e   13a  della   legge  sull’integrazione  sociale  e professionale  degli   invalidi   del  14   marzo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1979  e   dal  relativo  regolamento  di    applicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Finanziamento  degli  investimenti  delle  scuole   speciali  private  Art.  41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  modalità  e   le  procedure    per  il  finanziamento    degli  investimenti  sono  stabilite  dagli  articoli  22-27   del  regolamento  della  legge  sull’integrazione  sociale   e   professionale  degli   invalidi   del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  giugno  2012.  Resta  riservato  l’art.  27a  della  legge  sulla  gestione   e   sul  controllo  finanziario   dello  Stato  del  20  gennaio  1986.  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  due  dipartimenti  si  accordano  sull’attribuzione  dei  compiti    previsti  al  cpv.  1    come  pure    sulla  ripartizione  dei  costi   di    propria  competenza.  Capitolo   settimo  Disposizioni  finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazione
                            Art.  42  Il   regolamento  della  pedagogia  speciale  del  26  giugno  2012  è   abrogato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Cpv.  modificato  dal   R    8.4.2020;  in    vigore  dal  10.4.2020  -  BU  2020,   126.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  Cpv.  modificato  dal   R    13.12.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018  - BU  2017,  463.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  casi  gravi  di  mancato  adempimento  e  in  tutti  i   casi  in  cui,  malgrado    diffida,  il    mancato
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Finanziamento  delle  misure  Art.  39  20  Il  finanziamento  delle  di  base  o    supplementari  è  a  carico  del  Cantone  ed  è  regolamentato  tramite   la    concessione  di una   garanzia  rilasciata  preventivamente  dalla   SPS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Finanziamento  delle   spese  d’esercizio,  l’acquisto  di arredamento,  attrezzature  e   simili  delle   scuole
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            speciali  private  Art.  40  1  Il  finanziamento   delle  spese  d’esercizio   nonché  l’acquisto  di    arredamento,  attrezzature  e  simili    delle    scuole  speciali    private  avviene  in  collaborazione  con    i  servizi  del  Dipartimento  della  sanità  e della  socialità  che  si    occupano   della  stipulazione  formale  dei  contratti  di    prestazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  analogia  le    modalità   e le    procedure  per  la    determinazione  del   contributo  globale  sono  stabilite  dagli  art.   13  e   13a  della   legge  sull’integrazione  sociale  e professionale  degli   invalidi   del  14   marzo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1979  e   dal  relativo  regolamento  di    applicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Finanziamento  degli  investimenti  delle  scuole   speciali  private  Art.  41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  modalità  e   le  procedure    per  il  finanziamento    degli  investimenti  sono  stabilite  dagli  articoli  22-27   del  regolamento  della  legge  sull’integrazione  sociale   e   professionale  degli   invalidi   del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  giugno  2012.  Resta  riservato  l’art.  27a  della  legge  sulla  gestione   e   sul  controllo  finanziario   dello  Stato  del  20  gennaio  1986.  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  due  dipartimenti  si  accordano  sull’attribuzione  dei  compiti    previsti  al  cpv.  1    come  pure    sulla  ripartizione  dei  costi   di    propria  competenza.  Capitolo   settimo  Disposizioni  finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazione
                            Art.  42  Il   regolamento  della  pedagogia  speciale  del  26  giugno  2012  è   abrogato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disdetta  della  convenzione  Art.  38  1  Se  un  singolo  membro  o  un’associazione  di  categoria  non  rispettano    le  disposizioni  della  convenzione  sottoscritta,    il   Dipartimento  può    imporre  un    periodo  di  tempo    per  il  necessario  adeguamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  casi  gravi  di  mancato  adempimento  e  in  tutti  i   casi  in  cui,  malgrado    diffida,  il    mancato  adempimento  persista,  il   Dipartimento  può  disdire   la    convenzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Finanziamento  delle  misure  Art.  39  20  Il  finanziamento  delle  di  base  o    supplementari  è  a  carico  del  Cantone  ed  è  regolamentato  tramite   la    concessione  di una   garanzia  rilasciata  preventivamente  dalla   SPS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Finanziamento  delle  spese  d’esercizio,  l’acquisto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            di  arredamento,  attrezzature   e   simili  delle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            scuole  speciali  private  Art.  40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  finanziamento   delle  spese  d’esercizio   nonché  l’acquisto  di    arredamento,  attrezzature  e  simili    delle    scuole  speciali    private  avviene  in  collaborazione  con    i  servizi  del  Dipartimento  della  sanità  e della  socialità  che  si    occupano   della  stipulazione  formale  dei  contratti  di    prestazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  analogia  le    modalità   e le    procedure  per  la    determinazione  del   contributo  globale  sono  stabilite  dagli  art.   13  e   13a  della   legge  sull’integrazione  sociale  e professionale  degli   invalidi   del  14   marzo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1979  e   dal  relativo  regolamento  di    applicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Finanziamento  degli  investimenti  delle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            scuole  speciali  private  Art.  41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  modalità  e   le  procedure    per  il  finanziamento    degli  investimenti  sono  stabilite  dagli  art.  16  cpv.  1   e   2   e 19  della  legge  sull’integrazione  sociale   e   professionale  degli   invalidi  del  14  marzo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1979  e   dal  relativo  regolamento  di    applicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  due  dipartimenti  si  accordano  sull’attribuzione  dei  compiti    previsti  al  cpv.  1    come  pure    sulla  ripartizione  dei  costi   di    propria  competenza.  Capitolo   settimo  Disposizioni  finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazione
                            Cpv.  modificato  dal   R    8.4.2020;  in    vigore  dal  10.4.2020  -  BU  2020,   126.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  Cpv.  modificato  dal   R    13.12.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018  - BU  2017,  463.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  casi  gravi  di  mancato  adempimento  e  in  tutti  i   casi  in  cui,  malgrado    diffida,  il    mancato
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Finanziamento  delle  misure  Art.  39  20  Il  finanziamento  delle  di  base  o    supplementari  è  a  carico  del  Cantone  ed  è  regolamentato  tramite   la    concessione  di una   garanzia  rilasciata  preventivamente  dalla   SPS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Finanziamento  delle   spese  d’esercizio,  l’acquisto  di arredamento,  attrezzature  e   simili  delle   scuole
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            speciali  private  Art.  40  1  Il  finanziamento   delle  spese  d’esercizio   nonché  l’acquisto  di    arredamento,  attrezzature  e  simili    delle    scuole  speciali    private  avviene  in  collaborazione  con    i  servizi  del  Dipartimento  della  sanità  e della  socialità  che  si    occupano   della  stipulazione  formale  dei  contratti  di    prestazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  analogia  le    modalità   e le    procedure  per  la    determinazione  del   contributo  globale  sono  stabilite  dagli  art.   13  e   13a  della   legge  sull’integrazione  sociale  e professionale  degli   invalidi   del  14   marzo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1979  e   dal  relativo  regolamento  di    applicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Finanziamento  degli  investimenti  delle  scuole   speciali  private  Art.  41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  modalità  e   le  procedure    per  il  finanziamento    degli  investimenti  sono  stabilite  dagli  articoli  22-27   del  regolamento  della  legge  sull’integrazione  sociale   e   professionale  degli   invalidi   del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  giugno  2012.  Resta  riservato  l’art.  27a  della  legge  sulla  gestione   e   sul  controllo  finanziario   dello  Stato  del  20  gennaio  1986.  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  due  dipartimenti  si  accordano  sull’attribuzione  dei  compiti    previsti  al  cpv.  1    come  pure    sulla  ripartizione  dei  costi   di    propria  competenza.  Capitolo   settimo  Disposizioni  finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazione
                            Art.  42  Il   regolamento  della  pedagogia  speciale  del  26  giugno  2012  è   abrogato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  43  Il   presente  regolamento  è   pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  ed  entra  in vigore  il  1°  agosto  2017.  Pubblicato  nel   BU  2017  ,  166.
                        
                        
                    
                    
                    
                20
                            Art.  modificato  dal  R    13.12.2017;  in    vigore  dal   1.1.2018  - BU  2017,  463.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  Cpv.  modificato  dal   R    8.3.2023;  in    vigore  dal  10.3.2023  -  BU  2023,   66.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  43  Il   presente  regolamento  è   pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  ed  entra  in vigore  il  1°  agosto  2017.  Pubblicato  nel   BU  2017  ,  166.
                        
                        
                    
                    
                    
                20
                            Art.  modificato  dal  R    13.12.2017;  in    vigore  dal   1.1.2018  - BU  2017,  463.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  Cpv.  modificato  dal   R    8.3.2023;  in    vigore  dal  10.3.2023  -  BU  2023,   66.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  43  Il   presente  regolamento  è   pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  ed  entra  in vigore  il  1°  agosto  2017.  Pubblicato  nel   BU  2017  ,  166.
                        
                        
                    
                    
                    
                20
                            Art.  modificato  dal  R    13.12.2017;  in    vigore  dal   1.1.2018  - BU  2017,  463.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  Cpv.  modificato  dal   R    8.3.2023;  in    vigore  dal  10.3.2023  -  BU  2023,   66.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  42  Il   regolamento  della  pedagogia  speciale  del  26  giugno  2012  è   abrogato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  43  Il   presente  regolamento  è   pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  ed  entra  in vigore  il  1°  agosto  2017.  Pubblicato  nel   BU  2017  ,  166.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  Art.  modificato  dal  R    13.12.2017;  in    vigore  dal   1.1.2018  - BU  2017,  463.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  43  Il   presente  regolamento  è   pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  ed  entra  in vigore  il  1°  agosto  2017.  Pubblicato  nel   BU  2017  ,  166.
                        
                        
                    
                    
                    
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                            Art.  modificato  dal  R    13.12.2017;  in    vigore  dal   1.1.2018  - BU  2017,  463.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  Cpv.  modificato  dal   R    8.3.2023;  in    vigore  dal  10.3.2023  -  BU  2023,   66.