Legge concernente l’ istituzione di un Ente per lo smaltimento dei rifiuti del Sottoceneri
                            9.2.1.2  Legge  concernente l’ istituzione di un Ente  per lo smaltimento dei rifiuti del Sottoceneri  (del 20 giugno 1988)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  visti gli articoli 31 cpv. 1, 2  e 4 della Legge federale del 7  ottobre 1983 sulla pr  otezione dell’ ambiente;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  anamento del febbraio 1974, modi  ficato il 23 dicembre 1987;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1988 n. 3273 del Consiglio di St  ato,  decreta:  TITOLO I  Generalità
                        
                        
                    
                    
                    
                Istituzione di un Ente per lo smaltimento dei rifiuti del
Sottoceneri
                            Per lo smaltimento dei rifiuti del Sottoceneri, è istituito un  Ente avente personalità giuridica di  si estende ai Comuni dei Distretti di Mendrisio  TITOLO II  Ente per lo smaltimento de  i rifiuti del Sottoceneri  CAPITOLO I
                        
                        
                    
                    
                    
                Compiti dell’ Ente
a) principali
                            1  L’ Ente provvede a riciclare, rendere innocui o eliminare in ap  positi impianti e discariche  quelli ad essi assimilabili, pro  venienti dal suo comprensorio.  All’ Ente competono parimenti le   necessarie oper  azioni di trasb  ordo.  I Comuni del comprensorio dell’ E  nte sono tenuti a consegnare a  nella loro giurisdizione.  È data facoltà all’ Ente di assumere, mediante convenzione e d’   intesa con il Consiglio di Stato, lo   provenienti da Comuni situati fuori dal suo  Restano riservate tutte le compe  tenze attribuite dalla LALIA al  l’ autorità cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) sussidiari
                            L’ Ente, d’ intesa con il Consig  lio di Stato, può provvedere an  che alla raccolta, al trasporto e
                        
                        
                    
                    
                    
                Sede dell’ Ente
                            La sede dell’ Ente è fissata   dal Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Esonero fiscale
                            L’ Ente è esente da  imposte cantonali e comunali dirette.  CAPITOLO II  Organizzazione  A. Organi
                        
                        
                    
                    
                    
                In generale
Art. 6
                            Gli organi de  ll’ Ente sono:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. il Consiglio di amministrazione;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
                        
                        
                    
                    
                    
                Nomina e composizione
Art. 7
                            1  Il Consiglio di amministrazione dell’ Ente è nominato dal Consi  glio di Stato per un periodo di  Si compone di 5 membri. Nell’ operare la scelta, il Consiglio d  i Stato tiene conto di un’ equa
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  Il mandato scade alla fine del primo semestre successivo al rin  novo dei poteri cantonali e può essere
                        
                        
                    
                    
                    
                Ufficio presidenziale
                            Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno un presiden  te ed un vicepresidente, che  adenza del mandato del Consiglio  stesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                Compiti
Art. 9
                            1  Il Consiglio di amministrazione esercita la direzione generale  dell’ Ente e decide validamente  su qualunque oggetto che la pres  ente legge non riserva ad altri   organi o autorità.  In particolare il Consiglio di amministrazione:  bilità, al funzionamento e alla gestione dell’  Ente, soggetti a ratifica da  parte del Consiglio di Stato;  b)  elabora il preventivo e il consuntivo, le proposte per i cred  iti di progettazione e i progetti delle opere  di investimento, con i relativi p  reventivi di spesa e i piani d  i finanziamento;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  massimo complessivo di fr. 200'0  00.--;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)   necessari alla realizzazione delle opere;  preventivo, fatta riserva per una  eventuale delega partic  olare al Direttore.  Esso può fare spese correnti non   preventivate fino all’ importo   annuo complessivo di fr. 50’000.--.  h)  nomina il Direttore ed i dipendenti dell’ Ente;  i)  rappresenta l’ Ente di front  e ai terzi regolamentando il diri  tto di firma;  l)  stipula le convenzioni di cui all’ art. 2 cpv. 4.  Il Consiglio di amministrazione  può far Capitolo ad esperti e a   periti esterni.  Il Consiglio di amministrazione informa periodicamente i Comuni   sulla propria attività e li consulta in  e pianificatorie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Convocazione
                            Il Consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione de  l presidente, ogni qualvolta lo  membri del Consiglio o
                        
                        
                    
                    
                    
                Funzionamento
                            6)  Il Consiglio di amministrazione può validamente deliberare se s   seduta; non è ammessa l’ astensione   ne fa le veci. Le deliberazioni sono
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. IL DIRETTORE
                        
                        
                    
                    
                    
                Compiti
                            Il Direttore gestisce le attività correnti dell’ Ente e assume  le funzioni che gli vengono affidate  dal Consiglio di amministrazione. Istruisce le pratiche di comp  etenza del Consiglio di amministrazione  formulando il suo preavviso ed esegue le decisioni dello stesso  .  B. Revisione dei conti
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenze
Art. 13
                            7)  La revisione dei conti spetta al Controllo cantonale delle fina  nze.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            razioni di gestione, la rispon  denza di queste con le decisioni degli organi  competenti e i conti;  b)  presenta ogni anno il suo rappor  to al Gran Consiglio per il t  ramite del Consiglio di Stato.  Il Controllo cantonale delle finanze ha in ogni tempo il diritt  o di prendere visione dei libri contabili dell’  Ente.  C. Autorità superiori
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorità
Art. 14
                            Le autorità  superiori dell’ Ente sono:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Il Consiglio di Stato;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Il Gran Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenze del Consiglio di Stato
                            Il Consiglio di Stato:  ormità delle stesse con le esigenze di  salvaguardia dell’ ambiente;  razione e ne fissa gli emolume  nti e le indennità;  c)  ratifica i regolamenti elaborat  i dal Consiglio di amministraz  ione;  d)  sottopone al Gran Consiglio per   approvazione il preventivo e  il consuntivo dell’ Ente;  e)  sottopone al Gran Consiglio per approvazione le proposte per  i crediti di progettazione, i progetti  delle opere con i relativi prevent  ivi di spesa e piani di finan  ziamento;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  dal Gran Consiglio;   fronte al Gran Consiglio;   dell’ Ente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenze del Gran Consiglio
                            Il Gran Consiglio, su proposta del Consiglio di Stato:  il consuntivo   dell’ Ente;  one, i progetti delle opere e  autorizza le relative spese.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  CAPITOLO III  Finanziamento
                        
                        
                    
                    
                    
                Degli investimenti
Art. 17
                            1  dei propri investimenti media  nte:  investimento.  Gli interessi e gli ammortamenti  sono computati nei costi di ge
                        
                        
                    
                    
                    
                Dei costi di gestione
                            1  Le spese d’ esercizio dell’ Ente sono coperte da una tassa prel  evata sui rifiuti consegnati da  Enti pubblici e privati.  Le modalità di calcolo della tassa sono definite in un regolame  L’ ammontare della tassa è fissat  o dal Consiglio di amministraz  ione.  CAPITOLO IV  Conti
                        
                        
                    
                    
                    
                Preventivi, consuntivi e spese di investimento
                            10)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  Per la presentazione dei preve  ntivi e dei consuntivi, nonché pe  r l’ approvazione delle spese  per analogia, la Legge sulla ges  tione e sul controllo finanziario dello Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Conto amministrativo
                            1  Il conto amministrativo contiene le uscite e le entrate che ser  vono all’ adempimento dei  compiti dell’ Ente.  Il conto amministrativo si comp  one del conto di gestione corren  te e del conto degli investimenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Conto di gestione corrente
                            1  relativo periodo contabile. Essi  modificano il capitale proprio o il disavanzo riportato.  In particolare sono da iscrivere tutte le spese che hanno un ca  rattere di consumo, gli interessi e gli  o a seconda del genere d’ investimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Conto degli investimenti
                            1  Il conto degli investimenti considera i movimenti finanziari ch  e servono alla costituzione di  importanti beni propr  i con una durata di  utilizzazione di più a  nni.  Il conto degli investimenti deve  indicare l’ investimento lordo   e netto.
                        
                        
                    
                    
                    
                Contenuto del preventivo
                            1  Il preventivo comprende le previ  sioni sulle spese e sui ricavi  della gestione corrente con  ogno da coprire con la tassa di   cui all’ art. 18.  Esso deve inoltre dare indicazioni sulla situazione delle entra  te e delle uscite del conto investimenti per
                        
                        
                    
                    
                    
                Contenuto del consuntivo
                            1  Nel bilancio patrimoniale devono   figurare tutte le attività e l  e passività dell’ Ente, compresi i residui attivi  e passivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Contenuto del bilan  cio patrimoniale  Art. 25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   tutti gli attivi e i passivi  dell’ Ente.  Gli attivi sono classificati in  modo da indicare i beni patrimo  I passivi sono classif  icati in modo da indi  care il capitale di  terzi e l’ eventuale  capitale proprio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Impiego dei crediti
Art. 26
                            I crediti possono essere impiegati dal Consiglio di amministraz  ione solo per l’ oggetto per il  quale furono accordati.
                        
                        
                    
                    
                    
                Gestione corrente; spese non preventivate, sorpassi
Art. 27
                            1  Fatta riserva dell’ art. 9 cpv. 2 lett. g), il Consiglio di amm  inistrazione non può fare spese non  reventivo, né superare quelle iscritte.  I sorpassi devono esser  e evidenziati e giustificati nel consunt  ivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sorpassi per investimenti
Art. 28
                            1  I sorpassi di credito per gli investimenti e per le opere vanno   evidenziati e giustificati nel  Tali sorpassi devono inoltre essere approvati secondo le norme  previste per i relativi crediti.  TITOLO III  Disposizioni transitorie e finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Nomina del primo Consiglio di amministrazione; seduta
costitutiva
                            Il Consiglio di Stato entro tre mesi dall’ entrata in vigore de  lla presente legge nomina il  ll’ Ente e convoc  a la seduta cos  titutiva dello stesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenze transitorie
Art. 30
                            Fino alla seduta costitutiva del Consiglio di amministrazione d  ell’ Ente, il Consiglio di Stato  provvede alla realizzazione delle opere che il piano cantonale  di risanamento del febbraio 1974,  modificato il 23 dicembre   1987, assegn  a all’ Ente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Proprietà degli immobil  i e delle opere; impegni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            prio o dell’ Ente.  Il Consiglio di Stato fissa, d’ intesa con il Consiglio di ammi  nistrazione, il momento e le modalità di
                        
                        
                    
                    
                    
                Scioglimento dei Consorzi esistenti
                            Dopo la costituzione degli organi dell’ Ente, il Consiglio di S  tato stabilisce il termine per lo  enti, avuto riguardo di garantir  ecessarie iniziative ad  esso relative, ritenuto  che:  a)  istituisce una Commissione ai sensi dell’ art. 41 cpv. 1 dell  a legge del 21 febbraio 1974 sul  consorziamento dei Comuni con il compito di regolare, in partic  olare, i compensi tra i Comuni dei  due Consorzi;  b)  l’ Ente subentra negli attivi e passivi dei disciolti Consorz  i, nonché negli impegni da loro assunti;  c)  l’ Ente assume la continuazione  dei rapporti di impiego con g  li attuali dipendenti  dei due Consorzi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Modificazioni di leggi esistenti
Art. 33
                            Gli art. 1, 2, 3 (cpv. 3 e 5), 9, 12, 13, 14, 16 (cpv. 1), 17,  69, 113 e 121 bis (cpv. 2) della LALIA  sono abrogati e sost  ituiti dai seguenti:  Art. 1; 2; 3 c  pv. 3 e 5; 9;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)  Capitolo III  Pianificazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)  A. Piano cantonale di risanamento  Art. 13; 14; 16 cpv. 1; 17  ; 69; 113; 121 bis cpv. 2;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14)
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
                            Decorsi i termini per l’ esercizio del diritto di referendum e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15)   leggi e degli atti  Con la pubblicazione, essa entra in vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1988  , 287.  Note:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS 814.01
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  Cpv. modificato dalla L 3.2.1997; in vigore dal 14.3.1997 - B  U 1997, 155.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Lett. modificata dalla L 21.6.  1999; in vigore  dal 20.8.1999 -   BU 1999, 203.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Lett. modificata dalla L 21.6.  1999; in vigore  dal 20.8.1999 -   BU 1999, 203.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  Lett. abrogata dalla L 18.5.19  94; in vigore dal 1.7.1994 - BU   1994, 210.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Art. modificato dalla L 3.2.1  997; in vigore dal 14.3.1997 - B  U 1997, 155.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  Art. modificato dalla L 20.4.  2004; in vigore dal 1.9.2004 - B  U 2004, 256.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  Lett. modificata dalla L 21.6.  1999; in vigore  dal 20.8.1999 -   BU 1999, 203.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  Lett. modificata dalla L 21.6.  1999; in vigore  dal 20.8.1999 -   BU 1999, 203.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  Nota marginale modificata dalla L 21.6.1999; in vigore dal 2  0.8.1999 - BU 1999, 203.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  Art. modificato dalla L 20.  4.2004; in vigore dal 1.9.2004 -  BU 2004, 256; precedente modifica:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Le modifiche qui appresse so  no inserite nella L menzionata.  Le modifiche qui appresse so  no inserite nella L menzionata.  Le modifiche qui appresse so  no inserite nella L menzionata.  Approvazione federale: 15.9.1988 - BU 1988, 294.  Entrata in vigore: 7.10.1988 - BU 1988, 287.