Regolamento della legge sulla Chiesa cattolica
                            Regolamento  della   legge  sulla   Chiesa   cattolica  (del  7   dicembre   2004)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  richiamato  l’art.  23  della   legge  sulla   Chiesa   cattolica  del  16   dicembre  2002,  decreta:  Capitolo   I  Disposizioni  generali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Catalogo  parrocchiale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  allestimento  e tenuta  Art.  1  1  Il  Consiglio  parrocchiale  allestisce    e    aggiorna  il   catalogo    parrocchiale  delle  persone  appartenenti  alla  Chiesa  cattolica  apostolica  romana.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   iscrizioni  delle  persone  aventi  diritto  di    voto  nel  catalogo   parrocchiale   avvengono  con   cognome,  nome,  data  completa  di  nascita,  paternità,  sesso,  Comune/i    di  attinenza,    nazionalità,  per  ordine  alfabetico  e   con   numero  progressivo,  con  la menzione   dei  termini  di    decorrenza  o   di cessazione   del  diritto  di  voto.  Per    le  aventi  diritto  di  voto  coniugate  o   vedove,  il   nome  del  coniuge  sostituisce  la  paternità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  pubblicazione  Art.  2  1  Il  Consiglio  parrocchiale    pubblica    annualmente,    durante    le  prime  tre    domeniche    del  mese  di    febbraio,  il   catalogo  parrocchiale   aggiornato   al    31  gennaio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’avviso  di    pubblicazione  è affisso  all’albo   parrocchiale;  il   catalogo   può  essere   consultato  da   ogni  avente  diritto   in    materia  ecclesiastica  residente  nel  Comune  nei  giorni  di pubblicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Uso  delle  campane  a scopi   non  liturgici  Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’uso  delle  campane    a    scopi    non  liturgici,    in  modo    particolare  il   battito  dell’ora  e    lo  scampanio,  non  deve   arrecare  disturbo  alla  quiete  dalle   21:00  alle   07:00.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Restano  riservate  le    disposizioni  e   le    convenzioni  in    uso  nelle  singole  parrocchie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Uso  degli   edifici  sacri   a scopi  non  liturgici  Art.  4  1  Gli  edifici  sacri    possono    essere  messi  a   disposizione,  con    il   consenso  del  Consiglio  parrocchiale,  per  attività  di    interesse  pubblico,  se ciò   non  intralcia  il normale  esercizio  del  culto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’uso  di    edifici  sacri  a   scopi  non  liturgici  è disciplinato  in    un  regolamento  approvato   dall’Assemblea  parrocchiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Registri  e   archivi  parrocchiali  Art.  5  Il   Consiglio    parrocchiale    conserva  gli  atti  degli  organi  parrocchiali  e   cura  la  tenuta    dei  registri  parrocchiali.  Capitolo  II  Assemblea  parrocchiale   che  statuisce  per  voto   popolare
                        
                        
                    
                    
                    
                Convocazione
                            Art.  6  1  L’Assemblea  parrocchiale  è    convocata  dal  Consiglio  parrocchiale      mediante  pubblicazione  dell’avviso   all’albo  parrocchiale  durante  i  dieci  giorni  precedenti  la    riunione,  indicando  il  giorno,  l’ora,  il   luogo  e   gli  oggetti  da  trattare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  una  carica  diventa   vacante  durante  il   periodo   di    elezione,  la    data  dell’Assemblea   è   fissata  dal  Consiglio  parrocchiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’Assemblea  nomina  il   presidente  del  giorno  e   due  scrutatori,  che  costituiscono   l’ufficio   elettorale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Presentazione  delle  candidature  Art.  7  1  È  eleggibile  quale  membro  o supplente  nel  Consiglio  parrocchiale   e   quale  delegato  della  Parrocchia  chi  è iscritto  nel  catalogo  parrocchiale;  il delegato  può  essere  membro  o supplente   del  Consiglio  parrocchiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    candidature    sono  presentate  per  iscritto  al  Consiglio  parrocchiale  o    durante  l’Assemblea
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  il numero  dei  candidati  è pari  al    numero   degli  eleggendi,  l’elezione  è tacita.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Se  il   numero  dei  candidati    è    inferiore  agli  eleggendi,  i  candidati    proposti    sono  eletti    e  viene  convocata  una   nuova   Assemblea  per  completare  le nomine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Espressione  del  voto  Art.  8  1  Le  schede    di  voto  sono  distribuite  agli  elettori    dopo  l’apertura  dell’Assemblea    e  la  costituzione  dell’ufficio   elettorale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’elettore  vota  scrivendo   di  proprio   pugno   il   nome  e   il   cognome   dei  candidati;  per   la  nomina  del  parroco  possono  essere   usate  schede  stampate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  ogni  scheda   il numero   massimo   dei  voti   che  l’elettore   può  esprimere  è uguale  al    numero  dei  seggi  da  attribuire;   per  ogni  candidato  può  essere  espresso  al    massimo  un   voto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le    schede    bianche  e   le  schede  nulle  non  sono  computate;  per  i  motivi  di  nullità  si  applica  per  analogia  l’art.   44   cpv.   1 e   cpv.  2 lett.  b   della  legge   sull’esercizio  dei  diritti  politici  del  7 ottobre  1998.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ufficio  elettorale  Art.  9  L’ufficio   elettorale  presiede   le    operazioni   di    voto   e di    spoglio,   assicura  la    regolarità  delle  operazioni  elettorali,  si    pronuncia  sulla    validità    delle  schede,  esegue  la  ricapitolazione  e   procede  alla  proclamazione  e alla   pubblicazione  dei  risultati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Modalità  di  elezione  Art.  10  1  Le  elezioni   avvengono   con  il   sistema  della  maggioranza   assoluta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    maggioranza  assoluta    equivale  al  numero  di  voti  che  raddoppiato    dà    un    totale  superiore  di  almeno  un’unità   rispetto  a   quello  delle  schede   valide  e   computabili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  caso    di  parità  di  voti  tra    i   candidati,  l’elezione  è    determinata  per  sorteggio  dal  presidente  dell’ufficio  elettorale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Difetto  della   maggioranza   assoluta  Art.  11  1  In  difetto  della  maggioranza  assoluta,    il  Consiglio  parrocchiale  indice    un’elezione  di  ballottaggio  convocando  una  successiva  Assemblea.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’elezione  di    ballottaggio  avviene  con   il   sistema  della  maggioranza  relativa;   sono  eletti  coloro  che  ottengono  il   maggior  numero  di voti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Possono  essere   presentate  nuove  candidature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   regolamento  parrocchiale  può  stabilire  che  l’Assemblea  per  l’elezione  di  ballottaggio  sia   tenuta  subito  dopo  l’elezione  con  il   sistema  della  maggioranza  assoluta.  Capitolo   III  Assemblea  parrocchiale   che  statuisce  in  seduta  pubblica
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Assemblee  ordinaria   e   straordinaria  Art.  12  1  L’Assemblea  è  convocata    dal  Consiglio  parrocchiale  in  seduta    ordinaria    una  volta  all’anno;  il   regolamento  parrocchiale   può  prevedere  due  sessioni  ordinarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Assemblea  si    riunisce  in seduta  straordinaria:  a)  parrocchiale   lo ritiene  opportuno;  b)  un  sesto  delle  persone  iscritte  nel  catalogo  parrocchiale  ne  fa  domanda  scritta  e  al    presidente  del  Consiglio  parrocchiale  indicando  gli  oggetti   da  trattare;  il  regolamento  può  fissare  un  numero  minore  di    firme.
                        
                        
                    
                    
                    
                Convocazione
                            Art.  13  1  L’Assemblea  è   convocata  dal  Consiglio   parrocchiale  mediante  pubblicazione  dell’avviso  all’albo  parrocchiale  durante  i  dieci   giorni   precedenti  la    riunione,  indicando   il   giorno,  l’ora,  il luogo   e  gli  oggetti  da  trattare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   convocazione  d’urgenza  avviene  con  comunicazione   scritta   e   inviata  almeno  due  giorni  prima  la  data   dell’assemblea.
                        
                        
                    
                    
                    
                Funzionamento
                            Art.  14  1  Il  presidente  del  Consiglio  parrocchiale   dirige   l’Assemblea.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È   nominato  un  presidente   del  giorno  che  non  faccia  parte  del  Consiglio  parrocchiale  in carica:  a)  deliberare  sui  conti  preventivi  e   consuntivi;  b)  nominare   la    Commissione  della  gestione;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)   altri  casi  stabiliti  nel  regolamento  parrocchiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sistema  di  voto  Art.  15  1  L’Assemblea  vota  per    alzata  di  mano;  essa  vota  per  voto  segreto  se  è    deciso  a  maggioranza  dei  votanti   prima  di    ogni   votazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso   di    parità  la    votazione  viene  ripetuta  nell’Assemblea   successiva;   se  il risultato   è ancora  di  parità,  la    proposta   è respinta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   cittadino  escluso  dal  voto  per  un  caso  di collisione   non  è   computato  nel  numero   dei  presenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Diritto  suppletorio  Art.  16  Per  quanto  non    disciplinato  nel  presente  capitolo,  si  applica    per  analogia  la  legge  organica  comunale  del  10   marzo  1987  (LOC),  in    modo  particolare  per:  a)  delle  Assemblee   ordinarie  (art.  17  cpv.  1   e 2   e   art.  22   LOC);  1  b)  del  giorno  (art.  21  LOC);  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  d)  (art.  24  e   25  LOC);  e)  nell’Assemblea  (art.  27  LOC);  f)  del  presidente   (art.  28  LOC);  g)  di collisione  (art.  32  LOC);  h)  e   i  rapporti   (art.  33  LOC);  i)  delle  decisioni  assembleari  (art.  41  LOC).  Capitolo  IV  Commissione  della   gestione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Commissione  della  gestione  Art.  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’Assemblea  nomina  ogni  quadriennio,   nella   seduta  costitutiva,  la  Commissione   della  gestione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  si    compone  di    un  minimo  di due   membri   e   due   supplenti.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2bis  Non  possono   fare   parte  della  Commissione  della  gestione:  a)  i  supplenti,  il   segretario  e il   cassiere  del  Consiglio  parrocchiale  e   i  dipendenti  della  b)  nei  gradi  seguenti:  coniuge,  partner  registrato,  convivente  di  fatto,  genitori  e   figli,  suoceri   con   generi   e   nuore,  zii  e nipoti   consanguinei,   cognati;  c)  che  si  trovano    nei  detti  gradi  di  parentela    con  i  membri,  i  supplenti,    il   segretario    e  il  del   Consiglio  parrocchiale.  Alle  Parrocchie  con  meno  di    300  parrocchiani  l’Ordinario  può  concedere  deroghe.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   cariche  di    membro  e di    supplente  sono  obbligatorie  per  un   quadriennio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Gli  articoli  181,  183   e   184  LOC  si    applicano  per  analogia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                Attribuzioni
                            Art.  18  1  La  Commissione    della  gestione  esamina  la  gestione  e   si  pronuncia    sugli  oggetti  che  richiedono  una  decisione  dell’Assemblea  in virtù  dell’art.  15  lett.  a-g   della  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Assemblea  o   il   regolamento  parrocchiale   possono   affidare  a una  Commissione  speciale  l’esame  degli  oggetti  del  capoverso  precedente,  ad  eccezione  dell’art.  15   lett.  b.  Capitolo   V  Consiglio  parrocchiale
                        
                        
                    
                    
                    
                Carica
                            Art.  19  1  I  membri   e i  supplenti  del  Consiglio   parrocchiale  sono  eletti  per  un   periodo  di  quattro  anni  e   sono  sempre  rieleggibili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Lett.   modificata  dal  R    18.2.2009;  in    vigore   dal  20.2.2009  -  BU  2009,  131.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Lett.   abrogata  dal  R    18.2.2009;   in    vigore   dal  20.2.2009  -  BU  2009,   131.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Cpv.   modificato  dal  R    30.1.2013;  in vigore   dal  1.5.2013  - BU  2013,  76.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Cpv.  modificato  dal   R    2.12.2020;  in    vigore   dal  1.4.2021  -  BU  2020,  385;  precedente  modifica:  BU  2013,
                        
                        
                    
                    
                    
                76.
5
                            Cpv.  modificato  dal   R    2.12.2020;  in    vigore   dal  1.4.2021  -  BU  2020,  385;  precedente  modifica:  BU  2013,
                        
                        
                    
                    
                    
                76.
                            2  Per  il primo  quadriennio  la carica  è   obbligatoria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  la    Parrocchia  si   estende  su  più  Comuni   o   frazioni,  si   avrà  riguardo  affinché  i Comuni  e   le    frazioni  siano  adeguatamente  rappresentati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Non   possono  far  parte  dello  stesso  Consiglio  parrocchiale  coniugi,   partner  registrati,   conviventi   di  fatto,  genitori    e  figli,    fratelli,  suoceri    con  generi  e  nuore,  zii  e  nipoti  consanguinei,  cognati;  l’incompatibilità  si    applica  anche  ai supplenti,  al    segretario  e   al    cassiere.  Alle  Parrocchie  con  meno  di  300   parrocchiani  l’Ordinario   può   concedere   deroghe.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Convocazione  delle   sedute  Art.  20  Il  presidente  convoca  il  Consiglio  parrocchiale  mediante  comunicazione  scritta  personale:  a)  lo    reputa   necessario;  b)  di almeno  un  terzo  dei  membri  del  Consiglio  parrocchiale.  In  quest’ultimo  caso,  se il   presidente   non   vi    dà  seguito  entro  tre   giorni,   la    convocazione  può  essere  fatta  dal  vicepresidente  o   da  un  membro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Trasmissione  delle  decisioni  all’Ordinario  Art.  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio  parrocchiale   trasmette   all’Ordinario:  a)  che  necessitano   il   consenso  dell’Ordinario   (art.  15   lett.   d-g,   art.  16  e art.  19   cpv.  2  legge);  b)   deliberazioni  dell’Assemblea  parrocchiale;  c)   parrocchiali;  d)   preventivi  e   consuntivi;  e)  sottoscritte   con  altri   enti  pubblici  o terzi.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  caso  in  cui  il   Comune  versi    la  congrua  o    un  altro  contributo    alla  Parrocchia,  il   Consiglio  parrocchiale  trasmette  al    Municipio  le    decisioni   di approvazione  dei  conti   preventivi  e consuntivi,  con  allegati  i  conti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Diritto  suppletorio  Art.  22  Per  quanto  non    disciplinato  nel  presente  capitolo,  si  applica    per  analogia  la  legge  organica  comunale,  in    modo  particolare  per:  a)   (art.  81   LOC);  b)  (art.  85  e   86  LOC);  c)  e   la    validità  della   seduta  e la chiamata  dei  supplenti  (art.   94-98  LOC);  d)  delle  decisioni   e la loro  revoca  (art.  99  e   102  LOC);  e)  di interesse   e   il   divieto  di    prestazione   (art.  100  e 101  LOC);  f)  (art.  103  LOC);  g)  degli   atti  e il rilascio  di    estratti  (art.  105  LOC);  h)  delle  risoluzioni  (art.  111  LOC);  i)  di    informazione,  di    discrezione  e   di riserbo   (art.  104   e   112  LOC);  8  j)  non  preventivate  e i  sorpassi   di    spesa  (art.  115  e   165  LOC);  k)  della  gestione  finanziaria  e   della  contabilità  (art.  151  LOC).  Capitolo  VI  Commissione  di  ricorso  indipendente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Composizione  e funzionamento  Art.  23  1  La  Commissione  di  ricorso  indipendente    è  composta  di  tre  membri    e    due  supplenti  nominati  ogni   quattro  anni   dal  Consiglio  di Stato  su  proposta   dell’Ordinario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  è    presieduta  da    un  magistrato    o    da  un  ex  magistrato  dell’ordine  giudiziario  e    decide  a  maggioranza  assoluta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  supplenti  partecipano  alle   sedute  con  voto  consultivo;  in    caso  di assenza  o   impedimento  legale  i  supplenti  sostituiscono  i  membri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   Commissione  ha  sede   a   Bellinzona.  Capitolo   VII  Norme  finali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Cpv.  modificato  dal   R    2.12.2020;  in    vigore   dal  1.4.2021  -  BU  2020,  385;  precedente  modifica:  BU  2013,
                        
                        
                    
                    
                    
                76.
7
                            Cpv.   modificato  dal  R    2.12.2020;  in vigore   dal  1.4.2021  - BU  2020,  385.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Lett.   modificata  dal  R    24.6.2010;  in    vigore   dal  27.8.2010  -  BU  2010,  334.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Convenzioni,  consuetudini  e   contratti  Art.  24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  convenzioni,   le    consuetudini  e   ogni   altra  forma  contrattuale  esistenti  tra  la    Parrocchia  e  il   Comune  restano  in vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esse  vanno  nondimeno  adeguate  alla   legge  nei  termini   previsti  dall’art.   24   della  legge  laddove  vi  si  trovano  in    contrapposizione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norma  abrogativa  Art.  25  Il   regolamento   della   legge  sulla   libertà   della   Chiesa  cattolica  e sull’amministrazione  dei  beni  ecclesiastici  del  18  giugno   1886  è   abrogato.  Il   presente  regolamento  è   pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e degli  atti   esecutivi  e   entra  in  vigore  il   1° gennaio  2005.  Pubblicato  nel   BU  2004  ,  433   e   446.