Legge sulle prestazioni private di sicurezza e investigazione
                            Legge  sulle  prestazioni  private   di  sicurezza e  investigazione  (LPPS)  (del   9 novembre   2020)  IL    GRAN  CONSIGLIO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  visto  il   messaggio  27  novembre  2019  n.    7762  del  Consiglio  di    Stato,  decreta:  Capitolo  primo  Disposizioni  generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
                            Art.  1  La  presente  legge    disciplina  le  prestazioni    di  compiti  di  sicurezza  e  di  investigazione  effettuate  da   privati   o   imprese  che  esercitano  nel  Cantone,   su  incarico  di privati,  riservato  l’art.  3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Campo  d’applicazione  Art.  2  1  Con  compiti   di sicurezza  e   investigazione   si    intende  che  sottostanno  in    particolare  alla  presente  legge  le    seguenti  attività:  a)  e   controlli;  b)  del  traffico  e/o  della  circolazione   stradale;  c)  di    persone  o beni;  d)  securizzati   di persone,   beni  o   valori;  e)  f)  di    centrali  d’allarme  con   sorveglianza  audio  e/o  video.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Non   sottostanno  alla  presente  legge  le    prestazioni  di:  a)  di    centrali  d’allarme  senza  sorveglianza   audio   e/o  video;  b)  cassa  e   controllo  biglietti;  c)   stradale   di    minima  importanza;  d)  al pubblico  o   alla  clientela.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Dipartimento  è   competente  per  decidere  in    caso  di    dubbio  circa  l’assoggettamento   alla  presente  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sono  ammesse  unicamente   le    attività  di    investigazione   assunte  su incarico  di    privati.  Rimangono  riservate  le    disposizioni   della  legge  federale  sulla   parte  generale  del  diritto  delle  assicurazioni   sociali  del  6   ottobre  2000  (LPGA).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Delega  di  compiti  di  sicurezza  di minima  importanza  Art.  3  Il   Consiglio  di  Stato  determina  i  compiti  di  sicurezza  di  minima  importanza  che  l’ente  pubblico  può   delegare  a   privati,  autorizzati  ai    sensi  della   presente  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Delega  dei   compiti   di controllo  Art.  4  1  Il  Consiglio  di    Stato  ha  la    facoltà  di    delegare   compiti   di    controllo:  a)  polizie  comunali;  b)  commissione  paritetica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  compiti  di    controllo  demandati  alla  commissione   paritetica  sono  definiti  dalla  delega  conferita  dal  Servizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  compiti  di    controllo  demandati  alle  polizie   comunali   sono  definiti  dal  regolamento  della  legge  sulla  collaborazione  fra  la polizia  cantonale  e   le polizie  comunali  del  27   giugno  2012.  Capitolo  secondo  Banca  dati
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Banca  dati
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  disposizioni  generali  Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio  di  Stato  istituisce    una  banca  dati  cantonale    delle  persone  che  richiedono  l’autorizzazione  ad  esercitare  attività  di    sicurezza   e   investigazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Dipartimento  è competente  per   la    gestione  della   banca  dati  relativa   alle  attività  private  di    sicurezza  e/o  di investigazione  e   regola  l’accesso   degli  utilizzatori  appartenenti  all’amministrazione  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lo   scopo   della  banca  dati  è il  controllo  dell’adempimento   dei   requisiti  della  presente   legge   da  parte  delle  persone   e delle  società  che  operano  nel  settore  della  sicurezza  e   dell’investigazione  privata,  al  fine   di    garantire  la sicurezza   pubblica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   banca  dati  contiene  dati  personali  necessari   all’adempimento   dei  compiti  legali  di    cui   al    cpv.  3,  inclusi  dati  meritevoli  di    particolare  protezione,  segnatamente  relativi  alla   formazione   ricevuta,  alle  sanzioni  penali  e amministrative,   ai    provvedimenti  disciplinari   e   alle  condizioni  finanziarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5I  dati  trattati  possono   essere  conservati  soltanto  finché  è   necessario  allo  scopo  del  trattamento,   ma  al  massimo  fino  a   dopo  10  anni  dallo  scadere   dell’autorizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Per  quanto  non  disciplinato  dalla  legge  o   dal  regolamento   fanno  stato   le    disposizioni  cantonali  in  materia  di protezione   dei   dati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  disposizioni  esecutive  Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio  di    Stato  disciplina  i  particolari  relativi  alla  banca  dati,  segnatamente:  a)  l’organo  responsabile   per   il trattamento   dei  dati;  b)  di    dati  personali  elaborati;  c)   di  accesso  e   la  trasmissione   dei  dati,  tenendo   proporzionatamente  conto  della   cerchia  destinatari;  d)   e   la    distruzione   dei  dati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’organo   responsabile   per  la banca  dati  relativa  alle  attività  private  di    sicurezza  e   investigazione  è  il  Servizio  armi,  esplosivi  e   sicurezza  privata  della    polizia  cantonale.  Gli    altri  servizi  della  polizia  cantonale  possono  accedere  alla  banca  dati  in    qualità  di    utenti,  limitatamente   a   quanto   necessario  per  lo    svolgimento  dei  loro   compiti  e previa  autorizzazione  dell’organo  responsabile.  Capitolo  terzo  Autorizzazioni  Sezione  1  In  generale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obbligo  d’autorizzazione  Art.  7  1  Le  attività  di  sicurezza  e    di  investigazione  di  cui  all’art.    2    cpv.  1,  svolte  da  persone  giuridiche  o   persone   fisiche  nel  Cantone   Ticino,   sono   soggette  a preventiva  autorizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Soggiace    all’obbligo  di  autorizzazione  anche  chi,  a   livello  operativo,  impartisce  ordini  o   gestisce  l’organizzazione  di  agenti  che    esercitano  attività  di  sicurezza  o    di  investigazione  sottoposte    ad  autorizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tipi  di  autorizzazioni  Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Dipartimento  rilascia  le    seguenti  autorizzazioni:  a)  di    sicurezza  e/o  investigazione;  b)   di un’agenzia;  c)  di    sicurezza   o   investigatori  privati  che  operano   alle  dipendenze   di un’agenzia;  d)  di    attività  svolte  a titolo   indipendente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’impiego    di  cani  di  intervento,  i   cui  requisiti    minimi    sono  fissati    nel  regolamento,  è  soggetto  unicamente  ad  una   notifica  preventiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Funzione  del  rappresentante  responsabile  Art.  9  1  Il  rappresentante  responsabile     è  la   persona  fisica  di   riferimento  nei  confronti  dell’autorità,  alla  quale  è   rilasciata  l’autorizzazione   di    cui   all’art.  8 cpv.  1   lett.  b).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ogni   agenzia  di    sicurezza  e/o  di    investigazione  deve   disporre  di    un   rappresentante  responsabile,  formato  ai    sensi  degli  art.   17   e   20  del  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Egli   può  essere  responsabile  di una   sola  persona  giuridica,  società  di    persone  o   ditta  individuale  attiva  nel  campo  delle    attività    di  sicurezza  e/o  di  investigazione,  salvo  eccezioni    pronunciate  dall’autorità  designata  dal  Consiglio  di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Gli  obblighi   specifici   che  spettano   al rappresentante  responsabile  sono   definiti  nel  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Personale  di altri  Cantoni  Art.  10  1  Le  persone  giuridiche  e   fisiche  provenienti  da  un  altro  Cantone  che  intendono  esercitare  sul  territorio  cantonale   attività  di    cui  all’art.   2 cpv.  1   devono  notificarsi  al Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A   coloro  che   provengono   da  un  Cantone  in  cui  non  è richiesta  nessuna   autorizzazione  possono  essere  imposti  oneri  o   condizioni  supplementari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Rimangono    riservate    le  disposizioni  della  legge  federale  sul    mercato    interno  del  6   ottobre    1995  (LMI).  Sezione  2  Presupposti  per   l’autorizzazione
                        
                        
                    
                    
                    
                Agenzia
                            Art.  11  Un’agenzia  può  ottenere  un’autorizzazione  d’esercizio  se:  a)  di    un’assicurazione  per   la    responsabilità  civile  professionale  le cui  prestazioni  minime  fissate   nel  regolamento;  b)  a registro   di commercio  cantonale;  c)  di    una  sede  principale  nel  Cantone  Ticino  o una  sede  principale   in    Svizzera  con  una  in Ticino;  d)     designato     un  rappresentante     responsabile  al   quale     è  stato  conferito  il   potere  di  la società.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rappresentante  responsabile  Art.  12  Può  ottenere  un’autorizzazione   a   dirigere  un’impresa  o una  succursale  chi:  a)   svizzera   o   cittadino  di    uno  Stato  membro  dell’Unione  europea   rispettivamente  europea   di    libero   scambio,  o titolare  di    un   permesso  di    domicilio  da  almeno  anni;  b)    l’attività    professionale  nell’impresa    ed  ha  diritto  di  firma  iscritto  nel  Registro  di  c)   l’esercizio  dei  diritti  civili;  d)  di    buona  condotta  e garantisce  un’attività   irreprensibile;  e)   seguito  e   terminato  con  successo  la    formazione  prevista   dal  regolamento  ed   è in    possesso  certificato  che  lo abilita   all’esercizio  della  professione;  f)   vi    sono  motivi  di rifiuto  ai sensi  dell’art.  14.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Agente  di  sicurezza   o   investigatore  privato  Art.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Può  ottenere  un’autorizzazione  ad  esercitare  l’attività  di  agente  di  sicurezza  o  di  investigatore  privato,   dipendente  o indipendente,  chi:  a)   svizzera   o   cittadino  di    uno  Stato  membro  dell’Unione  europea   rispettivamente  europea  di    libero   scambio,  o   titolare  di un   permesso  di    domicilio;  b)   l’esercizio  dei  diritti  civili;  c)  di    buona  condotta  e garantisce  un’attività   irreprensibile;  d)   seguito  e   terminato  con  successo  la    formazione  prevista   dal  regolamento  ed   è in    possesso  certificato  che  lo abilita   all’esercizio  della  professione;  e)   vi    sono  motivi  di rifiuto  ai sensi  dell’art.  14.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chi  esercita  a  titolo  indipendente,  oltre  ai  requisiti    di  cui    al  capoverso  1,  deve  disporre  di  un’assicurazione  per  la    responsabilità  civile   professionale  le    cui   prestazioni  minime  sono  fissate  nel  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rifiuto  dell’autorizzazione  Art.  14  L’autorizzazione   è   rifiutata  a   chi:  a)   di    una  condanna   per  reati  che  denotano  carattere   violento  o   pericoloso   o   per   crimini  delitti  commessi  ripetutamente,  è   iscritto  nel  casellario  giudiziale,   fintanto  che   l’iscrizione   non  cancellata;  b)   motivo  di    ritenere   che  potrebbe  esporre   a   pericolo  sé  stesso  o terzi;  c)  curatela  generale    o  è  rappresentato  da  un    mandatario  designato  con    mandato  d)   o   si    trova  in    stato   di insolvenza   comprovato  da  attestati   di carenza  beni;  e)  i  suoi   precedenti,  non  presenta  sufficienti   garanzie  per  un   corretto  adempimento  delle  sue
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procedura  di rilascio  Art.  15  1  L’autorizzazione  è   rilasciata,   su  istanza,  dal  Dipartimento  competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  il rilascio  dell’autorizzazione  è   riscossa  una  tassa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Dipartimento  può   sospendere  la    procedura   di    rilascio  o   di    rinnovo  dell’autorizzazione  qualora  a  nome  del  richiedente   risultino  ancora  pendenti  delle   fatture  inerenti  la    presente   legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Durata  e   validità
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  16  1  L’autorizzazione  è   valida  3   anni  e   non  è   trasferibile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Su  richiesta  può   essere  rinnovata  purché  i  presupposti  per  il  rilascio   siano  adempiuti   e   non  vi siano  motivi  di    rifiuto  ai sensi   dell’articolo   14.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Dipartimento  competente  può  rilasciare   delle   autorizzazioni   di    durata  inferiore   a   3   anni.  Sezione  3  Revoca  ed  estinzione  dell’autorizzazione
                        
                        
                    
                    
                    
                Estinzione
                            Art.  17  L’autorizzazione   si estingue:  a)   la morte  del  titolare  o   lo    scioglimento  della  persona  giuridica;  b)   la rinuncia  del  titolare;  c)   la revoca  definitiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                Revoca
                            Art.  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Dipartimento   revoca  temporaneamente   o definitivamente   l’autorizzazione  a   chiunque:  a)   soddisfi  più  alle  condizioni  previste  per  il   rilascio  dell’autorizzazione;  b)  ripetutamente  o in modo  grave  alle  norme  della  presente   legge,  del  regolamento  del  contratto  collettivo   di    lavoro   di    obbligatorietà  generale  in    vigore   nel  settore;  c)  di  titolare  di  un’autorizzazione  ai  sensi  dell’art.  8  cpv.  1   lett.    a),  b)  e   d),    non  sia    in  con   il pagamento   delle   imposte  cantonali,  comunali  e alla   fonte  nonché  con  il  pagamento  oneri    sociali    AVS/AI/IPG,    SUVA,  LPP,    indennità    per  perdita  di  guadagno  in  caso  di  pensionamento   anticipato   e   contributi  professionali   prescritti  dalla  legge  o da   specifici  nell’ambito  del  settore  economico   della  ditta;  d)  di    titolare  di    un’autorizzazione  ai    sensi  dell’art.  8   cpv.  1   lett.  a)  e   b),  non  applichi  una  parità  salariale  fra  uomo  e donna.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Dipartimento  può   inoltre  revocare   l’autorizzazione   all’impresa  di    sicurezza  e/o  di investigazione  qualora  uno  dipendenti  violino  gravemente  o   ripetutamente   le norme  di    legge  e   di    regolamento  applicabili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Dipartimento  comunica   ai terzi  interessati   la    decisione   di    revoca.  Capitolo   quarto  Obblighi  dei  titolari  di  un’autorizzazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Doveri  in relazione  alle  autorità  Art.  19  1  Il  titolare  di    un’autorizzazione   deve:  a)  alla  polizia    cantonale  la  lesione    o    la  messa    in  pericolo  di  beni  giuridicamente  qualora   il suo  intervento   si    riveli   necessario;  b)  su  richiesta  la    polizia  sulle  misure  di    intervento   adottate  o   previste;  c)  di ostacolare   le azioni  della  polizia,  di    enti  di primo  soccorso  o di altre  autorità;  essi   sono  a   collaborare  con  le    autorità   di    polizia;  d)   il segreto   sulle  constatazioni  effettuate   in    relazione  alle   attività  della   polizia;  e)    alla  polizia  cantonale    qualunque    oggetto  e/o  informazione  che    potrebbe  avere  penale;  f)  per   il   tramite  della  tessera   di    legittimazione  e la    tessera  di    riconoscimento  qualora
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Qualora  determinate  investigazioni  private  interferiscano  nell’esercizio  delle    funzioni    dell’autorità  giudiziaria  o   di    polizia,   il  Ministero  pubblico   può  esigere,  mediante   decreto  sommariamente  motivato,  che  l’investigatore  privato  interrompa  la    sua  indagine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rapporto  con  terzi  Art.  20  1  La  facoltà  di  intervento    su  terze  persone  è    riservata  esclusivamente    agli  agenti  di  sicurezza  autorizzati  ai sensi  della   legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’agente  o   l’investigatore  privato,  su  richiesta,  deve   definire  la    sua   identità  e precisare  alla   persona  in  questione  che  ha  facoltà  di opporre   un  rifiuto,  in    particolar  modo   alle  misure   di    controllo  d’identità  e  di perquisizione   personale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A    chiunque  non  sia  in  possesso  della  necessaria  autorizzazione  è  fatto  divieto  di  adottare  un  comportamento  atto  ad  indurre  terze  persone  a    credere  che  egli  stia  esercitando  delle  attività  soggette  ad  autorizzazione.  In    caso  di    dubbio   decide  il Servizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Primo  intervento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  21  1  Nell’esercizio  delle  loro  attività,  gli  agenti  di  sicurezza,    gli  investigatori  come  pure    i  dirigenti  delle   imprese   di sicurezza  rispettano  il   monopolio  della  forza   pubblica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essi  non    possono  ricorrere  all’esecuzione  diretta  tranne  che  nei  casi  seguenti,  rispettando  il  principio  della   proporzionalità:  a)  difesa  o    stato  di  necessità  esimente  conformemente    alle    disposizioni  del  Codice  svizzero;  b)  del  diritto   di    domicilio;  c)   provvisorio   ai sensi  dell’articolo  218  del  Codice  di    procedura  penale;  d)  con  consenso  esplicito    o   tacito  degli  interessati,  quali  controlli    di  veicoli  o   di  effetti  o   perquisizioni  corporali,  in    occasione  di grandi  manifestazioni;  e)  minori  nel  quadro  di compiti  delegati   da  collettività  pubbliche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Perquisizione  personale  Art.  22  1  Gli  agenti   di  sicurezza   autorizzati  che  hanno  seguito  la  formazione  specifica  possono  perquisire  persone  che  si    presentano   ai  controlli  d’ingresso  di impianti  sportivi,  locali  o   altri  luoghi  presidiati  a   questo  scopo  dagli  agenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    perquisizioni,  volte  in  particolare  all’accertamento  del  porto  abusivo  di,  armi,    munizioni,  esplosivi,  pezzi  pirotecnici  ed  altri    oggetti  pericolosi,  sono  eseguite  su  tutto  il   corpo,  comprese  le  parti  intime,  da  persone  dello  stesso   sesso  della  persona  perquisita,  nel  rispetto  del   principio  della  proporzionalità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  oggetti   di    cui   al capoverso  2 sono  immediatamente  trattenuti  dal  personale  delle  agenzie   private  di  sicurezza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L  a polizia cantonale è informata senza indugio e procede per quanto di sua competenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Armi  ed   equipaggiamento  Art.  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio  di Stato  stabilisce   le    attività  per  le    quali   può  essere   richiesto  il   permesso  di  porto  d’armi   nonché  le    prescrizioni  in materia  di    armi   e equipaggiamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Rimangono   riservate  le disposizioni  della  legislazione  federale  sulle  armi.  Capitolo   quinto  Aspetto  esteriore
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tessera  di  legittimazione  Art.  24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Oltre  all’autorizzazione,   il   richiedente  riceve  una   tessera  di legittimazione  ufficiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Scaduta  l’autorizzazione  i  titolari  sono  obbligati   a   restituire  la tessera  all’autorità  competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  agenti   di  sicurezza,   nell’esercizio   della   loro  attività,  sono   obbligati   ad  avere  sempre  con   sé la  tessera  ufficiale  e a   portarla   in maniera   visibile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Non    soggiacciono  all’obbligo  di  portare  la  tessera  in  maniera  visibile  gli  agenti  di  sicurezza  e  gli  investigatori,  in civile,  qualora  svolgono   attività  di    protezione  di    persone  o di    investigazione  e raccolta  di  informazioni,  nella  misura   in    cui  delle   esigenze   di    servizio  lo impongano.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tessera  di  riconoscimento  Art.  25  Le  agenzie  di  sicurezza  e/o  investigazione  devono  fornire  ai  propri  dipendenti  una  tessera  di  riconoscimento  che  permetta  di  identificare  per  quale    agenzia  un    agente  o  un  investigatore  stia  esercitando.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Uniformi,  emblemi  e   veicoli  Art.  26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’immagine  delle    imprese    di  sicurezza  e/o  investigazione  e    l’aspetto  dei  loro    agenti  dev’essere  chiaramente  distinguibile  rispetto  alle   autorità   e   istituzioni   statali.  In    particolare:  a)  gli  stemmi,  gli  emblemi,  le  tessere  di  riconoscimento  e  i  veicoli  delle  imprese  di  devono  distinguersi   chiaramente   da  quelli   della   polizia;  b)  di  sicurezza  e/o    investigazione  e    i  loro  impiegati  devono    astenersi    dall’uso,    per  del  termine  «polizia»  o   di    qualunque   derivato   da   questo  sostantivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   preventivo  preavviso  del  Dipartimento  è   d’obbligo  e   vincolante.  Capitolo  sesto  Sanzioni  e   procedura  di  ricorso
                        
                        
                    
                    
                    
                Punibilità
                            Art.  27  Sono  punibili  ai    sensi  della  presente  legge:  a)  responsabile  ai    sensi  dell’art.   9;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)   di    sicurezza,  gli  investigatori   e   gli  indipendenti;  c)  che,  senza  essere  in possesso  della  necessaria  autorizzazione,   esercitano  delle  attività  soggiacciono   alla   presente  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                Contravvenzioni
                            Art.  28  1  È  punibile  con  una  multa  di  almeno   200  franchi  fino   ad   un  massimo   di  20’000   franchi  chiunque,  intenzionalmente     o  per  negligenza,     contravviene  alle     norme  della  legge  o  del  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’importo  minimo  per     chi  esercita,  senza  autorizzazione,  delle  attività  che     richiedono  un’autorizzazione  conformemente   alla   presente  legge  è   fissato  a   500  franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’importo  minimo  per  il   rappresentante   responsabile   che  contravviene  ai suoi  obblighi  è   fissato  a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2’000  franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sono  applicabili  le    disposizioni  del  Codice  penale  svizzero  relative   alle  contravvenzioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il   tentativo,   l’istigazione  e la    complicità   sono  punibili.
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenza
                            Art.  29  Le  infrazioni  sono  perseguite  dal  Dipartimento;   è   applicabile  la    legge  di    procedura  per  le  contravvenzioni  del  20   aprile  2010.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ricorso
                            Art.  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Contro  le  decisioni  prese  dal    Dipartimento  in  applicazione    della    presente    legge  è  ammesso  ricorso   al    Consiglio  di    Stato,   secondo  le norme  della  legge   sulla   procedura   amministrativa  del  24   settembre  2013  (LPAmm).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro  le    decisioni   del  Consiglio  di    Stato   è   dato   ricorso   al    Tribunale  cantonale   amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  ricorsi   di cui  ai    capoversi  1   e   2 non  hanno  effetto  sospensivo.  Capitolo  settimo  Disposizioni  finali   e   transitorie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Competenze  del  Consiglio  di  Stato  Art.  31  Al  Consiglio  di Stato  spettano  segnatamente  le    seguenti   competenze:  a)  il   Dipartimento  o   le unità   amministrative   competenti   per  l’applicazione  della   presente  b)   eventuali  definizioni   delle  attività  di    sicurezza  e   di investigazione;  c)    le  modalità    d’impiego    di  dispositivi  di  segnalazione,  segnatamente  di  quelli  su  autoveicoli;  d)   l’uso  delle  uniformi  e   degli  emblemi  per  i  componenti  di    organizzazioni   al    beneficio  e)  eventuali  limitazioni  in    ambito  di    pubblicità;  f)   le tasse  relative  all’autorizzazione;  g)   ulteriori  prescrizioni  relative   alla   tessera  di legittimazione   e   di  riconoscimento,  il contenuto;  h)  il   Dipartimento  o   le    unità  amministrative   competenti   per  stabilire  i  requisiti   minimi  di  scolastica   e   professionale;  i)    eventuali  eccezioni  temporanee  all’obbligo  di  formazione  per  il    rappresentante  l)  ulteriori   norme  concernenti  la    formazione  professionale,  di    base  e   continua.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obbligo  di notifica  da   parte  delle   autorità  Art.  32  1  Le  autorità  amministrative  cantonali  e  comunali,  nonché    le  autorità  giudiziarie    e    di  polizia,  anche  se  vincolate    dal  segreto  d’ufficio,  comunicano  gratuitamente,  su  richiesta  scritta  e  motivata  del  Dipartimento,   quelle  informazioni  che  nel  caso  concreto  risultano   utili  e necessarie  per  l’applicazione  della  presente  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esse  segnalano  inoltre  d’ufficio   tutti  i  casi  constatati  nella  loro  attività,  che   possono  dare  adito  ad  un  intervento  da  parte  del  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   autorità   giudiziarie  del  Cantone  comunicano  al Dipartimento  le    sentenze  e   i decreti  cresciuti   in  giudicato  riguardanti  i  comportamenti  illegali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Validità  delle   autorizzazioni  in vigore  Art.  33  Le  autorizzazioni   rilasciate   prima   dell’entrata   in    vigore  della  presente   legge  restano   valide  alle  condizioni  fissate  in    occasione  del  loro  rilascio  e   fino  alla  loro  scadenza   o alla  loro  estinzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazione
                            Art.  34  La  legge  sulle  attività  private  di    investigazione   e di    sorveglianza  dell’8  novembre   1976  è  abrogata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  35  1  Trascorsi  i termini  per  l’esercizio  del   diritto  di referendum,  la    presente  legge  è pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato   ne   stabilisce   la    data  di entrata   in vigore  1  .  Pubblicata  nel   BU  2021  ,  33.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Entrata   in vigore:  1° giugno  2021  -  BU  2021,  33.