Decreto esecutivo concernente gli stabilimenti balneari
                            Decreto  esecutivo  concernente  gli  stabilimenti balneari  (del  31   marzo  1987)  IL    CONSIGLIO  DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  richiamato  l’art.  6   della  legge  cantonale  di applicazione  alla  legge   federale  del  3 ottobre  sulla  navigazione  interna  del  22  novembre  1982  e   successive   modificazioni,  decreta:
                        
                        
                    
                    
                    
                Definizione
                            Art.  1  1  È  stabilimento  balneare  aperto  al pubblico   (in  seguito:  stabilimento  balneare)  ai  sensi  del  presente   decreto,  l’area  destinata   al    bagno  ed  al    nuoto,  utilizzabile  da   una  cerchia   indeterminata  di  persone  e   messa   a disposizione  del  pubblico  come   prestazione   unica  e   principale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   presente  regolamentazione  non  si    applica  segnatamente  a:  a)   e   spiagge  (lidi)  di esercizi   pubblici  di    edifici   di    abitazione,   di    condomini  immobiliari  attività  e   strutture   la cui  utilizzazione  rientra  nell’ambito  di    prestazioni   previste  da  specifico  contrattuale;  b)  1  c)   scolastiche;  d)   di    istituti   di    cura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ai  campeggi  con  piscina  o   ubicati  lungo  le    rive  dei  laghi  o   dei  fiumi,  è   applicabile   unicamente   l’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorizzazione  contenuto  e   allegati  Art.  2  1  L’apertura  e   la    gestione  di    uno  stabilimento   balneare  è subordinata  all’ottenimento   dell’  autorizzazione  da  parte  del  municipio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   domanda   deve  contenere:  a)   personali   del  richiedente;  b)  di  persona  giuridica,    di  società  commerciale,  di  comunione  ereditaria  o  se  il  non  gestisce  personalmente  lo    stabilimento   balneare,  i  dati  personali  del  gerente;  c)   estratto   del  casellario  giudiziale  e   il certificato  medico  riguardanti   la    persona  del  gerente;  d)  del  numero  massimo   approssimativo   dei  bagnanti  che  possono  essere  ospitati  e  superficie  riservata  a   tale  scopo;  e)  del  numero  e   della  capienza  delle  cabine  e   degli  spogliatoi  collettivi;  f)  del    numero    e   del  genere  degli    impianti    igienici  con  descrizione  degli    impianti  di  degli  scoli;  g)   piano   quotato  da  cui  risultino,   in    particolare,  l’esatta  ubicazione   dello  stabilimento  balneare  la configurazione   del  terreno  e   della   riva;  h)     attestato  d’assicurazione  per  le  conseguenze     derivanti  dalla  responsabilità  civile,  le prestazioni   minime  di cui  all’art.  3.
                        
                        
                    
                    
                    
                Assicurazione
                            Art.  3  1  Il  titolare    dello  stabilimento  balneare    deve  essere    assicurato  per  le  conseguenze  derivanti  dalla   responsabilità   civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   prestazioni  devono  essere  le    seguenti:  -  sino  a 300  persone:  fr. 1   000  000.-  per  sinistro;  -  da  301   a   1000  persone:  fr.  2 000  000.-  per  sinistro;  -  oltre  1000  persone:   fr. 3   000  000.-  per  sinistro.
                        
                        
                    
                    
                    
                Decisione
                            Art.  4  1  Il  Municipio    decide    dopo    aver  accertato    l’esistenza  dei  requisiti  previsti  dal  presente  decreto.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Lett.   abrogata  dal  DL  27.4.2004;  in    vigore  dal  1.6.2004   -  BU  2004,   209.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Cpv.   introdotto  dal  DL  27.4.2004;   in vigore  dal  1.6.2004  -  BU   2004,  209.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Cpv.   modificato  dal  DE  25.6.2013;   in vigore  dal  28.6.2013  - BU  2013,  291.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    municipio  accerta  periodicamente    la  esistenza  dei  requisiti    che    determinarono  il    rilascio  dell’autorizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Titolare
                            Art.  5  Il   titolare  dell’autorizzazione  può  essere  una  persona  fisica,  una  persona  giuridica  o una  unione  di    persone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Requisiti  del   titolare  Art.  6  1  Il  titolare  o   titolari  dell’autorizzazione,    rispettivamente    il   rappresentante  della  persona  giuridica  o   unione  di persone,   deve  essere  maggiorenne,  di buona   condotta,  solvibile,  non  privato  dei  diritti  civili,  e   non   avere  iscritta  nessuna  condanna  nel  casellario   giudiziale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  straniero,  il   titolare  deve   essere  in    possesso  del  permesso  di    domicilio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Gestione
                            Art.  7  Il   titolare  può  gestire  personalmente   lo    stabilimento  balneare   oppure  affidare,  sotto   la    sua  responsabilità,  la    gerenza  ad  altra  persona.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Requisiti  del   gerente  Art.  8  1  Il  gerente,  in  proprio  o  per  conto  del    titolare,  deve  essere  domiciliato  nel  Cantone,  adempiere  i  requisiti    indicati  per  il  titolare  e    non  risultare  affetto  da  malattie    o    infermità  tali  da  impedirgli  la    normale   conduzione  dello   stabilimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   gerente  per  conto  del  titolare  deve  essere  legato  a   quest’ultimo  da  un  contratto   di    lavoro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   cambiamento  di gerenza  deve  essere  immediatamente   notificato  al    municipio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Cambiamento  del  titolare   o   del  gerente  Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Ogni  cambiamento  di    titolare  o   di gerente  deve   essere  preventivamente  approvato  dal  municipio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chi  intende    subentrare  al  titolare  dell’autorizzazione  deve  presentare  una  dichiarazione  di  cessione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   subingresso  nella  gerenza   è concesso  quando  il   subentrante   provi  di    possedere   i requisiti  di    cui  all’art.  8.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Responsabilità  del  gerente  Art.  10  Il    gerente  è  responsabile  della  tutela  dell’ordine,  della    moralità,  dell’igiene  e  della  sicurezza  nello  stabilimento  balneare.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chiusura
                            Art.  11  La  chiusura  di  uno  stabilimento    balneare  deve  essere    tempestivamente  notificata    al  municipio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Estinzione  dell’autorizzazione  Art.  12  L’autorizzazione   si estingue:  a)   la rinuncia  del  titolare;  b)    la  morte  del  titolare,  lo  scioglimento  della    persona  morale  o  la  divisione    dell’unione  di  c)  Art.  13  ...  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Contenuto  particolare   dell’autorizzazione  Art.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il  Municipio  stabilisce  nell’autorizzazione:  a)   massimo  di    bagnanti  che  possono  essere   ospitati  nello   stabilimento  balneare;  b)   minimo  di    bagnini;  c)   dei   locali  da  adibire  a   pronto  soccorso  e la relativa  attrezzatura;  d)  le    spiagge-lido  il   numero  dei  natanti  da  destinare  alla  sorveglianza   e   al    salvataggio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Attrezzatura  dello  stabilimento  Art.  15  Ogni  stabilimento  balneare  deve  essere  dotato:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Art.   abrogato  dal   DE  25.6.2013;  in    vigore   dal  28.6.2013  -  BU  2013,  291;   precedente  modifica:   BU  2004,
                        
                        
                    
                    
                    
                209.
                            5    Art.  modificato  dal  DE  25.6.2013;  in    vigore  dal  28.6.2013  -  BU  2013,   291.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  servizio  di acqua   potabile;  b)  impianti  igienici;  c)  per  la    raccolta  dei  rifiuti,  in    proporzione  al    numero  delle  persone  ospitate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Installazioni  sanitarie  e acque  residuali  Art.  16  1  Lo  stabilimento  balneare   deve   essere  dotato  di    installazioni  sanitarie  sufficienti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    acque  residuali    provenienti  dai    servizi  e    dalle    piscine  devono  essere    trattate  ed    eliminate  conformemente  alle  prescrizioni   vigenti   in    materia  di    protezione  delle  acque.
                        
                        
                    
                    
                    
                Bagnino
                            Art.  17  1  Durante  le  ore   di  apertura,  nello  stabilimento  balneare  devono   essere  costantemente  presenti,  qualora  previsto  nell’autorizzazione,  uno  o   più  bagnini  facilmente   riconoscibili  dal  pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   bagnino   deve  essere  in possesso  di un   brevetto  di  salvataggio  valido  e appropriato  secondo  il  suo  compito  di    sorveglianza.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   municipio   può  riconoscere  la    validità  di certificati  o   brevetti  equivalenti   rilasciati   all’estero.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Balneabilità  delle  acque  Art.  18  7  I  requisiti  di balneabilità  delle  acque  ed  i  relativi  controlli   sono  disciplinati  dal  regolamento  sull’igiene  delle  acque  balneabili  del  12  luglio   2011.  Art.  19  ...  8
                        
                        
                    
                    
                    
                Inquinamento
                            Art.  20  9  Il  titolare  dell’autorizzazione,  il  gerente,  i  municipi  nonché   gli  agenti  delle  polizie  cantonali  e  comunali  devono  segnalare  alla  Divisione  dell’ambiente   ogni  caso   di    inquinamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Delimitazioni  e   segnali  Art.  21  1  La  zona    in  cui  i  bagnanti  dello  stabilimento    balneare  ubicato  lungo  la  riva  di  un    lago  possono  esercitare  il  nuoto   senza   pericolo   deve  essere  delimitata  mediante  boe  e ghirlande  di colore  giallo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ad  eccezione  di  quelli  destinati  al  salvataggio,    ogni  altro  natante  è   escluso  da  questo    specchio  d’acqua.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   municipio   può  imporre   appropriate  misure  di sicurezza  quando  ragioni   di opportunità  lo    esigono.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Regolamento  interno  Art.  22  1  In  ogni  stabilimento  balneare  deve  essere  esposto   un   regolamento  contenente  le    norme  di  ordine  interno,  richiamante  in  particolare  agli    ospiti  la  prudenza  e   le  principali  precauzioni    da  prendere  prima  di inoltrarsi   nell’acqua  o   in occasione   di    infortuni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   regolamento  deve  essere  redatto  nelle  lingue  ufficiali  e,    se  del  caso,  in altre  lingue  straniere.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obblighi  dei   bagnanti  Art.  23  I  bagnanti  sono   tenuti:  a)  alle  limitazioni   e ai divieti   stabiliti  dall’autorità  competente;  b)  nuotare  oltre   le    zone  di    sicurezza  stabilite   nell’area  degli   stabilimenti  balneari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Modificazione  dello  stabilimento  balneare  Art.  24  Qualsiasi    modificazione  dello  stabilimento    balneare  (aumento  dell’area  utilizzabile,  trasformazione  o   riduzione  dei  servizi  igienici,  ecc.)  deve  essere  preventivamente  approvata  dal  municipio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tassa  di  rilascio  Art.  25  Per  il  rilascio  dell’autorizzazione    è   prelevata  una  tassa  di  un  minimo    di  fr.  200.-  a  un  massimo  di    fr. 5’000.-   secondo   il   genere  e   l’importanza   dello  stabilimento  balneare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tassa  annuale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Cpv.   modificato  dal  DE  25.8.2021;   in vigore  dal  27.8.2021  - BU  2021,  266.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Art.   modificato  dal   DE  25.6.2013;  in vigore  dal  28.6.2013  -  BU  2013,  291;   precedenti  modifiche:   BU  1994,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            117;  BU  2004,   209.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Art.  abrogato  dal  R    13.4.1994;   in    vigore   dal  19.4.1994  -  BU  1994,   117.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Art.  modificato  dal  DE  13.11.1995;  in    vigore  dal  17.11.1995  - BU  1995,  560.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  26  Per  l’esercizio   dello  stabilimento   balneare  è inoltre  prelevata  una  tassa  annuale  da  un  minimo  di    fr.  100.-  a   un  massimo  di    fr. 1000.-  secondo  il   genere,  l’importanza  e   durata  dell’apertura  dello  stabilimento  balneare.
                        
                        
                    
                    
                    
                Multa
                            Art.  27  Le  infrazioni   al presente  decreto   sono  punite  dal  Municipio  con   una  multa  da  un  minimo  di  fr.  20.-  a   un  massimo  di    fr.  5000.-  conformemente  alla  procedura  stabilita  dalla  LOC.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sospensione
                            Art.  28  L’autorizzazione    può  essere  sospesa  in  ogni  tempo  e   per  un    periodo  massimo  di  un  mese:  a)  viene  meno  temporaneamente  uno  dei  requisiti  previsti  dal  presente  decreto;  b)  il  titolare  o   il gerente   contravviene   gravemente   o ripetutamente  alle  norme  del  presente  c)  il   titolare  non  ha  effettuato   il pagamento  della   tassa.
                        
                        
                    
                    
                    
                Revoca
                            Art.  29  L’autorizzazione   deve  essere  revocata:  a)  per  ottenerla  sono  state   date   indicazioni  inveritiere;  b)  dopo  un   provvedimento  di    sospensione,  si    persiste   o   si ricade  nella   stessa  infrazione  la    quale  era  stata   sospesa   l’autorizzazione   o   non  si    provvede  a   rimuovere  il   motivo  che   ha  la sospensione;  c)  viene  meno   per  un  periodo   superiore  a un  mese,  uno  dei  requisiti  previsti   dal  presente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorità  di ricorso  Art.  30  10  Contro  le    decisioni  del  municipio  l’interessato   può  ricorrere  al    Consiglio  di Stato  entro  il  termine  di 30  giorni  dalla  notifica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norma  transitoria  Art.  31  1  Per   gli  stabilimenti  balneari  esistenti  deve  essere  presentata  al    municipio,  entro  un   anno  dall’entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  istanza  per  l’ottenimento     dell’autorizzazione  conformemente  al nuovo  diritto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sino   alla  decisione  sulla  nuova  istanza  l’esistente  autorizzazione  mantiene  la    sua   validità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Revoca  dell’autorizzazione  Art.  32  Il  mancato  rispetto  del  termine  previsto  dall’art.      31      comporta  la    revoca  dell’autorizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazione
                            Art.  33  Sono  abrogati    gli  art.  81-110  del  regolamento  sulla  polizia    lacuale  e  fluviale  e  sugli  stabilimenti  balneari  aperti  al pubblico  dell’8  novembre  1966.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  34  Il   presente  decreto  è   pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle   leggi  e   degli  atti  esecutivi   ed  entra  immediatamente  in vigore.  11  Pubblicato  nel   BU  1987  ,  99.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Art.  modificato  dal  R    18.2.2014;   in vigore  dal  1.3.2014  -  BU  2014,  119.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Entrata  in    vigore:  7   aprile  1987  -  BU  1987,  99.