Legge cantonale sull’energia
                            1  Legge  cantonale  sull’energia  (Len)  1  (dell’8  febbraio  1994)  IL    GRAN  CONSIGLIO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  visto  il decreto   federale  sull’energia  del  14  dicembre   1990,  2  il  relativo  regolamento  di    applicazione  e il  messaggio  7   novembre  1990  n. 3704   del   Consiglio   di Stato,  decreta:  TITOLO   I  Generalità
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
                            Art.  1  1  La  presente  legge  ha  lo scopo  di    favorire  un  approvvigionamento  energetico  del  Cantone  sufficiente,  sicuro,  economico   e   compatibile  con  le    esigenze  di protezione  dell’ambiente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tramite  misure  di    pianificazione,  di promozione  e   di    regolamentazione  essa  promuove:  a)  l’impiego   parsimonioso  e   razionale  dell’energia;  b)  lo sviluppo  e l’utilizzazione   delle  fonti  energetiche  rinnovabili;  c)  la riduzione  della  dipendenza  dalle   fonti  energetiche  importate;  d)  il ruolo   dell’Azienda  elettrica   ticinese   (AET).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Campo  di  applicazione  Art.  2  La  legge  si  applica  al  campo  della  produzione,  della  distribuzione  e  dell’utilizzazione  dell’energia.  TITOLO   II  Pianificazione  energetica
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Politica  energetica  cantonale  e   comunale  Art.  3  4  1  La  politica  energetica  del  Cantone  è  stabilita  nel  Piano  energetico  cantonale  in  modo  coordinato  con  le altre  politiche  settoriali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  Comuni  possono   elaborare  dei  piani   energetici   comunali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Piano  energetico  cantonale  (PEC)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  contenuti  5  Art.  4  6  1  Il  PEC:  a)  stabilisce  gli  indirizzi   della   politica  energetica  cantonale;  b)  fissa  gli  obiettivi  per  ogni  settore  del  sistema  energetico  (obiettivi  settoriali)  sulla    base  di  specifiche  schede;  c)  definisce  un  piano  d’azione  comprendente:  -  gli strumenti  atti  a raggiungere  gli obiettivi   settoriali,  -  lo scenario  energetico   determinato   dall’adozione   di questi  strumenti,  -  le autorità  che  sono  tenute  ad  attuarlo  e  -  i  soggetti  a cui  esso  si    applica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Titolo  modificato   dalla  L   5.11.2014;  in    vigore  dal  1.2.2015  -  BU  2015,   3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            RS  730.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Lett.   modificata  dalla  L 4.5.2021;  in vigore   dal  1.9.2021  -  BU  2021,  254.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  modificato  dalla  L 29.11.2010;  in vigore  dal  1.2.2011  -  BU   2011,  70.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Nota   marginale  modificata  dalla  L   29.11.2010;  in    vigore  dal  1.2.2011  - BU  2011,  70.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  modificato  dalla  L 29.11.2010;  in vigore  dal  1.2.2011  -  BU   2011,  70.
                        
                        
                    
                    
                    
                2
                            2  Nell’ambito    degli  aggiornamenti  del  PEC  il  Consiglio  di  Stato  verifica    i  risultati    raggiunti  e  informa  sull’evoluzione  della    produzione,  dell’approvvigionamento,  della    distribuzione  e  dei  consumi    di  energia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  procedura  7  Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio    di  Stato,  sentiti  i  Comuni,  gli  altri  enti    pubblici  e   quelli  privati  che  svolgono  attività  rientranti  nel  campo  di  applicazione  di  questa  legge  nonché  le  organizzazioni  interessate,  elabora  e   aggiorna  il   PEC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    PEC  è  sottoposto  al  Gran  Consiglio    ogni  quattro    anni,  di  regola  in  occasione  della  prima  presentazione  di legislatura   delle  Linee  direttive  e   del  Piano  finanziario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Gran  Consiglio  lo    discute   e lo    approva  oppure  lo    rinvia  totalmente  o parzialmente  al Consiglio  di  Stato,  che  è   tenuto  a modificarlo  nel  senso  indicato  dalla  discussione  parlamentare.  La   presentazione  di  emendamenti  è   esclusa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   PEC  è   pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  obbligo   di collaborare  Art.  5a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  imprese  del  settore  (produttori,  importatori,  esportatori,   commercianti  e   distributori  di  energia)  che   esercitano  la loro  attività  nel  Cantone  e   i  consumatori  pubblici   sono  tenuti   a   fornire  le  informazioni  necessarie   per  l’allestimento  e   l’aggiornamento  del  Piano  energetico   cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Informazioni  supplementari  possono  essere  raccolte  su  un  campione    di  consumatori    privati  disponibili  a   fornire  i  dati   richiesti;  sono  garantite  la    discrezione  e   la    tutela  del  segreto  di    fabbricazione  e  degli  affari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Indirizzi  per  la    produzione  di energia  elettrica
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  fonti  rinnovabili  Art.  5b  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  solare    fotovoltaico    è  da  promuovere  prioritariamente  sugli  edifici;  non  sono  ammessi  impianti  su  superfici  lacustri  naturali  o   artificiali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    realizzazione  di  parchi  eolici  è  possibile  laddove    l’impatto  sul  paesaggio  sia    sostenibile  e  le  condizioni  di    allacciamento  alla  rete  elettrica  e   le    vie  d’accesso  lo    permettano.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  idroelettrico  Art.  5c
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  centrali  idroelettriche    con  potenza  inferiore  ai  10    MW  sono    da    promuovere  alle  condizioni  stabilite  nel  Piano  direttore  e   prioritariamente   sfruttando  infrastrutture  esistenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È    ammessa  unicamente    la  realizzazione  di  impianti  di  pompaggio-turbinaggio    di  piccola-media  potenza  per   la regolazione  della  rete   cantonale  e   nazionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  obbligo   della  cogenerazione  Art.  5d  12  1  La  produzione   di energia   elettrica  da  centrali  a   legna   viene  sostenuta   solo  se  sussidiaria  alla  produzione  ed  allo  sfruttamento  di    energia   termica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   produzione   di energia  elettrica   da  impianti  a   biomassa  (scarti   organici)  viene  sostenuta   solo  se  sussidiaria  alla  reimmissione  nel   ciclo  naturale  della  materia  organica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  fonti   non  rinnovabili  Art.  5e  13  La  produzione    di  energia  elettrica  da    fonti  non    rinnovabili  è  ammessa  solo  nel  caso    di  impianti  a   gas   abbinati  alla  produzione  ed  allo  sfruttamento  di    energia   termica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Indirizzi  per  l’energia  termica
                        
                        
                    
                    
                    
                7
                            Nota   marginale  modificata  dalla  L   29.11.2010;  in    vigore  dal  1.2.2011  - BU  2011,  70.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  modificato  dalla  L 29.11.2010;  in vigore  dal  1.2.2011  -  BU   2011,  70.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  introdotto   dalla   L   29.11.2010;  in    vigore   dal  1.2.2011  - BU  2011,  70.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Art.  introdotto  dalla  L   5.11.2014;   in    vigore  dal  1.2.2015  -  BU  2015,   3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Art.  introdotto  dalla  L   5.11.2014;   in    vigore  dal  1.2.2015  -  BU  2015,   3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Art.  introdotto  dalla  L   5.11.2014;   in    vigore  dal  1.2.2015  -  BU  2015,   3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Art.  introdotto  dalla  L   5.11.2014;   in    vigore  dal  1.2.2015  -  BU  2015,   3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Art.  5f
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Le  reti  di  teleriscaldamento  sono  da    realizzare  prioritariamente  rispetto  ad    una  rete  capillare  del  gas  o, a dipendenza  dell’idoneità  della  zona   e   della  situazione  della  distribuzione  del  gas,  in  modo  complementare.  TITOLO  III  Promozione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Informazione  e consulenza  Art.  6  Il    Cantone  promuove,  singolarmente  o  in  collaborazione  con    Aziende,  Associazioni  professionali  o   Comuni,  l’informazione,  la    consulenza   e l’aggiornamento  professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Incentivi
                            15  Art.  7  16  Il  Cantone,  in    base  agli  obiettivi  fissati  dalla   politica  energetica  definita   nel  Piano   energetico  cantonale  e  nei  suoi  periodici  aggiornamenti,  promuove  mediante  aiuti  finanziari  l’impiego  parsimonioso  e    razionale    dell’energia  (efficienza  ed  efficacia  energetica),  in  particolare  nel  parco  immobiliare,  la    produzione  e l’utilizzazione  di    energia  da  fonti  indigene  rinnovabili,  la    distribuzione  di  energia  termica  attraverso   reti   di    teleriscaldamento  e   la    mobilità  sostenibile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sviluppo  di  nuove  tecnologie  Art.  8  Il    Cantone  può  favorire  lo  sviluppo  di  nuove  tecnologie  per  l’impiego  parsimonioso  e  razionale  dell’energia  e   per   l’utilizzazione  delle  fonti  energetiche  indigene  rinnovabili,  sostenendo   la  ricerca  e   la realizzazione  di impianti  pilota  e   a   scopo  dimostrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Finanziamento  17  Art.  8a  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  provvedimenti    di  promozione  previsti  dalla  presente    legge,  in  particolare  nel  settore  dell’efficienza  ed  efficacia    energetiche    negli    edifici    e    della  produzione  e  distribuzione  di  energia  termica,  sono  finanziati    mediante    un  credito  quadro  di  regola  quadriennale  stanziato  dal  Gran  Consiglio  con   decreto  legislativo  sottoposto  a   referendum  facoltativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    ripartizione  del  credito  quadro  sui  singoli  anni    viene  stabilita    dal  Consiglio    di  Stato  nel  Piano  finanziario  degli  investimenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Consiglio  di    Stato,   nei  limiti  del  credito  quadro  stanziato  dal  Gran  Consiglio,  è competente  per  la  concessione  dei  singoli   contributi  o   sussidi   e   per  stabilire   eventuali  ordini  di    priorità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Fondo  per  le    energie  rinnovabili  (FER)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  costituzione  e finanziamento  Art.  8b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  È  costituito  un  fondo  cantonale  destinato  a   favorire   la  realizzazione   di  nuovi   impianti   di  produzione  di  energia    elettrica  da  fonte  rinnovabile    sul    territorio  cantonale  nonché    l’efficienza  ed  il  risparmio  energetici   ai sensi  della  Legge  federale  sull’energia  del  26  giugno  1998  (LEne).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   fondo  è   alimentato  come   segue:  a)  per  ogni  kWh  della  produzione  annua  effettiva  di  energia  elettrica    proveniente    da  quote  di  partecipazione  già  acquisite  da  AET  in    centrali  elettriche  a   carbone,   il Cantone,  se AET  chiude  i  conti  dell’anno  precedente  a   quello  corrente   di prelievo   con  un   risultato  ordinario  positivo,  preleva  un  importo  stabilito   ogni   4   anni   dal  Gran  Consiglio,   non  inferiore  a   0.6  cts/kWh  e   non  superiore  alla  quota  massima  stabilita  dalle   relative   disposizioni  federali  (prelievo  sulla   produzione);  21  b)  per  ogni   kWh   di    energia  elettrica  erogata  al    consumatore   finale,   il   Cantone   preleva,   per  il   tramite  del  gestore  di rete  e analogamente  al prelievo  federale,   un   importo  non  inferiore  a   0.2  cts/kWh   e  non  superiore  a   0.5  cts/kWh,  la  cui    entità  e   messa  in  vigore    è   decisa  dal  Gran    Consiglio  ogni  quattro  anni  (prelievo   sul   consumo).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Art.  introdotto  dalla  L   5.11.2014;   in    vigore  dal  1.2.2015  -  BU  2015,   3.
                        
                        
                    
                    
                    
                15
                            Nota  marginale  modificata  dalla   L 5.11.2014;   in    vigore  dal   1.2.2015  -  BU  2015,   3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Art.   modificato   dalla  L 5.11.2014;  in vigore   dal  1.2.2015   - BU  2015,  3;    precedente  modifica:  BU  2011,  69.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Nota  marginale  introdotta  dalla  L   5.11.2014;  in vigore  dal  1.2.2015  - BU  2015,  3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Art.  introdotto  dalla  L   29.11.2010;   in vigore  dal  1.2.2011  - BU  2011,  69.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  Cpv.  modificato  dalla  L   5.11.2014;  in    vigore  dal  1.2.2015  -  BU  2015,   3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  Art.  introdotto  dalla  L   19.12.2013;   in vigore  dal  1.3.2014  - BU  2014,  123.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  Lett.  modificata  dalla  L 12.12.2016;  in    vigore  dal  1.3.2017  -  BU  2017,   15.
                        
                        
                    
                    
                    
                4
                            3  Sul  prelievo   sul   consumo  di  cui   al cpv.  2   lett.   b)  può  essere   applicato   un   supplemento,   deciso  dal  Gran  Consiglio  ogni   quattro  anni,   pari  ad  un  importo  compreso  tra  0.9  a   1.1  cts.  L’introito  risultante  sarà  riversato  ai    Comuni  per  finanziare  le attività  di    cui  all’art.  8c lett.  g)  secondo  una  specifica  chiave  di  riparto,  che    il    Consiglio    di  Stato    elaborerà    in  sede  di  regolamento  tenendo  conto,  in  modo  ponderato,  dei   consumi,  degli  abitanti,  della  superficie  delle  zone  edificabili  e   del  numero  di edifici   di  ogni  singolo  Comune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  consumatori  finali    con  un  consumo  superiore  ad  una  determinata  soglia    fissata  dal  Consiglio    di  Stato  sono  esonerati   dal   prelievo  sul  consumo  eccedente  la    soglia  stessa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  scopo  Art.  8c  22  Il  fondo  è destinato  a   finanziare:  a)  la costruzione  di    impianti   da  parte  dell’AET,  da  sola  o   in    collaborazione  con   enti  di    diritto  pubblico  ticinesi;  b)  la  costruzione    di  impianti  per  la  produzione  di  energia  elettrica    da    fonti  rinnovabili    di  proprietà  pubblica  o   privata,  con  le    modalità   stabilite   dal  Consiglio  di Stato  in    sede  di    regolamento;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  c)  ...  24  d)  ...  25  e)  la  ricerca    da  parte    di  enti  con  sede  in  Ticino,  le  analisi  nel  settore    dell’energia    e  del  clima  contestualizzate  al  Ticino,  gli  studi  di  fattibilità  per  la  valorizzazione  delle    risorse  energetiche  indigene  e la    realizzazione   di progetti  innovativi  in    territorio  ticinese;  26  f)  progetti  di formazione  continua   e   la  consulenza  nei  settori   della   produzione  di  energia  da   fonti  rinnovabili  e   dell’efficacia,   dell’efficienza  e   del  risparmio  energetici;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  g)  se  il    supplemento  al  prelievo  di  cui  all’art.  8b  cpv.  3  è  applicato,  le  attività  dei  Comuni,  debitamente  documentate,  nell’ambito  dell’efficienza  e  del  risparmio    energetico,  in  particolare  per  il   risanamento  del  proprio  parco  immobiliare  e   di    quello   in    comproprietà,  per  la    costruzione  di  nuovi  edifici    ad  alto  standard  energetico,  per  interventi    sulle  proprie  infrastrutture,  per    la  costruzione  di reti  di teleriscaldamento   alimentate  prevalentemente   con   energie  rinnovabili,  per  l’implementazione  di reti  intelligenti   (smartgrid),   ivi  compreso   il  sussidio  di    batterie  per  l’accumulo  di  energia,  per  incentivi   a   favore  dei  privati,  delle   aziende  e degli  enti  pubblici   e in    genere  per  tutti  gli  altri  provvedimenti  adottati    per  promuovere    un’utilizzazione    più  parsimoniosa    e  razionale  dell’energia  elettrica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  rapporti   con  AET  Art.  8d  29  1  Il  Cantone   acquisisce  e cede   a titolo  gratuito  all’AET  l’energia   elettrica   acquistata  a   costo  di  remunerazione  grazie  al    fondo  e   i  relativi   certificati   di    origine.  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’AET  fornisce  il   supporto  tecnico  e   amministrativo  per  la    gestione  del  fondo  in relazione  alle   attività  legate  all’art.   8c  lett.  a) e   b).  31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  AET  gestisce   fisicamente  e commercializza,  in proprio  o in    collaborazione  con   le aziende  distributrici  ticinesi,  l’energia  acquisita  in base  al    capoverso  1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  organizzazione  Art.  8e  32  1  Le  modalità  di utilizzo  del  fondo  e   le    condizioni  di    accesso  ai    finanziamenti  di    cui  all’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8c,  saranno  definite  dal  Consiglio  di    Stato  mediante  apposito  regolamento  di    applicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  Art.  introdotto  dalla  L   19.12.2013;   in vigore  dal  1.3.2014  - BU  2014,  123.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Lett.  modificata  dalla  L   4.5.2021;  in vigore   dal  1.9.2021   -  BU  2021,   254;  precedente  modifica:  BU  2017,
                        
                        
                    
                    
                    
                15.
24
                            Lett.  abrogata  dalla  L 4.5.2021;  in vigore   dal  1.9.2021  -  BU  2021,  254.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  Lett.  abrogata  dalla  L 4.5.2021;  in vigore   dal  1.9.2021  -  BU  2021,  254.
                        
                        
                    
                    
                    
                26
                            Lett.  modificata  dalla  L 4.5.2021;  in    vigore   dal  1.9.2021   - BU  2021,  254.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  Lett.  modificata  dalla  L 4.5.2021;  in    vigore   dal  1.9.2021   - BU  2021,  254.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  Lett.  modificata  dalla  L 12.12.2016;  in    vigore  dal  1.3.2017  -  BU  2017,   15.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  Art.  introdotto  dalla  L   19.12.2013;   in vigore  dal  1.3.2014  - BU  2014,  123.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  Cpv.  modificato  dalla  L   4.5.2021;  in    vigore   dal  1.9.2021  - BU  2021,  254.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  Cpv.  modificato  dalla  L   4.5.2021;  in    vigore   dal  1.9.2021  - BU  2021,  254.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  Art.  introdotto  dalla  L   19.12.2013;   in vigore  dal  1.3.2014  - BU  2014,  123.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Consiglio  di  Stato  istituisce    una  Commissione  consultiva,  nella  quale  siano  rappresentati    i  competenti  servizi   cantonali,  l’AET,  i  Comuni,  i  gestori  di rete,  l’associazione   TicinoEnergia,   la SUPSI  ed  altri  enti  interessati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La    Commissione  ha  il   compito,    in  particolare,  di  valutare  e    preavvisare  i  progetti  e    l’attività  dei  Comuni,  nonché  i  relativi   contributi  alla  costruzione,  le remunerazioni  dell’energia  elettrica   prodotta  e  la  riversione  ai    Comuni  degli  introiti  dedicati  alla  politica  energetica  comunale.  TITOLO  IV  Provvedimenti  CAPITOLO   I  Provvedimenti  sull’utilizzazione  dell’energia
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Provvedimenti  sugli  edifici  Art.  9  Edifici  e locali  riscaldati  o raffreddati  devono   essere  isolati  termicamente,  resi  ermetici  e  provvisti  di    una  massa   termica  adeguata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Provvedimenti  sugli  impianti  Art.  10  1  Gli  impianti  destinati  al  riscaldamento,    alla  climatizzazione,  alla  ventilazione  o  al  raffreddamento,  nonché  quelli  artigianali  e  industriali  devono    essere    dimensionati,    costruiti    e  mantenuti  in  modo  da  ridurre  al  minimo  le  perdite    di  trasformazione  e   di  distribuzione  dell’energia  impiegata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   calore  residuo  deve  essere  recuperato  nel  limite  della   fattibilità  tecnica  ed   economica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  impianti  di  grande  potenza   che  utilizzano   energia   fossile  per  la produzione   di  calore  devono   di  regola  essere  concepiti  come  impianti   di    cogenerazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Installazioni  con  notevole  potenza  assorbita  Art.  11  1  Il  ricorso   a   installazioni  di climatizzazione  che  assorbono  notevole  potenza  è autorizzato  a  dipendenza  dell’utilizzazione  particolare  dell’edificio,  del  locale,  della  sua   posizione  oppure  quando  permette  di ottenere  un  risparmio  energetico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    tipologia  dell’edificio    non  è   motivo  sufficiente  per  giustificare  la  realizzazione    di  un    impianto  di  climatizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenza
                            Art.  12  Il   Consiglio  di Stato  fissa  le norme  tecniche,  i  limiti  di    potenza,  i criteri   di    applicazione,  le  eventuali  deroghe,  nonché  le    procedure   di    autorizzazione  relativi  alle  norme  del  presente  capitolo.  CAPITOLO  II  Provvedimenti  sulla  distribuzione  dell’energia  in rete  Art.  13-14  ...  33  Art.  15  ...  34  TITOLO  V  Attuazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disposizioni  esecutive  35  Art.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio  di    Stato  esercita  tutti  i  compiti  necessari   all’attuazione  della  presente   legge.  Esso  emana  in  particolare  le  disposizioni    necessarie    per  il   rilascio  degli    incentivi,  segnatamente  definendo  le    procedure,  le    autorità  competenti  e   le    condizioni  per  l’ottenimento  degli  incentivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    procedure  necessarie  al  rilascio  degli  incentivi  e   le  elaborazioni  dei  dati  ivi  contenuti  possono  essere  eseguite  sia    in  forma  elettronica  sia  in  forma    cartacea.  La  copia  digitale  del  documento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  Art.  abrogati  dalla  L   30.11.2009;  in vigore   dal  1.1.2010   -  BU   2010,   17;  precedente  modifica:   BU  2009,  54.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  Art.  abrogato  dalla  L   30.11.2009;  in    vigore  dal  1.1.2010  -  BU  2010,  27;  precedente  modifica:   BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                54.
                            35  Nota  marginale  modificata  dalla   L 23.9.2020;   in    vigore  dal   4.12.2020  -  BU  2020,   350.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  Art.  modificato  dalla  L   23.9.2020;  in vigore   dal  4.12.2020  -  BU  2020,   350.
                        
                        
                    
                    
                    
                6
                            cartaceo,  con    le  necessarie  misure    di  sicurezza,  è    presunta  equivalente    all’originale  cartaceo.  In  seguito  l’originale  cartaceo   può  essere  distrutto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    Consiglio  di  Stato    può  delegare  le  proprie  competenze    alle  unità  amministrative  subordinate  e  anche  a   enti  terzi,  in particolare  all’AET.
                        
                        
                    
                    
                    
                Municipi
                            Art.  17  I  Municipi:  a)  allestiscono   il   catasto  degli  impianti   soggetti  alle  norme  della  legislazione   federale  e cantonale  sull’energia;  b)  designano    le  persone  autorizzate  ad  eseguire    i   controlli  secondo    le  modalità  stabilite  dal  Consiglio  di    Stato   per  decreto   esecutivo  e   fissano  le    relative   tasse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Proprietari
                            Art.  18  1  I  proprietari  sono  tenuti  a   gestire  i  loro  edifici  e  impianti    conformemente    alle    possibilità  date  dalla  tecnica  in    modo  da   ridurre  al    minimo   le    perdite  di    energia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essi  devono  in    particolare:  a)  permettere  l’accesso  per  i  controlli  necessari;  b)  consentire  l’esecuzione   di    eventuali  piccoli  interventi  connessi  al    controllo;  c)  notificare  al    Municipio   la    messa  in    funzione   di    ogni   nuovo  impianto,   le    modifiche  importanti,  come  pure  tutti  i  dati  necessari  all’allestimento  del  catasto  di    cui  all’articolo   17  lett.   a).
                        
                        
                    
                    
                    
                Ricorsi
                            Art.  19  37  1  Contro  le    decisioni  comunali   è   dato  ricorso   al Consiglio  di    Stato  in conformità  alla  legge  organica  comunale  del  10   marzo  1987.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro  le    decisioni   del  Dipartimento  è   dato  ricorso  al    Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Contro  le    decisioni   del  Consiglio  di    Stato   è   dato   ricorso   al    Tribunale  cantonale   amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disposizioni  penali  Art.  20  1  I  reati  puniti  dalla  legislazione  federale  sull’energia  sono  perseguiti     dall’autorità  giudiziaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   infrazioni   alla  presente  legge  sono  perseguite   dal  Dipartimento  competente   con  la multa  fino  al  massimo  di fr.    10'000.--,  è   applicabile   la    legge   del  20  aprile   2010  di    procedura  per  le    contravvenzioni.  39  TITOLO  VI  Disposizioni  transitorie  e finali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Diritto  transitorio  Art.  21  1  Le  domande  di  costruzione  pendenti  al  momento  dell’entrata  in  vigore    della  presente  legge  sono  trattate  secondo  il   diritto  anteriore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    fondo  per    le  energie  rinnovabili  (FER)  garantisce  il    finanziamento  dell’acquisto  di  energia  rinnovabile  proveniente  da  impianti   che  ne  sono  già  al    beneficio  prima  del  31  dicembre  2020.  40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’AET  fornisce  il   supporto  tecnico  e   amministrativo  per  la    gestione  del  fondo  in relazione  alle   attività  di  cui  al    cpv.  1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Modifiche  e   abrogazioni  Art.  22  1  Sono  abrogati  il  Decreto  legislativo  su  alcuni  provvedimenti  in  materia  di  risparmio  energetico  del  6    settembre  1982,  il   relativo    Regolamento  di  applicazione  e    il   decreto  legislativo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  Art.  modificato  dalla  L   2.12.2008;  in    vigore  dal  27.1.2009   - BU   2009,   39;  precedente  modifica:   BU  1997,
                        
                        
                    
                    
                    
                218.
                            38  Cpv.  abrogato   dalla  L 20.4.2010;   in    vigore  dal  1.1.2011  -  BU  2010,   259;  precedente  modifica:   BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                39.
                            39  Cpv.   modificato  dalla  L 20.4.2010;  in    vigore  dal  1.1.2011  - BU  2010,  261;  precedente  modifica:   BU  2004,
                        
                        
                    
                    
                    
                390.
                            40  Cpv.  introdotto  dalla  L 4.5.2021;  in    vigore  dal  1.9.2021   -  BU  2021,   254.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  Cpv.  introdotto  dalla  L 4.5.2021;  in    vigore  dal  1.9.2021   -  BU  2021,   254.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  concernente  il   controllo  delle  immissioni  di  sostanze  inquinanti  e    delle    perdite  energetiche    degli  impianti  di    combustione  e   del  loro  funzionamento  del  6   settembre  1982.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  23  1  Decorsi   i  termini  per   l’esercizio  del  diritto  di  referendum,  la  presente   legge  è   pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e   degli  atti  esecutivi  del  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato   ne   fissa   la    data  di    entrata  in    vigore.  43  Pubblicata  nel   BU  1994  ,  105.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  Cpv.  abrogato   dalla  L   23.9.2020;   in vigore  dal  4.12.2020  - BU  2020,  350.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43  Entrata  in    vigore:  1°  aprile  1994  -  BU  1994,  105.