Regolamento della legge sulle prestazioni private di sicurezza e investigazione
                            Regolamento  della  legge   sulle  prestazioni  private  di  sicurezza  e investigazione  (RLPPS)  (del  14  aprile   2021)  IL CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  vista  la legge   sulle  prestazioni  private  di sicurezza   e   investigazione  del  9   novembre   2020  (LPPS),  decreta:  Capitolo   primo  Disposizioni   generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenza
                            Art.  1  1  Il  Dipartimento  delle  istituzioni,    Polizia  cantonale,  Servizi  generali,  Servizio    armi,  esplosivi  e   sicurezza    privata  (di  seguito  Servizio),    è   l’autorità  competente  per  l’applicazione  della  legge  e   del  presente  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Dipartimento  dell’educazione,  della  cultura  e  dello    sport  è    competente  per  l’emanazione    del  regolamento  dipartimentale  inerente    la  formazione    e   gli  esami  in  ambito  di  prestazioni    private    di  sicurezza  e   investigazione  in applicazione  dell’art.  31  lett.  h)  della  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                Definizioni
                            Art.  2  1  Ai  sensi  della  legge  e   del  presente  regolamento  si intende  per:  a)  di  sicurezza  :  persona  giuridica  che  offre  o    fornisce  prestazioni    di  sicurezza    che  alla   legge  e   al    presente  regolamento.  b)  di  investigazione  :  persona  giuridica  che  offre  o fornisce   servizi  di  investigazione   che  alla   legge  e   al    presente  regolamento.  c)  di  sicurezza  indipendente  :  persona  fisica  che  offre  prestazioni  di  sicurezza    ai  sensi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   cpv.  1   della   legge  in nome  proprio  e   sotto   la sua   responsabilità,  senza  possibilità   di  personale.  d)  indipendente  :  persona  fisica   che  offre  servizi  di    investigazione   ai    sensi  dell’art.   2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1 della  legge  in nome   proprio  e   sotto   la    sua  responsabilità,  senza  possibilità  di    assumere  e)  e  circolazione  stradale  :  ogni  prestazione    di  sicurezza  legata  al  traffico    e  alla  che  non  rientri  nella  definizione   di    circolazione  stradale  di    minima   importanza  del  disciplinamento   del  traffico  in    ambito  ferroviario.  f)  e    controlli  :  prestazioni  di  sorveglianza    e    controllo,  segnatamente  controlli    agli  comprese  le perquisizioni,  sicurezza  negli   esercizi   pubblici  o in    occasione  di eventi  e  negli    stabilimenti    industriali,  commerciali  e  su  mezzi    di  trasporto  pubblici,  protezione    di  opere  e  strutture,    ronde    e  controllo  chiusure,    prestazioni  di  di cani,  antitaccheggio.  g)  :  attività  volta  alla  ricerca  e   alla  raccolta  di informazioni  inerenti  società,  persone  beni  su  incarico   di privati.  h)  securizzati  di  persone,  beni  o    valori  :  trasporti  effettuati  a    titolo    professionale  di  beni  o   valori  tramite  l’ausilio  di    veicoli  blindati  o securizzati  e/o  con   scorta   armata.  i)    di  persone  o  beni  :  prestazioni    di  mantenimento  d’ordine,    intervento    in  seguito  ad  e   protezione    armata,    o   non  armata,  di  beni    o   persone  e   prestazioni  di  conducenti  di  j)  di    centrali  d’allarme  con  sorveglianza  audio  e/o  video  :  prestazioni  di    monitoraggio   di  beni,     persone  o  valori,  costante  e   non,  effettuate  mediante  la  gestione  di  audio    e/o  video    o   di  altri    strumenti  in  grado  di  assicurare    la  trasmissione  di  o suoni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  inoltre  definite  le    seguenti  attività:  a)  stradale  di  minima    importanza  :  prestazioni  di  sicurezza    legate  alla    circolazione  che    possono  essere  esercitate    da  persone  che  non    dispongono    di  autorizzazione  e  precisamente  il servizio  di    parcheggio,  l’attraversamento   pedoni   e   la regolamentazione  del  qualora   venga  chiusa   una  corsia  per  un  breve  tratto  di strada  e   per  un  lasso  di    tempo  al    massimo   a qualche  ora.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)   cassa  e   controllo  biglietti  :  prestazioni   di semplice  controllo   alle   entrate  senza  facoltà   di  c)  al pubblico  o   alla   clientela  :  servizio   di    semplice  accompagnamento  e informazione  pubblico  e alla   clientela  senza  facoltà   di intervento  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Delega  di  compiti  di  sicurezza  di minima  importanza  Art.  3  Le  autorità  pubbliche,  a   supporto  della  polizia,   possono  delegare  compiti  di sicurezza  a  privati  nei  seguenti  casi:  a)   del  traffico;  b)  locali,   sagre  e feste  di    paese;  c)  del  traffico  fermo  e    della    «zona  pedonale»,  previa  preventiva  autorizzazione  del  delle  istituzioni;  d)  di    edifici  pubblici;  e)  di    centri   per  migranti;  f)  dei  titoli   di    trasporto   sui  mezzi  pubblici;  g)  vuotatura  parchimetri;  1  h)   casi   espressamente   previsti   da  una   legge.  2  Capitolo  secondo  Rappresentante  responsabile
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obblighi  del   rappresentante  responsabile  Art.  4  1  Il  rappresentante  responsabile   è   designato   dall’agenzia  e   deve  disporre   del  potere  di  rappresentare  e   impegnare  quest’ultima  nei  confronti  di terze   persone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  è   segnatamente  responsabile  dei  seguenti  compiti:  a)  che  per  le attività  soggette  ad  autorizzazione  ai    sensi  dell’art.  2   cpv.  1   della   legge,  impiegato   unicamente   personale  autorizzato;  b)  che   l’abbigliamento  del  personale  sia  conforme  alle   prescrizioni   della  legge  e   del  regolamento;  c)  al  Servizio,  senza  indugio,    la  fine  del  proprio  rapporto  lavorativo  con    la  società  d)  al  Servizio,    prima  dell’inizio  dell’impiego,    l’assunzione  di  personale    titolare    di  e,    entro  10  giorni  dalla  disdetta,  la    fine  del  rapporto  lavorativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sostituzione
                            Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Ogni  cambiamento  di  rappresentante  responsabile  deve  essere   oggetto  di una  nuova  domanda  di autorizzazione   da  parte  dell’agenzia.   Il   Servizio  può  assegnare  un   termine  perentorio  per  la   designazione  di  un  nuovo  rappresentante.     Decorso  infruttuosamente  tale     termine  l’autorizzazione  dell’agenzia  è automaticamente  revocata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Servizio  può,  eccezionalmente  e  provvisoriamente,  autorizzare    un  nuovo  rappresentante  responsabile  anche  qualora  egli  non  disponga  ancora  della  specifica   formazione,  purché   egli:  a)  dei  requisiti  di    cui  all’art.  12  della   legge,  riservata   la    lett.   e);  b)  la    prova  dell’iscrizione  al    primo   corso  disponibile;  c)  a   termine  con  successo  la    formazione  entro  un  anno.  Capitolo  terzo  Istanza  di autorizzazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Indicazioni  necessarie  Art.  6  1  L’istanza   deve  essere   presentata  mediante  il   modulo  ufficiale  che  prevede:  b)  di autorizzazione  che  il richiedente   intende  ottenere;  c)  di attività  per   cui   il richiedente   intende   ottenere   un’autorizzazione;  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    cambiamento  dei    dati  di  cui  al  capoverso  1  deve  essere  notificato  dall’interessato  al  Servizio  senza  indugio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  S  e si tratta di persona giuridica, l’istanza dev’essere interposta dal rappresentante legale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Allegati
                            1    Lett.   modificata  dal  R    10.11.2021;  in vigore   dal  12.11.2021  -  BU   2021,  325.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Lett.   introdotta   dal  R    10.11.2021;  in    vigore  dal  12.11.2021  - BU  2021,  325.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  7  1  All’istanza  per  l’ottenimento  di  un’autorizzazione    di  cui  all’art.    11    della  legge  devono  essere  allegati:  a)   esemplare  della  tessera  di    riconoscimento  dell’organizzazione;  b)   comprovante  l’esistenza  di    una  copertura  per  la responsabilità  civile;  c)  del  registro  di commercio;  d)  dettagliata   dei  capi  d’abbigliamento  e   la    relativa  documentazione  fotografica  qualora  sia  un’uniforme.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  All’istanza  per  l’ottenimento  di un’autorizzazione   di  cui  all’art.  12  e   13  della  legge  devono  essere  allegati:  a)  del  casellario   giudiziale  svizzero  rilasciato   da  non  più  di    tre   mesi;  b)   dell’Ufficio  di  esecuzione  comprovante  l’inesistenza  di attestati  di carenza  di  e di    procedure  fallimentari   a   carico  del  richiedente;  c)   di    un  documento   di    legittimazione  valido;  d)  attestante  il  superamento    degli  esami  previsti  al  termine  della  formazione  specifica;  e)   il   permesso  di soggiorno  che  lo    autorizzi  all’esercizio  dell’attività  lucrativa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’agente  di  sicurezza  o    l’investigatore  indipendente,    oltre  ai  documenti  di  cui    al  cpv.  2    deve  presentare  un’attestazione     comprovante  l’esistenza  di  una     copertura  assicurativa     per  la  responsabilità  civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La    persona  che  risiede  o   che  ha  risieduto    all’estero    nei  5   anni    precedenti  l’istanza,  deve  inoltre  presentare  i  corrispondenti   documenti  rilasciati   dalle   autorità  estere.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’Autorità  competente  può  richiedere  la    presentazione   di ogni  ulteriore  documento  ritenuto  utile  per  valutare  l’adempimento  dei  requisiti  professionali  e    personali,  segnatamente  ai  fini  della    verifica  dell’equivalenza  dei  requisiti  di    coloro   che  provengono   da  altri  Cantoni   o   Stati.  Capitolo  quarto  Impiego   e   aspetto  esteriore
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Impiegato  del  personale  Art.  8  Un’agenzia  può  svolgere     attività  assoggettate  alla  legge     solo  per  le   quali     il  rappresentante  responsabile   ha  ottenuto   l’autorizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Armi
                            Art.  9  1  Il  porto  d’armi  è   ammesso  unicamente  per  le prestazioni  di protezione  di    persone  o   di  beni  seriamente  minacciati  o   per  il   trasporto   securizzato   di    persone,   di    beni  o di    valori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Di  principio  è   ammesso  unicamente  l’impiego  di    armi   da  fuoco   corte  e/o  bastoni  da   combattimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   armi  e   l’equipaggiamento  delle  imprese  di    sicurezza  e   degli  agenti  di    sicurezza  devono  inoltre  conformarsi  con  le    direttive  emanate  dal  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Veicoli
                            Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  veicoli  delle  imprese  di  sicurezza     devono  distinguersi  chiaramente     da  quelli  dell’autorità  e   in    particolare  da  quelli   usati  dalla  Polizia   cantonale   o   dalle   polizie  comunali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’installazione  di luci  blu  e   avvisatori  a   due  suoni  alternati  è   vietato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Uniformi
                            Art.  11  1  Le  eventuali  uniformi   degli   agenti,  gli  stemmi,  gli  emblemi   e le tessere  di    riconoscimento  dell’organizzazione  devono  essere  tali  da  rendere  evidente  che  si    tratti  di agenti  privati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È   in    particolare  fatto  divieto  di    adottare  i  colori  usati  dalla  Polizia  cantonale   o   dalle   polizie  comunali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Unicamente    gli  agenti    autorizzati  ai  sensi  dell’art.  7    della  legge  possono    indossare  l’uniforme  ufficiale.  Gli  altri  collaboratori  dell’agenzia  in servizio   non   possono  indossare   del  vestiario   che  possa  indurre  a   pensare  che  si    tratti   di agenti  autorizzati,  fatta  eccezione  per  il   vestiario   ad   alta   visibilità  necessario  per   svolgere  compiti  di minima  importanza  in    ambito  di circolazione  stradale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tessera  di  legittimazione  Art.  12  1  Sulla  tessera  di    legittimazione  figurano  le    seguenti  informazioni:  a)  di    identificazione;  b)  dell’agente  titolare;  c)   di scadenza  dell’autorizzazione;  d)  di attività  autorizzato;  e)   identificativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    perdita  della  tessera  di  legittimazione  dev’essere    immediatamente  denunciata  a   un    posto  di  Polizia  cantonale.  A   mano  della  copia  del  formulario  di    denuncia  dovrà  poi  essere   richiesto   il rilascio  di  un  duplicato  della   tessera  al    Servizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tessera  di  riconoscimento  Art.  13  1  Sulla  tessera  di    riconoscimento  devono  figurare  i  seguenti  elementi:  a)  dell’agente  titolare;  b)   dell’agenzia   di    sicurezza   e/o  d’investigazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  agenti    di  sicurezza  e  gli  investigatori  hanno  l’obbligo  di  portare  con  sé  la  tessera  di  riconoscimento  della  società   per  cui  stanno  svolgendo   attività  di    sicurezza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   tessera   di riconoscimento  non  riveste  carattere  ufficiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Cani  d’intervento  Art.  14  1  Coloro  che  intendono  impiegare  dei  cani  nell’ambito  di    un’attività  di    sicurezza   ai    sensi  della  legge,  devono  notificarlo  al    Servizio   almeno  15  giorni   prima.  La  notifica   è considerata  completa  solamente  dopo  conferma  scritta  da  parte  del  Servizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  cani  d’intervento,  indipendentemente  dalla  loro   razza,  devono  aver   dapprima  svolto   il   percorso  formativo  previsto  dalle  normative  cantonali   sui   cani  per  le    razze  soggette  a   restrizioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Alla    notifica  deve  essere  allegato  il  preavviso  d’idoneità  rilasciato    dall’Ufficio  del  veterinario  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’Ufficio   del   veterinario  cantonale  comunica  al    Servizio  qualsiasi  motivo  che  potrebbe  comportare  l’inidoneità  all’impiego  del  cane.  Capitolo   quinto  Assicurazione  RC
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Prova  del   contratto  di  assicurazione  Art.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  stipulazione   della  polizza  va  comprovata  da  una   dichiarazione  dell’assicuratore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tale   dichiarazione  deve   indicare  in    maniera  chiara   le    prestazioni  coperte  dalla  polizza  e l’impegno  per  l’assicuratore  di  notificare  tempestivamente  al  Servizio  la  modifica,    la  sospensione  o  la  cessazione  dell’assicurazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Garanzia  minima  Art.  16  Il   titolare    deve    stipulare  una  copertura  assicurativa  di  responsabilità    civile    per    danni  causati  a   clienti  e   a   terzi  nell’esercizio  della   professione,  per  sé e   per  i  propri  dipendenti  e per  i  cani  d’intervento,  dell’importo  minimo  di    5'000'000  di    franchi.  Capitolo  sesto  Formazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Formazione  di  base  Art.  17  Chiunque  eserciti   prestazioni  di    sicurezza  e   di investigazione  ai    sensi  della   legge   deve  aver  seguito  la specifica  formazione  che  lo    abilita   all’esercizio   dell’attività  e della  mansione  per  cui  richiede  l’autorizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Formazione  continua  Art.  18  1  Chiunque   eserciti  prestazioni  di    sicurezza  e   di    investigazione  è   inoltre  tenuto  a   seguire  i  corsi  obbligatori   di formazione  continua  definiti   dall’apposito   regolamento  dipartimentale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Colui  che    ha  lasciato  decadere  un’autorizzazione    ai  sensi  della  legge    e    che    successivamente  chiede  il  rilascio   di un’autorizzazione  dovrà  in ogni   caso  attestare  di aver  seguito  i  corsi  di formazione  continua  definiti  dall’apposito  regolamento  dipartimentale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Formazione  impartita  dalla  Polizia  cantonale  Art.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Centro  regionale  formazione  di  polizia    della  Polizia  cantonale  è  segnatamente  competente  per  le    seguenti   formazioni   specialistiche:  a)   personali;  b)   del  traffico;  c)  del  traffico   fermo  e della   «zona  pedonale».
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Coloro  che   hanno  seguito   una  formazione  specialistica  erogata   da   un  istituto  diverso  dal  Centro  regionale  formazione  di polizia   della  Polizia  cantonale,  se  intendono  ancora   svolgere  tali   compiti,  allo  scadere  dell’autorizzazione   devono  rinnovare   la formazione   ai sensi  del  capoverso  1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disposizioni  relative  alla  formazione  professionale  Art.  20  Il   Dipartimento  dell’educazione,  della   cultura  e   dello   sport  disciplina  le  condizioni  per   il  conseguimento  del  certificato  che  abilita   all’esercizio   della   professione  e   le    modalità   di    svolgimento  della  formazione  continua.  Capitolo  settimo  Banca  dati
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Organo  responsabile  Art.  21  1  L’organo  responsabile  gestisce   la    banca  dati  con  il   supporto  tecnico  del  Centro  sistemi  informativi.  Assolve  in    particolare  i  compiti  seguenti:  a)  dell’utilizzo  e    del  trattamento    dei  dati,  in  maniera  conforme  allo  scopo  e  della   banca  dati,  previsto  dall’art.   5   della  legge;  b)   gli  accessi   interni  alla  banca  dati;  c)   i  diritti  di    accesso;  d)  scritta  e   motivata  di  altre    autorità  dell’amministrazione  cantonale  o  delle  autorità  di polizia   trasmette  loro   i  dati  necessari  all’espletamento  dei  loro   compiti   legali;  e)   che  la banca   dati  sia  regolarmente   aggiornata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  la sicurezza  della  banca   dati  vengono   adottate  le    opportune  misure  tecniche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Catalogo  dei   dati  Art.  22  Il   registro   contiene  i  seguenti  dati  e   documenti:  a)  del  richiedente,   sia  esso  persona  giuridica  o   fisica;  b)  del  test  d’entrata  previsto  dalle  disposizioni  di    cui   all’art.   1   cpv.  2;  c)  in    merito  alla  formazione  di    base  e   continua;  d)  allegata   all’istanza  in    virtù  dell’art.   7;  e)  ricevute  e/o  negate;  f)  e   sanzioni  emanate  nell’ambito  della  presente  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Durata  di  conservazione,  cancellazione  e distruzione  Art.  23  1  La  cancellazione   dei  dati  è effettuata  individualmente  allo  scadere  della  relativa  durata  di  conservazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  dati  destinati   alla  cancellazione  possono  essere  conservati   in forma  anonima   se  necessari  per  scopi  statistici.  Capitolo  ottavo  Disposizioni  varie  e   finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Pubblicità
                            Art.  24  La  pubblicità  dev’essere  fatta   con  discrezione  e   in    termini  veridici,  evitando  in particolare  tutto  ciò  che  possa  far  presumere  che  l’organizzazione  abbia  un  carattere  ufficiale  o   semiufficiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Tasse
                            Art.  25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  tasse  che  il   Servizio  applica   per  ogni   decisione  di    rilascio  di    autorizzazione  sono  le  seguenti:  -  di    sicurezza  o   di    investigazione  fr.  500.–  -   di un’agenzia  fr.  300.  –  -   di    sicurezza  o   investigatore  privato  indipendente  fr.  300.  –  -   di    sicurezza  o   investigatore  privato  alle   dipendenze  di un’agenzia  fr.  250.  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   tasse  che  il   Servizio  applica  per   ogni  decisione   di rinnovo   di    autorizzazione  sono  le    seguenti:  -  di    sicurezza  o   di    investigazione  fr.  400.  –  -   di un’agenzia  fr.  250.  –  -   di    sicurezza  o   investigatore  privato  indipendente  fr.  250.  –  -   di    sicurezza  o   investigatore  privato  alle   dipendenze  di un’agenzia  fr.  200.  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  le autorizzazioni  di    durata  limitata  viene   percepita  una  tassa  ridotta  proporzionalmente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  ogni  decisione  di  rifiuto   o   di revoca  di  autorizzazione  è   percepita  una  tassa  da  100  franchi  a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            500  franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Per  ogni   adeguamento  di    autorizzazione  è   percepita  una  tassa  pari   a 50   franchi,  per  ogni  duplicato  della  tessera   di    legittimazione  viene  esposta  una  tassa  di 30  franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Pubblicazione
                            Art.  26  Le  revoche  delle  autorizzazioni  possono  essere  pubblicate  sul  Foglio  ufficiale  o   in    ogni  altro  modo   utile   per   garantire   l‘informazione  di    tutti  i  terzi   interessati.
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazione
                            Art.  27  Il   regolamento   della  legge   sulle   attività  private  di    investigazione  e   di sorveglianza   del  17  dicembre  1976  è   abrogato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  28  Il   presente  regolamento  è   pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle   leggi  ed   entra  in    vigore  il  1°  giugno   2021.  Pubblicato  nel   BU  2021  ,  125.