Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2022
                            Decreto  esecutivo  concernente  l’imposizione   delle  persone  fisiche valido  per  il   periodo  fiscale 2022  (del  10  novembre  2021)  IL    CONSIGLIO  DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  vista  la legge   tributaria   del  21  giugno  1994  (LT),  in particolare  l’articolo  322,  decreta:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Reddito  da  sostanza  immobiliare;  valore  locativo  (art.  20  LT)  Art.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  locativo  corrisponde  al    valore   di    mercato   della   pigione  per  immobili   dello  stesso  genere  nella  medesima  posizione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   valore  locativo   delle  abitazioni   primarie  corrisponde  mediamente  al    60-70%   del  valore  di    mercato  della  pigione;   in mancanza  di    altri   elementi  utili  al    suo  calcolo,  esso   corrisponde,  di regola,  al 90%  del  valore  di reddito  determinato  dall’Ufficio  di    stima  nella   decisione  di    stima.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Deduzione  delle  spese   professionali  per  attività  lucrativa  dipendente  (art.  25  LT)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  principio  Art.  2  1  Il  contribuente  con  attività  lucrativa  dipendente  può  dedurre    le  spese  necessarie  al  conseguimento  del  proprio  reddito  che  sono  in    rapporto  di causalità  diretta  con   quest’ultimo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Non   è   ammessa   la    deduzione   delle  spese  prese  a   carico  dal  datore  di    lavoro   o da  terzi,  delle  spese  private  causate    dalla    posizione  professionale  del  contribuente  nonché    di  quelle  per  il    suo  mantenimento  e   quello   della  sua  famiglia  (art.  33  lett.   a   LT).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  ambedue  i  coniugi  svolgono  un’attività    lucrativa    dipendente  le  deduzioni  sono  ammesse  per  ciascuno  di    essi;  quando   un  coniuge  aiuta  l’altro  nella   professione,  nel  commercio  o nell’impresa,  le  deduzioni  sono  ammesse  se  esiste  un  rapporto  di    servizio  che  prevede  conteggi   con  le    assicurazioni  sociali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  spese  di  trasporto  Art.  3  1  Sono  considerate  spese  di  trasporto    quelle    causate  al  contribuente    per  trasferirsi  dal  luogo  di    domicilio  a   quello  in    cui  lavora.  Le  relative  deduzioni  sono  stabilite  come  segue:  a)  l’uso  di    mezzi  di trasporto  pubblici:  la    spesa  effettiva;  b)  l’uso  della  bicicletta,   di un  ciclomotore  o di    una  motocicletta  con  targa  di    con  trollo  su  fondo  fino  a   700  franchi  l’anno,  ma  al    massimo   il costo   del  mezzo  di trasporto  pubblico;  c)  l’uso  di una  motocicletta  con  targa  di    controllo   su  fondo  bianco  o   di un’automobile   privata:  spese  del  mezzo  pubblico   disponibile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Eccezionalmente,  se  nessun  mezzo    pubblico    è  a    disposizione  o    se  il   contribuente  non  può  servirsene  (es.  infermità,  distanza  notevole  dalla    più  vicina  fermata,  orario    sfavorevole  ecc.)    è  ammessa  una   deduzione  fino  a   40  cts.   il  km  per  le    motociclette  con  targa  di    controllo  su  fondo  bianco  e  60   cts.  per  le    automobili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   deduzione  per   il   tragitto  di    andata  e   ritorno  a   mezzogiorno  non  può  in    ogni  caso  superare   quella  massima  ammessa   per  i  pasti  consumati  fuori  casa  (15  franchi   al    giorno  o   3’200   franchi  l’anno).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  spese   supplementari   per  doppia  economia  domestica  Art.  4  1  Sono  considerate  spese  supplementari  per  doppia  economia   domestica  quelle  causate  al  contribuente  quando    non  può  consumare  un  pasto  principale  al  proprio  domicilio;  la  relativa  deduzione  è  ammessa  se  il   luogo    di  lavoro  è   a   notevole  distanza  da  quello  di  domicilio  oppure  quando,  per  le  condizioni  imposte  dall’attività  professionale,  la  pausa  per  i  pasti    è    tale    da    non  permettere  al    contribuente  di    rientrare  a   domicilio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   deduzione  è stabilita  come  segue:  a)  rientra  ogni  giorno  al  domicilio,    per  ogni  pasto  principale  consumato  fuori
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  franchi  il  giorno  o    3’200  franchi  l’anno  se  i  pasti    a    mezzogiorno    sono  consumati  fuori  casa;  b)   soggiorna  al    luogo   di    lavoro  durante  i  giorni   lavorativi   ma  rientra  regolarmente  proprio  domicilio   fiscale  il fine  settimana,   per  ogni  pasto  consumato   fuori  casa:  15   franchi,  a   dire  30  franchi  il giorno   o   6’400  franchi  l’anno  se  le medesime   circostanze  sussistono  l’anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  il   costo  dei  pasti  è   ridotto  poiché  consumati  in  parte    o  totalmente  nella  mensa    del  datore    di  capoverso  2   sono  ammesse    solo  misura    della  metà  (7.50  franchi  il   giorno  o   1’600  franchi  l’anno,  rispettivamente  22.50   franchi  il   giorno  o   4’800   franchi  l’anno);  se  la    riduzione  di    prezzo  è   tale  che  il   contribuente  non  ha  palesemente  più  alcuna  spesa  supplementare,  non  è ammessa  alcuna  deduzione  per  quel  pasto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Se  al  luogo    di  lavoro  il   contribuente  dispone    di  un  monolocale  o   di  un  appartamento    munito    di  cucina,  la  deduzione    per    i   pasti    o    il    pasto  ivi  consumati  non  viene  riconosciuta  in  quanto  il  contribuente  non  ha  alcuna  spesa  supplementare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  spese  supplementari  di  alloggio  Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sono  considerate   spese  supplementari  di alloggio  quelle  causate   dal  pernottamento  al  luogo  di    lavoro  quando   il  contribuente  vi   soggiorna   durante  i  giorni  lavorativi  ma   rientra   regolarmente  al  proprio  domicilio  fiscale   il   fine   settimana.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È   ammessa  la  deduzione  dell’effettivo   costo   fino  a   un  massimo   di  800  franchi   per  l’affitto  di  una  camera  e   dell’effettivo  costo  fino  a   un  massimo  di 1’000  franchi   per  l’affitto   di    un  monolocale  o   di un  appartamento  munito    di  cucina  e,  a   titolo  di  spese  di  trasporto,  le  spese  per  il   rientro  regolare  al  domicilio  fiscale  oltre  a quelle  stabilite   dall’articolo  3   per  il trasporto  dalla  propria  abitazione  al    luogo  di  lavoro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  lavoro  a   turni  o   notturno  Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  contribuente  che  svolge    un  lavoro  a   turni  o   di  notte  può  dedurre    per  ogni  giorno  di  lavoro  a   turni  o   di  notte   di  almeno  8   ore  consecutive:  15  franchi  oppure  3’200  franchi   l’anno   se  il  lavoro  a    turni  o  di  notte  è    svolto  tutto  l’anno    e  se  la  spesa  è  effettivamente    sostenuta;  questa  deduzione  non  può    essere    cumulata  con  quelle    per    spese  supplementari  per  doppia  economia  domestica  previste  dall’articolo  4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   totale  dei   giorni  di    lavoro  a turni  o   notturno  deve   essere  attestato  dal  datore  di    lavoro  nel  certificato  di  salario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    lavoro  a   orario  irregolare    è   equiparato    al  lavoro    a   turni,  se  i  due  pasti    principali    non  possono  essere  consumati  a   domicilio  all’ora   consueta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)   altre   spese  professionali  Art.  7  1  Sono  considerate  altre     spese  professionali  quelle  necessarie  all’esercizio  della  professione  che  sono  sopportate  dal  contribuente  per  l’acquisto  di  attrezzi  e   strumenti  di  lavoro  (compresi  hardware  e   software),  di    riviste  e   libri  specializzati,  per  l’uso  di una  camera   privata  a scopi  professionali,  per   abiti  di lavoro,  per  l’usura  particolare  delle  scarpe  e   degli   abiti  di lavoro,   per  lavori  pesanti  ecc.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   relativa   deduzione  è   ammessa   nella   misura   complessiva  di 2’500   franchi  l’anno   oppure  delle  spese  effettive;  in  quest’ultimo  caso  devono  essere  giustificate  la  totalità  delle  spese  e    la  loro  necessità  professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La    deduzione  complessiva    del    capoverso  2  è  dimezzata  se  l’attività  lucrativa  dipendente    è  esercitata  per  meno  di 6   mesi  all’anno   o   con  un  grado  di occupazione  inferiore  al    50%.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  attività  accessoria  Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per     l’esercizio  di   un’attività  lucrativa     accessoria  occasionale  dipendente  e   in  sostituzione  delle  spese   professionali  ammesse  dagli  articoli  precedenti  è accordata   una  deduzione  complessiva  di    800  franchi  l’anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se,  in  luogo    della  deduzione  complessiva    del  capoverso  1,  il   contribuente  fa  valere  spese  più  elevate,  la    totalità  delle   spese  effettive   e   la    loro  necessità  professionale  devono   essere  giustificate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Deduzione  delle  spese   professionali  per  attività  lucrativa  indipendente  (art.   26  LT)  Art.  9     Le  spese  di    formazione  a   fini  professionali  che  non  sono  considerate  come  spese  aziendali  e  professionali  giustificate  possono,  se  ne  adempiono  rientrare  nelle   deduzioni  generali  ai  sensi  dell’articolo   32  capoverso  1 lettera  n   LT.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Spese  di formazione  a   fini  professionali  (art.  32  cpv.  1   lett.  n LT)  Art.  10  Per  spese  di  formazione  a   fini    professionali    si  intendono  le  spese  che  permettono  al  contribuente  di    mantenere  il   suo  posto  di    lavoro,  di    avanzare  professionalmente  o   che  sfociano  in  una  qualifica  professionale  che  permette  di  esercitare  una  nuova  attività    lucrativa  dipendente    o  indipendente  oppure   di    riprenderne  una  già  esercitata   precedentemente.  Le  spese  di    formazione   a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            fini  professionali  includono    le  spese  di  formazione  e   di  formazione  continua,  nonché  le  spese  di  riqualificazione  riguardanti  l’attività   professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Deduzione  per  figli   agli   studi  (art.  34  LT)  Art.  11  1  Per   ogni  figlio  fino  al    28.mo  anno  di età,  al    cui  sostentamento  il   contribuente  provvede  e  che,   senza   beneficiare  di assegni  o   borse  di    studio,  frequenta  una  scuola   o   corsi  di    formazione,  oltre  al    periodo  dell’obbligo,  sono  riconosciute   le    seguenti  deduzioni:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  franchi  se  il    figlio  frequenta  scuole  post-obbligatorie  o  corsi  di  perfezionamento  e il luogo  di domicilio  corrisponde   con  quello   di    sede  della   scuola  o   del  luogo  di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  franchi   se  il   figlio   frequenta  scuole   post-obbligatorie  o   corsi   di    perfezionamento  in Ticino  luogo   di    domicilio  (ove  egli  rientra   giornalmente)   e   quello   di    sede  della  scuola  o   del  luogo  formazione  non  corrispondono;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  franchi   se  il   figlio   frequenta  scuole   post-obbligatorie  o   corsi   di    perfezionamento  in Ticino  luogo    di  domicilio  (ove  egli  non  rientra  giornalmente)  e   quello  di  sede  della    scuola  o   del  di    formazione   non  corrispondono;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  franchi  se  il   figlio    frequenta  scuole  post-obbligatorie    o  corsi    di  perfezionamento  fuori  o   frequenta  studi  d’ordine     accademico     in  Ticino     o  fuori  Cantone  rientrando  a domicilio;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  franchi  se  il   figlio  frequenta  studi  accademici  senza   rientrare  giornalmente   al    domicilio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  tutti   i  casi,  deve  trattarsi  di  scuole,  studi  o   corsi   a tempo  pieno,  estesi  per  la durata  di almeno  due  semestri,  senza  retribuzione  né  indennità  agli   studenti  e   che   rilasciano  un   titolo   o preparano  ad  un  esame  riconosciuto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  assegni  o    borse  di  studio  fino  a    1’000  franchi  l’anno  danno    diritto    all’intera  deduzione  del  capoverso  1;  per  importi    superiori  le  deduzioni  sono  computate    parzialmente,  ma  solo  fino    a  concorrenza  del  risparmio   di imposta  ottenibile   in    caso  di concessione   dell’intera  deduzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Calcolo  delle  aliquote  dell’imposta  alla   fonte  (art.  106,   107  e   111   LT)  Art.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  Divisione   delle  contribuzioni  elabora  le    tabelle  delle  aliquote  per  le    imposte  alla  fonte  conformemente  agli  articoli  106,  107  e   111   LT  e   alle  ordinanze   e   direttive   federali  in    materia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  l’imposta  cantonale  valgono   le seguenti   deduzioni  forfetarie:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.    Contributi  AVS  /  AI  /  IPG  del  salario  lordo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.    Contributi  AD  del  salario  lordo  fino  a  fr.  148’200.-  (massimo  fr. 1’630.20)  del  salario  lordo  da  fr.  148’201.-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.    Contributi  AINP  del  salario  lordo  (massimo  fr. 1’638.-)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.    Contributi  alla  previdenza  professionale  (2°  pilastro)  del  salario  lordo  (massimo  fr. 46’926.-)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.    Deduzione  per  premi  assicurativi  e   interessi  sui  capitali  a   risparmio  (esclusi   i  frontalieri  con  rientro  giornaliero)  del  salario  lordo  per  le    persone  sole  (massimo  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5’200.-)  del  salario  lordo  per  i  coniugi  (massimo  fr. 10’500.-)  del  salario  lordo  per  i  coniugi  con
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  figlio  (massimo  fr. 10’500.-)  del  salario  lordo  per  i  coniugi  con
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  figli  o più  (massimo  fr.  10’500.-)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.    Deduzione  per  spese  professionali  (spese   di  trasporto,  per  pasti  fuori  domicilio  e   per  le    altre   spese  necessarie  alla  professione)  per  frontalieri  con   rientro   giornaliero  con  un  solo  reddito
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10’600.-  per  frontalieri  con   rientro   giornaliero  coniugati  con  doppio   reddito  per  gli  altri   contribuenti  con  un  solo  reddito  per  gli  altri   contribuenti  coniugati  con   doppio  reddito
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.    Deduzione  per  coniugi   con  doppio  reddito
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.    Deduzione  per  figli  11’100.-  per   figlio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   moltiplicatore  medio  comunale  per  gli altri  contribuenti  è del  79%.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Persone  che  esercitano  la    prostituzione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  13  1  Le  persone    che  esercitano  la  prostituzione  ai  sensi  della  legge  sull’esercizio  della  giorno  direttamente  al  gerente  del  locale    erotico.  Se  gli  elementi  imponibili    non  possono    essere  accertati  esattamente   per   mancanza  di    documenti  attendibili,  l’imposta  diventa  definitiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    persone  attive  in  un  appartamento  dispensato  dall’obbligo  autorizzativo  conformemente  all’articolo  14  capoverso  1  LProst    versano    il  citato  importo    direttamente    all’auto  rità  fiscale  negli  stessi  termini  previsti   per  il   gerente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    gerente  del  locale  erotico    ha  l’obbligo  di  trattenere    e    versare  detti  importi  all’autorità  fiscale,  conformemente  a    quanto  previsto    dalla    LProst    e    dalle  direttive    emanate  dalla  Divisione    delle  contribuzioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  14  Il   presente  decreto  esecutivo  è   pubblicato   nel   Bollettino  ufficiale  delle  leggi   ed  entra  in  vigore  il   1°  gennaio  2022.  Pubblicato  nel   BU  2021  ,  316.