Regolamento della legge sull’esercizio delle professioni di fiduciario
                            Regolamento  della  legge  sull’esercizio  delle   professioni  di fiduciario  (RFid)  (del  30  maggio   2012)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  richiamata  la    legge  sull’esercizio  delle  professioni   di    fiduciario  del  1°  dicembre  2009   (LFid);  decreta:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procedura  applicabile  Art.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per    le  procedure    davanti  all’Autorità  di  vigilanza  sull’esercizio  delle  professioni  di  fiduciario  si    applica  la    legge  sulla  procedura  amministrativa  del   24  settembre  2013.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È   riservata  l’applicazione  della  legge  di procedura   per  le contravvenzioni  del  20   aprile  2010  per  il  perseguimento  dell’esercizio   abusivo  da  parte  dell’Autorità  di vigilanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Albo  dei  fiduciari
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  2   cpv.  1   LFid)  Art.  2  Qualora  l’Autorità   di    vigilanza  pubblichi  l’elenco  delle   persone  autorizzate   in    altre  forme  oltre  a   quella  nel   Foglio  ufficiale,  il  fiduciario  può,  mediante  istanza   scritta,  domandare  di    non  figurare  in  tali  ulteriori   elenchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Pubblicazione  dei  regolamenti   e delle  direttive  Art.  3  1  Il  regolamento     sull’organizzazione  e  la  gestione  dell’Autorità  di  vigilanza  sulle  professioni  di  fiduciario  e    il   regolamento  sulle    tasse  dell’Autorità  di  vigilanza    sull’esercizio  delle  professioni  di fiduciario  sono  pubblicati   nel   Bollettino  ufficiale   delle  leggi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  altri  regolamenti  e   le    direttive  sono  pubblicati   nel  sito   internet  dell’Autorità  di vigilanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procedura  di autorizzazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  8   LFid)  Art.  4  L’Autorità  di  vigilanza    stabilisce    l’elenco  dei  documenti  da    allegare    all’istanza    per  il  rilascio  dell’autorizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Titoli  di  studio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  11  cpv.  1   LFid)  Art.  4a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sono  titoli  di    studio  accettati  per  l’autorizzazione  di    fiduciario   commercialista:  a)   il   bachelor   o   il   master  in    scienze   economiche  o   commerciali  o   in    diritto  rilasciati  da  svizzera;  b)  di    economista  aziendale  rilasciato   da  una  scuola  universitaria   professionale  (SUP);  c)  federali  di  esperto  contabile,    di  esperto  fiscale,  di  esperto    fiduciario    e   di  esperto  in  e   controlling;  d)   professionale  in    finanza  e   contabilità  o di fiduciario;  e)  di    economista  aziendale  rilasciato  da  una  scuola  specializzata  superiore  di    economia  SSS);  f)  of  advanced    studies  in  tax  law    rilasciato    da  una  scuola  universitaria  professionale  g)  of   advanced  studies  in   business     law     rilasciato  da     una  scuola  universitaria  (SUP).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  titoli  di    studio  accettati  per  l’autorizzazione   di    fiduciario  immobiliare:  a)   il   bachelor   o   il   master  in    scienze   economiche  o   commerciali  o   in    diritto  rilasciati  da  svizzera;  b)  di    economista  aziendale  rilasciato   da  una  scuola  universitaria   professionale  (SUP);  c)  federale  di    fiduciario  immobiliare;  d)   professionale  federale  (APF)  di    gestore   immobiliare;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Cpv.   modificato  dal  R    18.2.2014;  in vigore   dal  1.3.2014  - BU  2014,  121.
                        
                        
                    
                    
                    
                2
                            Cpv.   modificato  dal  R    22.12.2021;  in    vigore   dal  1.1.2022   -  BU  2021,   406.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Art.  introdotto   dal  R    22.12.2021;  in    vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2021,   406.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  federali  di  esperto  contabile,    di  esperto  fiscale,  di  esperto    fiduciario    e   di  esperto  in  e   controlling;  f)   professionale  in    finanza  e   contabilità  o di fiduciario;  g)  all’albo  OTIA  o   al registro  svizzero  degli   ingegneri  e   degli  architetti  (REG)   nella  parte  h)   federale  di esperto  in    commercializzazione  immobiliare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Copertura  per  la    responsabilità   civile
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  in  generale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  8   cpv.  1   lett.  e   LFid)  Art.  5  1  La  copertura  deve  offrire  la  protezione  contro  le  pretese  di  risarcimento    dei  danni  arrecati  dal  fiduciario  nell’ambito  della  sua  professione;  essa    deve  estendersi  anche  all’attività  di  eventuali  collaboratori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    copertura  per  la  responsabilità  civile  può  essere  prestata  nelle  forme  seguenti,  che    possono  essere  anche  cumulate   fra   di loro:  a)    un’assicurazione    della  responsabilità    civile    stipulata  con  una  compagnia  autorizzata    ad  in    Svizzera;  b)   una   cauzione:  mediante  la    costituzione  in    pegno  di    cartelle   ipotecarie   o   di ipoteche  al    portatore  sopra  fondi  siti  in  Svizzera;  l’Autorità  di  vigilanza  può  chiedere  in  ogni  tempo  che    il   fiduciario  provi  la  reale  consistenza   della  garanzia  ipotecaria;  mediante  fidejussione  solidale  da  parte  di una   banca   autorizzata  ad  esercitare   in    Svizzera;  mediante  la    costituzione  in    pegno  di    polizze  di assicurazione   sulla  vita,  emesse   da  società  autorizzate  ad  esercitare  in  Svizzera,    il   cui  valore  di  riscatto,    accertato  con  dichiarazione  della  società  assicuratrice,  raggiunga  gli importi  di    cui  al    capoverso   3;  mediante  una  polizza  di    assicurazione   di    una  società  autorizzata   ad   esercitare   in Svizzera,  senza  clausole  che  restringano  i  termini  della   cauzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   copertura  minima  deve   ammontare  a:  –  franchi  per  i  fiduciari  commercialisti;  –  franchi  per  i  fiduciari  immobiliari.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  nel  caso  di  persone  giuridiche  Art.  6  Nei  casi  dell’articolo  6   LFid,  qualora  il   fiduciario  non  disponga  di  una  copertura  per  la  responsabilità  civile  estesa  alla  sua  attività  nella   persona  giuridica,  la copertura  per  la    responsabilità  civile  stipulata  dalla  persona  giuridica  deve  coprire   anche  l’attività   del  fiduciario   nella  stessa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Svincolo  della  garanzia
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  procedura  Art.  7  1  In  caso  di stralcio  dall’albo,  la    cauzione   è   svincolata   dopo  la    conclusione  della  procedura  di  pubblicazione  nel  Foglio  ufficiale  della   grida   con  la domanda  di    liberazione   e   la diffida  ai    terzi  di  far  valere    le  loro  pretese    entro  il  termine  di  almeno  un  mese  dalla  prima  pubblicazione,  sotto  perenzione  dei  loro  diritti  sulla  cauzione;  questa    procedura  si  applica  anche  allo    svincolo  della  cauzione  nel  caso  di    sua  sostituzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   grida   è   pubblicata  in modo  analogo   a   quanto  dispone   l’articolo  92  della  legge  di    applicazione  e  complemento  del  Codice  civile  svizzero  del   18  aprile  1911.  La   stessa  può  essere  pubblicata,   in caso  di  morte  del    fiduciario,    congiuntamente    a  quella  per  la  devoluzione    dell’eredità,  purché  sia,  chiaramente  ed   in termini   espressi,  indicato  che  la    diffida  si estende  alle  conseguenze  dell’esercizio  della  professione  di  fiduciario  del  defunto  ed  è    diretta  ad  ottenere  la  liberazione  della  cauzione  prestata  per  detto   esercizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    pretore    assegna  a    chi  ha  notificato    la  pretesa  un  termine    perentorio  di  sessanta    giorni  per  promuovere  l’azione  giudiziaria,  con  l’avvertenza  che  in    caso   di decorrenza   infruttuosa  dello  stesso,  verrà  pronunciato   lo svincolo  della  cauzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  effetti  Art.  8  Spirato  il   termine  della  grida    e   spurgate,    quando  ve  ne  siano,    le  notificazioni    fatte    alla  stessa  e    concernenti  l’esercizio  della  professione  di  fiduciario,  la  cauzione  viene  liberata  con  decisione  dell’Autorità  di vigilanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Diritti  sulla  cauzione  e pretese  non  notificate  o   non  fatte  valere   mediante  azione   giudiziaria
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Cpv.   modificato  dal  R    22.12.2021;  in    vigore   dal  1.1.2022   -  BU  2021,   406.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  9  1  Le  pretese   sulla  cauzione   possono  essere  fatte  valere   dopo  che  una  diffida   a   pagare
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  crediti  contestati  a  carico  della    cauzione    devono  essere  stati  accertati  in  forma  definitiva  dall’autorità  giudiziaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’omessa  notificazione  di  pretese  nella  procedura    di  grida  o  l’omessa    introduzione    dell’azione  giudiziaria  entro  il   termine  di  cui    all’articolo  7   capoverso  3  non  perimono  le  eventuali    pretese  di  natura  civile   concernenti   l’attività  professionale   del  ma  estinguono  il diritto  di    farle  valere  sulla  cauzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obblighi  dell’assicuratore  Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’assicuratore  deve  assumersi  l’obbligo  di    notificare  all’Autorità  di    vigilanza  la    mora   nel  pagamento  dei  premi  entro  quindici  giorni  dal  termine  della  scadenza  e   ogni  altro  caso  che   comporti  la  cessazione  del  contratto;    la  disdetta  del  contratto    non  avrà  effetto  se  non  dopo  un  mese  dalla  notifica  suddetta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  la cauzione,  la liberazione  dell’assicuratore  per  il   tempo  precedente   non  può  avvenire  se non  dopo  la    conferma   della   grida  per  lo svincolo  e   quando  siano  state  liquidate   le    pretese  notificate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rapporto  di  gestione  al Consiglio   di  Stato
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  18  cpv.  4   LFid)  Art.  11  L’Autorità  di vigilanza  presenta  ogni   anno  al    Consiglio  di    Stato  un  rapporto  di gestione,  che  include   il   rapporto  sull’attività  e   sui  conti  annuali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazione
                            Art.  12  Il   regolamento  della  legge  sull’esercizio    delle  professioni  di  fiduciario  del  19  dicembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1984  è   abrogato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  13  Il   presente    regolamento  viene  pubblicato  nel  Bollettino    ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi  e   entra  in    vigore  il   1°  luglio  2012.  Pubblicato  nel   BU  2012  ,  203.