Regolamento della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali
                            Regolamento  della  legge  sulla  collaborazione  fra  la polizia cantonale  e le    polizie comunali  (RLCPol)  1  (del   27  giugno  2012)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  richiamata  la    legge  sulla  collaborazione  fra  la    polizia  cantonale  e   le    polizie   comunali   del  16  marzo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2011  (LCPol),  decreta:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Regioni  di  polizia  comunale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  7   LCPol)  Art.  1  1  Le  sette  regioni  di    polizia  comunale   stabilite   nell’art.  7   cpv.   1   LCPol,   in    applicazione   del  principio  di  coerenza  territoriale    (art.  7    cpv.  2  LCPol)  e    del  principio  di  polizia  di  prossimità,  si  compongono  dei  comuni  elencati  nell’allegato  1   al    presente   regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  ogni  regione  di    polizia  comunale,  il servizio  di    polizia   di    prossimità  è   garantito  da   tutti  i corpi   di  polizia  comunale  strutturati  presenti  nella    stessa,    mentre  il    coordinamento  del  servizio  è  di  competenza  del  corpo  di polizia   del  comune  polo  e   del  suo  comandante  (art.   6   LCPol).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  È   riservato  il   diritto  ad  interventi  d’urgenza,   effettuati  sul  territorio  di    una  regione  differente  a quella  d’appartenenza,  segnatamente  per  osservazione  diretta  od  indiretta  dell’evento    o  coinvolgimento  nello  stesso,  o   su  specifica   richiesta   della   regione  coinvolta  o   della  polizia   cantonale,  quale  autorità  di  coordinamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Competenze  e   compiti  delle  polizie  comunali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  3   LCPol)  Art.  2  1  Previa  ratifica    del  Consiglio    di  Stato,  i   comuni  polo,  cui  compete  il   coordinamento  regionale,  con   i  comuni  provvisti  di    un  corpo  di    polizia  strutturata,  esercitano  le competenze   di    polizia  indicate  nella  sezione  A dell’allegato  2   al  presente  regolamento,  oltre  a competenze  di cui   all’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            107  della  legge  organica  comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  ogni  regione  di polizia  comunale,  con  il coordinamento  del  comune  polo,  tutti   i corpi  della  stessa  sono  chiamati  a garantire   congiuntamente  la    presenza  di    un  servizio  di polizia  di    prossimità,  basato  su  di un   adeguato  effettivo   di    polizia   uniformata  operativa  («agenti»,  ai sensi  dell’art.   3   LCPol)  per  l’adempimento  sull’arco  dell’intera  giornata  (24  ore)  dei  compiti  di    base  di cui  ai    punti  1,    2,    3,    4   e   5.9  dell’allegato  2   (sezione  A).  Le  regioni  di polizia   comunale  sono  tenute   ad   offrire  al    pubblico  i  servizi  residuali  della   sezione  A dell’allegato  2   unicamente  durante   gli  orari  di apertura  degli  uffici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ulteriori    competenze,  di  cui    alla    sezione  B    dell’allegato  2,  possono  essere  attribuite    in  base  alla  specifica  struttura  del    corpo  ed  al  grado    di  formazione  del  personale.  L’eventuale  delega  non  preclude  l’intervento  della  polizia  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  In  caso  di  estensione  di  competenza,    di  cui  al  precedente  capoverso,  l’estensione  avviene  automaticamente  ai    comuni  ed  alle   giurisdizioni  comunali  dei  comuni  convenzionati  (art.   4 LCPol),  e  ciò   perlomeno  sino  al    primo  termine  di disdetta  della  relativa  convenzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le   prestazioni  di polizia,  fornite  sulla  base   delle   competenze  di cui  al cpv.  1 o, in    aggiunta,  di    cui   al  cpv.  3,  devono  rispettare   il   principio  della  parità  di trattamento  (per  territori  e   cittadinanze   toccate),  senza  discriminazione  di sorta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Per  tutte  le    competenze  di polizia  giudiziaria  concernenti  reati  minori  e ricorrenti  in applicazione  del  Codice  di  procedura    penale,  è    necessario  il  preavviso  favorevole  della  competente  autorità  di  perseguimento  penale  (Ministero  pubblico,  Magistrato  dei  minorenni  o   Autorità  amministrativa   con  competenza  penale),  salvo  per  quelle  competenze  direttamente  conferite  ai comuni   da  leggi  speciali  cantonali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Convenzione
                            Art.  3  1  I  comuni  sprovvisti  di un  corpo  di    polizia  strutturato  sono  tenuti   alla  conclusione  di    una  convenzione  (contratto  di prestazione)  con  il comune   polo,  o   con   una  polizia   strutturata  della  propria  regione,  il   criterio   di uniformità  per  tipologia,  quantità   e   qualità  dei  servizi   erogati  (parità  di  trattamento;  art.  2 cpv.  5).
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            Titolo  modificato   dal   R    13.10.2021;  in    vigore   dal  15.10.2021  -  BU  2021,   289.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Cpv.  modificato   dal  R    5.7.2017;  in    vigore  dal  1.9.2017  -  BU  2017,   191.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  comuni  sprovvisti  di  un  corpo  di  polizia  finanziano  l’esecuzione  dei  compiti    di  sicurezza  che  concernono  la  loro     giurisdizione  territoriale,  nel  contesto  regionale,     con     controprestazioni  patrimoniali.  Entità  e natura  delle  controprestazioni  patrimoniali  vengono  liberamente   definite  tra   le  parti,  ritenuto  il   criterio  fondamentale  per  cui  l’entità  del   contributo  deve  poggiarsi  su  di una  base  calcolatoria  pro-capite,   per   principio  riferita  alla  popolazione  residente  in    maniera  permanente.  Nella  formula  calcolatoria  che  porta  all’identificazione  del  costo  pro-capite  delle  prestazioni   di    polizia,  le  parti  possono  ritenere  ulteriori   criteri   oggettivi,  anche  di tipo   qualitativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  caso    di  disaccordo  tra    le  parti    in  relazione  alle  controprestazioni  patrimoniali,  il   fabbisogno  di  servizi  di    polizia  finalizzato  alla  garanzia   di un  adeguato  effettivo  ai sensi  dell’art.  2 cpv.  2,    espresso  in  termini   di    agenti  (art.  3   LCPol),  il relativo  costo  pro  capite,  vengono  calcolati   in    base  ad  una  formula  fattoriale   che  ritenga  quale  elemento  principale   l’imputazione   del  territorio  comunale  e della  popolazione  residente   ad  uno  spazio  funzionale,  così  come  individuato  nella  Scheda  R1   del  Piano  Direttore  cantonale,   ritenuto   un  coefficiente  massimo   di fabbisogno   di    servizi  di    polizia  di    un   agente  di  polizia  uniformato    operativo  ogni    500  unità  di  popolazione  residente  permanente    nelle  zone  centrali  ed  un  coefficiente  minimo  di fabbisogno  di servizi   di    polizia  di    un   agente  di polizia  uniformato  operativo  ogni  2500  unità  di popolazione  residente  permanente  nelle   zone  di    montagna.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il    Dipartimento  delle  istituzioni  regola  per  mezzo  di  un’apposita  direttiva  i  dettagli  del    modello  calcolatorio  fattoriale  di  cui  al  precedente  capoverso,  fondandolo  su  elementi  quantitativi    e  qualitativi.  Tra  gli  elementi   qualitativi  è   prioritario   ponderare  una  maggiore  necessità  di agenti  per  le  zone  di  frontiera    o    laddove  si  manifestano  fenomeni  particolari.  Il   modello  calcolatorio    fattoriale  contenuto  nella  direttiva  trova  parimenti  applicazione  in    caso   di    disaccordo   tra   le    parti  nell’ambito   di  un  eventuale  conferimento,  successivo     all’entrata  in  vigore  della     convenzione,  di  ulteriori  competenze  di    polizia  sulla  base  dell’art.  2   cpv.  3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Ai  corpi  di  polizia  dei  comuni  polo  ed  ai  corpi    di  polizia  comunale  strutturati  sono  di  principio  riconosciuti  gli  stessi    rimborsi    finanziari  in  vigore  per  la  polizia  cantonale.  Il   Dipartimento  delle  istituzioni  regola  con  un’apposita  direttiva  i  dettagli  dei  rimborsi  finanziari  per   le    deleghe  di cui  all’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  cpv.  1   e,    se  del  caso,  delle  singole  deleghe  di cui  all’art.  2   cpv.  3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Il   Consiglio  di    Stato,  prima  di    procedere  alla  ratifica  di    cui  all’art.  3   cpv.  1   LCPol,  verifica   l’insieme  delle  convenzioni  sottoscritte  dal  comune  polo    o  dal  comune  avente    una  polizia  strutturata,  accertando  l’assenza    di  un  finanziamento    eccessivo  ad  opera    dei  comuni  convenzionati  con  lo  stesso  (art.  4   cpv.  3   LCPol).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Revoca  delle  competenze  Art.  4  1  Qualora  l’una   o   l’altra  delle  condizioni  poste  al    momento  della  ratifica  di    cui  all’art.   2   cpv.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  non  fossero  più  soddisfatte,  il    Consiglio    di  Stato  può  in  qualsiasi    momento  decidere,  su  segnalazione  o  in  base    ad  altri  fondati  motivi  d’intervento,  i  provvedimenti  adeguati  per  ovviare  all’inadempienza  riscontrata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  di    manifesta  e ripetuta  inadempienza,  il   Consiglio  di Stato  può  revocare,  immediatamente  o  con  un  congruo  preavviso,  l’esercizio  delle   competenze   conferite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Corpi  misti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  7   cpv.  5   e   6   LCPol)  Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  corpi   di    polizia  composti  da  agenti  di    polizia  cantonale  e   di polizia  comunale,  per  quanto  attiene  alla    collaborazione    e    alla    conduzione,  soggiacciono  alle  condizioni    poste    dalla  speciale  convenzione  sottoscritta  fra  Cantone  e comuni  interessati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  agenti  di  polizia  comunale  sono  soggetti  al  coordinamento  del  servizio,  così  come  previsto  all’art.  1   cpv.  2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    Dipartimento  delle  istituzioni    è    l’autorità  competente    a  sottoscrivere  le  relative  convenzioni    a  nome  del  Consiglio   di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   numero  degli  agenti  di    polizia  cantonale  non  è   conteggiato  nei  minimi  di    cui  all’art.  3   cpv.  3.
                        
                        
                    
                    
                    
                Contestazioni
                            Art.  6  1  Qualsiasi  contestazione  in    relazione   alla  convenzione  o   alle  conseguenze  della  disdetta  deve  essere   sottoposta  ad  un  tentativo   di    conciliazione  d’innanzi  alla   Sezione  degli   enti   locali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  assenza  di    conciliazione,   decide  il   Consiglio  di    Stato  in    prima   istanza  (art.   15  LCPol).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norma  transitoria  Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  comuni   privi  di  un  corpo  di  polizia  comunale  strutturato,  sono  tenuti   a dotarsene  o a  sottoscrivere  un’apposita  convenzione  con  un  comune    dotato  di  un    corpo  di  polizia    comunale
                        
                        
                    
                    
                    
                3
                            Cpv.  modificato   dal  R    5.7.2017;  in    vigore  dal  1.9.2017  -  BU  2017,   191.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Cpv.  modificato   dal  R    5.7.2017;  in    vigore  dal  1.9.2017  -  BU  2017,   191.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            strutturato  della  medesima  regione  (art.  7   LCPol)  o   direttamente  con  il   comune   polo  entro  tre   anni  dall’entrata  in vigore  del  presente  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  di  mancato    adempimento  a   questo  obbligo  il   Consiglio  di  Stato  impone    l’affiliazione  del  comune  interessato  ad  un    corpo  di  polizia    comunale  strutturato  (art.  4   cpv.  4   LCPol),  definendo  contestualmente  i  costi   per   le    prestazioni   fornite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  8  Il   presente  regolamento  è   pubblicato  nel   Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e degli  atti  esecutivi  ed  entra  in    vigore  il   1° settembre  2012.  Pubblicato  nel   BU  2012  ,  253.  Allegato  1  5  (art.  7   LCPol)  REGIONE  I  (Mendrisiotto  sud,  comune  polo  Chiasso)  Chiasso,  Balerna,   Breggia,   Morbio  Inferiore,  Novazzano,  Vacallo.  REGIONE  II   (Mendrisiotto  nord,  comune   polo   Mendrisio)  Mendrisio,  Arogno,   Bissone,  Brusino   Arsizio,   Castel  San  Pietro,  Coldrerio,  Maroggia,   Melano,  Riva  San  Vitale,  Rovio,  Stabio.  REGIONE  III    (Luganese,  comune  polo  Lugano)  Lugano,  Agno,    Malcantone,  Aranno,  Astano,  Bedano,  Bedigliora,  Bioggio,  Cademario,  Cadempino,  Canobbio,    Capriasca,  Caslano,  Collina  d’Oro,  Comano,    Croglio,    Cureglia,    Curio,  Grancia,  Gravesano,    Isone,    Lamone,  Magliaso,    Manno,  Massagno,    Melide,  Mezzovico-Vira,  Miglieglia,  Monteceneri,   Monteggio,  Morcote,  Muzzano,  Neggio,  Novaggio,  Origlio,   Paradiso,  Ponte  Capriasca,  Ponte  Tresa,  Porza,  Pura,  Savosa,   Sessa,  Sorengo,   Torricella-Taverne,  Vernate,  Vezia,  Vico  Morcote.  REGIONE  IV  (Bellinzonese  sud,   comune   polo   Giubiasco)  soppressa  REGIONE  V   (Bellinzonese,  comune  polo  Bellinzona)  Bellinzona,  Arbedo  Castione,  Cadenazzo,  Lumino,  Sant’Antonino.  REGIONE  VI  (Locarnese  est  e   Valle  Maggia,   comune   polo  Locarno)  Locarno,  Avegno    Gordevio,  Bosco  Gurin,  Brione  sopra  Minusio,  Brione  Verzasca,  Campo  Vallemaggia,  Cerentino,  Cevio,     Corippo,     Cugnasco-Gerra,  Frasco,  Gambarogno,  Gordola,  Lavertezzo,  Lavizzara,    Linescio,  Maggia,  Mergoscia,  Minusio,  Muralto,  Onsernone,  Orselina,  Sonogno,  Tenero-Contra,  Terre  di    Pedemonte,  Vogorno.  REGIONE  VII  (Locarnese   ovest,   comune  polo  Ascona)  Ascona,  Brissago,  Centovalli,  Losone,  Ronco   sopra  Ascona.  REGIONE  VIII  (Riviera,  Blenio   e   Leventina,   comune   polo  Biasca)  Biasca,  Acquarossa,    Airolo,  Bedretto,  Blenio,    Bodio,    Dalpe,  Faido,  Giornico,  Personico,    Pollegio,  Allegato  2  6  (art.  3   cpv.  2   LCPol)  Elenco  dei  compiti  conferibili  alle   polizie  comunali  (inclusi  gli  agenti  dei  posti  misti)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Allegato  modificato    dal  R    5.7.2017;    in  vigore  dal    1.9.2017  -  BU  2017,  191;    precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2014,  199.
                        
                        
                    
                    
                    
                6
                            Allegato  modificato  dal  R    23.3.2022;  in  vigore   dal  25.3.2022  -  BU  2022,   71  ; precedenti  modifiche:   BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2019,  145  e   197;  BU  2020,  217;  BU  2021,  289.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A)  Compiti    di  base  (conferiti    automaticamente  con  l’entrata  in  vigore  della    LCPol  e  del  RLCPol)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Circolazione  stradale  (LCStr,  relative  ordinanze   e   LUSN)  Condizioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.1  Tutte  le    competenze  previste  dagli   art.   8  cpv.  1   lett.  b) e   14  LACS  e i  compiti  elencati  dall’art.  6 RLACS
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.2  Incidente  della  circolazione  Incidente  solo  danni  materiali  con  accertamento  dei  fatti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.3  Disciplinamento  generale  e   locale  del  traffico  Secondo  la    prassi   usuale  o in    base  a  singoli  accordi  specifici  con  la    polizia  cantonale,  riservato   l’art.   107  LOC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.4  Sequestro  di  veicoli,  di  licenze  di  condurre   e  di  circolazione  Secondo  quanto  previsto  dagli  art.  54  cpv.  1   LCStr  e   32  OCCS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.5  Segnalazioni  alla  competente  autorità  amministrativa  su  motivi   di  perdurante  inattitudine  alla  guida  Secondo  la    prassi   amministrativa  già  in  vigore  e   in    applicazione  dell’art.  37  OCCS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.6  Utilizzo  di  una  strada  nazionale  assoggettata  alla  tassa   senza  il  contrassegno  necessario   per  il periodo   di  tassazione  Competenza  solo  dopo  il   cartello  stradale  «fine  autostrada»  o   «fine  semiautostrada».
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.7  Utilizzo  di  una  strada  nazionale  assoggettata  alla  tassa   con   il   contrassegno  necessario  per  il   periodo  di  tassazione  non  incollato  direttamente  sul   veicolo   oppure  non  al    posto  prescritto   o   danneggiato  Competenza  solo  dopo  il   cartello  stradale  «fine  autostrada»  o   «fine  semiautostrada».
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Ordine  pubblico  in  generale  Condizioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.1  Controllo  d’identità  In    applicazione   degli   art.  215  cpv.  1   lett.  a)  CPP   e   25  cpv.  1   LPol.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.2  Controllo  all’interno  di  veicoli  In    applicazione   dell’art.  215   cpv.  2   lett.  d)  CPP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.3  Conflitti  domestici  (liti  famigliari  ecc.)  Solo  come  primo  intervento,  ad  esclusione  del  seguito   penale  e  l’eventuale  misura  di    allontanamento  che  rimangono  alla  polizia  cantonale,  fatta  salva  la registrazione  per  il  controllo  di    tutti   gli interventi  effettuati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.4  Servizio  d’ordine  pianificato  in  occasione  di  manifestazioni  pubbliche  Secondo  le    disposizioni  previste  dai  rispettivi  comandi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.5  Mantenimento  dell’ordine  in  occasione  di  manifestazioni  a   rischio  di  violenza  Secondo  le    disposizioni  usuali  o   accordi  particolari  con  la    polizia   cantonale  a  dipendenza  delle  circostanze.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Altri  interventi   particolari  Condizioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.1  Rinvenimento  di cadavere  Solo  come  primo  intervento  per  assicurare  i  luoghi  e   le tracce.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.2  Scomparsa  di  persona  Solo  come  primo  intervento  in  coordinamento  con  la    polizia  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.3  Infortuni  domestici  Solo  come  primo  intervento  per  assicurare  i  luoghi  e   le tracce.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.4  Infortuni  sul   lavoro  Solo  come  primo  intervento  per  assicurare  i  luoghi  e   le tracce.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.5  Interventi  per  ricoveri  coatti  di  persone  bisognose  di assistenza  psichiatrica  Come  intervento  in    supporto  alla  competente  autorità  decidente  (medici,  autorità  tutorie  ed   altre   previste  dall’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  LASP).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.6  Allagamenti  e   scoscendimenti  Solo  come  primo  intervento  per  assicurare  i  luoghi,  le    tracce  e   la  sicurezza  pubblica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.7  Incendi,  esplosioni  e   inquinamenti  Solo  come  primo  intervento  per  assicurare  i  luoghi,  le    tracce  e   la  sicurezza  pubblica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Contravvenzione  alla  LStup  Secondo  le    vigenti  disposizioni  della  normativa  cantonale   e   gli accordi  particolari  con  la    competente   autorità  di  perseguimento  penale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  Attività  amministrative  Condizioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.1  Ricezione  di  denunce  per   smarrimento  di  oggetti  e/o   furto  o   smarrimento  di  documenti  d’identità  Secondo  la    prassi   usuale  già  in vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.2  Ricezione  di  querele  allo  sportello  e servizio  di  consulenza  all’utente  Secondo  quanto  previsto  dall’art.  301  CPP,  trasmettendo   poi  la    querela   alla  polizia  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.3  Sequestro  di  targhe   per  ordine  della   Sezione  della  circolazione  Esecuzione  e   trasmissione  alla  Sezione  della  circolazione  del  rapporto  sull’avvenuto  atto   di sequestro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.4  Notifica  di atti  ufficiali  In    applicazione   dell’art.  85  cpv.  2 CPP  o  su  specifiche  indicazioni  dell’autorità  richiedente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.5  Esecuzione  dello   sfratto  Secondo  le    relative  disposizioni  di    legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.6  Controlli  vari  su  ordine  dell’autorità  cantonale  competente  Secondo  le    indicazioni  specifiche  stabilite  di    caso  in    caso  dall’Autorità   di  perseguimento  penale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.7  Rapporti  e   segnalazioni  varie  a   autorità  cantonali  Se  richiesti  o   dalle  circostanze  o   da  doveri  d’ufficio,   oppure  su  esplicita  richiesta  dell’autorità  cantonale  competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.8  Controlli  e   inchieste  in  materia  di  LStrI  Secondo  le    disposizioni  dell’autorità  cantonale  competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.9  Tutte  le    competenze  previste  dall’art.  36  Lear  e86  RLear
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.10  Controlli  e   inchieste  in  materia  di  legge  di  applicazione  della  legge   federale  sul  commercio  ambulante  (art.  3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.11  Controlli,  inchieste   e   sequestri  in  materia  di  legge  concernente  la raccolta  di funghi  (art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.12  Controlli  e   inchieste  in  materia  di  legge  sulle  prestazioni  private  di  sicurezza  e  investigazione  Verifica  rispetto  normative  LPPS  e  RLPPS  e   in    particolare   lotta   al    lavoro  senza  autorizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.13  Fumare  in locali  chiusi  accessibili  al  pubblico
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.14  Esercizio  del  commercio  ambulante   senza  autorizzazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.15  Offerta  di  merci  o servizi   la cui  vendita  nell’ambito  del  commercio   ambulante  infrange  limitazioni  o divieti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.16  Omissione  di  avere  con  sé  l’autorizzazione  mentre  si  esercita  il commercio  ambulante
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.17  Violazione  dell’obbligo  d’indicare  i  prezzi  o   il  prezzo  unitario  B)  Compiti  ulteriormente  conferibili  (solo    con  apposita  e  specifica  delega  singola  del  Consiglio  di Stato,   d’intesa  con  la    competente  autorità  di  perseguimento  penale)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  Reati  del  CP  perseguiti   a   querela  di  parte  Condizioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.1  Lesioni  semplici  (art.  123  cifra   1   CP)  Quelle  fissate  nella  decisione   di delega.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.2  Vie  di  fatto  (art.  126   cpv.   1 CP)  Quelle  fissate  nella  decisione   di delega.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.3  Furto  di  lieve   entità  (art.  139  cifra  1   e 172ter  CP)  Quelle  fissate  nella  decisione   di delega.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.4  Danneggiamento  (art.  144  cpv.  1   CP)  Quelle  fissate  nella  decisione   di delega.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.5  Diffamazione  (art.  173  CP)  Quelle  fissate  nella  decisione   di delega.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.6  Calunnia  (art.   174  CP)  Quelle  fissate  nella  decisione   di delega.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.7  Ingiuria  (art.   177  CP)  Quelle  fissate  nella  decisione   di delega.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.8  Abuso  di impianti  di  telecomunicazioni  (art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            179septies  CP)  Quelle  fissate  nella  decisione   di delega.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.9  Minaccia  (art.   180  cpv.  1   CP)  Quelle  fissate  nella  decisione   di delega.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.10  Violazione  di  domicilio   (art.   186   CP)  Quelle  fissate  nella  decisione   di delega.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.11  Esibizionismo  (art.  194  CP)  Quelle  fissate  nella  decisione   di delega.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  Altri  reati  Condizioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.1  Inchieste  per  infrazione   (semplice  e  bagatellare)  alla  LStup  Quelle  fissate  nella  decisione   di delega.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.2  Competenza  contravvenzionale  in materia  di  legge  di  applicazione  della   legge  federale  sul  commercio  ambulante  Quelle  fissate  nella  decisione   di delega.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.3  Tutte  le    competenze  previste  dall’art.  20  LProst  e dall’art.   55   RProst,  incluse  le  inchieste  per  esercizio  illecito  della  prostituzione  (art.  199  CP)  Quelle  fissate  nella  decisione   di delega.  LEGENDA  CP:  codice  penale   svizzero  del  21  dicembre   1937  CPP:  codice  di    diritto  processuale  penale   svizzero  del  5   ottobre   2007  (Codice   di    procedura  penale)  LACS:  legge  di    applicazione  alla  legislazione  federale  sulla  circolazione  stradale   e   la tassa  sul  traffico  pesante  del  24  settembre  1985  LASP:  legge  sull’assistenza  sociopsichiatrica  del   2 febbraio  1999  LCStr:  legge  federale   sulla   circolazione   stradale   del  19  dicembre   1958  Lear:  legge  sugli  esercizi  alberghieri   e sulla  ristorazione  del  1. giugno  2010  LOC:  legge  organica  comunale   del  10  marzo   1987  LPol:  legge  sulla  polizia  del  12   dicembre  1989  LStrI:  legge  federale   sugli   stranieri  e   la    loro   integrazione   del  16  dicembre  2005  LStup:  legge  federale   sugli   stupefacenti   e   sulle  sostanze  psicotrope   del  3   ottobre  1951  (Legge  sugli   stupefacenti)  LUSN:  legge  federale   concernente   la    tassa  per  l’utilizzazione  delle  strade  nazionali  del  19  marzo  2010  (Legge  sul  contrassegno  stradale)  OCCS:  ordinanza  sul   controllo  della  circolazione  stradale  del  28  marzo  2007  RLACS:  regolamento  della  legge   cantonale  di    applicazione   alla   legislazione  federale  sulla  circolazione  stradale  del  2 marzo  1999  RLear:  regolamento  della  legge   sugli  esercizi  alberghieri  e   sulla   ristorazione  del  16  marzo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2011