Decreto esecutivo concernente la determinazione e l’ ortografia dei nomi locali nelle misurazioni catastali
                            Decreto esecutivo  concernente la determinazione e l’ ortografia dei nomi locali  nelle misurazioni catastali  (del 22 dicembre 1954)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO  visto  il  decreto  del  Consiglio  federale  concernente  i  nomi  dei  luoghi,  dei  comuni  e  delle  stazioni,  del  5  febbraio 1954;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  richiamato l’ art. 62 del regolamento cantonale del 9 luglio 1935 sulla misurazione catastale,  Art. 1  È istituita una commissione cantonale di nomenclatura composta di 1 presidente e 2 membri.  Art. 2  La commissione è alle dipendenze del dipartimento delle pubbliche costruzioni, ufficio cantonale  delle bonifiche e del catasto.  Il presidente ed i membri sono designati dal Consiglio di Stato, su proposta del Dipartimento delle pubbliche  costruzioni; il periodo di nomina è quadriennale e scade nel mese di giugno dell’ anno successivo a quello  dell’ elezione del Consiglio di Stato.  Le indennità sono quelle fissate dal DE 13 gennaio 1953.  Art. 3  La commissione ha il compito:  a)  di dare ai geometri del registro fondiario incaricati della esecuzione delle misurazioni catastali e dei  raggruppamenti dei terreni, le istruzioni necessarie per l’ accertamento dei nomi locali nonché le norme  da applicare per la determinazione della forma definitiva dei nomi locali che dovranno essere introdotti  negli atti della misurazione catastale, del raggruppamento dei terreni, del registro fondiario, del piano  corografico e nelle carte officiali;  b)  proposti.  Art. 4  Il presidente della commissione può affidare le operazioni previste all’ art. 3 lett. b) a un solo  membro  o  supplente  della  commissione  secondo  l’  importanza  del  lavoro,  tanto  se  comprende  un  solo  comune  o  un  gruppo  di  comuni;  in  casi  speciali  il  presidente  potrà  richiedere  l’  opera  dell’  intera  commissione.  Art. 5  Gli atti della commissione cantonale di nomenclatura, con l’ elenco dei nomi locali accertati e  della loro forma definitiva, dovranno essere conservati nell’ archivio dell’ opera del dizionario dialettale.  Art. 6  È abrogato il decreto esecutivo concernente la determinazione e l’ ortografia dei nomi locali nelle  misurazioni catastali, del 28 febbraio 1939.  Art. 7  federale di giustizia e con la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.  Pubblicato nel BU il 1° febbraio 1955.  Note:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RU 1954, 229.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  Approvato dal Dipartimento federale di giustizia e polizia in data 26.I.1955.