Regolamento del fondo cantonale per la formazione professionale
                            Regolamento  del  fondo  cantonale  per  la    formazione  professionale  (del  13   ottobre   2009)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  richiamate:  -  federale   sulla  formazione  professionale  del  13   dicembre  2002  (LFPr);  -   federale  sulla  formazione  professionale  del   19   novembre  2003  (OFPr);  -  sull’orientamento  scolastico    e  professionale  e  sulla    formazione    professionale    e  del  4 febbraio   1998  (Lorform),  decreta:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Istituzione  e   obbligatorietà
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  36,  cpv.  1   Lorform)  Art.  1  1  È  istituito  il   Fondo  cantonale  per   la    formazione  professionale   (in  seguito  Fondo).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È    dichiarata    obbligatoria  la  partecipazione  al  Fondo  delle  aziende,    agenzie    di  intermediazione  incluse,  tenute,  in  qualità  di datore  di  lavoro,  al  pagamento  dei  contributi   in  base  alla  legislazione  dell’AVS  sulle  retribuzioni   corrisposte  ai    salariati   attivi  nel  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dipartimento  competente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  1,    cpv.  2,    lett.  b   Lorform)  Art.  2  Dipartimento  competente  per  l’applicazione     delle  disposizioni  sul  Fondo  è  il  Dipartimento  dell’educazione,  della  cultura  e    dello    sport  (in  seguito  Dipartimento),    per  il   tramite  della  Divisione  della   formazione  professionale   (in seguito  Divisione).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entità  del   finanziamento  da  parte  del  Fondo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  36,  cpv.  2   Lorform)  Art.  3  1  Il  Fondo  finanzia:  a)  le    spese   residue  riconosciute,  dedotti  i  contributi   federali   e cantonali,   delle  aziende   e delle  organizzazioni  del  mondo  del  lavoro  per  i  corsi  interaziendali;  le  spese    a  carico    delle  aziende    per  le  procedure    di  qualificazione  della    formazione  professionale  di    base;  b)  di    regola,  della  metà  della  tariffa   più  conveniente  le    spese  di trasferta  comprovate  mezzi  pubblici  degli  apprendisti  dall’azienda  alla  scuola     professionale  e  ai   corsi  la Commissione  tripartita  (in  seguito   Commissione)   fissa  i criteri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’entità  del  finanziamento    obbligatorio  o  facoltativo  di  altre    misure  è    fissata  in  analogia  con    le  disposizioni  previste  dalla  legge   e   dal  regolamento   d’applicazione  per  i contributi   del  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  criteri   degli   accordi   intercantonali  definiscono,  di regola,  le spese   residue  riconosciute  per  i corsi  interaziendali  o   le altre  spese.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Modalità  di  richiesta   di finanziamento  delle   misure
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  36f,  lett.  b   Lorform)  Art.  4  1  Le  richieste  di    finanziamento  da   parte  del  Fondo   di    misure  possono  essere   inoltrate:  a)   organizzazioni  del  mondo  del  lavoro;  b)   altri   enti  pubblici  o   privati;  c)   singole  persone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    richieste  sono  da  inoltrare,  entro  il    30  marzo  per    l’anno  successivo  se  ricorrenti,  alla  Commissione  per  il   tramite   della  Divisione,  che  allestisce   un   preavviso  all’indirizzo   della  stessa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sono  finanziabili  solo  misure  che  non   perseguono  uno  scopo  di    lucro   o   di prevalente  promozione  di  iniziative  commerciali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Definizione  dell’aliquota
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  36a,   cpv.  1   Lorform)
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            Lett.   modificata  dal  R    29.3.2011;  in    vigore   dal  1.4.2011  - BU  2011,  183.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Cpv.   modificato  dal  R    29.3.2011;  in vigore   dal  1.4.2011  - BU  2011,  183.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  5  1  La  Commissione  fissa  l’aliquota   del  contributo   entro  il   31  ottobre  per  l’anno  successivo  a)  delle  spese   da  finanziare;  b)  di commissione   per  l’incasso   dei  contributi;  c)  di funzionamento  del  Fondo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   contributo  dovuto  dal  datore  di    lavoro  è calcolato   secondo   le    disposizioni  della  legge  sull’AVS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Incasso  dei   contributi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  36a,   cpv.  2   Lorform)  Art.  6  1  L’incasso  dei    contributi    dovuti  dal  datore  di  lavoro    è  effettuato  dalle    Casse  di  compensazione  AVS/AI/IPG  secondo  le    disposizioni  della   legge   sull’AVS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  contributi  sono  prelevati   quali  supplemento  a   quelli  dell’AVS  e   sono  indicati  separatamente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  contributi  incassati  sono  riversati  al    Fondo   di    regola  con  cadenza  trimestrale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Indennità  alle  casse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  36a,   cpv.  4   Lorform)  Art.  7  3  Per  il    prelievo    dei    contributi  e  per  l’esecuzione  dei  relativi  compiti  alle  Casse  di  compensazione  AVS/AI/IPG  è  corrisposta    un’indennità  pari  al  3%  dei  contributi  fatturati,  ma  almeno  di    300  franchi,  con  possibilità  di    adeguamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Prestazioni  analoghe  per  richieste  di esenzione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  36b,   cpv.  1   Lorform)  Art.  8  Per  richieste  di    esenzione  sono  considerate  analoghe  le    prestazioni:  a)    di  un  altro  fondo  o  di  un  fondo    paritetico    cantonale  se  essi  finanziano  le    spese   residue  riconosciute,  dedotti  i  contributi   federali   e cantonali,   delle  aziende   e delle  organizzazioni  del  mondo  del  lavoro  per  i  corsi  interaziendali;  le  spese    a  carico    delle  aziende    per  le  procedure    di  qualificazione  della    formazione  professionale  di    base;  le  spese    di  trasferta  degli  apprendisti  dall’azienda  ai  corsi  interaziendali  e  a    scuola  in  ragione  dei   criteri  fissati  dalla  Commissione;  4  b)  aziende  se  esse  finanziano  cumulativamente,  senza  alcun  contributo    cantonale  o  le    spese   per  un   proprio  centro  di    formazione  aziendale  o   interaziendale,  in    cui  si svolgano  integralmente  anche   i  corsi  interaziendali;  le  spese    a  carico    delle  aziende    per  le  procedure    di  qualificazione  della    formazione  professionale  di    base;  le  spese    di  trasferta  degli  apprendisti  dall’azienda  ai  corsi  interaziendali  e  a    scuola  in  ragione  dei   criteri  fissati  dalla  Commissione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Inoltro  di  richieste  di  esenzione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  36b,   cpv.  2)  Art.  9  1  La  richiesta  di  esenzione  dalla  partecipazione  al  Fondo,  con  le  relative  motivazioni,  deve  essere  inoltrata     alla  Commissione  dalle  organizzazioni  del  mondo  del  lavoro  della  professione  o   del  settore  professionale  entro  il 30  giugno  per   l’anno  successivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    Commissione  può    richiedere  alle    organizzazioni  del    mondo    del  lavoro  supplementi  di  informazione  alla  richiesta  e    la  relativa    documentazione,    che  devono    essere  inderogabilmente  forniti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Aliquota  del  contributo  del  Cantone
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  36c  Lorform)  Art.  10  Il  contributo     del  Cantone  o  della     Confederazione  alle     misure  al   beneficio  del  finanziamento  del     Fondo     è  erogato  alle  aliquote     normalmente  previste  dalla  legge  e  dal  regolamento  d’applicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Gestione  del  fondo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  36d,   cpv.  1   Lorform)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Art.  modificato  dal  R    29.3.2011;  in    vigore   dal  1.4.2011  -  BU  2011,  183.
                        
                        
                    
                    
                    
                4
                            Numero   modificato   dal   R    29.3.2011;  in    vigore   dal  1.4.2011  - BU  2011,  183.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Numero   modificato   dal   R    29.3.2011;  in    vigore   dal  1.4.2011  - BU  2011,  183.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  11  Il   conto  di    bilancio  per   la    gestione  del   Fondo   è   attribuito  all’Ufficio  amministrativo,  delle  finanze  e   del  controllo  della  Divisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Composizione  e funzionamento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            della  Commissione  tripartita
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  36d,   cpv.  2   Lorform)  Art.  12  1  La  Commissione  è composta   di    9   membri,   di    cui:  a)   in    rappresentanza  dello  Stato,  fra  cui  il   presidente;  b)    in  rappresentanza    delle  organizzazioni  del  mondo  del  lavoro    imprenditoriali  (primario,  e   industria,  commercio  e   amministrazione,  sanità,   socialità  e arte);  c)   in    rappresentanza  delle  organizzazioni   del  mondo   del  lavoro  sindacali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   Commissione  si    dà  un  proprio  regolamento  interno  per  il   funzionamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  le indennità   della  Commissione  fa  stato  il   Regolamento  concernente  le commissioni,  i  gruppi  di  lavoro  e   le    rappresentanze  presso  enti  di    nomina   del  di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Esenzione:  comunicazione  alle   Casse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            di  compensazione  AVS
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  36f  lett.  a   Lorform)  Art.  13  1  La  Commissione  decide  le  richieste  di  esenzione  e  ne    dà    comunicazione  alla  Divisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    Divisione  trasmette  alle  Casse  di  compensazione    AVS/AI/IPG  entro  il   31    ottobre  per  l’anno  successivo  la    lista  nominativa   dei  datori  di    lavoro  che:  a)   oggetto   di    esenzione  e   la    misura  della   stessa;  b)   sono  più  al    beneficio   dell’esenzione  dal  pagamento  del  contributo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Servizio  responsabile  dell’esecuzione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  36f,  lett.  d   Lorform)  Art.  14  1  Responsabile  dell’esecuzione  delle  decisioni  della  Commissione    del  Fondo  è  il  servizio  Amministrazione   del  Fondo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il     servizio  è  gestito     da  un  Amministratore  del     Fondo,  i   cui  compiti     sono  stabiliti     dalla  Commissione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Raccolta  dei   dati   sulle   aziende
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  36f,  lett.  e)  Art.  15  1  Le  Casse  di  compensazione  AVS/AI/IPG    trasmettono  annualmente    agli  organi  del  Fondo,  entro  i  limiti  delle    disposizioni  applicabili  in  materia  di  comunicazione  dei  dati    secondo  la  legislazione  AVS,  l’ammontare  dei  contributi  fatturati  e   incassati  a  favore  del  Fondo  per  l’anno  di  riferimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  casi   eccezionali,  le aziende   sono  tenute,  su  richiesta,  a   fornire  direttamente  alla  Divisione  tutte  le  informazioni  necessarie  all’assoggettamento,  alla   determinazione  e   alla  riscossione  delle   quote  obbligatorie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disposizioni  penali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  36f,  lett.  f  Lorform)  Art.  16  1  Sono  applicabili  per  analogia  le    disposizioni  penali  previste  dalla  legge  sull’AVS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   Cassa  AVS/AI/IPG   può   infliggere   una  multa  fino  a   10'000  franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Contenzioso
                            Art.  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per   le    contestazioni  relative  alla  fissazione  e   alla  riscossione   dei  contributi   si    applica  la  legislazione  sull’AVS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  le  contestazioni  relative    alle    prestazioni  si  applica  la  Lorform  e    il   presente  regolamento  d’applicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  18  Il    presente    regolamento  è  pubblicato    nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e    degli  atti  esecutivi  ed  entra  in vigore  il   1°  ottobre  2009.  Pubblicato  nel   BU  2009  ,  455.