Regolamento concernente l’esercizio della professione di estetista (813.650)
Regolamento concernente l’esercizio della professione di estetista (813.650)
Regolamento concernente l’esercizio della professione di estetista
Regolamento concernente l’esercizio della professione di estetista (del 5 luglio 1995) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO gli articoli 53, 66 e 79 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario aprile 1989 (Legge sanitaria); decreta: Definizione
1 L’esercizio della professione di estetista ai sensi del presente regolamento consiste delle seguenti prestazioni: drenaggio linfatico a fini estetici; epilazione elettrica e/o elettrocoagulazione; estrazione dei grani di miglio; trucco permanente, semi-permanente e simili; 1 microblading; 2 microneedling; 3 utilizzo di dispositivi iniettabili (completamente riassorbiti entro 30 giorni). 4 Qualifiche professionali: a) estetista diplomato/a (maestria)
2 5 Per ottenere l’autorizzazione per l’esecuzione delle prestazioni di cui all’art. 1 sono i seguenti titoli, diplomi e corsi: a) drenaggio linfatico a fini estetici; Estetista con attestato professionale federale Estetista AFC con corso AESI o equivalente b) epilazione e/o elettrocoagulazione; Estetista con attestato professionale federale Estetista AFC con corso AESI o equivalente c) estrazione dei grani di miglio; Estetista con attestato professionale federale Estetista AFC d) trucco permanente, semi- permanente e simili (introduzione a fini di elementi pigmentali a livello dello strato basale del derma); Derma-pigmentologa con attestato professionale federale Estetista AFC con corso AESI o equivalente e) microblading; Derma-pigmentologa con attestato professionale federale Estetista AFC con corso AESI o equivalente f) microneedling; Estetista con attestato professionale federale / indirizzo «estetica medica» Estetista AFC con corso AESI o equivalente g) utilizzo di dispositivi iniettabili (completamente riassorbiti entro
30 giorni); Estetista con attestato professionale federale / indirizzo «estetica medica» con corso AESI o equivalente Estetista AFC con corso AESI o equivalente
6 Autorizzazione
3 L’autorizzazione prevista dall’art. 54 della Legge sanitaria per l’esercizio della di estetista dall’Ufficio di sanità a chi è in possesso dei titoli di studio dall’art. 2 di questo regolamento.
1 Lett. modificata dal R 11.7.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 292.
2 Lett. modificata dal R 11.7.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 292.
3 Lett. modificata dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 419; precedente modifica: BU
2018, 292.
4 Lett. introdotta dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 419.
5 Art. modificato dal R 11.7.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 292.
Domanda di autorizzazione
4 7 La domanda di autorizzazione deve essere corredata dei seguenti documenti: attestato o diploma specifico ai sensi dell’art. 2; estratto del casellario giudiziale; certificato medico di idoneità psico-fisica; per chi ha esercitato in altri Cantoni della Svizzera, le rispettive autorizzazioni. Locali
5 1 Le attività di estetista possono essere svolte esclusivamente in un istituto con locali e con attrezzature idonee a garantire le condizioni igienico-sanitarie e la sicurezza degli
2 L’istituto è diretto da un’estetista ammesso/a al libero esercizio, che deve essere presente negli di apertura al pubblico. Istituto di estetista
6 Prima dell’apertura e quando necessario i locali dell’istituto sono esaminati dell’Ufficio di sanità che rilascia un certificato di idoneità. Denominazione
7 All’esterno di ogni istituto di estetista dovrà figurare in modo chiaro e visibile il nome responsabile. Norma transitoria
8 1 L’estetista che non dispone dell’attestato di capacità ma che documenta di aver per almeno nove anni una delle attività di cui all’art. 1 prima dell’entrata in vigore di regolamento, è autorizzato/a ad eseguire queste prestazioni anche in proprio.
2 L’istanza per l’ottenimento dell’autorizzazione di cui al cpv. 1 deve essere presentata all’Ufficio di entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento. Norma transitoria della modifica del 4 luglio 2018
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1 Ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione per l’esecuzione delle prestazioni di cui
1 lett. a), b), c) e f) è parimenti riconosciuto il titolo di «estetista con diploma federale» o se lo stesso è stato rilasciato o riconosciuto dalla Segreteria di Stato per la la ricerca e l’innovazione (SEFRI) prima del 1° agosto 2018.
2 Ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione per l’esecuzione delle prestazioni di cui all’art. 1 lett. d), e g) è parimenti riconosciuto il titolo ai sensi del cpv. 1, a condizione che l’istante abbia inoltre il relativo corso proposto dall’Associazione estetiste della Svizzera italiana (AESI) o
9 Entrata in vigore
9 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.
10 nel BU 1995 , 328.
7 Art. modificato dal R 11.7.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 292.
8 Art. introdotto dal R 11.7.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 292.
9 Cpv. modificato dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 419.