Regolamento concernente l’esercizio della professione di estetista
                            Regolamento  concernente   l’esercizio  della  professione di  estetista  (del  5   luglio  1995)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  gli  articoli  53,  66  e   79  della  Legge  sulla  promozione   della  salute   e   il   coordinamento   sanitario  aprile  1989   (Legge  sanitaria);  decreta:  Definizione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’esercizio  della  professione  di  estetista  ai  sensi    del  presente  regolamento  consiste  delle   seguenti  prestazioni:  drenaggio  linfatico  a fini  estetici;  epilazione  elettrica  e/o  elettrocoagulazione;  estrazione  dei  grani  di miglio;  trucco  permanente,  semi-permanente  e   simili;  1  microblading;  2  microneedling;  3  utilizzo  di    dispositivi  iniettabili  (completamente  riassorbiti  entro  30  giorni).  4  Qualifiche  professionali:  a)  estetista   diplomato/a   (maestria)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  5  Per  ottenere  l’autorizzazione  per  l’esecuzione    delle  prestazioni  di  cui  all’art.  1    sono  i  seguenti  titoli,  diplomi  e   corsi:  a)  drenaggio  linfatico  a fini  estetici;  Estetista  con  attestato  professionale  federale  Estetista  AFC  con  corso   AESI   o   equivalente  b)  epilazione  e/o  elettrocoagulazione;  Estetista  con  attestato  professionale  federale  Estetista  AFC  con  corso   AESI   o   equivalente  c)  estrazione  dei  grani  di miglio;  Estetista  con  attestato  professionale  federale  Estetista  AFC  d)  trucco  permanente,   semi-  permanente  e   simili  (introduzione  a  fini  di    elementi  pigmentali   a  livello  dello   strato  basale  del  derma);  Derma-pigmentologa  con   attestato  professionale  federale  Estetista  AFC  con  corso   AESI   o   equivalente  e)  microblading;  Derma-pigmentologa  con   attestato  professionale  federale  Estetista  AFC  con  corso   AESI   o   equivalente  f)  microneedling;  Estetista  con  attestato  professionale  federale  /  indirizzo   «estetica  medica»  Estetista  AFC  con  corso   AESI   o   equivalente  g)  utilizzo  di    dispositivi  iniettabili  (completamente  riassorbiti  entro
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  giorni);  Estetista  con  attestato  professionale  federale  /  indirizzo   «estetica  medica»  con   corso  AESI  o   equivalente  Estetista  AFC  con  corso   AESI   o   equivalente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Autorizzazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorizzazione     prevista  dall’art.  54     della  Legge     sanitaria  per     l’esercizio  della  di  estetista  dall’Ufficio  di  sanità  a    chi    è  in  possesso  dei  titoli  di  studio  dall’art.   2   di    questo  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Lett.   modificata  dal  R    11.7.2018;  in    vigore   dal  1.9.2018  - BU  2018,  292.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Lett.   modificata  dal  R    11.7.2018;  in    vigore   dal  1.9.2018  - BU  2018,  292.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lett.  modificata  dal  R    14.11.2018;  in  vigore  dal  16.11.2018  - BU  2018,   419;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2018,  292.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Lett.   introdotta   dal  R    14.11.2018;  in    vigore  dal  16.11.2018  - BU  2018,  419.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Art.  modificato  dal  R    11.7.2018;  in    vigore   dal  1.9.2018  -  BU  2018,  292.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Domanda  di  autorizzazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  7  La  domanda  di    autorizzazione   deve   essere  corredata  dei  seguenti   documenti:  attestato   o   diploma   specifico  ai    sensi  dell’art.   2;  estratto  del  casellario  giudiziale;  certificato  medico  di    idoneità  psico-fisica;  per  chi  ha  esercitato   in    altri  Cantoni  della   Svizzera,  le    rispettive   autorizzazioni.  Locali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  1  Le  attività  di  estetista  possono  essere  svolte  esclusivamente    in  un  istituto  con  locali  e   con  attrezzature   idonee   a   garantire  le  condizioni  igienico-sanitarie  e   la  sicurezza  degli
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’istituto   è   diretto   da  un’estetista   ammesso/a  al  libero  esercizio,  che  deve  essere  presente   negli  di apertura  al pubblico.  Istituto  di  estetista
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Prima  dell’apertura  e  quando  necessario  i  locali  dell’istituto  sono  esaminati  dell’Ufficio   di sanità  che  rilascia  un  certificato  di idoneità.  Denominazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  All’esterno  di  ogni  istituto  di  estetista  dovrà  figurare  in  modo    chiaro    e   visibile  il   nome  responsabile.  Norma  transitoria
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  1  L’estetista    che    non  dispone    dell’attestato  di  capacità  ma    che  documenta  di  aver  per    almeno    nove  anni    una  delle    attività  di  cui  all’art.  1  prima  dell’entrata  in  vigore  di  regolamento,  è autorizzato/a  ad  eseguire   queste  prestazioni  anche  in    proprio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’istanza  per  l’ottenimento   dell’autorizzazione  di    cui  al    cpv.  1   deve  essere  presentata  all’Ufficio  di  entro   6   mesi  dall’entrata  in vigore   del  presente  regolamento.  Norma  transitoria   della   modifica  del   4   luglio  2018
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Ai  fini    dell’ottenimento  dell’autorizzazione  per    l’esecuzione  delle    prestazioni  di  cui
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   lett.  a),  b),  c)  e   f)    è   parimenti  riconosciuto  il  titolo  di  «estetista    con  diploma    federale»  o  se  lo  stesso  è  stato    rilasciato    o  riconosciuto  dalla  Segreteria  di  Stato    per  la  la    ricerca  e l’innovazione  (SEFRI)  prima  del  1°  agosto   2018.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ai  fini   dell’ottenimento   dell’autorizzazione  per  l’esecuzione  delle  prestazioni   di    cui   all’art.  1 lett.   d),  e   g)  è   parimenti  riconosciuto  il titolo   ai  sensi  del  cpv.   1,  a condizione   che   l’istante  abbia   inoltre  il    relativo  corso  proposto    dall’Associazione  estetiste  della  Svizzera  italiana  (AESI)  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Entrata  in  vigore
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Il    presente    regolamento    è    pubblicato    nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi    e    degli  atti  del  Cantone  Ticino   ed  entra  immediatamente   in    vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  nel   BU  1995  ,  328.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Art.  modificato  dal  R    11.7.2018;  in    vigore   dal  1.9.2018  -  BU  2018,  292.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Art.  introdotto   dal  R    11.7.2018;  in    vigore  dal  1.9.2018   -  BU  2018,   292.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Cpv.   modificato  dal  R    14.11.2018;  in    vigore   dal  16.11.2018  - BU  2018,  419.