Regolamento delle Preture
                            Regolamento  delle Preture  (dell’11 novembre 2003)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  d e c r e t a :  Sezione 1  Norme generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Funzionamento dell’ufficio della Pretura
Art. 1
                            1  La   Pretura   è   diretta   dal   Pretore.   Egli   è   responsabile   del   buon   funzionamento  dell’ufficio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’aggiornamento delle cause è stabilito dal Pretore, il quale provvede che le stesse si svolgano e  siano definite il più sollecitamente possibile nei termini fissati dalla legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                Organizzazione degli incarti
a) Registrazione informatica
Art. 2
                            1  Le  petizioni  e  le  istanze,  appena  giunte,  vengono  registrate  nell’apposito  supporto  informatico, secondo le indicazioni della Divisione della giustizia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Vengono  immediatamente  cancellate  le  petizioni  o  istanze  decise  o  tolte  per  desistenza,  transazione o compromesso, o per mancato anticipo delle spese.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) Timbratura e numerazione degli atti di causa
Art. 3
                            1  Gli  atti  e  i  documenti  prodotti  sono  timbrati  con  la  data  di  ricezione  (giorno,  mese,  anno) dalla Pretura, la quale provvede pure ad indicare su di essi, l’incarto al quale appartengono.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I documenti degli interventi sono numerati con le cifre romane. Negli incidenti conservano la serie  del merito.  Art. 4  ...  1
                        
                        
                    
                    
                    
                Atti
a) Estratti e copie
Art. 5
                            La  Pretura,  entro  5  giorni,  rilascia  alle  parti  che  non  la  dispensano  espressamente,  copia  delle  perizie  e  dei  verbali,  che  non  fossero  già  stati  consegnati  al  termine  dell’udienza.  E`  vietato consegnare gli originali.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) Custodia
Art. 6
                            1  La Pretura è responsabile della custodia dei documenti e degli atti di causa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nessun atto o documento può essere ritirato senza la firma di persona autorizzata al ritiro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La consegna delle copie degli allegati destinate alla Pretura è vietata.
                        
                        
                    
                    
                    
                c) Restituzione
Art. 7
                            Terminata la causa, se le parti non ritirano i rispettivi documenti entro otto giorni dalla  crescita in giudicato, la Pretura deve rimetterli a chi di diritto, a mezzo raccomandata, ed è sciolta  da ogni responsabilità.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rendiconto
Art. 8
                            1  Alla  fine  di  ogni  anno  il  Pretore  rassegna  alla  Divisione  della  giustizia  un  rendiconto  del movimento delle cause ed un rapporto sull’andamento generale della Pretura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel corso dell’anno la Divisione della giustizia potrà inoltre ingiungere alle Preture l’allestimento di  rendiconti   straordinari,   intesi   a   dimostrare   il   lavoro   compiuto   e   l’osservanza   dei   termini,  segnatamente nelle procedure sommarie e accelerate.  Sezione 2  Organizzazione della Pretura di Lugano
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Art. abrogato dal R 7.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 510.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ripartizione delle cause tra le Sezioni
Art. 9
                            1  La  Pretura  del  Distretto  di  Lugano  è  suddivisa  in  sei  Sezioni.  Ciascun  Pretore  dirige  una Sezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le cause sono ripartite tra le Sezioni nel modo seguente:  2  a)  Loreto e Molino Nuovo del Comune di Lugano, ad esclusione delle cause assegnate alle  Sezioni 4, 5 e 6;  3  b)  nonché  nei  Comuni  dei  Circoli  della  Magliasina,  di  Agno,  di  Sessa,  di  Sonvico,  di  Vezia  tranne  i  Comuni  di  Sorengo  e  Massagno,  di  Breno,  di  Capriasca  e  di  Taverne,  ad  esclusione delle cause assegnate alle Sezioni 4, 5 e 6;  c)  Carabbia,  Cureggia,  Davesco-Soragno,  Gandria,  Pambio-Noranco,  Pazzallo,  Pregassona  e Viganello del Comune di Lugano, ad esclusione delle cause assegnate alle Sezioni 4, 5  e 6;  d)  e)  f)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  cause  in  materia  di  diritto  di  famiglia  sono  attribuite  dal  Presidente  alternativamente  alle  Sezioni  4  e  6.  I  procedimenti  cautelari  e  di  merito  sul  medesimo  oggetto  devono  essere  attribuiti  alla stessa Sezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le cause di competenza della Pretura a seguito di una proroga convenzionale della giurisdizione  sono attribuite dal Presidente alle Sezioni 1, 2 e 3, secondo il loro ordine di entrata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Alla ripartizione prevista dai cpv. 2 a 4 può essere derogato su decisione del Presidente qualora  la natura del procedimento, la sua connessione con altri procedimenti o con la materia attribuita ad  altre Sezioni o la suddivisione equitativa del lavoro lo giustifichino.
                        
                        
                    
                    
                    
                Assegnazione delle Sezioni
Art. 10
                            1  I  Pretori  designano  i  singoli  magistrati  preposti  alle  sei  Sezioni,  garantito  il  diritto  preferenziale di opzione dei magistrati in base all’ordine di anzianità di carica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Presidente provvede alla relativa pubblicazione nel Foglio ufficiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Impedimento legale del Pretore
Art. 11
                            In caso di impedimento legale del Pretore e del Pretore aggiunto competenti la causa è  devoluta ad altro Pretore o Pretore aggiunto nel modo seguente:  4  a)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2     Cpv.  modificato  dal  R  7.12.2010;  in  vigore  dal  1.1.2011  -  BU  2010,  510;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                2004, 162.
3
                            Lett. modificata dal R 30.3.2004; in vigore dal 5.4.2004 - BU 2004, 162.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Frase modificata dal R 7.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 510.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  c)  d)  e)  f)  Art. 12  ...  5
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenza per la ripartizione delle cause
Art. 13
                            La  ripartizione  delle  cause  in  entrata  fra  i  sei  Pretori  è  effettuata  dal  presidente  sulla  base dell’art. 1 del presente Regolamento, il quale fa apporre in calce o a tergo della petizione o  dell’istanza l’indicazione della Sezione competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Primo atto di causa e successivi
Art. 14
                            Il primo atto di causa va genericamente indirizzato alla Pretura del Distretto di Lugano,  mentre i successivi atti devono essere presentati alla Sezione competente.  Art. 15  ...  6
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 16
                            1  Sono abrogati:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  presente  Regolamento  è  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi  ed  entra in vigore immediatamente.  7  Pubblicato nel BU  2003  , 322.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Art. abrogato dal R 7.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 510.
                        
                        
                    
                    
                    
                6
                            Art. abrogato dal R 7.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 510.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Entrata in vigore: 21 novembre 2003 - BU 2003, 322.