Decreto esecutivo che istituisce la Commissione cantonale dei sentieri
                            Decreto esecutivo  che istituisce la Commissione cantonale dei sentieri  (del 6 giugno 2001)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  visto l’articolo 4 della Legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici del 9 febbraio 1994  d e c r e t a :
                        
                        
                    
                    
                    
                Commissione cantonale dei sentieri
Art. 1
                            È  istituita  una  Commissione  cantonale  dei  sentieri  (in  seguito  CCS)  che  coadiuva  il  Dipartimento  nell’adempimento  delle  sue  competenze  di  cui  all’art.  4  cpv.  1  della  Legge  sui  percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici.
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
Art. 2
                            La Commissione ha lo scopo di coordinare le attività di manutenzione e di sistemazione  della  rete  dei  sentieri  sul  territorio  cantonale  svolte  dagli  Enti  turistici  locali  (ETL)  come  pure  di  definire la relativa segnaletica.
                        
                        
                    
                    
                    
                Compiti
Art. 3
                            La CCS svolge i seguenti compiti:  (1)   stabilisce i criteri e le modalità per la manutenzione e la sistemazione della rete;  (2)   adotta  criteri  uniformi  per  l’applicazione  della  normativa  federale  in  materia  di  segnaletica  e  (3)   stabilisce i criteri per la raccolta uniforme e coordinata dei dati per la digitalizzazione della rete  (4)   coordina  i  programmi  annuali  e  rassegna  il  Programma  al  Dipartimento  almeno  un  mese  (5)   raccoglie le informazioni sullo stato della rete e della segnaletica;  (6)   favorisce lo scambio di conoscenze ed esperienze nella materia così come di mezzi di cui non  (7)   su   delega   degli   ETL   può   coordinare   o   eseguire   interventi   speciali   di   manutenzione,
                        
                        
                    
                    
                    
                Composizione
Art. 4
                            La CCS è composta:  -  -  -  Art. 5  Essa  è  assunta  dal  rappresentante  della  Sezione  dei  trasporti,  che  si  avvale  di  un
                        
                        
                    
                    
                    
                Sedute
Art. 6
                            La CCS si riunisce su convocazione del Presidente.  Delibera alla presenza della maggioranza dei membri.
                        
                        
                    
                    
                    
                Regole di decisione
Entrata in vigore
Art. 8
                            Il  presente  Decreto  esecutivo  è  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.  1  Pubblicato nel BU  2001  , 129.
                        
                        
                    
                    
                    
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                            Entrata in vigore: 8 giugno 2001 - BU 2001, 129.