Legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali
                            Legge  sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale  e dalle polizie comunali  (LPDPpol)  (del 13 dicembre 1999)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  -  -  d e c r e t a :  TITOLO I  Norme generali
                        
                        
                    
                    
                    
                A. Scopo
Art. 1
                            La  presente  legge  tutela  i  diritti  fondamentali,  in  particolare  la  personalità  e  la  sfera  privata  delle  persone  i  cui  dati  sono  elaborati  dalla  polizia  cantonale  o,  nell’ambito  di  deleghe  o  collaborazioni, dalle polizie comunali (in seguito polizia).
                        
                        
                    
                    
                    
                B. Campo di applicazione
I. Principio
Art. 2
                            1  La legge si applica all’elaborazione di dati personali che sono utili alla prevenzione, alla  ricerca  e  alla  repressione  dei  reati  e  ai  compiti  di  protezione  e  sicurezza  in  genere  svolti  dalla  polizia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  quanto  non  previsto  dalla  presente  legge,  è  applicabile  la  Legge  sulla  protezione  dei  dati  personali del 9 marzo 1987 (LPDP) e il relativo regolamento d’applicazione (RLPDP).
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Eccezioni
Art. 3
                            La  legge  non  si  applica  alle  elaborazioni  temporanee  di  dati  personali,  quali  quelle  relative ad una singola indagine in corso e alle annotazioni personali degli agenti e ai casi previsti  dalla legislazione federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                C. Definizioni
I. Informazioni confidenziali
Art. 4
                            È considerata confidenziale l’informazione comunicata in buona fede alla polizia da chi  ha un interesse legittimo all’anonimato.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Rapporto informativo
Art. 5
                            È considerato rapporto informativo l’insieme dei dati personali riferiti alla reputazione e  alla condotta di una persona, allestito dalla polizia su richiesta di un’autorità.  TITOLO II  Principi per l’elaborazione dei dati personali
                        
                        
                    
                    
                    
                A. Principi
I. In generale
Art. 6
                            1  Nell’adempimento   dei   propri   compiti   la   polizia   non   può   discostarsi   dai   principi  d’esattezza e completezza dei dati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa non allestisce profili personali a futura memoria, né rilascia preavvisi.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Eccezioni ai principi dell’elaborazione di dati
1. Raccolta
Art. 7
                            1  Se  le  esigenze  di  servizio  lo  richiedono,  la  polizia  può  derogare  al  principio  della  raccolta  dei  dati  presso  la  persona  interessata,  in  modo  proporzionato  tra  il  pregiudizio  che  le  arreca e lo scopo perseguito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I dati personali relativi alle opinioni politiche, alle convinzioni religiose o ad altre convinzioni, così  come quelli relativi alla salute e alla vita sessuale possono essere raccolti e archiviati nella misura  in cui essi sono necessari allo svolgimento dei compiti previsti dalla legge sulla polizia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’esercizio lecito dei diritti costituzionalmente garantiti non può fare di per sé oggetto di raccolta e  archiviazione a titolo di informazione preventiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                2. Informazioni confidenziali
Art. 8
                            Le  informazioni  confidenziali  devono  essere  elaborate  in  modo  da  salvaguardare  adeguatamente tutti gli interessi in gioco.
                        
                        
                    
                    
                    
                3. Rapporti di polizia
Art. 9
                            1  Dai   rapporti   di   polizia   deve   risultare   il   grado   d’esattezza   e   completezza   delle  informazioni ivi contenute.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essi menzionano pure le modalità d’accertamento e di raccolta dei dati utilizzati a meno che a ciò  non si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                4. Decisioni di altre autorità
Art. 10
                            1  Le  autorità  giudiziarie  e  amministrative  penali  cantonali  trasmettono  alla  polizia  cantonale copia delle proprie decisioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  Comando  della  polizia  cantonale  concorda  con  le  altre  autorità  amministrative  la  trasmissione  delle decisioni secondo le proprie necessità.
                        
                        
                    
                    
                    
                B. Trasmissioni
I. ad autorità giudiziarie penali
Art. 11
                            Su  richiesta  motivata,  la  polizia  trasmette  alle  autorità  giudiziarie  penali  tutte  le  informazioni in suo possesso concernenti la persona interessata.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. altre autorità giudiziarie e amministrative
Art. 12
                            1  Alle  altre  autorità  giudiziarie  e  amministrative  possono  essere  trasmesse  unicamente  le informazioni necessarie allo svolgimento del loro compito legale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La polizia tiene conto della rilevanza di ciascun dato in rapporto agli interessi da tutelare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nella  domanda  di  rapporto  informativo  l’autorità  amministrativa  deve  indicare  la  base  legale  e  l’elenco o la natura dei dati richiesti.
                        
                        
                    
                    
                    
                III. Eccezioni
Art. 13
                            Restano riservate le disposizioni sulla produzione dei documenti e sulla deposizione dei  funzionari come testi.
                        
                        
                    
                    
                    
                IV. Trasmissione intercantonale e internazionale
Art. 14
                            1  La   trasmissione   intercantonale,   internazionale   o   ad   autorità   e   servizi   della  Confederazione di dati personali è possibile se:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono riservati gli accordi internazionali e intercantonali nonché la legislazione federale in materia  d’assistenza giudiziaria penale.
                        
                        
                    
                    
                    
                V. Trasmissione alle polizie comunali
Art. 15
                            La trasmissione di dati personali alle polizie comunali è retta dalla Legge sulla polizia.
                        
                        
                    
                    
                    
                VI. Trasmissione a persone private
Art. 16
                            1  La  polizia  può  trasmettere  dati  a  persone  private  unicamente  in  adempimento  ad  un  obbligo legale o se vi è l’esplicito consenso della persona interessata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  consenso  della  persona  interessata  non  obbliga  la  polizia  a  trasmettere  rapporti  informativi  e  dati di cui all’art. 7 cpv. 2 a privati o per uso privato.
                        
                        
                    
                    
                    
                C. Durata di conservazione
Art. 17
                            1  I  dati  personali  possono  essere  conservati  unicamente  per  il  tempo  necessario  all’adempimento dei compiti di polizia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In particolare:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ai  termini  di  cui  al  cpv.  2  può  essere  fatta  eccezione  per  indagini  in  corso,  persone  ricercate  o  scomparse  o  altri  motivi  speciali,  segnatamente  di  continuità.  Il  motivo  deve  risultare  dagli  atti  conservati.  TITOLO III  Norme per gli archivi di dati
                        
                        
                    
                    
                    
                A. Organo responsabile
Art. 18
                            Il Comando della polizia cantonale è l’organo responsabile, ai sensi dell’articolo 4 cpv. 5  LPDP, dell’elaborazione dei dati personali della polizia.
                        
                        
                    
                    
                    
                B. Organi partecipanti
Art. 19
                            1  I membri del corpo di polizia sono considerati organi partecipanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essi possono utilizzare i dati personali contenuti negli archivi di polizia nella misura strettamente  necessaria ai loro doveri di servizio (art. 4 cpv. 6 LPDP).
                        
                        
                    
                    
                    
                C. Registri
I. Registro degli archivi
Art. 20
                            1  Il  Comando  della  polizia  cantonale  tiene  un  Registro  degli  archivi  di  dati  in  suo  possesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Registro degli archivi di dati della polizia non è pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Esso è menzionato nel Registro centrale cantonale degli archivi di dati.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Registro delle elaborazioni di dati personali
Art. 21
                            1  Il Comando della polizia cantonale allestisce un Registro delle elaborazioni di dati degli  organi partecipanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Registro deve segnalare l’utente e la data.  TITOLO IV  Diritti della persona interessata
                        
                        
                    
                    
                    
                A. Diritto di accesso
I. Principio
Art. 22
                            Chiunque  può  chiedere  al  Comando  della  polizia  cantonale  informazioni  sui  dati  elaborati dalla polizia che lo riguardano.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Procedura
1. Istanza
Art. 23
                            1  L’istanza deve essere presentata per iscritto al Comando della polizia cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa deve menzionare:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  All’istanza deve essere allegata una copia di un documento d’identità.
                        
                        
                    
                    
                    
                2. Risposta
Art. 24
                            1  Il Comando della polizia cantonale risponde con decisione formale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso può limitare, rifiutare o differire la trasmissione di dati se:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  risposta  deve  evidenziare  che  la  stessa  non  vale  quale  attestato  di  buona  condotta  o  sui  precedenti penali e riguarda unicamente i fatti registrati dalla polizia cantonale ticinese.
                        
                        
                    
                    
                    
                3. Dati personali ottenuti da organi d’altri cantoni
o altre nazioni
Art. 25
                            Se   la   richiesta   verte   su   informazioni   ottenute   da   organi   d’altri   Cantoni,   della  Confederazione  o  d’altre  nazioni  la  risposta  è  limitata  unicamente  ai  dati  elaborati  dalla  polizia,  qualora  si  possa  ragionevolmente  presumere  l’esistenza  di  un  motivo  di  limitazione  o  di  rifiuto  di  cui all’art. 24 cpv. 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                B. Consultazione degli Archivi
Art. 26
                            Soltanto  le  autorità  di  vigilanza  e  di  ricorso,  nei  limiti  degli  art.  27  e  31,  possono  consultare gli archivi di dati di polizia.  TITOLO V  Vigilanza
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorità di vigilanza
Art. 27
                            1  L’Incaricato cantonale della protezione dei dati esercita, nei confronti delle elaborazioni  dei dati personali da parte della polizia, le competenze attribuitegli dalla legge sulla protezione dei  dati personali.  TITOLO VI  Tasse
                        
                        
                    
                    
                    
                A. Principio
Art. 28
                            La  procedura  relativa  al  diritto  d’accesso,  come  pure  i  rapporti  informativi  ad  altre  autorità sono gratuiti.
                        
                        
                    
                    
                    
                B. Eccezioni
Art. 29
                            Per  le  informazioni  a  terzi,  come  pure  in  caso  di  richieste  ripetute  o  che  comportano  oneri rilevanti di elaborazione della risposta, è percepita una tassa di cancelleria.  TITOLO VII  Rimedi di diritto
                        
                        
                    
                    
                    
                A. Denuncia
Art. 30
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  persona  dei  cui  dati  si  tratta  può  denunciare  elaborazioni  illegali  all’Incaricato  cantonale della protezione dei dati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  dai  chiarimenti  risulta  che  sono  state  violate  prescrizioni  sulla  protezione  dei  dati,  l’Incaricato  raccomanda  al  Comando  della  Polizia  cantonale  di  modificare  o  di  cessare  l’elaborazione.  Egli  informa della raccomandazione la persona interessata e il Dipartimento competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  una  raccomandazione  dell’Incaricato  è  respinta  o  non  le  è  dato  seguito,  in  tutto  o  in  parte,  il  Comando  della  Polizia  cantonale  emette  una  decisione  formale.  Essa  è  comunicata  alla  persona  interessata e all’Incaricato.
                        
                        
                    
                    
                    
                B. Ricorso
Art. 31
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Contro le decisioni del Comando della Polizia cantonale, la persona dei cui dati si tratta  e l’Incaricato cantonale della protezione dei dati possono ricorrere alla Commissione cantonale per  la protezione dei dati e la trasparenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Soltanto  il  Presidente  della  Commissione  cantonale  per  la  protezione  dei  dati  e  la  trasparenza,  nell’ambito dell’istruzione di ricorsi, può accedere liberamente agli archivi della polizia. Egli tutela in  particolare l’anonimato, se legittimo, delle fonti d’informazioni confidenziali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  decisioni  della  Commissione  sono  impugnabili  davanti  al  Tribunale  cantonale  amministrativo.  Sono  legittimati  a  ricorrere  la  persona  dei  cui  dati  si  tratta,  il  Comando  della  Polizia  cantonale  e  l’Incaricato cantonale della protezione dei dati.
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            Art. modificato dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549.
                        
                        
                    
                    
                    
                2
                            Art. modificato dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549.
                        
                        
                    
                    
                    
                3
                            Art.  modificato  dalla  L  29.5.2017;  in  vigore  dal  21.7.2017  -  BU  2017,  228;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                2008, 549.
                            III. Entrata in vigore   (BU  2000  , 385)  Trascorso  il  termine  per  l’esercizio  del  diritto  di  referendum,  la  presente  legge,  unitamente  al  suo  allegato di modifica di altre leggi, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi  del Cantone Ticino.  Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore.  4  Pubblicata nel BU  2000  , 379.
                        
                        
                    
                    
                    
                4
                            Entrata in vigore: 1° gennaio 2001 - BU 2000, 386.