Regolamento della legge sul registro dei tumori
                            Regolamento  della legge sul registro dei tumori  1  (del 9 giugno 1998)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  -  -  d e c r e t a :
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopi della raccolta
Art. 1
                            Il  registro  cantonale  dei  tumori  (in  seguito:  registro)  è  autorizzato  a  raccogliere  i  dati  necessari per raggiungere i seguenti scopi:  a)  b)  c)  d)  e)  f)  g)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                Dati
a) in generale
Art. 2
                            Il  registro  riceve  e  raccoglie  i  dati  relativi  a  persone  domiciliate  o  in  trattamento  nel  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) dati personali
Art. 3
                            Il registro raccoglie, elabora e conserva i seguenti dati personali:  a)  b)  c)  d)  e)  f)  g)  h)  i)  l)  m)   anno di arrivo in Ticino  n)  o)  p)  q)  r)
                        
                        
                    
                    
                    
                c) dati medici
1
                            Titolo modificato dal R 28.5.2014; in vigore dal 3.6.2014 - BU 2014, 286.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Lett. introdotta dal R 28.5.2014; in vigore dal 3.6.2014 - BU 2014, 286.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            Il registro raccoglie, elabora e conserva i seguenti dati medici:  a)  b)  c)  d)  e)  f)  g)  h)  i)  l)  m)   tipo di trattamento  n)  o)  p)  q)  r)
                        
                        
                    
                    
                    
                Fonti
a) altre banche dati
Art. 5
                            Il registro raccoglie dati presso:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                b) istituti pubblici o privati, persone singole
Art. 6
                            1  Sono inoltre autorizzati a fornire dati non anonimizzati, previsti all’art.4:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  trasmissione  dei  dati  può  essere  effettuata  dopo  aver  informato  la  persona  interessata  e  a  condizione che questa non si opponga.
                        
                        
                    
                    
                    
                Funzionamento del registro
a) In generale
Art. 7
                            1  Il  registro  gestisce  e  conserva  uno  schedario  cartaceo  non  anonimizzato,  uno  schedario informatico contenente dati anagrafici ed uno schedario informatico medico statistico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I due schedari informatici devono essere totalmente indipendenti l’uno dall’altro.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) misure di anonimizzazione
Art. 8
                            1  I  dati  personali  sono  registrati  sotto  un  numero  d’identificazione  nello  schedario  contente i dati anagrafici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I dati medici sono registrati nello schedario medico statistico separato e anonimo sotto un numero  d’identificazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nello schedario medico statistico le persone possono essere rilevate solamente tramite il numero  d’identificazione.  Art. 9  1  Gli schedari cartacei, non anonimizzati, devono essere conservati sotto chiave.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli schedari elettronici, provvisti di doppia password, sono indipendenti dall’esterno e sono situati  in un locale chiuso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  persone  autorizzate  ad  accedere  agli  schedari  elettronici  sono  munite  di  una  password  di  accesso che non può essere rivelata a nessuno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’impianto  informatico  è  dotato  di  un  sistema  di  sicurezza  in  grado  di  registrare  e  identificare  chiunque acceda allo schedario.
                        
                        
                    
                    
                    
                Diritto d’accesso
a) schedario medico statistico
(art. 2 Legge sul registro dei tumori)
Art. 10
                            L’accesso allo schedario medico statistico è consentito:  a)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                b) schedario anagrafico e schedario cartaceo
Art. 11
                            1  L’accesso allo schedario contenente i dati anagrafici ed a quello cartaceo è consentito  unicamente al responsabile ed al “data-manager”.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Possono  inoltre  accedere  a  questi  schedari  le  persone  in  possesso  di  un’autorizzazione  in  tal  senso rilasciata da parte della Commissione peritale federale del segreto professionale in materia  medica.
                        
                        
                    
                    
                    
                Trasmissione dei dati
Art. 12
                            Il  registro  trasmette  i  dati  riguardanti  cittadini  domiciliati  in  altri  cantoni  al  registro  competente per quel territorio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Centro programma screening Ticino (CPST)
a) scopo
                            Art. 12a  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il   Centro   programma   screening   Ticino   (CPST)   ha   lo   scopo   di   promuovere,  implementare, gestire organizzativamente e finanziariamente il Programma cantonale di screening  mammografico  ai  sensi  dell’ordinanza  federale  sulla  garanzia  della  qualità  dei  programmi  di  diagnosi precoce del cancro del seno mediante mammografia del 23 giugno 1999.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso è inserito presso il Registro cantonale dei tumori dell’Istituto cantonale di patologia (ICP).
                        
                        
                    
                    
                    
                b) raccolta dati personali
                            Art. 12b  4  Il CPST riceve dal Registro cantonale dei tumori i dati personali e medici di cui agli art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2,   3,   4   e   5   lett.   d   strettamente   necessari   per   l’attuazione   del   Programma   di   screening  mammografico.
                        
                        
                    
                    
                    
                Accreditamento al Programma
di screening mammografico
                            Art. 12c  5  1  Il  Consiglio  di  Stato,  sentito  il  preavviso  del  CPST,  supportato  dal  Gruppo  tecnico  di  accompagnamento, può accreditare i fornitori di prestazioni che vogliono aderire al Programma di  screening   mammografico   se   i   criteri   previsti   nelle   Direttive   del   Programma   di   screening  mammografico sono adempiuti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Allo  scopo  di  garantire  un  esame  di  screening  mammografico  di  qualità,  ed  in  particolare  di  assicurare un numero minimo sufficiente di esami per singolo fornitore di prestazioni, il Consiglio  di Stato, sentito il preavviso del CPST, supportato dal Gruppo tecnico di accompagnamento, può  rifiutare di accreditare dei fornitori di prestazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Consiglio   di   Stato,   su   segnalazione   del   CPST,   supportato   dal   Gruppo   tecnico   di  accompagnamento,  può  procedere  alla  revoca  dell’accreditamento  se  i  requisiti  imposti  dalle  Direttive non sono più adempiuti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Commissione di vigilanza e di consulenza
(art. 7 legge sul registro dei tumori)
a) composizione
Art. 13
                            1  La Commissione di vigilanza e consulenza (in seguito: Commissione) verifica che sia  rispettata la legge ed il presente regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa è composta da sette membri:  a)  b)  c)  d)  e)  f)  g)  La Commissione nomina al suo interno un presidente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Art. introdotto dal R 28.5.2014; in vigore dal 3.6.2014 - BU 2014, 286.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4     Art.  modificato  dal  R  13.10.2015;  in  vigore  dal  16.10.2015  -  BU  2015,  479;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                2014, 286.
                            5    Art. introdotto dal R 28.5.2014; in vigore dal 3.6.2014 - BU 2014, 286.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il responsabile del registro partecipa alle riunioni della Commissione senza diritto di voto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Per il segretariato la Commissione può far capo all’Istituto di Patologia.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) periodo di incarico
Art. 14
                            1  La  Commissione   rimane  in  carica  quattro  anni  e  sino  al  30  giugno  dell’anno  successivo al rinnovo dei poteri cantonali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I suoi membri possono essere rinominati per un massimo di 12 anni consecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                c) convocazione
Art. 15
                            1  Il presidente convoca le riunioni della Commissione dandone avviso scritto almeno 15  giorni prima.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La convocazione deve contenere l’elenco delle trattande.
                        
                        
                    
                    
                    
                d) denuncia
Art. 16
                            1  Contro  le  decisioni  del  responsabile  del  registro  oppure  contro  un’utilizzazione  del  registro non conforme alle norme legali può essere sollecitato, tramite domanda scritta e motivata,  l’intervento della Commissione di vigilanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La persona interessata, il suo rappresentante legale oppure ogni persona a lui prossima possono  inoltrare una richiesta di intervento.
                        
                        
                    
                    
                    
                e) procedura
Art. 17
                            1  La Commissione esamina l’istanza e, se del caso, ordina al responsabile del registro  di ripristinare una situazione conforme alla legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Oltre  all’audizione  delle  parti  e  dei  periti  la  Commissione  può  assumere,  quando  risulta  necessario, anche altre prove.
                        
                        
                    
                    
                    
                f) provvedimenti
Art. 18
                            La Commissione propone al Consiglio di Stato l’adozione dei provvedimenti necessari  a prevenire o a far cessare le violazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 19
                            Il  presente  regolamento  è  pubblicato  sul  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi del Cantone Ticino ed entra immmediatamente in vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Pubblicato nel BU  1998  , 189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Entrata in vigore: 16 giugno 1998 - BU 1998, 189.