Decreto esecutivo concernente la destinazione dell’ imposta sugli spettacoli cinematografici
                            5.5.1.3.2: DE conc. la destinazione dell’ imposta sugli spettacoli cinematografici - 2 marzo 1994
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.5.1.3.2  concernente la destinazione dell’ imposta sugli  spettacoli cinematografici  (del 2 marzo 1994)  IL CONSIGLIO DI STATO  richiamato l’ art. 35 cpv. 2 e 3 della Legge sull’ imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici (legge sul  bollo);
                        
                        
                    
                    
                    
                Suddivisione del fondo cantonale
Art. 1
                            Il fondo cantonale di cui all’ art. 35 cpv. 1 della legge sul bollo è così suddiviso:  -      60% dell’ importo al promovimento della produzione di film;  -      40% dell’ importo quale aiuto alle sale cinematografiche.
                        
                        
                    
                    
                    
                Definizione di film
                            Art.  2  Per  il  film  si  intende  una  sequenza  di  immagini  registrate  e  destinate  alla  riproduzione,  sonorizzazione o meno, che in fase di proiezione suscita un’ impressione di movimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Promovimento della produzione di film:
a) principio;
                            Art.   3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  realizzati da produttori che hanno sede nel Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Possono inoltre essere finanziati i film che:  a)    sviluppano spunti narrativi o tematici che hanno relazione con il Cantone;  b)    sono ambientati nel Cantone;  c)    rivestono importanza per il Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per questi film possono pure essere finanziate le spese derivanti dalla sovrimpressione di didascalie o di  doppiaggio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il sussidio massimo è, di regola, del 30% delle spese sostenute.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) procedura;
Art. 4
                            [1]                Le  istanze,  documentate,  devono  essere  presentate  al  Dipartimento  dell’  educazione,  della  cultura  e  dello  sport,  Divisione  della  cultura;  esse  sono  esaminate  e  preavvisate  dalla  Commissione  culturale.
                        
                        
                    
                    
                    
                c) decisione; competenza
                            Art. 4a  [2]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La Divisione della cultura è competente ad assegnare contributi sino a fr. 50’000.--
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per contributi superiori la competenza è del Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Aiuto alle sale cinematografiche:
a) principio;
Art. 5
                            1  I contributi possono essere assegnati alle imprese di proiezione che:  a)    si trovano in difficoltà economiche tali da compromettere la continuazione dell’ attività;  b)        impiegano  capitali  volti  a  rendere  maggiormente  confortevole  e  attrattiva  la  sala  e  più  moderni  gli  impianti tecnologici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I contributi possono pure essere assegnati per attività promozionali riguardanti l’ esercizio cinematografico  ticinese nel suo insieme.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’ aiuto contemplato dal cpv. 1 è concesso:  -      per quanto concerne la lett. a), a copertura dell’ eventuale disavanzo;  -      per quanto concerne la lett. b), nella misura massima del 30% della spesa sostenuta.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) procedura;
Art. 6
                            [3]
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            La  Divisione  della  cultura  può  chiedere  un  esame  e  un  preavviso  alla  Commissione  cantonale  di  cinematografia.
                        
                        
                    
                    
                    
                c) decisione; competenza
                            Art. 6a  La Divisione della cultura è competente ad assegnare contributi sino a fr. 50'000.--.  [4]  Per contributi superiori la competenza è del Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazione
                            Art.  7  È abrogato il Regolamento per la destinazione dell’ imposta sugli spettacoli cinematografici del 7  giugno 1989.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
                            Art.  8  vigore  [5]  immediatamente.  Pubblicato nel BU  1994  , 86.
                        
                        
                    
                    
                    
                [1]
Art. modificato dal DE 25.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 393; precedente modifica: BU 1997, 227.
[2]
Art. introdotto dal DE 14.5.1997; in vigore dal 16.5.1997 - BU 1997, 227.
[3]
Art. modificato dal DE 25.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 393; precedenti modifiche: BU 1997, 227;
BU 1998, 432; BU 2000, 209.
[4]
Cpv. modificato dal DE 25.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 393; precedenti modifiche: BU 1997,
227; BU 1998, 432.
[5]
Entrata in vigore: 18 marzo 1994 - BU 1994, 86.
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