Regolamento concernente le tasse per le prestazioni dell’Ufficio di statistica
                            1  Regolamento  concernente le tasse per le prestazioni dell’Ufficio di statistica  (del 28 febbraio 2018)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  viste  –  –  –  d e c r e t a :
                        
                        
                    
                    
                    
                Campo di applicazione
Art. 1
                            Il  presente  regolamento  disciplina  le  tasse  per  le  prestazioni  statistiche  dell’Ufficio  di  statistica (in seguito Ufficio), che comprendono:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                Tasse
Art. 2
                            1  Le prestazioni elencate nell’art. 1 sono soggette alle seguenti tasse:  a)  b)  c)  –  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se la tassa per una prestazione è dovuta da più persone, queste rispondono solidalmente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Spese
Art. 3
                            Sono  considerate  spese  i  costi  addizionali  occorsi  per  le  prestazioni  statistiche  di  cui  all’art. 1 secondo i seguenti criteri:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                Incasso, fatturazione e preventivo
Art. 4
                            1  L’Ufficio può procedere all’incasso immediato degli importi relativi ai servizi prestati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In caso di fatturazione l’Ufficio preleva un importo minimo di 10 franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’Ufficio informa anticipatamente il richiedente a proposito del costo di ogni prestazione statistica,  allestendo un preventivo delle tasse e delle spese.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  In casi giustificati l’Ufficio può esigere un adeguato anticipo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Esenzione e riduzione delle tasse e spese
Art. 5
                            Sono concesse esenzioni o riduzioni delle tasse e delle spese a singoli utenti o a gruppi  di utenti secondo quanto stabilito nell’allegato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Citazione della fonte
Art. 6
                            Il  destinatario  dei  dati  statistici  è  tenuto  a  menzionare  la  fonte  al  momento  della  loro  utilizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazione
2
Art. 7
                            Il decreto esecutivo concernente le tasse per le prestazioni dell’Ufficio di statistica del 1°  aprile 1998 è abrogato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 8
                            Il presente regolamento, unitamente al suo allegato, è pubblicato nel Bollettino ufficiale  delle leggi ed entra in vigore immediatamente  1  Pubblicato nel BU  2018  , 85.  Allegato  Esenzione e riduzione dalle tasse e dalle spese
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Tipo di prestazione  Pubblicazioni  su carta  Elaborazione di  risultati statistici  Analisi speciali,  ricerche  Perizie e consulenza  approfondita
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100  100  100  100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  100  100  100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  100  0  0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  0  0  0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  100  0  0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100  0  0  0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  0  0  0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  100  0  0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  0  0  0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  100  0  0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100  0  0  0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  0  0  0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Entrata in vigore: 2 marzo 2018 - BU 2018, 85.