Regolamento concernente il servizio di ispezione e consulenza per l’economia lattiera
                            Regolamento  concernente il servizio di ispezione e consulenza  per l’economia lattiera  (del 14 settembre 2004)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  richiamate:  -  -  d e c r e t a :
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
Art. 1
                            Allo  scopo  di  assicurare  e  promuovere  la  qualità  del  latte  (bovino,  caprino  e  ovino)  commerciale  presso  i  produttori  e  i  centri  collettori  come  pure  del  latte  e  dei  latticini  nei  centri  di  lavorazione,  è  istituito  il  Servizio  di  ispezione  e  consulenza  per  l’economia  lattiera  (in  seguito  SICL).
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenza
Art. 2
                            1  L’esecuzione  dell’Ordinanza  federale  concernente  l’assicurazione  della  qualità  e  il  controllo  di  qualità  nell’economia  lattiera  del  7  dicembre  1998  (OQL)  è  affidata  al  Dipartimento  delle finanze e dell’economia (in seguito Dipartimento).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il SICL è gestito in collaborazione fra il Dipartimento e le organizzazioni lattiere.
                        
                        
                    
                    
                    
                Compiti
Art. 3
                            1  Il  SICL  svolge  i  compiti  fissati  e  impostigli  dalla  legislazione  federale  in  materia  e  segnatamente dall’OQL.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  SICL  può  assumere  dei  mandati  di  diritto  pubblico  e  di  diritto  privato  nonché  svolgere  attività  commerciali a pagamento se di interesse generale per il settore.
                        
                        
                    
                    
                    
                Commissione di vigilanza
Art. 4
                            1  Il  Consiglio  di  Stato  nomina  ogni  4  anni  la  Commissione  di  vigilanza,  composta  di  9  membri  al  massimo,  di  cui  3  proposti  dalla  LATI,  1  dalla  STEA  e  1  dalla  Federazione  consorzi  allevamento caprini e ovini. La Commissione è presieduta da un rappresentante del Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Commissione di vigilanza è responsabile dell’adeguata strutturazione del SICL dal profilo del  personale tecnico e organizzativo come pure delle questioni finanziarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La Commissione di vigilanza è competente per la nomina del personale del SICL.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La Commissione può emanare istruzioni sulla gestione del SICL.
                        
                        
                    
                    
                    
                Obbligo di informare
Art. 5
                            1  Il SICL trasmette al Laboratorio cantonale le informazioni concernenti le infrazioni che  interessano la legislazione in materia di derrate alimentari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il SICL informa l’Ufficio federale di veterinaria e il Laboratorio cantonale nel caso in cui l’azienda,  per  la  quale  è  stato  sospeso  il  numero  di  ammissione,  non  abbia  regolarizzato,  entro  i  termini  prescritti, l’irregolarità denunciata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  SICL  informa  l’Ufficio  del  veterinario  cantonale  se  sospetta  la  presenza  di  gravi  problemi  sanitari nell’effettivo, gravi violazioni della legislazione sulla protezione degli animali o la presenza  di epizoozie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Finanziamento
Art. 6
                            Il  SICL  presenta  al  Dipartimento,  entro  il  15  aprile  di  ogni  anno,  la  richiesta  per  l’ottenimento   del   sussidio   cantonale   e   federale,   corredata   dal   conto   consuntivo   dell’anno  precedente come pure dal preventivo dell’anno per cui si chiede il sussidio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Tasse
Art. 7
                            1  Per  le  analisi  e  le  ispezioni  supplementari  vengono  prelevate  delle  tasse,  secondo  il  principio di copertura delle spese.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le tasse sono fissate dalla commissione di vigilanza e sono a carico del committente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  prestazioni  di  consulenza  sono  retribuite  applicando  le  tariffe  orarie  e  forfetarie  per  trasferta  previste dall’articolo 123 del Regolamento sull’agricoltura del 23 dicembre 2003.
                        
                        
                    
                    
                    
                Misure amministrative
Art. 8
                            In caso di infrazione il SICL adotta le misure amministrative previsti dall’OQL.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ricorsi
Art. 9
                            1  Contro  i  provvedimenti  amministrativi  del  SICL  è  data  facoltà  di  opposizione  al  SICL  entro 10 giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro  le  decisioni  su  opposizione  del  SICL  è  data  facoltà  di  ricorsi  all’Ufficio  federale  di  veterinaria entro 30 giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazione
Art. 10
                            Con   l’entrata   in   vigore   del   presente   regolamento   è   abrogato   il   Regolamento  concernente il Servizio di ispezione e consulenza per l’economia lattiera del 16 settembre 1997.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 11
                            Il  presente  regolamento  è  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi ed entra immediatamente in vigore.  1  Pubblicato nel BU  2004  , 327.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Entrata in vigore: 17 settembre 2004 - BU 2004, 327.