Decreto legislativo sulla costituzione della Fondazione per l’Orchestra della Svizzera italiana
                            1  Decreto legislativo  sulla costituzione della Fondazione per l’Orchestra  della Svizzera italiana  (del 5 novembre 1990)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  visto il messaggio 5 luglio 1990 n. 3649 del Consiglio di Stato,  d e c r e t a :  Art. 1  Il  Consiglio  di  Stato  è  autorizzato  a  partecipare  alla  costituzione  della  “Fondazione  per  l’Orchestra della Svizzera Italiana” con sede a Lugano.  Art. 2  1  È  stanziato  un  credito  di  fr.  75'000.--  da  iscrivere  nel  conto  degli  investimenti  del  Dipartimento   dell’educazione,   della   cultura   e   dello   sport   (in   seguito   Dipartimento),   per   la  partecipazione del Cantone al capitale in dotazione della Fondazione.  Art. 3  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il Cantone versa alla Fondazione un sussidio forfetario annuo, quale contributo agli oneri  dell’orchestra.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il sussidio forfetario è stabilito annualmente dal Consiglio di Stato.  Art. 4  3  Il  Cantone  può  inoltre  garantire  un  ulteriore  sussidio  in  caso  di  sviluppo  dell’attività  o  di  eventuali deficit.  Art. 5  Il  Cantone  garantisce  inoltre  un  ulteriore  margine  di  fr.  400’000.-  nel  caso  di  sviluppo  dell’attività o di eventuali deficit.  Art. 6  4  La  spesa  è  da  iscrivere  nella  gestione  corrente  del  Dipartimento  dell’educazione,  della  cultura e dello sport.  Art. 7  La  “Fondazione  per  l’Orchestra  della  Svizzera  Italiana”  è  esente  da  qualsiasi  imposta  cantonale e comunale.  Art. 8  Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è  pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.  5  Pubblicato nel BU  1990  , 395
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                Art. modificato dal DL 20.9.2004; in vigore dal 12.11.2004 - BU 2004, 386.
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                Art. modificato dal DL 17.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 133.
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                Art. modificato dal DL 17.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 133; precedente modifica: BU 2005,
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Art. modificato dal DL 20.9.2004; in vigore dal 12.11.2004 - BU 2004, 386.
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