Regolamento della legge sul servizio pre-ospedaliero di soccorso e trasporto sanitario
                            Regolamento  della legge sul servizio pre-ospedaliero di soccorso  e trasporto sanitario  (Legge autoambulanze)  (del 3 dicembre 2002)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  richiamata la Legge autoambulanze,  d e c r e t a :
                        
                        
                    
                    
                    
                Campo d’applicazione
Art. 1
                            Il   presente   regolamento   disciplina   l’applicazione   della   Legge   autoambulanze   e  stabilisce  i  criteri  di  organizzazione  e  le  modalità  di  finanziamento  del  servizio  pre-ospedaliero  di  soccorso e trasporto sanitario (di seguito soccorso sanitario).
                        
                        
                    
                    
                    
                Dipartimento competente
Art. 2
                            Il  Dipartimento  della  sanità  e  della  socialità  (di  seguito  Dipartimento)  è  incaricato  dell’applicazione della Legge e delle relative norme esecutive.
                        
                        
                    
                    
                    
                Comprensori regionali
Art. 3
                            Il Cantone è suddiviso in 5 comprensori delimitati come segue:  -  -  -  -  -
                        
                        
                    
                    
                    
                Requisiti
Art. 4
                            1  Il Dipartimento stabilisce ed aggiorna periodicamente i criteri organizzativi e di qualità  dei servizi di soccorso sanitario mediante apposite direttive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essi concernono segnatamente:  -  -  -  -  -  -  -  -  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  Dipartimento  si  avvale  della  consulenza  tecnica  della  Federazione  cantonale  ticinese  servizi  autolettiga (di seguito Federazione).
                        
                        
                    
                    
                    
                Riconoscimento
Art. 5
                            1  Il Dipartimento è competente per l’approvazione dei regolamenti comunali e consortili  (per i Servizi gestiti direttamente dagli enti pubblici interessati) e delle convenzioni nei casi previsti  dall’art. 10 della Legge.  La relativa istanza deve essere corredata da:  -  -  -  -  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Dipartimento verifica la conformità dei Servizi ai requisiti organizzativi e strutturali previsti dalla
                        
                        
                    
                    
                    
                Tariffe
Art. 6
                            1  Le  tariffe  praticate  come  pure  gli  accordi  tariffali  stipulati  con  enti  assicurativi  o  altri  istituti devono essere preventivamente approvate dal Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  negoziazioni  tariffali  con  gli  enti  assicurativi  sono  di  competenza  della  Federazione  (art.  15  cpv. 2 lett. c Legge).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La Federazione emette delle raccomandazioni (linee guida) per la fatturazione di prestazioni che  non rientrano nella LAMal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sussidi all’esercizio
Art. 7
                            1  I  costi  riconosciuti  per  il  computo  dei  sussidi  di  esercizio  sono  quelli  derivanti  dall’applicazione dei criteri giusta l’art. 4 (requisiti) e calcolati sulla base della contabilità analitica e  finanziaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  calcolo  del  pro-capite  cantonale,  riferito  alla  popolazione  legale  permanente  più  recente,  avviene in base alla formula seguente:  Costi totali riconosciuti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ./. ricavi da prestazioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ./. sussidi cantonali  = pro-capite teorico cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ./. altri contributi e ricavi da altre attività  = pro-capite regionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  conti  preventivi  dei  servizi  devono  essere  trasmessi,  per  approvazione  del  dipartimento,  entro  fine ottobre corredati da:  -  -  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  Consiglio  di  Stato  determina  i  sussidi  sulla  base  dei  conti  consuntivi,  che  devono  essere  presentati, entro fine giugno corredati dalla documentazione di cui al cpv. 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sussidi agli investimenti
Art. 8
                            1  Le  domande  di  sussidio  agli  investimenti  sono  inoltrate  dai  singoli  enti  per  il  tramite  della Federazione che ne regola le modalità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La concessione del sussidio è di competenza dell’Area di gestione sanitaria sino ad un importo di  fr. 10’000.--; per importi superiori è competente il Dipartimento.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’acquisto  è  subordinato  all’autorizzazione  dell’autorità  competente  per  la  concessione  del  sussidio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sono  ammesse  al  beneficio  del  sussidio  i  veicoli,  le  relative  attrezzature  ed  i  sistemi  di  comunicazione che rientrano nei limiti dei requisiti di cui all’art. 4 del regolamento. I sussidi sono  versati ad acquisto avvenuto e comprovato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sussidi alla formazione
Art. 9
                            1  Le  domande  di  sussidio  per  i  corsi  di  formazione  sono  inoltrate  dai  singoli  enti  per  il  tramite della Federazione che ne regola le modalità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La concessione del sussidio è di competenza dell’Area di gestione sanitaria sino ad un importo di  fr. 10’000.--; per importi superiori è competente il Dipartimento.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Prima  dell’inizio  del  corso  deve  essere  chiesta  l’autorizzazione  all’autorità  competente  per  la  concessione del sussidio, presentando il programma di formazione ed il preventivo di spesa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La concessione del sussidio può essere subordinata ad ulteriori condizioni particolari.
                        
                        
                    
                    
                    
                Centrale di allarme
Art. 10
                            1  La  centrale  cantonale  di  allarme,  Ticino  Soccorso  144,  riceve  le  chiamate,  le  distribuisce e coordina gli interventi di soccorso sanitario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A   questo   scopo,   tutti   i   servizi   e   gli   enti   coinvolti   in   operazioni   di   soccorso,   informano  tempestivamente  la  centrale  Ticino  Soccorso  144  delle  richieste  di  soccorso  sanitario  loro  pervenute.
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            Cpv. modificato dal DE 16.3.2011; in vigore dal 18.3.2011 - BU 2011, 127-168.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Cpv. modificato dal DE 16.3.2011; in vigore dal 18.3.2011 - BU 2011, 127-168.
                        
                        
                    
                    
                    
                Incidenti maggiori
Art. 11
                            Il  Consiglio  di  Stato  stipula  una  convenzione  con  la  Federazione  alfine  di  disciplinare  l’organizzazione e le modalità di funzionamento della condotta sanitaria nell’ambito del dispositivo  incidente maggiore (DIM).
                        
                        
                    
                    
                    
                Aggiornamento degli enti
Art. 12
                            Le    domande    degli    enti,    intese    ad    ottenere    dilazioni    per    l’adeguamento  dell’organizzazione  dei  servizi  e  della  qualità  delle  prestazioni  ai  requisiti  prescritti  dalla  Legge  autoambulanze, sono sottoposte per avviso alla Federazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Norme transitorie
Art. 13
                            Entro 6 mesi dall’entrata in vigore del regolamento, la Federazione deve presentare gli  statuti per l’approvazione del Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazione
Art. 14
                            È   abrogato   il   regolamento   di   applicazione   della   Legge   sul   coordinamento   e  sussidiamento dei servizi autolettiga del 24 maggio 1977 (del 7 aprile 1978).
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 15
                            Questo regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi  ed entra in vigore a contare dal 1° gennaio 2003.  Pubblicato nel BU  2002  , 435.