Decreto esecutivo concernente la vendita di funghi selvatici freschi
                            1  Decreto esecutivo  concernente la vendita di funghi selvatici freschi  (del 21 settembre 1976)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  richiamati:  -  l’ordinanza federale sul commercio delle derrate alimentari del 26 maggio 1936, segnatamente  gli articoli 203, 204, 206 e 207;  -  la  legge  cantonale  per  l’esecuzione  della  legislazione  federale  sulle  derrate  alimentari  del  16  luglio 1943, segnatamente l’art. 30;  -  per proposta del Dipartimento della sanità e della socialità;  1  d e c r e t a :
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
Art. 1
                            Il presente decreto disciplina la vendita dei funghi selvatici freschi e tutte le operazioni ad  essa inerenti, quali l’offerta in vendita, la detenzione per la vendita, il trasporto ed il deposito.
                        
                        
                    
                    
                    
                Dipartimento competente
Art. 2
                            2  Il Dipartimento della sanità e della socialità (detto in seguito Dipartimento) è competente  per l’applicazione del presente decreto.
                        
                        
                    
                    
                    
                Principio e limitazioni
Art. 3
                            La  vendita  di  funghi  selvatici  freschi  commestibili  sul  territorio  del  Cantone  è  permessa  unicamente  per  alcune  specie  comuni  e  limitatamente  a  determinati  punti  vendita  o  modalità  di  commercio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Punti di vendita
Art. 4
                            1  La vendita dei funghi è permessa, previa ispezione da parte degli organi di vigilanza di  cui all’art. 6, esclusivamente nei seguenti posti:  a)  sui mercati per le specie seguenti:  Nr. “Moser II/2”  Nome volgare
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  Xerocomus badius (fr.) Kühn. ex Gilb.  Boleto baio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55  Boletus aereus Bull. ex. Fr.  Porcino nero, bronzeo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            56  Boletus pinicola Vitt.  Porcino, Pinac
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57  Boletus edulis Bull. ex. Fr.  Porcino, Cupin
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            58  Boletus aestivalis Paulet ex Fr.  Fiuron
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            62  Leccinum   aurantiacum   (Bull.   ex   Fr.)   S.F.  Gray  Porcinello rosso
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            66  Leccinum scabrum (Bull. ex Fr.) S.F. Gray  Boleto scabro
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            101  Pleurotus ostreatus (Jacq. ex Fr.) Kummer  Agarico ostreato, Gelone
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            252  Laccaria Laccata (Scop. ex Fr.) Bk & Br.  Agarico laccato
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            451  Calocybe gambosa (Fr.) Donk  Fungo di S. Giorgio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            645  Marasmius oreades (Bolt. ex Fr.) Fr.  Gambasecca
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            822  Lepista nuda (Bull. ex Fr.) Cooke  Agarico violetto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1010  Amanita caesarea (Scop. ex Fr.)  Per. ex Schw.  Ovulo buono, Coc
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1095  Macrolepiota procera (Scop. ex Fr.) Sing.  Mazza di tamburo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1144  Agaricus campester (L.) Fr.  Prataiolo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                Ingresso modificato dal DE 12.3.2002; in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76.
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. modificato dal DE 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 339.
2
                            1807  Rozites caperata (Pers. ex Fr.) Karst.  Foliota grinzosa
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1922  Phlegmacium praestans (Cord.) Gill.  Cortinario prestante
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2386  Russula cyanoxantha Schff. ex Fr.  Colombina iridescente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2490  Lactarius delicious (L. ex Fr.) S.F. Gray  Agarico delizioso  Nr. Vademecum A. Rickens
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1387  Cantharellus cibarius Pers.  Gallinaccio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1392  Cantharellus tubaeformis  Cantarello a tromba
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1393  Cantharellus lutescens  Cantarello giallo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1460  Polyporus ovinus  Poliporo ovino
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1594  Hydnum repandum L.  Steccherino dorato
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1661  Craterellus cornucopioides L.  Trombetta dei morti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1845  Morchella esculenta L. Pers.  Spugnola gialla
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1848  Morchella conica Pers.  Spugnola deliziosa
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1850  Morchella elata Fr.  Spugnola slanciata  Nr. Peter
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            328  Calvatia caelata  Vescia
                        
                        
                    
                    
                    
                Negozi speciali
                            b)  in negozi speciali, limitatamente alle specie seguenti:  -  porcini (Boletus edulis, B. edulis pinicola, B. aestivalis, B. aereus);  -  gallinacci (Cantharellus cibarius, C. lutescens).
                        
                        
                    
                    
                    
                Designazione
                            2  I punti di vendita sono designati dal Dipartimento come segue:  a)  su indicazione dei Municipi, per i mercati;  b)  su domanda di permesso di vendita dei funghi, per i negozi speciali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Limitazione degli spacci
                            3  Il Dipartimento è competente a limitare il numero degli spacci di funghi, per permettere un controllo  adeguato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Commercio ambulante
Divieto ed eccezione
Art. 5
                            1  È  permesso  il  commercio  ambulante  dei  funghi,  previa  ispezione  da  parte  degli  organi  di vigilanza di cui all’art. 6, unicamente sotto forma di offerta in vendita e di vendita ai negozi speciali  ed agli esercizi pubblici, alle seguenti condizioni:  a)  i  funghi  devono  essere  unicamente  delle  specie  Boletus  e  Cantharellus  menzionate  all’art.  4  cpv. 1 lett. b);  b)  il  venditore  deve  produrre  l’attestazione  di  controllo,  da  conservare  dal  compratore  per  la  durata di un anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono vietate tutte le altre forme di commercio ambulante ed in particolar modo quella che consiste  nel portarli di casa in casa offrendoli in vendita.
                        
                        
                    
                    
                    
                Organi di vigilanza
Laboratorio cantonale
Art. 6
                            1  Il  Laboratorio  cantonale  provvede  al  controllo  della  vendita  dei  funghi,  valendosi  degli  ispettori delle derrate alimentari e della collaborazione dei Municipi, quale autorità sanitaria locale.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                Controllori dei funghi
                            2  I  Municipi  possono  affidare  il  controllo  dei  funghi  venduti  sui  mercati,  nei  negozi  speciali  e  nella  forma di commercio ambulante di cui all’art. 5, cpv. 2, a periti locali di controllo dei funghi (controllori  dei  funghi),  i  quali  devono  avere  la  formazione  prevista  dall’art.  206  dell’ordinanza  federale  sul  commercio delle derrate alimentari.  A richiesta, i controllori dei funghi coadiuvano gli ispettori delle derrate alimentari nelle loro verifiche  del commercio dei funghi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Elenco dei controllori
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                Cpv. modificato dal DE 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 339.
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                            3  L’elenco dei controllori dei funghi è pubblicato annualmente sul foglio ufficiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Consorzi di Comuni
                            4  I Comuni possono consorziarsi per la creazione di centri di controllo dei funghi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Raccoglitori privati
Art. 7
                            1  I  Municipi  possono  incaricare  i  controllori  dei  funghi  di  tenersi  a  disposizione  dei  raccoglitori  privati,  i  quali  desiderano  far  verificare  la  commestibilità  dei  funghi  non  destinati  alla  vendita, ma da utilizzare nella propria economia domestica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I controlli dei funghi per i raccoglitori privati sono effettuati anche presso il Laboratorio cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Funghi non conformi Sequestro, distruzione
Art. 8
                            Gli organi di vigilanza:  a)  sequestrano  e  distruggono  i  funghi  velenosi  o  comunque  nocivi  alla  salute;  i  funghi  guasti,  appassiti, ammuffiti, rosicchiati dagli insetti o dalle lumache; i funghi tagliati in modo che non se  ne possa riconoscere la specie;  b)  sequestrano i funghi offerti in vendita abusivamente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Emolumenti d’ispezione
Art. 9
                            Per i controlli di cui agli articoli 4, 5 e 6 i Municipi possono prelevare un emolumento di  cancelleria per il rilascio delle attestazioni di controllo e per coprire le spese vive.
                        
                        
                    
                    
                    
                Penalità
Art. 10
                            Le contravvenzioni alle diposizioni del presente decreto sono punite a norma dell’art. 487  dell’ordinanza federale sul commercio delle derrate alimentari.
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazione
Art. 11
                            È abrogato il decreto esecutivo concernente la vendita dei funghi dell’11 maggio 1914.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 12
                            Il presente decreto, ottenuta l’approvazione del Consiglio federale,  4   entra in vigore  5   con  la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.  Pubblicato nel BU  1976  , 341.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                Approvazione federale: 26 novembre 1976 - BU 1976, 344.
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