Decreto esecutivo circa la zona di protezione dei castelli e delle mura di Bellinzona
                            1  Decreto esecutivo  circa la zona di protezione dei castelli e delle mura di Bellinzona  (del 23 ottobre 1962)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  visto  il  decreto  esecutivo  circa  la  zona  di  protezione  dei  castelli  e  delle  mura  di  Bellinzona,  del  18  maggio 1926, decreto integrato in data 19 novembre 1927 e in data 11 maggio 1954;  visto in particolare l’art. 12 della legge sulla protezione dei monumenti storici e artistici del 15 aprile
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1946;  su proposta del dipartimento della pubblica educazione,  d e c r e t a :  Art. 1  La  zona  di  protezione  dei  castelli  e  delle  mura  di  Bellinzona  viene  estesa  in  modo  da  includervi,  insieme  col  centro  gravitante  intorno  alle  due  piazze  Nosetto  e  della  Collegiata  gli  immediati  dintorni.  A  tale  uopo  è  corretto  il  tracciato  della  linea  esterna  dell’attuale  protezione  che  scende  in  direzione  sud  dal  colle  del  castello  di  Montebello.  Detta  linea  raggiungerà  il  torrente  Dragonato, continuerà da qui sino alla scuola cantonale delle arti e mestieri, seguirà quindi via Emilio  Motta e via del Portone per riunirsi, in piazza R. Simen, con la linea scendente, a nord, dal castello di  Montebello.  Nella  direzione  opposta  la  linea  scendente  (a  nord)  dal  colle  e  tagliante  attualmente  il  sedime  ferroviario risalirà detto sedime sino al sottopassaggio per Daro, sfocerà sul viale della Stazione e si  immetterà in via Claudio Pellandini per raggiungere, da qui, piazza del Sole.  In  proposito  si  rinvia  al  rilievo  grafico  qui  allegato.  Su  detto  rilievo  i  limiti  della  zona  oggetto  dell’estensione del vincolo sono segnati in rosso.  Art. 2  Il  piano  regolatore  del  comune  di  Bellinzona  è  dichiarato  decaduto,  nella  misura  in  cui  prevede  la  demolizione  di  edifici  o  mutazioni  della  esistente  situazione  urbanistica  nella  zona  di  protezione; in particolare sono dichiarate decadute le disposizioni che, entro tale zona, disciplinano  l’ampliamento delle strade esistenti o la costruzione di nuove vie.  Art. 3  Per quanto riguarda gli eventuali risarcimenti, le penalità e i ricorsi valgono le disposizioni  della legge 15 aprile 1946 e del regolamento 7 gennaio 1947.  Art. 4  Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed  entra immediatamente in vigore.  Pubblicato nel BU il 26 ottobre 1962.