Decreto esecutivo sulla protezione civile
                            1.5.4.3.1  sulla protezione civile  IL CONSIGLIO DI STATO
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenze
Art. 1
                            La Sezione del militare e della protezione della popolazione (Sezione) è responsabile per l’  organizzazione della protezione civile a livello cantonale.  A tale scopo essa si avvale dell’ Ufficio della protezione della popolazione (UPP).
                        
                        
                    
                    
                    
                Gestione dei militi
Art. 2
                            Il reclutamento dei militi viene assicurato dall’ UPP.  L’ UPP attribuisce l’ incorporazione alle persone riconosciute idonee a prestare servizio.  Il milite viene per principio incorporato nell’ Organizzazione regionale di protezione civile (OPC) in cui è  domiciliato.  In  caso  di  necessità,  l’  UPP  può  derogare,  in  particolare  per  assicurare  un’  equilibrata  disponibilità di risorse in tutte le OPC.  Ogni  milite  viene  attribuito  a  una  funzione  specifica  e  destinato  alle  categorie  di  formazione  del  primo,  secondo, terzo scaglione (potenziamento). Questa attribuzione spetta alle OPC.
                        
                        
                    
                    
                    
                Istruzione ed esercitazione
Art. 3
                            L’ istruzione dei militi avviene conformemente agli art.  protezione della popolazione e sulla protezione civile.  L’ istruzione di base ha di regola una durata di tre settimane.  I corsi di ripetizione annuali hanno una durata:  a)  fino a una settimana per il secondo scaglione;  b)  fino a due settimane per il primo scaglione.  Gli interventi d’ urgenza, quelli di catastrofe come pure per il ripristino di simili situazioni o per attività di  pubblica utilità non sostituiscono l’ obbligo del corso di ripetizione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Convocazione
Art. 4
                            L’ istruzione di base è suddivisa in:  a)  istruzione generale di base, eseguita dalle OPC;  b)  istruzione tecnica di base, eseguita dall’ UPP.  L’ istruzione specialistica, quella dei quadri e di perfezionamento è eseguita dall’ UPP.  Chi è competente è pure responsabile della convocazione.  All’ UPP, su proposta delle OPC, compete l’ annuncio ai corsi federali; l’ annuncio ai corsi di competenza  cantonale incombe alle OPC.
                        
                        
                    
                    
                    
                Costruzioni ed esoneri
Art. 5
                            Il Dipartimento istituzioni esonera dalla costruzione di rifugi giusta l’ art. 46 LPPC nei casi  previsti dall’ art. 18 cpv. 1 lett. a-b OPCi e nei casi di edifici privi d’ interrato.  Nei  casi  previsti  dall’  art.  18  cpv.  2  OPCi  esonera  i  proprietari  anche  dal  pagamento  del  contributo  sostitutivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Contributo finanziario
                            Art.  6  Il  Cantone  versa  alle  OPC  un  contributo  fisso  per  l’  organizzazione  dell’  istruzione  di  loro  competenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                Direttive
Art. 7
                            L’ UPP emana tutte le direttive provvisorie intese a regolare altri aspetti operativi, necessari ad  assicurare la gestione dell’ attività, in particolare regionale, durante il periodo transitorio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Altre norme applicabili
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                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            disposizioni federali e cantonali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Disposizioni finali
Art. 9
                            immediatamente in vigore.  La sua validità è limitata a 2 anni a partire dall’ entrata in vigore.  Vigente il presente decreto è sospesa l’ applicazione degli art. 16 cpv. 2 e 3 e 21 del Regolamento sulla  protezione civile, del 1° febbraio 1994.  Pubblicato  nel BU  2004  , 156.  Note:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Entrata in vigore: 30 marzo 2004 - BU 2004, 155.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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