Regolamento d’esecuzione della legge sugli impianti pubblicitari
                            1  Regolamento  d’esecuzione della legge sugli impianti pubblicitari  (del 24 settembre 2008)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  richiamato l’art. 5 cpv. 2 della Legge sugli impianti pubblicitari del 26 febbraio 2007  d e c r e t a :
                        
                        
                    
                    
                    
                Campo d’applicazione
Art. 1
                            1  Sono   impianti   pubblicitari,   ai   sensi   dell’art.   2   della   Legge,   tutti   i   mezzi   di  comunicazione con scopi pubblicitari o di promozione, percettibili dall’area pubblica, sotto forma di  scritti, marchi, immagini, manifesti, colori, luci, suoni o altre forme, e segnatamente:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Non sono impianti pubblicitari ai sensi dell’art. 2 della Legge:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorità competenti
Art. 2
                            1  L’Area  del  supporto  e  del  coordinamento  della  Divisione  delle  costruzioni  (in  seguito:  ASCo)  a)  b)  c)  d)  e)  f)  g)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Municipio  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                Domanda di autorizzazione
Art. 3
                            1  La  domanda  di  autorizzazione  alla  posa  di  un  impianto  pubblicitario  va  inoltrata  in  doppia copia al Municipio, tramite il formulario ufficiale, corredata da:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   domanda   di   autorizzazione   alla   posa   di   un   impianto   luminoso   deve   inoltre   essere  accompagnata  da  una  relazione  tecnica  relativa  all’intensità  della  luminosità  dell’impianto  e  agli  orari di funzionamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per gli impianti che soggiacciono alla procedura di rilascio della licenza edilizia, la domanda deve  essere inoltrata unitamente alla domanda di costruzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                2
Preavviso
                            1  domande di competenza cantonale accompagnate dal proprio preavviso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Prima  di  rilasciare  l’autorizzazione  per  la  posa  di  un  impianto,  il  Municipio  può  avvalersi  della  consulenza tecnica dell’ASCo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Decisione
Art. 5
                            1  Il Municipio trasmette un esemplare della propria decisione all’ASCo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Copia dell’autorizzazione cantonale viene trasmessa al Municipio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Condizioni di autorizzazione
Art. 6
                            1  Gli  impianti  pubblicitari  ai  sensi  dell’art.  1  cpv.  1  devono  essere  collocati  ad  una  distanza di almeno 50 metri dalle intersezioni principali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le scritte o espressioni in lingua straniera sono ammesse soltanto se risultano d’uso corrente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  ogni  caso  non  sono  ammessi  gli  irraggiamenti  di  luce  artificiale  che  si  disperdono  al  di  fuori  delle  aree  e  dei  soggetti  a  cui  l’impianto  pubblicitario  è  funzionalmente  dedicato  (radiazioni  orientate e disperse verso l’ambiente circostante e verso l’alta atmosfera).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’autorità può subordinare il rilascio dell’autorizzazione ad ulteriori condizioni od oneri.
                        
                        
                    
                    
                    
                Vigilanza
Art. 7
                            1  L’ASCo può intervenire d’ufficio per imporre al Municipio l’applicazione della Legge e  del presente Regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In caso di omissione essa può, previa diffida, sostituirsi nelle competenze del Municipio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sono riservate le misure previste dalla Legge organica comunale, dalla Legge edilizia e l’azione  penale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Norma abrogativa
Art. 8
                            Il Regolamento d’esecuzione della Legge sugli impianti pubblicitari del 26 giugno 2001  è abrogato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 9
                            Il  presente  Regolamento  viene  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi ed entra immediatamente in vigore  1  .  Pubblicato nel BU  2008  , 565.
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            Entrata in vigore: 26 settembre 2008 - BU 2008, 565.