Regolamento d’esecuzione della legge di espropriazione
                            1  Regolamento  d’esecuzione della legge di espropriazione  (del 17 dicembre 1971)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  richiamato l’art. 69 della legge d’espropriazione dell’8 marzo 1971 (qui abbreviata: LEspr.),  d e c r e t a :
                        
                        
                    
                    
                    
                Istanza:
                            autorità competente e forma  (art. 3 LEspr.)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tribunali di espropriazione  (art. 36 LEspr.)  Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’istanza  intesa  a  ottenere  il  diritto  d’espropriazione  secondo  l’art.  3,  cpv.  1  LEspr.  dev’essere presentata al Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  dev’essere  redatta  in  tre  copie,  più  una  per  ogni  Comune  interessato  e  corredata  della  documentazione prevista dall’art. 21, lett. a), b), e c) LEspr.
                        
                        
                    
                    
                    
                a) ...
Art. 2
                            ...  2
                        
                        
                    
                    
                    
                b) Ufficio permanente
Art. 3
                            3  L’ufficio  permanente  del  Tribunale  di  espropriazione  è  costituito  dal  Presidente,  dal  segretario giurista e dal segretario.
                        
                        
                    
                    
                    
                c) Ricusa: motivi e modalità
Art. 4
                            1  I motivi di ricusazione degli art. 50 e seguenti della legge sulla procedura amministrativa  del  24  settembre  2013  (LPAmm)  sono  applicabili  al  presidente,  ai  membri  e  al  segretariato  del  Tribunale di espropriazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  di  contestazione  del  Presidente,  di  un  membro  o  del  supplente  decide  il  Tribunale  amministrativo; sulla contestazione riguardante i segretari decide il Presidente.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  ricusa  si  propone  con  istanza  motivata,  contemporaneamente  al  primo  atto  di  causa,  oppure  tosto essa si verifichi o sia scoperta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Non è più proponibile da chi sia passato espressamente o tacitamente ad atti successivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’istanza viene comunicata alla controparte e all’interessato per le osservazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Il Presidente, il membro, il supplente o i segretari che riconoscono su di sé un motivo di astensione  devono darne comunicazione alle parti, precisandone le ragioni.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  ...  7
                        
                        
                    
                    
                    
                d) Supplenze
Art. 5
                            8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  In  caso  di  ricusa,  astensione  o  assenza  il  Presidente  del  Tribunale  di  espropriazione  trasmette  gli  atti  ad  un  supplente.  Se  questi  pure  non  può  esercitare  il  suo  ufficio,  l’altro  supplente  svolge le funzioni di Presidente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. modificato dal R del 29.11.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 374.
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. abrogato dal R 23.1.2013; in vigore dal 25.1.2013 - BU 2013, 20; precedente modifica: BU 2000,
374.
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. modificato dal R del 29.11.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 374.
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                Cpv. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 118.
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                Cpv. modificato dal R del 29.11.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 374.
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                Cpv. modificato dal R del 29.11.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 374.
7
Cpv. abrogato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 118.
                            8
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. modificato dal R del 29.11.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 374.
2
                            2  In  caso  di  ricusa,  astensione  o  assenza  di  uno  o  più  membri  del  collegio  giudicante,  il  Presidente  provvede  alla  sostituzione  con  altri  membri  del  Tribunale  di  espropriazione.  In  caso  di  ricusa,  astensione o assenza di tutti i membri, il Consiglio di Stato nomina un collegio giudicante ad hoc.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In caso di ricusa, astensione o assenza i segretari si sostituiscono vicendevolmente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  9
                        
                        
                    
                    
                    
                e) Sedute e deliberazioni
Art. 6
                            1  Le sedute davanti al tribunale d’espropriazione sono pubbliche; le deliberazioni, segrete.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per motivi gravi il tribunale può escludere il pubblico dalle sedute.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  decisioni  sono  prese  a  maggioranza;  la  sentenza  dev’essere  firmata  dal  presidente  e  dal  segretario.
                        
                        
                    
                    
                    
                f) Istruttoria
Art. 7
                            1  L’istruttoria è diretta dal presidente; le prove sono assunte alla presenza di tutti i membri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’interrogatorio delle parti, l’assunzione dei testi, il sopralluogo, il richiamo e l’esame dei documenti  possono essere effettuati dal Presidente o da un membro del Tribunale.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                g) Indennità
Art. 8
                            1  I due membri (periti) del Tribunale d’espropriazione ricevono un’indennità forfetaria di fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            450.-  per  ogni  giornata  intera  (di  regola  almeno  5  ore)  e  un’indennità  di  fr.  225.-  per  ogni  mezza  giornata (di regola almeno 2 ore). Sono escluse unicamente le spese di viaggio per le quali valgono  le disposizioni previste per i dipendenti dello Stato.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I membri presentano la nota dell’onorario e delle spese al presidente al termine di ogni procedura. Il  pagamento è fatto dal Dipartimento delle finanze, su proposta del presidente.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  supplenti  hanno  diritto  alle  indennità  conformemente  all’art.  3  della  Legge  sugli  onorari  dei  magistrati del 14 maggio 1973.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                h) Provvisionali e assistenza giudiziaria
Art. 9
                            15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  misure  provvisionali  sono  adottate  dal  presidente;  è  applicabile  la  legge  sulla  procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le istanze di assistenza giudiziaria sono decise dal tribunale; è applicabile la legge sull’assistenza  giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio del 15 marzo 2011.
                        
                        
                    
                    
                    
                i) Competenze particolari del presidente
Art. 10
                            Il presidente, d’ufficio o su istanza dell’ente espropriante, ordina l’esecuzione:  a)  dell’anticipata immissione in possesso in virtù degli articoli 51-53 LEspr;  b)  dell’immissione in possesso in seguito ad accordo espropriativo secondo l’art. 44, capoverso 2  LEspr;  c)  dell’immissione  in  possesso  per  l’acquisto  del  diritto  oggetto  dell’espropriazione  secondo  l’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            56, capoverso 1 LEspr.
                        
                        
                    
                    
                    
                l) Esecuzione delle decisioni
Art. 11
                            16  Riservati  i  casi  regolati  dall’art.  72  LEspr,  per  l’esecuzione  delle  decisioni  è  applicabile  l’art. 56 LPAmm.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9
                        
                        
                    
                    
                    
                Cpv. abrogato dal R 29.11.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 374.
                            10    Cpv. modificato dal R del 29.11.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 374.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11    Cpv. modificato dal R 22.6.1988; in vigore dal 1.7.1988 - BU 1988, 189.
                        
                        
                    
                    
                    
                12
                            Cpv. modificato dal R 22.6.1988; in vigore dal 1.7.1988 - BU 1988, 189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13    Cpv. abrogato dal R 22.6.1988; in vigore dal 1.7.1988 - BU 1988, 189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14    Cpv. introdotto dal R 29.11.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 374.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15     Art. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 118; precedente modifica: BU 1978,
                        
                        
                    
                    
                    
                129.
16
                            Art. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 118; precedenti modifiche: BU 1978,
                        
                        
                    
                    
                    
                129; BU 2000, 374.
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                m) Tasse di giustizia
Art. 12
                            17  Per la tassa di giustizia è applicabile l’art. 47 LPAmm.
                        
                        
                    
                    
                    
                n) Compiti particolari del segretario
Art. 13
                            18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Gli  incombenti  del  segretario  giurista  e  del  segretario  nonché  l’attività  della  cancelleria  sono disciplinate secondo le direttive d el Presidente e sotto la sua vigilanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  segretario  cura  la  percezione  delle  tasse  e  delle  spese  di  giustizia  e  tiene  i  registri  generali  secondo le direttive della Divisione della giustizia.
                        
                        
                    
                    
                    
                o) Orario d’ufficio
Art. 14
                            L’orario d’ufficio dei tribunali d’espropriazione è regolato come quello delle preture.
                        
                        
                    
                    
                    
                p) Rapporto
Art. 15
                            19  Alla   fine   di   ogni   anno   il   Presidente   del   Tribunale   di   espropriazione   presenta   al  Dipartimento  delle  istituzioni,  Divisione  della  giustizia,  un  rapporto  sulle  pratiche  trattate  durante  l’anno civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                Norme transitorie e finali
                            1. Procedure pendenti  (art. 74, cpv. 2 LEspr)
                        
                        
                    
                    
                    
                a) In generale
Art. 16
                            Con  l’entrata  in  vigore  del  presente  regolamento  i  procedimenti  pendenti  davanti  alle  Commissioni distrettuali d’espropriazione, nei quali sia già stata effettuata la convocazione delle parti  secondo l’art. 32 dell’abrogata legge d’espropriazione del 16 gennaio 1940 sono soggetti alle norme  della medesima legge.  Art. 17   ...  20  Art. 18   ...  21
                        
                        
                    
                    
                    
                2. Abrogazione ed entrata in vigore
Art. 19
                            1  Il   presente   regolamento   abroga   il   regolamento   di   esecuzione   della   legge   di  espropriazione del 22 novembre 1940.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È  pubblicato  sul  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi  ed  entra  in  vigore  il  1°  aprile
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1972.  Pubblicato nel BU  1971  , 476.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17     Art. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 118; precedente modifica: BU 1978,
                        
                        
                    
                    
                    
                129.
                            18    Art. modificato dal R del 29.11.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 374.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19    Art. modificato dal R del 29.11.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 374.
                        
                        
                    
                    
                    
                20
                            Art. abrogato dal R 29.11.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 374.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21    Art. abrogato dal R 29.11.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 374.