Decreto legislativo concernente il finanziamento della formazione permanente dei giuristi
                            Decreto legislativo  concernente il finanziamento della formazione  permanente dei giuristi  (del 18 febbraio 1991)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO  visto il messaggio 29 gennaio 1991 n. 3647A del Consiglio di Stato,  d e c r e t a :  Art. 1  Per  la  formazione  permanente  dei  giuristi  è  stanziato  un  credito  annuo  massimo  di  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25’000.-.  Art. 2  L’importo  viene  iscritto  al  conto  di  gestione  corrente  del  Tribunale  di  appello  che  lo  gestisce tramite una speciale commissione.  Art. 3  Il  presente  decreto  legislativo  è  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi ed entra immediatamente in vigore.  1  Pubblicato nel BU  1991  , 63.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Entrata in vigore: 22 febbraio 1991 - BU 1991, 63.