Regolamento concernente i servizi di urgenza medica negli ospedali e nelle cliniche
                            1  Regolamento  concernente i servizi di urgenza medica negli ospedali  e nelle cliniche  (del 29 aprile 2005)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  -  -  d e c r e t a :
                        
                        
                    
                    
                    
                Principio
Art. 1
                            Per l’esercizio dei servizi di urgenza medica negli ospedali e nelle cliniche è necessaria  l’autorizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Campo d’applicazione
Art. 2
                            Questo    regolamento    disciplina    i    requisiti    logistici    (impianti    e    attrezzature),  l’organizzazione interna dei servizi, nonché il ruolo e le qualifiche professionali dei responsabili e  del personale curante dei servizi di urgenza medica.
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenze
a) Consiglio di Stato
Art. 3
                            Il Consiglio di Stato è competente per la concessione e la revoca dell’autorizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) Dipartimento
Art. 4
                            1  Il  Dipartimento  della  sanità  e  della  socialità  (in  seguito:  Dipartimento)  è  competente  per l’applicazione e l’esecuzione del presente regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  si  avvale  della  collaborazione  scientifica  e  tecnica  della  Commissione  di  cui  all’art.  6  del  presente regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                c) Medico cantonale
Art. 5
                            1  Il  Medico  cantonale  esercita  la  vigilanza  sui  servizi  di  urgenza  medica  secondo  le  modalità stabilite dalle direttive dipartimentali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso si avvale della collaborazione dei pertinenti servizi del Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                d) Commissione
Art. 6
                            1  Il   Dipartimento   nomina   ogni   4   anni   una   Commissione   tecnica   (in   seguito:  Commissione).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa si compone di 7 membri, di cui:  -  -  -  -  -  -  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Fra i medici specializzati FMH, almeno uno deve essere in possesso dell’attestato di formazione  complementare in medicina d’urgenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  Commissione  propone  la  definizione  e  l’adeguamento  dei  requisiti  per  l’ottenimento  e  il  mantenimento dell’autorizzazione d’esercizio e funge quale organo consultivo del Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Servizi di urgenza medica:
definizione e categorie
2
Art. 7
                            1  Per  servizi  di  urgenza  medica  si  intendono  unità  organizzative  situate  all’interno  di  momento e in maniera efficace, appropriata ed economica:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I servizi di urgenza medica sono divisi in due categorie:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                «Emergenza e pronto soccorso»
Art. 8
                            Sono servizi di categoria A i servizi che cumulativamente:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                «Pronto soccorso»
Art. 9
                            1  Sono servizi di categoria B i servizi che:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  Consiglio  di  Stato  può  concedere  l’autorizzazione  d’esercizio  ad  un  servizio  di  categoria  B  in  una  o  più  discipline  mediche,  a  condizione  che  siano  rispettati  i  requisiti  previsti  dal  presente  regolamento e dalle direttive dipartimentali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Requisiti di qualità
Art. 10
                            1  Il Dipartimento stabilisce ed aggiorna periodicamente i requisiti strutturali, organizzativi  e tecnici dei servizi di urgenza medica mediante apposite direttive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I requisiti concernono segnatamente:  -  -  -  -  -  -  -  -  -
                        
                        
                    
                    
                    
                Medico responsabile
Art. 11
                            1  Il medico responsabile di un servizio di categoria A deve:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  ogni  disciplina  esercitata  in  un  servizio  di  categoria  B,  il  medico  titolare  dev’essere  in  possesso del corrispondente titolo FMH (o titolo equipollente).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  medico  responsabile  di  un  servizio  di  categoria  A  o  B,  e  il  suo  sostituto,  devono  essere  chiaramente definiti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I servizi di categoria B multidisciplinari definiscono tra i medici specialisti il medico responsabile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il  grado  di  occupazione  del  medico  responsabile  di  un  servizio  di  categoria  A  deve  essere  adeguato al volume d’attività, ma non essere inferiore al 50%.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Il  grado  di  occupazione  del  medico  responsabile  di  un  servizio  di  categoria  B  deve  essere
                        
                        
                    
                    
                    
                Personale infermieristico
Art. 12
                            1  Il personale infermieristico dei servizi di categoria A e B dev’essere in possesso di un  diploma d’infermiere CRS (o titolo equipollente).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  servizi  di  categoria  A  garantiscono  la  presenza  24  ore  su  24  di  almeno  un  infermiere  in  possesso di una formazione post-diploma in cure urgenti e pronto soccorso (o titolo equipollente).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I servizi di categoria B garantiscono la presenza 24 ore su 24, o a tempo determinato, di almeno  un infermiere.
                        
                        
                    
                    
                    
                Istanza di autorizzazione
Art. 13
                            L’ospedale o la clinica deve presentare l’istanza di autorizzazione al Consiglio di Stato  per il tramite dell’Ufficio di sanità secondo le modalità previste dalle direttive dipartimentali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Avviso all’utenza
Art. 14
                            1  Le  denominazioni  «Emergenza  e  Pronto  Soccorso»  e  «Pronto  soccorso»  possono  essere   utilizzate   unicamente   dai   servizi   d’urgenza   medica   per   i   quali   è   stata   rilasciata  l’autorizzazione d’esercizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’aggiunta  di  specialità  mediche  alla  denominazione  di  "Pronto  soccorso"  è  regolata  dalle  direttive dipartimentali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Norma transitoria
Art. 15
                            1  Gli  ospedali  e  le  cliniche  con  servizi  di  urgenza  medica  già  in  funzione  possono  continuare   ad   esercitare   tali   servizi   se   entro   tre   mesi   dall’entrata   in   vigore   del   presente  regolamento presentano la domanda di autorizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  non  sono  adempiuti  tutti  i  requisiti  per  l’ottenimento  dell’autorizzazione,  il  Consiglio  di  Stato  può  rilasciare  un’autorizzazione  provvisoria  allo  scopo  di  consentire  ai  servizi  di  urgenza  medica  (categoria A e B) di provvedere agli adeguamenti indicati.  Art. 16  Il  presente  regolamento  è  pubblicato  sul  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi ed entra in vigore  1   immediatamente.  Pubblicato nel BU  2005  , 151.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Entrata in vigore: 3 maggio 2005 - BU 2005, 151.