Decreto legislativo concernente l’esenzione delle riserve di crisi dell’economia privata dalle imposte cantonali e comunali
                            10.2.2.2  Decreto legislativo  concernente l’  esenzio  ne delle riserve di crisi dell’  economia privata  dalle imposte cantonali e comunali  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E C  ANTONE  TICINO  visto il messaggio 28 dicembre 1951, n. 335 del  Consiglio di Stato,  d e c r e t a :  Art. 1  Alle aziende della economia privata che assegnano parte dei loro utili netti alla costituzione  di  riserve  di  crisi  ai  sensi  della  legge  federale  3  ottobre  1951  è  concessa,  nei  limiti  del  presente  decreto, la deduzione  de  gli importi accantonati dall’  utile imponibile per le imposte cantonali e comunali.  Art. 2  L’  utile  imponibile  non  potrà  tuttavia  esser  e inferiore, per il fatto dell’  accantonamento,  alla  media degli utili imponibili realizzati negli anni 1948/1951 dalla med  esima azienda.  Art. 3  La  deduzione  sarà  revocata  in  tutto  o  in  parte  e  la  differenza  di  imposta  cantona  le  e  comunale  sarà  dovuta  dall’  azienda  senza  intervento  di  prescrizione,  qualora  non  si  verifichino  le  condizioni  che  la  legge  federale  pone  per  la  r  est  ituzione  della  differenza  d’  imposta  federa  le.  Le  decisioni  relative  dell’  autorità  federale  saranno  applicate  per  analogia  alle  imposte  cantonali  e  comunali.  Art. 4  L’  eventuale  futuro  dovuto  pagamento  della  differenza  per  le  imposte  cantonali  e  comunali  do  vrà   essere  garantito  in  modo  adeguato.  L’  ufficio   cantonale   delle   pubbliche   contribuzioni,   in  rappresentanza  anche  dei  comuni  stipulerà  a  tale  scopo,  in  forma  scritta  e  caso  per  caso,  le  convenzioni relative con gli interessati.  Art. 5  Il presente decreto  avrà la medesima validità e durata della Legge federale 3 ottobre 1951
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  e si applicherà ai medesimi anni o periodi fiscali.  Art. 6  esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato  nel Bollettino ufficiale del  le leggi e degli atti esecutivi.  Il Consigl  io di Stato fissa la data dell’  entrata in vigore e emana le norme di applicazione.  Data dell’  entrata in vigore: 1° giugno 1952.  Pubblicato nel BU  19  52  , 67.
                        
                        
                    
                    
                    
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                            RU 1952, 13.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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