Regolamento delle commissioni tripartite in materia di disoccupazione
                            1  Regolamento  delle commissioni tripartite in materia di disoccupazione  (del 14 gennaio 1998)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  vista  la  Legge  sul  rilancio  dell’occupazione  e  sul  sostegno  ai  disoccupati  (L-rilocc)  del  13  ottobre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1997;  richiamate:  -  -  d e c r e t a :  I  Composizione  Art. 1  Sulla  base  dell’articolo  85c  LADI  sono  costituite  due  commissioni  tripartite,  una  per  gli  Uffici Regionali di Collocamento (URC) del Sopraceneri e una per gli URC del Sottoceneri.
                        
                        
                    
                    
                    
                Composizione
Art. 2
                            1  Sono membri delle commissioni tripartite:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La presidenza delle commissioni tripartite compete a un rappresentante dell’autorità cantonale.  II  Compiti e competenze
                        
                        
                    
                    
                    
                Compiti e competenze
Art. 3
                            1  Le  commissioni  tripartite  assumono  oltre  ai  compiti  previsti  dall’art.  85c  LADI  quelli  previsti   dall’art.   18   L-rilocc.   Assistono   inoltre   gli   URC   nell’esercizio   dei   loro   compiti   e   ne  promuovono le prestazioni presso le organizzazioni da loro rappresentate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le commissioni possono delegare i loro compiti a sotto commissioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le commissioni tripartite prendono posizione in merito ad eventuali eccezioni di cui all’art. 16 cpv.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2 lett. i) LADI.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le commissioni hanno il diritto di essere informate sulle attività svolte presso gli URC.  III  Organizzazione
                        
                        
                    
                    
                    
                Organizzazione
Art. 4
                            1  I membri delle commissioni tripartite possono farsi rappresentare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  commissioni  possono  validamente  deliberare  se  partecipa  alla  seduta  almeno  la  metà  dei  membri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le decisioni delle commissioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti è  determinante il voto del presidente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Un rappresentante dell’autorità cantonale tiene il verbale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il segretariato è assicurato dall’autorità cantonale.  IV  Rapporto
                        
                        
                    
                    
                    
                Rapporto
2
Art. 5
                            Le  commissioni  tripartite  consegnano  annualmente  entro  il  28  febbraio  all’Ufficio  di  compensazione  dell’assicurazione  contro  la  disoccupazione  e  all’autorità  cantonale  un  rapporto  sulla loro attività.  V  Segreto d’ufficio
                        
                        
                    
                    
                    
                Segreto d’ufficio
Art. 6
                            1  I membri delle commissioni devono osservare il massimo riserbo su tutto ciò che viene  fatto o detto in seno alle commissioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  non  vi  si  oppone  alcun  interesse  pubblico  o  privato,  il  presidente  può  autorizzare  delle  deroghe.  VI  Indennità
                        
                        
                    
                    
                    
                Indennità
Art. 7
                            1  I  rappresentanti  dei  lavoratori  e  dei  datori  di  lavoro  ricevono  gettoni  di  presenza  e  indennità di viaggio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le tariffe sono quelle stabilite dal Regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le  rappresentanze presso enti cantonali di nomina del Consiglio di Stato.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le indennità sono rimborsate ai Cantoni nel quadro del finanziamento degli URC.  VII  Entrata in vigore
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 8
                            Il  presente  regolamento  viene  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° marzo 1998.  Pubblicato nel BU  1998  , 42.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Cpv. modificato dal R 6.5.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 235.