Statuti della Chiesa evangelica riformata nel Ticino
                            Statuti  della Chiesa evangelica riformata nel Ticino  (del 15 giugno 2016)  La forma maschile vale per ambo i sessi  I. Generalità
                        
                        
                    
                    
                    
                Composizione
Art. 1
                            La  Chiesa  evangelica  riformata  nel  Ticino  (CERT)  unisce  in  forma  federativa  le  Comunità evangeliche riformate regionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Personalità giuridica
Art. 2
                            Alla CERT è riconosciuta la personalità giuridica di diritto pubblico ai sensi dell’articolo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24 della vigente costituzione del Cantone Ticino.  La CERT si dà i propri ordinamenti nell’ambito del diritto federale e cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Relazioni
Art. 3
                            La  CERT  è  membro  della  Federazione  delle  Chiese  evangeliche  della  Svizzera  (FCES).  II. Finalità
                        
                        
                    
                    
                    
                Dichiarazione di fede
Art. 4
                            La CERT e le Comunità che ne fanno parte dichiarano:  –  –  –  –
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopi
Art. 5
                            La CERT si prefigge di:  –  –  –  –  –  III. Appartenenza
                        
                        
                    
                    
                    
                Requisiti
Art. 6
                            Ogni Comunità evangelica membro della CERT:  –  –  –
                        
                        
                    
                    
                    
                Ammissione
Art. 7
                            L’ammissione  di  una  Comunità  nella  CERT  avviene  per  decisione  del  Sinodo.  La  domanda va presentata per scritto al Consiglio sinodale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Membri attuali
Art. 8
                            Sono membri della CERT le Comunità regionali:  –  –  –
                        
                        
                    
                    
                    
                Membri delle Comunità regionali
Art. 9
                            È  membro  di  diritto  delle  Comunità  regionali  ogni  persona  domiciliata  o  dimorante  nel  territorio che risponda ai seguenti requisiti:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                Diritto di voto e di eleggibilità
Art. 10
                            Ogni  membro  delle  Comunità  regionali  ottiene  il  diritto  di  voto  a  16  anni  compiuti  e  il  diritto di eleggibilità dopo almeno un anno da quando è diventato membro.
                        
                        
                    
                    
                    
                Autonomia
Art. 11
                            Nell’ambito  dei  presenti  statuti  e  della  Legge  cantonale  sulla  Chiesa  evangelica  riformata nel Cantone Ticino, le Comunità regionali godono di piena autonomia  IV. Organizzazione
                        
                        
                    
                    
                    
                Organi
Art. 12
                            Gli organi della CERT sono:  –  –  –  –  A. Il Sinodo
                        
                        
                    
                    
                    
                Composizione
Art. 13
                            Il  Sinodo,  quale  organo  supremo  della  CERT,  è  l’assemblea  dei  delegati  delle  Comunità  regionali,  dei  loro  pastori  e  diaconi.  I  delegati  sinodali  e  i  supplenti  sono  eletti  dalle  assemblee delle Comunità regionali per un periodo di 4 anni e sono rieleggibili.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rappresentanza
Art. 14
                            Fanno parte del sinodo:  a)  elementari.  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                Presidenza
Art. 15
                            Il presidente e il vicepresidente del Sinodo restano in carica 4 anni e sono rieleggibili.  Essi costituiscono l’ufficio di presidenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                Convocazione
Art. 16
                            Il Sinodo è convocato dall’ufficio di presidenza almeno due volte all’anno o su proposta  scritta e motivata di una Comunità regionale.  La  convocazione,  con  l’ordine  del  giorno,  deve  essere  inviata  ai  membri  almeno  10  giorni  prima  della data della sessione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenze
Art. 17
                            Le competenze del Sinodo sono le seguenti:  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  Tutte  le  decisioni  del  Sinodo  hanno  effetto  vincolante  per  le  Comunità  regionali  e  il  Consiglio  sinodale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Deliberazioni
Art. 18
                            L’assemblea sinodale è valida se è presente almeno la metà dei membri; essa delibera  a maggioranza relativa. È escluso il voto per procura.
                        
                        
                    
                    
                    
                Elezioni
Art. 19
                            Per le elezioni è richiesta la maggioranza assoluta. In seconda votazione è sufficiente  la  maggioranza  relativa.  Su  domanda  di  almeno  5  (cinque)  membri  dell’assemblea  si  procede  a  elezioni  segrete.  In  caso  di  elezioni  i  diretti  interessati  devono  astenersi  dall’esprimere  il  proprio  voto.
                        
                        
                    
                    
                    
                Modifica degli statuti
Art. 20
                            Per la modifica degli statuti è richiesta la presenza di almeno due terzi dei membri del  Sinodo e una maggioranza qualificata di due terzi dei presenti. Qualora in una prima sessione non  si  raggiunga  il  minimo  prescritto  dei  membri,  il  consiglio  sinodale  ne  convoca  una  seconda,  che  può decidere a maggioranza di due terzi.  La  seconda  assemblea  deve  aver  luogo  al  più  tardi  entro  30  giorni  e  non  prima  di  10  dalla  precedente.  B. Il Consiglio sinodale
                        
                        
                    
                    
                    
                Composizione
Art. 21
                            Il   Consiglio   sinodale,   quale   organo   esecutivo   della   CERT,   è   composto   da   un  rappresentante  per  ogni  Comunità  regionale,  da  un  pastore  in  rappresentanza  del  Capitolo  dei  ministri e da un quinto membro proposto dall’assemblea docenti che sia membro di una Comunità  regionale.  Si  costituisce  liberamente.  I  membri  del  Consiglio  sinodale  restano  in  carica  4  anni  e  sono rieleggibili.
                        
                        
                    
                    
                    
                Compiti e competenze
Art. 22
                            Il Consiglio sinodale:  –  –  –  –  –
                        
                        
                    
                    
                    
                Rappresentanza legale
Art. 23
                            La CERT è legalmente rappresentata verso terzi dalla firma del presidente e di un altro  membro del Consiglio sinodale.  C. La commissione di ricorso
                        
                        
                    
                    
                    
                Composizione
Art. 24
                            La  Commissione  di  ricorso  è  composta  da  tre  membri  che  non  facciano  parte  del  Sinodo o del Consiglio sinodale. Essa viene nominata dal Sinodo per la durata di 4 anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenze
Art. 25
                            La  Commissione  di  ricorso  decide  in  via  esclusiva  su  reclami  contro  infrazioni  dei  presenti statuti, dei regolamenti emanati dal Sinodo, degli statuti delle singole Comunità regionali,  nonché  sui  contrasti  tra  i  membri  delle  Comunità  e  gli  organi  della  CERT  o  delle  Comunità  regionali.  Le decisioni della Commissione di ricorso sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo  (TRAM) secondo la legge sulla procedura amministrativa.  D. Il Capitolo dei ministri
                        
                        
                    
                    
                    
                Composizione
Art. 26
                            I  pastori  e  i  diaconi  in  servizio  nella  CERT  o  nelle  Comunità  regionali  formano  il  «Capitolo dei ministri».
                        
                        
                    
                    
                    
                Organizzazioni
Art. 27
                            Il Capitolo dei ministri ha un proprio regolamento nel quadro dei presenti statuti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Compiti
Art. 28
                            Il capitolo dei ministri:  –  –  –  –  –  E. Segretariato  Art. 29  Il Consiglio sinodale assume il personale necessario al funzionamento del segretariato  e ne fissa i compiti, mansioni e competenze in apposito regolamento.  V. Disposizioni finali  Art. 30  Il  presente  statuto  annulla  e  sostituisce  il  precedente  statuto  del  30  ottobre  1976  e  successivi  emendamenti  (ultimo  del  13  novembre  1999).  È  stato  approvato  dal  Sinodo  nelle  sessioni  del  15  novembre  2014  a  Muralto  e  del  14  novembre  2015  a  Lugano,  ed  entra  in  vigore  alla data dell’approvazione da parte del Consiglio di Stato.  Approvati dal Consiglio di Stato con ris. gov. n. 2695 del 15 giugno 2016.  Pubblicato nel BU  2016  , 316.