Regolamento d’esecuzione della legge sulla protezione delle rive dei laghi
                            1  Regolamento  d’esecuzione della legge sulla protezione delle rive dei laghi  1  (del 3 agosto 1962)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  vista la legge sulla protezione delle rive dei laghi del 20 novembre 1961,  d e c r e t a :  Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’applicazione  della  legge  sulla  protezione  delle  rive  dei  laghi  è  affidata  al  Dipartimento  del territorio.  Art. 2-9  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                LRL Art. 7-2
Art. 10
                            Non sono considerate strade nell’ambito della legge quelle attualmente destinate al solo  transito pedonale.  Il ciglio stradale dal quale vengono misurate le distanze previste dalla legge è quello verso lago. Non  entrano in considerazione le strade di semplice accesso al lago o comunque quelle che non corrono  parallelamente o quasi rispetto alla riva.
                        
                        
                    
                    
                    
                LRL Art. 11
Art. 11
                            4  L’altezza  delle  costruzioni  e  l’indice  d’occupazione  sono  stabiliti  secondo  le  norme  della  legge edilizia.  Art. 12  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                LRL Art. 12
Art. 13
                            6  Il  proprietario  è  tenuto  a  notificare  l’ultimazione  della  costruzione  al  Dipartimento  del  territorio che provvede agli opportuni controlli e alla menzione di cui all’art. 12 della legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                LRL Art. 19
Art. 14
                            7  L’ufficiale  dei  registri  deve  rifiutare  l’iscrizione  di  qualsiasi  parcellamento  nella  zona  di  applicazione della legge del 20 novembre 1961, se il piano non è stato approvato dal Dipartimento  del  territorio.  Quest’ultimo  provvede,  se  del  caso,  a  chiedere  la  menzione  di  assoggettamento  alla  legge.  Art. 15-16   ...  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                Titolo modificato dal DE 24.6.1987; in vigore dal 1.7.1987 - BU 1987, 162.
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                Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 356.
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                Art. abrogati dal DE 24.6.1987; in vigore dal 1.7.1987 - BU 1987, 162.
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Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 356; precedente modifica: BU
1974, 90.
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                Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 356; precedente modifica: BU 1974,
90.
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                Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 356.
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Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 356.
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                Art. abrogati dal DE 24.6.1987; in vigore dal 1.7.1987 - BU 1987, 162.
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Art. 17
                            9  La  legge  del  20  novembre  1961  deroga  ai  regolamenti  edilizi  ed  ai  piani  regolatori  comunali  previgenti  alla  sua  entrata  in  vigore,  riservate  eventuali  disposizioni  più  restrittive  previste  agli stessi.  Art. 18  Il presente decreto abroga ogni disposizione contraria ed incompatibile.  Entra in vigore  10  con la sua pubblicazione nel bollettino ufficiale delle leggi.  Pubblicato nel BU  1962  , 156.
                        
                        
                    
                    
                    
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Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 356.
                            10    Entrata in vigore: 14 agosto 1962 - BU 1962, 156.