Legge concernente l’ imposta sui cani
                            10.2.8.3  Legge  concernente l’ imposta sui cani  IL GRAN CONSIGLIO  visto il messaggio 7 maggio 1980 n. 2442 del Consiglio di Stato,  Art. 1  Il possesso, nel Cantone, di cani di qualsiasi specie o razza e uso comporta:  -  la notifica presso la Cancelleria del Comune di domicilio;  -  il pagamento dell’ imposta annuale.  La notifica o le mutazioni relative al possesso devono venire eseguite entro 30 giorni.  Art. 2  L’ imposta annuale anticipata è incassata dal Cantone.  Essa è stabilita in 50.- franchi per soggetto.  Chi entra in possesso di cani solo nel secondo semestre dell’ anno paga la metà dell’ imposta.  Art. 3  I Comuni vigilano sulle notifiche dei cani tenuti sul territorio comunale.  Essi provvedono in particolare a comunicare al Dipartimento finanze e economia., alla fine di ogni mese, la  distinta delle notifiche ricevute e a segnalare i trasgressori non iscritti nell’ elenco.  Art. 4  Ogni cane deve essere munito di un collare portante la placchetta di controllo ed il nome del  proprietario.  Art. 5  Sono esonerati dall’ imposta:  a)  i cani addetti al servizio della polizia cantonale o comunale e delle dogane;  b)  i cani addetti al servizio di guardacaccia, guardapesca e sotto-ispettori forestali;  c)  d)  i cani tenuti a scopo di commercio (il maschio e la femmina riproduttori sono soggetti all’ imposta);  e)  i cani che servono da guida o d’ aiuto agli invalidi.  Le esenzioni di cui alle lettere a) e e) sono concesse per decisione dipartimentale.  Art. 6  I cani vaganti non muniti della placchetta di controllo vanno sequestrati e, se il proprietario non  fosse reperibile, consegnati ad una società per la protezione degli animali per un loro collocamento a spese  del Cantone.  Art. 7  Le contravvenzioni alla presente legge sono punite con la multa da fr. 5.- a fr. 100.- oltre l’  eventuale pagamento delle imposte sottratte. In caso di recidiva la multa può essere raddoppiata.  Il giudizio sulla contravvenzione è di competenza del Dipartimento delle Finanze.  Contro la decisione del Dipartimento è dato ricorso nel termine di 30 giorni alla Camera di diritto tributario  del Tribunale di appello.  Sono applicabili le norme del capitolo II della legge di procedura per i delitti di competenza del pretore e per  le contravvenzioni.  Art. 8  La legge concernente la tassa sui cani del 18 febbraio 1937 è abrogata.  Art. 9  Decorsi i termini per l’ esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel  Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e entra in vigore il 1° gennaio 1981.  Pubblicata nel BU  1981  , 1.  Note:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Art. modificato dalla L 18.12.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2004, 65.