Regolamento della Commissione del controllo del mandato pubblico della Banca dello Stato del Cantone Ticino
                            Regolamento  della Commissione del controllo del mandato pubblico  della Banca dello Stato del Cantone Ticino  (del 13 aprile 2010)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  vista la Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino del 25 ottobre 1988,  d e c r e t a :  Capitolo primo  Disposizioni generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Istituzione della Commissione del
controllo del mandato pubblico
Art. 1
                            Nell’ambito  dell’esercizio  della  vigilanza  sulla  Banca  dello  Stato  del  Cantone  Ticino  (detta  in  seguito  «Banca»)  da  parte  del  Gran  Consiglio  è  istituita  una  Commissione  di  controllo  denominata  «Commissione  del  controllo  del  mandato  pubblico  della  Banca  dello  Stato  del  Cantone Ticino» (detta in seguito «Commissione»).
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo del regolamento
Art. 2
                            Questo  regolamento  disciplina  l’organizzazione,  le  competenze  e  il  campo  di  attività  della Commissione, nonché la procedura che regola i rapporti della stessa con il Gran Consiglio e  il Consiglio di Stato nell’ambito dell’adempimento del mandato di vigilanza sulla Banca dello Stato  del Cantone Ticino e nel processo di approvazione dei conti annuali della Banca e relativo scarico  agli organi della stessa.  Capitolo secondo  Organizzazione  A. Composizione
                        
                        
                    
                    
                    
                Ufficio presidenziale
Art. 3
                            1  La Commissione elegge, all’inizio del suo mandato:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I mandati sono rinnovabili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario formano l’Ufficio presidenziale.  B. Organizzazione
                        
                        
                    
                    
                    
                Convocazione
Art. 4
                            1  La  Commissione  si  riunisce  in  seduta  ordinaria  su  convocazione  del  Presidente.  La  Commissione definisce il programma di  lavoro ed il piano annuale delle sedute che va trasmesso  per  conoscenza  all’Ufficio  presidenziale  del  Consiglio  di  amministrazione  della  Banca  e  alla  Presidenza del Gran Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Presidente della Commissione notifica all’Ufficio presidenziale del Consiglio di amministrazione  della Banca l’ordine del giorno delle sedute della Commissione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Convocazione straordinaria
Art. 5
                            Ogni  membro  della  Commissione  ha  il  diritto  di  chiedere,  con  istanza  motivata  e  con  preavviso scritto di 3 giorni lavorativi, la convocazione di una seduta straordinaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                Costituzione
Art. 6
                            La Commissione è validamente costituita e può deliberare alla presenza di almeno tre  membri.
                        
                        
                    
                    
                    
                Deliberazioni
Art. 7
                            1  Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza semplice dei presenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’astensione al voto non è ammessa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In caso di parità decide il voto del Presidente, in sua assenza quello del Vice Presidente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il voto è aperto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La  maggioranza  dei  membri  della  Commissione  presenti  alla  seduta  può  richiedere  il  voto  segreto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Ogni  commissario  è  tenuto  a  serbare  il  segreto  sulle  discussioni  e  sulle  deliberazioni  della  Commissione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Verbale - Protocollo delle decisioni
Art. 8
                            1  La  Commissione  allestisce  un  verbale  delle  sedute  ed  un  protocollo  delle  decisioni,  che sarà conservato in luogo sicuro ed inaccessibile a terzi non autorizzati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Copia del verbale viene trasmesso unicamente ai membri della Commissione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  Presidente  della  Commissione  può  decidere  di  inviare  copia  del  verbale  a  terzi,  sotto  condizione dell’obbligo del rispetto della riservatezza del documento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  Segreteria  del  Gran  Consiglio  metterà  a  disposizione  della  Commissione  un’adeguata  struttura per l’archivio dei documenti.  Capitolo terzo  Competenze
                        
                        
                    
                    
                    
                In generale
Art. 9
                            La  Commissione  svolge  i  compiti  di  controllo,  di  vigilanza  e  di  preavviso  previsti  dalla  Legge, secondo la procedura fissata con questo regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenze di controllo del mandato pubblico
Art. 10
                            1  La Commissione esegue il controllo del rispetto del mandato pubblico, formalizzato nel  documento elaborato dal Consiglio di amministrazione della Banca, e verifica che la Banca realizzi  lo scopo della Legge (articolo 3).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In particolare la Commissione verifica:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  Commissione  ha  diritto  di  esigere  dalla  Banca  le  spiegazioni  e  i  documenti  che  le  occorrono  per svolgere il suo mandato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenze di preavviso
Art. 11
                            1  La  Commissione  preavvisa  l’approvazione  dell’esercizio  della  Banca  ai  sensi  dell’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39 della Legge all’attenzione della Commissione della gestione e delle finanze.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In tale ambito essa ha la facoltà di visionare tutta la documentazione utile allo scopo e di sentire i  rappresentanti della Banca.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  È riservato l’art. 17 di questo regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Nell’allestire il preavviso scritto all’attenzione della Commissione della gestione e delle finanze, la  Commissione si attiene agli obblighi di riservatezza previsti all’art. 18 di questo regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Limiti di competenza della Commissione
Art. 12
                            1  Sono  escluse  dai  compiti  della  Commissione  le  verifiche  riservate  alla  competenza  dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) e dell’Ufficio di revisione esterno ai  sensi della legislazione federale applicabile alla Banca (art. 36 Legge sulla Banca dello Stato del  Cantone Ticino).
                        
                        
                    
                    
                    
                Richieste di informazione
Art. 13
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Ogni  richiesta  va  formulata  all’Ufficio  presidenziale  del  Consiglio  di  amministrazione  della  Banca,  che  fornirà  le  informazioni  e  la  documentazione  direttamente  o  per  il  tramite  della  Direzione Generale.
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            Art. modificato dal R 13.4.2010; in vigore dal 16.4.2010 - BU 2010, 159.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Art. modificato dal R 13.4.2010; in vigore dal 16.4.2010 - BU 2010, 159.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Alla  Commissione  non  possono  essere  forniti  documenti  o  informazioni  attinenti  alle  relazioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sono pure esclusi i documenti interni allestiti all’attenzione della FINMA e dell’Ufficio di revisione  esterno della Banca.
                        
                        
                    
                    
                    
                Principio della riservatezza
Art. 14
                            I  documenti  e  le  informazioni  acquisite  dalla  Commissione,  con  l’eccezione  di  quelli  indicati nell’art. 39 cpv. 2 della Legge sottostanno al principio della riservatezza ed hanno carattere  strettamente  confidenziale:  richiamato  l’art.  320  Codice  penale  svizzero  non  possono  essere  trasmessi o divulgati a terzi.  Capitolo quarto  Rapporto della commissione al Gran Consiglio
                        
                        
                    
                    
                    
                Termini
Art. 15
                            1  La Commissione allestisce all’attenzione del Gran Consiglio, un rapporto sul grado di  raggiungimento degli obiettivi di mandato pubblico della Banca.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Prima di trasmetterlo al Gran Consiglio lo invia al Consiglio di amministrazione della Banca per le  sue osservazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Contenuto generale
Art. 16
                            Il  rapporto  allestito  dalla  Commissione  deve  contenere  una  valutazione  complessiva  dell’espletamento   del   mandato   pubblico   da   parte   della   Banca   e   precisare   il   grado   di  raggiungimento degli obiettivi generali e specifici contenuti nel documento allestito dalla Banca ai  sensi dell’art. 3a della Legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                Valutazione specifica sul mandato pubblico
Art. 17
                            1  Le  verifiche  sul  corretto  adempimento  del  mandato  pubblico  vengono  eseguite  analizzando il bilancio sociale ed ambientale annuale allestito dalla Banca.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esse devono tener conto in particolare dei seguenti criteri:  a)  b)  c)  d)  Capitolo quinto  Indennità  Art. 18  Le  indennità  dei  membri  della  Commissione  sono  fissate  dal  Consiglio  di  Stato  conformemente al Regolamento del 5 maggio 2008 concernente le Commissioni, i gruppi di lavoro  e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato.  Capitolo sesto  Disposizioni transitorie e finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 19
                            1  Questo regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso si applica a partire dal corrente esercizio della Banca.
                        
                        
                    
                    
                    
                Norma transitoria
Art. 20
                            La Commissione in carica al giorno dell’entrata in vigore scade al termine della corrente  legislatura.
                        
                        
                    
                    
                    
                Disposizioni abrogative
Art. 21
                            È abrogato il Regolamento della Commissione del controllo del mandato pubblico della  Banca  dello  Stato  del  Cantone  Ticino  del  31  maggio  2005  emanato  dalla  Commissione  del  controllo del mandato pubblico della Banca dello Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Entrata in vigore: 16 aprile 2010 - BU 2010, 138.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Pubblicato nel BU  2010  , 138.