Regolamento della Commissione di vigilanza sanitaria
                            1  Regolamento  della Commissione di vigilanza sanitaria  (del 27 ottobre 1992)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  richiamata  la  Legge sulla  promozione  della  salute  ed  il  coordinamento  sanitario del  18  aprile 1989  (Legge sanitaria), in particolare gli art. 21, 24 e 25,  d e c r e t a :
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
Art. 1
                            Il  presente  regolamento  definisce  le  modalità  di  funzionamento  della  Commissione  di  vigilanza (Commissione) prevista dall’art. 24 della Legge sanitaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                Composizione
Art. 2
                            1  La  Commissione  si  compone  di  5  membri  tra  cui  un  magistrato  dell’ordine  giudiziario,  presidente, il Medico cantonale, un giurista in rappresentanza del Dipartimento della sanità e della  socialità  (Dipartimento),  un  rappresentante  dei  pazienti  e  uno  degli  operatori  sanitari  dell’Ordine  interessato.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Accanto  ai  membri  titolari  sono  designati  altrettanti  supplenti,  con  le  stesse  qualifiche,  per  consentire in ogni caso la composizione prevista dall’art. 25 della Legge sanitaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  mandato  dei membri  dura  quattro  anni  e  scade  il  30  giugno  dell’anno  successivo al  rinnovo  dei  poteri cantonali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ai membri titolari e ai supplenti sono riconosciute le indennità previste dal decreto esecutivo sulle  Commissioni nominate dal Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Convocazione
Art. 3
                            1  Il  presidente  convoca  le  riunioni  della  Commissione  dandone  avviso  scritto  a  tutti  i  membri con almeno 15 giorni di anticipo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La convocazione contiene l’elenco delle trattande.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I membri supplenti ricevono le convocazioni e devono essere tempestivamente informati dai titolari  impediti,  in  modo  che  le  sostituzioni  siano  praticabili.  Per  ogni  caso  trattato  viene  trasmessa  ai  membri la documentazione selezionata dal presidente con un anticipo sufficiente a permetterne un  esame  approfondito.  Hanno  diritto  di  voto  i  membri  titolari  e,  solo  in  loro  assenza,  i  rispettivi  supplenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Denuncia
Art. 4
                            Il paziente interessato, il suo rappresentante legale oppure ogni persona a lui prossima  possono  inoltrare  una  denuncia  alla  Commissione  ai  sensi  dell’art.  21  della  Legge  sanitaria  per  violazione dei diritti del paziente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Collaborazione
Art. 5
                            2  La  Commissione  può  avvalersi  della  collaborazione  degli  Ordini  delle  arti  sanitarie  (art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30 cpv. 3 della Legge sanitaria) e può far capo a periti esterni o ad esperti, previo conferimento di  regolare mandato da parte dell’Ufficio di sanità.
                        
                        
                    
                    
                    
                Audizione e diritto di essere sentiti
Art. 6
                            1  La    Commissione    può    sentire    direttamente    il    denunciante    ed    il    denunciato,  rispettivamente entrambi hanno il diritto di essere sentiti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                Cpv. modificato dal R 23.9.2014; in vigore dal 26.9.2014 - BU 2014, 466; precedente modifica: BU 2002,
76.
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. modificato dal R 23.9.2014; in vigore dal 26.9.2014 - BU 2014, 466; precedente modifica: BU 2002,
76.
2
                            2  Ogni membro della Commissione può porre domande supplementari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La Commissione può richiedere la produzione di ulteriori documenti o spiegazioni scritte.
                        
                        
                    
                    
                    
                Indagine
Art. 7
                            1  La Commissione ha ampia facoltà di indagine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Oltre all’audizione delle parti interessate e dei periti, la Commissione può assumere, quando risulta  necessario, anche altre prove, segnatamente l’audizione di testi o il sopralluogo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Termini
Art. 8
                            La procedura deve essere semplice e spedita.
                        
                        
                    
                    
                    
                Provvedimenti
Art. 9
                            3  1  La   Commissione,   alla   quale   la   legge   non   conferisce   alcun   potere   autonomo   di  intervento diretto, propone con sollecitudine al Dipartimento ogni provvedimento atto a prevenire, far  cessare  o  a  sanzionare  le  violazioni  dei  diritti  di  cui  all’art.  21  della  Legge  sanitaria  e,  in  caso  di  mandato  conferitole  dal  Dipartimento,  le  violazioni  dell’art.  59  cpv.  2  della  Legge  sanitaria,  così  come  i  provvedimenti  previsti  dagli  articoli  43  della  legge  federale  sulle  professioni  mediche  universitarie  del  23  giugno  2006  e  30  della  legge  federale  sulle  professioni  psicologiche  del  18  marzo 2011, segnatamente l’avvertimento, l’ammonimento, la multa, la revoca del libero esercizio e  il divieto di esercitare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa propone inoltre alle altre istanze interessate di adottare i provvedimenti di loro competenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’accertamento  delle  violazioni  di  cui  al  cpv.  1  è  adottato  a  maggioranza  dei  membri  o  rispettivi  supplenti presenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La Commissione redige un avviso motivato destinato al Dipartimento, che è poi trasmesso in copia  al denunciato e al denunciante.
                        
                        
                    
                    
                    
                Archiviazione
                            4  Art. 10  5  1  Se  ritiene  di  non  dover  proporre  l’adozione  di  provvedimenti,  la  Commissione  decide  essa  stessa  l’archiviazione  delle  denunce  o,  se  è  intervenuta  su  mandato  del  Dipartimento,  comunica il proprio preavviso al medesimo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Preavviso  e  decisione  sono  trasmessi  in  copia  al  denunciante  e  al  denunciato  e  possono  essere  notificati senza motivazione scritta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In tal caso, la motivazione è fatta pervenire in un secondo tempo se il denunciato o il denunciante  lo  chiede  all’autorità  che  ha  adottato  la  decisione  entro  quindici  giorni  dalla  comunicazione  della  stessa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  richiesta  di  redazione  della  motivazione  è  soggetta  a  una  tassa  di  giustizia  da  fr.  100.–  a  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            500.–, di cui può essere chiesto l’anticipo con comminatoria di stralcio in caso di inadempienza.
                        
                        
                    
                    
                    
                Procedura semplificata
                            Art. 10a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Nei  casi  in  cui  la  Commissione  non  è  intervenuta  su  mandato  del  Dipartimento,  il  Presidente può decidere da solo:  a)  la non entrata nel merito sulle denunce manifestamente inammissibili;  b)  la non entrata nel merito su denunce che contengono richieste meramente patrimoniali;  c)  la non entrata nel merito su denunce querulomani o abusive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  motivazione  della  decisione  si  limita  a  una  breve  indicazione  del  motivo  di  non  entrata  in  materia, dandone comunicazione alla Commissione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 11
                            Il  presente  regolamento  viene  pubblicato  nel  Bollettino  delle  leggi  e  degli  atti  ufficiali  ed  entra immediatamente in vigore.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. modificato dal R 23.9.2014; in vigore dal 26.9.2014 - BU 2014, 466.
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                Nota marginale modificata dal R 23.9.2014; in vigore dal 26.9.2014 - BU 2014, 466.
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                Art. modificato dal R 23.9.2014; in vigore dal 26.9.2014 - BU 2014, 466.
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                Art. introdotto dal R 23.9.2014; in vigore dal 26.9.2014 - BU 2014, 466.
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                Entrata in vigore: 30 ottobre 1992 - BU 1992, 325.
                            3  Pubblicato nel BU  1992  , 325.  N.B. Norma transitoria  – BU  2014  , 466 (23 settembre 2014)  Alle  procedure  pendenti  al  momento  dell’entrata  in  vigore  della  modifica  si  applicano  le  nuove  disposizioni agli art. 2 cpv. 1; art. 5; art. 9 cpv. 1, 3 e 4; art. 10; art. 10a.