Legge sulle funi metalliche
                            Legge  sulle funi metalliche  (LFM)  (del 17 dicembre 2009)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  visto il messaggio 11 settembre 2009 n. 6268 del Consiglio di Stato,  d e c r e t a :
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
Art. 1
                            La presente legge si prefigge di:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                Campo di applicazione
Art. 2
                            1  La  presente  legge  disciplina  la  costruzione,  l’esercizio  e  lo  smantellamento  degli  impianti  a  fune  metallica  destinati  esclusivamente  al  trasporto  di  merci,  che  non  soggiacciono  all’obbligo di concessione federale e che non rientrano nel campo di applicazione del Concordato  concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale del 15  ottobre 1951.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono considerati impianti a fune metallica i fili a sbalzo e le teleferiche fisse e temporanee dotati  di una stazione di partenza e di una d’arrivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Banca dati degli impianti
Art. 3
                            1  Il Consiglio di Stato riceve le notifiche concernenti gli ostacoli alla navigazione aerea ai  sensi della Legge federale sulla navigazione aerea del 21 dicembre 1948 (LNA) e dell’Ordinanza  del  23  novembre  1994  sull’infrastruttura  aeronautica  (OSIA),  le  esamina  dal  profilo  formale  e  le  trasmette alla competente autorità federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  istituisce  e  tiene  aggiornata  una  banca  dati  cantonale  degli  impianti  a  fune  metallica  che  non costituiscono un ostacolo alla navigazione aerea ai sensi della LNA e dell’OSIA. La stessa è  accessibile al pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                Costruzione
Art. 4
                            1  La costruzione di un impianto a fune metallica è retta dalla Legge edilizia del 13 marzo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1991.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’inizio  dei  lavori  di  costruzione  è  in  ogni  caso  subordinato  all’ottenimento  dell’autorizzazione  di  esercizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Esercizio
Art. 5
                            1  L’esercizio di un impianto a fune metallica soggiace al rilascio di un’autorizzazione del  Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorizzazione  d’esercizio  è  rilasciata  al  proprietario  dell’impianto  se  sono  adempiute  le  seguenti condizioni cumulative:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorizzazione viene concessa per una durata massima di cinque anni e può essere soggetta a  oneri e/o condizioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rinnovo dell’autorizzazione d’esercizio
Art. 6
                            L’autorizzazione d’esercizio dell’impianto viene rinnovata alle condizioni poste per il suo  rilascio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Responsabilità
Art. 7
                            1  Il  proprietario  dell’impianto  è  responsabile  della  costante  e  buona  manutenzione  dell’impianto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È  in  ogni  caso  esclusa  qualsiasi  responsabilità  del  Cantone  per  eventuali  danni  cagionati  a  persone o a cose dovuti alla presenza o all’esercizio di un impianto a fune metallica.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rimozione
Art. 8
                            1  Se  l’impianto  è  in  disuso  o  non  è  più  a  beneficio  di  un’autorizzazione,  il  Consiglio  di  Stato ordina al proprietario la rimozione e il ripristino del fondo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I costi di rimozione sono a carico del proprietario dell’impianto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il proprietario è tenuto a comunicare tempestivamente l’avvenuta rimozione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Gli  impianti  a  fune  metallica  in  disuso  e  senza  proprietario  conosciuto,  se  costituiscono  un  ostacolo  alla  navigazione  aerea  oppure  intralciano  la  gestione  del  bosco  di  protezione,  vengono  smantellati dal Consiglio di Stato previa pubblicazione di una diffida sul Foglio ufficiale cantonale.  Resta  riservata  la  facoltà  del  Consiglio  di  Stato  di  recuperare  le  spese  di  rimozione  presso  i  proprietari dei fondi toccati.
                        
                        
                    
                    
                    
                Organizzazione e procedura
Art. 9
                            Il    Consiglio    di    Stato    disciplina    mediante    regolamento    l’autorità    incaricata  dell’esecuzione della presente legge e le procedure di rilascio e rinnovo dell’autorizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Tasse
Art. 10
                            1  Per  il  rilascio  e  il  rinnovo  dell’autorizzazione  d’esercizio  il  proprietario  dell’impianto  è  tenuto a pagare una tassa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato stabilisce tramite regolamento l’importo della tassa, in particolare in funzione  della lunghezza dell’impianto e della sua altezza massima sul terreno (AGL), ritenuto un massimo  di fr. 5’000.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le teleferiche forestali per l’esbosco di legname non soggiacciono al prelievo di tasse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Contravvenzioni
Art. 11
                            1  Chiunque contravviene alle disposizioni della presente legge e segnatamente:  a)  b)  c)  d)  è punito con la multa sino a fr 20’000.–.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  contravvenzioni  sono  perseguite  in  base  alla  legge  del  20  aprile  2010  di  procedura  per  le  contravvenzioni.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                Ricorsi
Art. 12
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Contro  le  decisioni  del  Consiglio  di  Stato  rese  in  applicazione  della  presente  legge  è  dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La procedura è retta dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
                        
                        
                    
                    
                    
                Vigilanza
1
                            Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 477 e 481.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13
                            1  Il Consiglio di Stato vigila sull’esecuzione della presente legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  Comuni  e  i  proprietari  dei  fondi  toccati  o  sorvolati  collaborano  con  il  Consiglio  di  Stato,  segnalando la presenza di impianti non autorizzati e fornendo la documentazione e le informazioni  necessarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Disposizione transitoria
Art. 14
                            1  Le   autorizzazioni   rilasciate   prima   dell’entrata   in   vigore   della   presente   legge  mantengono la propria validità sino alla loro scadenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  rinnovo  delle  autorizzazioni  di  cui  al  capoverso  precedente  è  subordinato  all’adempimento  dei  criteri di cui all’art. 5 cpv. 2 lett. a, b, c, d, e.
                        
                        
                    
                    
                    
                Norma abrogativa
Art. 15
                            La Legge sulle funi metalliche del 3 dicembre 1912 è abrogata.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 16
                            1  Trascorsi  i  termini  per  l’esercizio  del  diritto  di  referendum,  la  presente  legge  è  pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.  La legge sulle funi metalliche (LFM) del 17 dicembre 2009 è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle  leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° marzo 2010.  Pubblicato nel BU  2010  , 57.