Decreto esecutivo concernente il servizio sanitario coordinato --> 1.5.4.1.2 / 520.250
                            1.5.4.4  Decreto esecutivo  concernente il servizio sanitario coordinato  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  richiamati:  -            l’  Ordinanza  del  Consiglio  federale  concernente  la  preparazione  del  servizio  sanitario  coordinato del 1° settembre 1976 e la concezione del servizio sanitario coordinato dello  SM della difesa del 1° dicembre 1980;  -      la legge federale sull’ edilizia di protezione civile, del 4 ottobre 1963, artt. 3, 5 cpv. 1 e 6  cpv. 1, e l’ Ordinanza federale sull’ edilizia di protezione civile del 27 novembre 1978, Art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8;  -      la legge cantonale sullo stato straordinario e d’ urgenza del 4 ottobre 1982, artt. 9, 13 e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14;  -      la legge cantonale della protezione civile del 7 novembre 1988, artt. 2 e 3, e la legge  cantonale sull’ edilizia di protezione civile del 7 novembre 1988, artt. 8 e 10 cpv. 1;  -      la risoluzione del Consiglio di Stato n. 5875 del 30 giugno 1978, che accoglie il concetto di  base  del  servizio  sanitario  coordinato,  e  la  risoluzione  n.  8250  del  4  ottobre  1979  che  approva  il  concetto  per  la  costruzione  degli  impianti  protetti  per  il  servizio  sanitario  coordinato;  su proposta del Dipartimento militare  Art. 1          Il Dipartimento militare, per mezzo del responsabile dei preparativi della difesa  integrata,  è  l’  autorità  competente  a  far  applicare  la  concezione  del  servizio  sanitario  coordinato (SSC) nell’ ambito del Cantone.  Esso si avvale, per i preparativi, di una Commissione SSC, nominata dal Consiglio di Stato. La  condotta  in  caso  di  necessità  è  regolata  nell’  ambito  dello  Stato  maggiore  di  condotta  cantonale (SMC).  Art. 2  La Commissione SSC in particolare è responsabile per:  -      la direzione e il coordinamento delle attività preparatorie;  -            l’  elaborazione  di  disposizioni  e  direttive  ai  responsabili  della  sanità  pubblica  e  della  protezione civile cantonale;  -      l’ elaborazione di direttive terapeutiche, tenendo conto del personale e dei mezzi tecnici a  disposizione:  -      la pianificazione del trasporto dei pazienti e dell’ ospedalizzazione;  -      l’ informazione agli addetti, alle autorità e alla popolazione.  Il Dipartimento militare, tramite la protezione civile, è responsabile per:  -      la pianificazione e il promuovimento della realizzazione Posti sanitari (PO san) dei posti  sanitari di soccorso (PSS) e degli ospedali di soccorso (OS) della protezione civile;  -      l’ istruzione del personale attribuito ai Po san, ai PSS e agli OS della protezione civile;  -      l’ istruzione dei medici nell’ ambito della medicina di catastrofe;  -      la consulenza tecnica per la realizzazione dei Centri operatori protetti (COP);  -      la definizione della chiave di riparto fra i Comuni per il finanziamento degli impianti.  Il Dipartimento delle opere sociali  [1]  -      la designazione delle categorie degli istituti di cura;  -      la designazione degli istituti di cura che gestiscono gli OS;  -      l’ attribuzione del personale ai COP e agli OS secondo le direttive federali;  -      la sorveglianza dell’ istruzione del personale sanitario addetto ai COP e agli OS e dello  svolgimento degli esercizi pratici nelle infrastrutture ospedaliere protette;  -      l’ approvvigionamento, tramite gli istituti di cura interessati, del materiale sanitario e dei  medicinali; la relativa costituzione di scorte e la loro gestione.  Art. 3  Per la condotta del Servizio sanitario coordinato il territorio del Cantone Ticino è  suddiviso nei seguenti settori sanitari:  - Leventina  - Blenio e Riviera
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            - Locarnese  - Vedeggio / Capriasca / Malcantone  - Lugano e dintorni  - Mendrisiotto (dalle sponde sud del Ceresio).  Il Dipartimento militare designa i capi e i sostituti dei settori del SSC.  Per  la  ripartizione  dei  costi  di  realizzazione  dei  COP  e  OS,  i  settori  sanitari  Vedeggio/Capriasca/Malcantone e Lugano e dintorni vengono riuniti.  Art. 4  Sono considerati istituti di cura privilegiati di categoria I gli ospedali, le cliniche e  gli istituti sanitari in genere, designati quali ospedali di base. Questi istituti di cura sono tenuti:  - a realizzare e a gestire i COP previsti nella concezione;  - a gestire gli OS attribuiti, realizzati dalla protezione civile.  Il personale può essere dispensato e esonerato da obblighi militari o di protezione civile.  I  responsabili  degli  istituti  di  cura  devono  istruire,  secondo  il  concetto  SSC,  il  personale  addetto ai COP e agli OS e organizzare annualmente degli esercizi pratici.  I Comuni che si basano sui COP partecipano al finanziamento della loro realizzazione con una  chiave di riparto determinata dal numero degli abitanti e dalla forza finanziaria.  Art. 5          Sono considerati istituti di cura privilegiati di categoria II gli istituti che devono  sospendere  la  loro  attività  e  i  cui  mezzi  in  personale  e  materiale  devono  essere  messi  a  disposizione del SSC.  Art. 6          Sono considerati istituti di cura privilegiati di categoria III gli istituti che continuano  la loro attività in misura ridotta in superficie e nei rifugi.  Art. 7  Gli OS, i PSS ed i Po san previsti dalla concezione vengono realizzati dai Comuni (o  dagli organismi locali di protezione civile); essi sono gestiti dagli organismi locali di protezione  civile ad eccezione degli OS, la cui gestione è affidata a istituti di cura.  I Comuni che si basano sugli OS, sui PSS e sui Po san, partecipano al finanziamento con una  chiave di riparto che tiene conto del numero degli abitanti e della forza finanziaria.  Laddove  esiste  un  raggruppamento  di  Comuni,  la  chiave  di  riparto  viene  stabilita  conformemente alle disposizioni sottoscritte dai Comuni.  Art. 8                  Il  Dipartimento  militare  trasmette  ad  ogni  Comune  e  agli  organismi  locali  di  protezione  civile  la  pianificazione  settoriale  del  SSC,  approvata  dal  Consiglio  di  Stato,  comprendente l’ elenco degli impianti e le relative attribuzioni.  Art. 9                  L’  esecutore  dell’  impianto  del  SSC  incassa  le  quote-parti  dei  singoli  Comuni,  eventualmente tramite l’ organizzazione locale di protezione civile.  Art. 10              Il  presente  decreto  è  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi ed entra immediatamente in vigore.  [2]  Pubblicata nel BU  1990  , 181.
                        
                        
                    
                    
                    
                [1]
Denominazione modificata in “Dipartimento della sanità e della socialità” DE del 12.3.2002 in
vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76.
[2]
Entrata in vigore: 26 giugno 1990 - BU 1990, 181.
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
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