Regolamento della legge sul cinema
                            Regolamento  della   legge  sul  cinema  1  (del  19   ottobre   2010)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  viste:  –  sul  cinema  del  9   novembre  2005,  –  sull’imposta  di    bollo  e   sugli   spettacoli  cinematografici  del  20   ottobre  1986,  –  sul  sostegno  alla  cultura  del  16  dicembre   2013,  –  sui  sussidi  cantonali   del  22  giugno  1994,  2  decreta:  Capitolo  primo  Generalità  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dipartimento  competente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Art.  1  5  Il  Dipartimento  dell’educazione,    della  cultura  e   dello  sport    (di  seguito  Dipartimento)    è  competente  per  l’applicazione  della  legge  sul  cinema  del  9   novembre   2005  (di  seguito  legge)  e   del  presente  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Definizioni
                            Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per    film  si  intende  una    sequenza  di  immagini  registrate  e  strutturate,  sonorizzate  o  non  sonorizzate,  che  sono  destinate  ad    essere  riprodotte  e  che,  se  proiettate,  suscitano  un’impressione  di  movimento,  indipendentemente      dal  procedimento  tecnico  di  ripresa,  registrazione  o riproduzione  utilizzato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  imprese  di  proiezione  di  film  si  intende  quelle    sale    iscritte  in  un  registro  pubblico  della  Confederazione  che  a   titolo  professionale  proiettano,  continuamente  o   periodicamente,  spettacoli  cinematografici  destinati   al    pubblico.  Capitolo   secondo  Fondo   cantonale   e   contributi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Suddivisione  del  Fondo  cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            per  la    cinematografia  7  Art.  3  8  1  Il  Fondo  di    cui  all’art.  4   della   legge   e   agli   art.  34  e   35   della  legge   sull’imposta  di    bollo  e  sugli  spettacoli  cinematografici   del  20  ottobre  1986  è   così  suddiviso:  a)  dell’importo  quale  aiuto  alla  produzione  di    film;  b)  dell’importo  quale  aiuto  alle  imprese   di    proiezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  caso  in    cui  l’importo   annuo  della  parte  del  fondo  di    cui  al    cpv.  1   lett.   a)  non  raggiunga   250’000  franchi  esso   può  essere  completato   fino  a   tale  massimo   con  un   importo   proveniente  dalla   parte  di  cui  al  cpv.  1   lett.  b)  per  decisione   della  Divisione  della   cultura  e   degli   studi   universitari  (di  seguito  DCSU).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Titolo  modificato   dal   R    14.3.2017;  in    vigore   dal  17.3.2017  - BU  2017,  50.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Ingresso  modificato   dal  R    14.3.2017;  in    vigore   dal  17.3.2017  - BU  2017,  50.
                        
                        
                    
                    
                    
                3
                            Capitolo  introdotto  dal  R    14.3.2017;  in    vigore   dal  17.3.2017  - BU  2017,  50.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Nota   marginale  modificata  dal  14.3.2017;  in vigore   dal  17.3.2018   -  BU  2017,   50.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Art.  modificato  dal  R    14.3.2017;  in    vigore   dal  17.3.2017  - BU  2017,  50.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Capitolo  introdotto  dal  R    14.3.2017;  in    vigore   dal  17.3.2017  - BU  2017,  50.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Nota  marginale  modificata  dal  R  14.11.2018;    in  vigore  dal  16.11.2018  -   BU  2018,  420;  precedente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            modifica:  BU   2017,  50.
                        
                        
                    
                    
                    
                8
                            Art.  modificato  dal  R    14.11.2018;  in  vigore  dal  16.11.2018  -  BU  2018,  420;    precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2017,  50.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Promozione  della  cultura   cinematografica  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  disponibilità  finanziaria
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Art.  4  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio      di  Stato,  nel      limite      dei  crediti  stanziati  annualmente,      decide  sull’assegnazione  dei  contributi  di cui  all’art.  2   della  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    risorse  necessarie  sono  attinte  dal  ricavo  dell’imposta  sugli    spettacoli  cinematografici  e  dal  Fondo  Swisslos.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  contributi  alla  produzione  11  Art.  5  12  I  contributi  a   sostegno  della  produzione  di    film   (art.   2   cpv.  2 lett.   a della  legge)   possono  essere  stanziati  per  i  film:  13  a)  da  registi   indipendenti   con  domicilio  nel  Cantone  Ticino  da  almeno   tre   anni;  b)  da  registi  indipendenti  che  per  questioni  professionali  o   di  studio  hanno    domicilio  fuori  da  dieci   anni   al    massimo,  ma  dimostrano   di    avere   avuto  una  precedente  e   durevole  sul    territorio  ticinese    ed  intrattengono  legami  e    scopi  con  il   Cantone    tali    da  e   prevedere  il loro  possibile  rientro;  c)  da  registi   indipendenti   con  attinenza  ticinese;  d)  da  produttori    o    case  di  produzione    indipendenti  che    hanno  sede  nel  Cantone  da  un  anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   loro  stanziamento   è inoltre  ammesso  per  i  film:  a)   sviluppano  spunti  narrativi  o   tematici  che  hanno  relazione  con  il   Cantone;  b)   sono   ambientati  nel   Cantone;  c)   rivestono  importanza  per  il   Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   valutazione  ai fini  delle  decisioni  sui  contributi  avviene  in    base  alla  qualità  dell’opera,  ai costi   di  produzione  ed  agli    elementi  inerenti  al  Ticino  per  quanto  riguarda  il    regista,  l’ambientazione,  l’impiego  di  attori,  di  tecnici,  di  personale  e    laboratori,  così  come  per  uno  specifico  interesse  culturale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  questi  film     possono  pure  essere  erogati  contributi  per  le  spese     derivanti  dalla  sovrimpressione  di    didascalie   o   di    doppiaggio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il   contributo  massimo  è   di regola  del  30%  delle  spese  effettive  computabili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  contributi   per  manifestazioni  cinematografiche
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Art.  6  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  contributi  a  sostegno    di  proiezioni  e    manifestazioni  cinematografiche    (art.  2  cpv.  2  lett.  b   e   c   della   legge)   possono  essere  stanziati  quando  esse   non  potrebbero  aver  luogo   o   essere  continuate  senza  i  contributi   dello  Stato.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’importo  del  contributo  è   stabilito  tenendo  conto  del    valore  artistico,  educativo  o   documentario  delle  previste  proiezioni,  del  loro  costo,    del  loro  numero  e    dell’importanza    che    esse  hanno  sul  piano  locale,  regionale  o cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le    imprese  di  proiezione  iscritte  registro  pubblico  di  cui  all’art.    23    della  legge    federale  sulla  produzione  e   la cultura  cinematografiche  del  14  dicembre  2001  (LCin)   che  organizzano  per  proprio  conto  proiezioni  di  film  considerati  di  valore  culturale    (lungometraggi  di  produzione  ticinese  sostenuti  dal  Dipartimento,  lungometraggi  di  produzione  svizzera    sostenuti  dall’Ufficio    federale  della  cultura,    documentari,  lungometraggi  in  versione  originale  con    sottotitoli    in  italiano)    possono  richiedere  un  contributo  alle  spese  sostenute  (art.  2   cpv.  2   lett.   d   della  legge).  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   contributo  massimo  è   di regola  del  30%  delle  spese  effettive  computabili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  premio  biennale  19  Art.  7  20  1  Il  premio  biennale  a    sostegno  del  cinema  ticinese  (art.  2    cpv.    3    della  legge)  ha  l’obiettivo  di  valorizzare  la  creazione    di  qualità  e   la  diffusione  dell’arte    cinematografica  in  Ticino;  sono  favorite   le    collaborazioni  con  le Istituzioni   del   settore   a   livello  federale  e   cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Nota   marginale  modificata  dal  R    14.3.2017;  in vigore   dal  17.3.2017  -  BU  2017,   50.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Art.  modificato  dal  R    14.3.2017;   in vigore  dal  17.3.2017  - BU  2017,  50.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Nota  marginale  modificata  dal  R    14.3.2017;  in    vigore  dal  17.3.2017  - BU  2017,  50.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Art.  modificato  dal  R    14.3.2017;   in vigore  dal  17.3.2017  - BU  2017,  50.
                        
                        
                    
                    
                    
                13
                            Frase  modificata  dal   R    14.11.2018;  in    vigore   dal  16.11.2018  -  BU  2018,   420.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Nota  marginale  modificata  dal  R    14.3.2017;  in    vigore  dal  17.3.2017  - BU  2017,  50.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Art.  modificato  dal  R    14.3.2017;   in vigore  dal  17.3.2017  - BU  2017,  50.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Cpv.  modificato  dal   R    14.11.2018;  in    vigore   dal  16.11.2018  -  BU  2018,   420.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Cpv.  modificato  dal   R    14.11.2018;  in    vigore   dal  16.11.2018  -  BU  2018,   420.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Cpv.  introdotto  dal  R    14.11.2018;  in    vigore  dal  16.11.2018  - BU  2018,  420.
                        
                        
                    
                    
                    
                19
                            Nota  marginale  modificata  dal  R    14.3.2017;  in    vigore  dal  17.3.2017  - BU  2017,  50.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  Art.  modificato  dal  R    14.3.2017;   in vigore  dal  17.3.2017  - BU  2017,  50.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  il finanziamento  del   premio   è   possibile  far  capo  anche  a sponsor  privati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Promozione  dell’offerta  21  Art.  8  22  1  Il  Consiglio      di  Stato,  nei  limiti      dei  crediti  stanziati  annualmente,  decide  sull’assegnazione  dei  contributi  di cui  all’art.  3   cpv.  2   della  legge:  a)  i   casi  di  cui  al  cpv.  2  lett.  a)  a  concorso    della  copertura  dell’eventuale  disavanzo  b)  i casi  di    cui  al cpv.   2   lett.  b)  per  gli  interventi   volti  a rendere  maggiormente   confortevole  e  la  sala  e    più  moderni  gli  impianti    tecnologici,  ritenuto    un  massimo  del  30%    delle  effettive  computabili;  c)  i   casi    di  cui  al  cpv.  2  lett.  c)  e  d)  per    un  massimo  del  30%    delle  spese  effettive
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   risorse  necessarie   sono   attinte  dal  ricavo  dell’imposta   sugli  spettacoli  cinematografici.  Capitolo   terzo  Libertà  di  proiezione  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Proiezioni  pubbliche   ai    minori
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  sorveglianza  e età   d’ammissione  24  Art.  9  1  I  responsabili  di  imprese  di  proiezione  che  programmano  prime  visioni  nel  Cantone  sottopongono  al  Dipartimento,  prima  di  portarla    a    conoscenza  del  pubblico,    la  prevista    intera  programmazione  mensile,  affinché  il   Dipartimento  stesso,  sentita    la  Commissione  dei  film  per  giovani,  si    pronunci  in    anticipo  sulle   età   d’ammissione   alle   singole  proiezioni.  Può  essere   richiesta  la  visione  preventiva   di    un  film.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    non  ammissibilità  dei  minori  di  una  determinata  età  deve  essere    adeguatamente  evidenziata  alla  cassa,  sui  manifesti  e nei  contatti  con  i  mezzi  di    comunicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   decisioni  del  Dipartimento  valgono   per  tutte  le    imprese  di    proiezione  di    film.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  In  assenza  di  una   decisione  del  Dipartimento   la  responsabilità   dell’età   d’ammissione  alle  singole  proiezioni,  come    all’art.  5  cpv.  1  della  legge,  è  dei  responsabili  delle  imprese  di  proiezione.  Nell’esecuzione  del  loro  lavoro  i   responsabili  delle  imprese  di  proiezione  relativamente    al  programma  si    riferiscono   alle  indicazioni  in uso  a   livello  nazionale  e emanate   da   autorità/istituzioni  riconosciute  in assenza  delle  quali   la    proiezione  è   vietata  d’ufficio  ai    minori  di 18   anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  collaborazione  delle   imprese  di  proiezione  25  Art.  10  26  La  direzione  dell’impresa  di  proiezione  o    chi  ne  fa  le  veci    è    tenuta  a    prestare  la  necessaria  collaborazione  nei  confronti  del  Dipartimento.  Capitolo  quarto  Norme  procedurali  27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Istanze  28  Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  Le  istanze  inerenti  alle  richieste  di  contributo  per  la  promozione     della  cultura  cinematografica  e  la  promozione  dell’offerta,  come  pure  quelle  inerenti  alla    libertà  di  proiezione,  devono  essere  presentate   alla  DCSU   ed  essere  dovutamente   documentate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Commissioni  consultive  30  Art.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  Commissione  culturale  consultiva  di  cui    agli  art.  18  e   segg.    del  regolamento  della  legge  sul  sostegno  alla  cultura  del   16  dicembre   2013  è   competente   a   rilasciare  i  preavvisi  inerenti  ai  contributi  di    cui   all’art.   2 della   legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  Nota  marginale  modificata  dal  R    14.3.2017;  in    vigore  dal  17.3.2017  - BU  2017,  50.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  Art.  modificato  dal  R    14.3.2017;   in vigore  dal  17.3.2017  - BU  2017,  50.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Capitolo   introdotto  dal  R    14.3.2017;   in vigore  dal  17.3.2017  - BU  2017,  50.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  Nota  marginale  modificata  dal  R    14.3.2017;  in    vigore  dal  17.3.2017  - BU  2017,  50.
                        
                        
                    
                    
                    
                25
                            Nota  marginale  modificata  dal  R    14.3.2017;  in    vigore  dal  17.3.2017  - BU  2017,  50.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  Art.  modificato  dal  R    14.3.2017;   in vigore  dal  17.3.2017  - BU  2017,  50.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  Capitolo   introdotto  dal  R    14.3.2017;   in vigore  dal  17.3.2017  - BU  2017,  50.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  Nota  marginale  modificata  dal  R    14.3.2017;  in    vigore  dal  17.3.2017  - BU  2017,  50.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  Art.  modificato   dal  R    14.11.2018;  in vigore   dal  16.11.2018  - BU  2018,  420;   precedente  modifica:   BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2017,  50.
                        
                        
                    
                    
                    
                30
                            Nota  marginale  modificata  dal  R    14.3.2017;  in    vigore  dal  17.3.2017  - BU  2017,  50.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  Art.  modificato  dal  R    14.3.2017;   in vigore  dal  17.3.2017  - BU  2017,  50.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  i  preavvisi  inerenti  ai    contributi  di cui   all’art.   3   della  legge  la    DCSU  può  chiedere  un  preavviso
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   Commissione  film  giovani,  nominata  dal   Consiglio  di Stato  e   composta  di    tre   membri  scelti   tra  genitori,  educatori   e psicologi,  è   competente   a   rilasciare  i  preavvisi   per  le decisioni  di cui  all’art.  5  della  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  la  durata  delle  cariche,    le  indennità  e    le  altre  disposizioni  organizzative    è    applicabile    il  regolamento  concernente  le  commissioni,  i  gruppi  di  lavoro  e    le  rappresentanze  presso  enti  di  nomina  del  Consiglio  di    Stato  del  6   maggio  2008.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorità  competenti  in  materia  di contributi  32  Art.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  competenze   decisionali  in materia  di    contributi  sono  attribuite  come  segue:  a)  DCSU  per  importi  fino   a   fr.  30’000.–  ;  b)  per  importi  superiori   a fr.  30’000.–  e fino  a fr.  100’000.–;  c)  di Stato  per  importi  superiori  a   fr.  100’000.  –.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro  le  decisioni    di  cui  al  cpv.  1   è   data  facoltà  di  reclamo  all’autorità  che    le  ha  emanate  nel  termine  di 15  giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obbligo  di informare   e di collaborare  Art.  13a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  beneficiari  di  decisioni  di  contributo  sono  tenuti    ad  esplicitare  convenientemente  in  tutte  le loro   forme  di  comunicazione  il   sostegno  da  parte  del  Cantone   secondo  le modalità  decise  dal  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essi  sono  pure  tenuti  ad  informare  la  DCSU  su  eventuali  mutamenti  delle  condizioni  presenti    al  momento  della  richiesta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Essi  devono   collaborare  con  le  istanze  cantonali   preposte  affinché   l’attività  o   il   progetto  culturale  si  inserisca  al    meglio   nella   politica  culturale  ticinese.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Essi  presentano    un    rapporto    di  rendiconto  al  termine  dell’attività  o  del  progetto  e  forniscono  senza  ritardo  i  dati  statistici   richiesti  alla  DCSU.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norma  abrogativa  Art.  14  Sono  abrogati:  a)  di    applicazione  della  legge  sui   cinematografi  del  1°  febbraio  1994;  b)  esecutivo  concernente   la  destinazione  dell’imposta  sugli  spettacoli   cinematografici
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2 marzo  1994.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  15  Il    presente  Regolamento  è    pubblicato    nel  Bollettino    ufficiale    delle  leggi  e    degli    atti  esecutivi  ed  entra  in vigore  immediatamente.  34  Pubblicato  nel   BU  2010  ,  421.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  Nota  marginale  modificata  dal  R    14.3.2017;  in    vigore  dal  17.3.2017  - BU  2017,  50.
                        
                        
                    
                    
                    
                33
                            Art.  introdotto  dal  R    14.3.2017;  in    vigore   dal  17.3.2017  -  BU  2017,  50.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  Entrata  in    vigore:  22   ottobre  2010  -  BU  2010,  421.