Legge sui colori e sigillo del Cantone
                            1  Legge  sui colori e sigillo del Cantone  (del 25 maggio 1803)  I CONSIGLI DEL CANTONE TICINO  h a n n o   r i s o l u t o :  Art. 1  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I colori del Cantone Ticino sono il rosso e azzurro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  colore  rosso  corrisponde  alla  cromia  no.  032,  il  colore  azzurro  alla  cromia  no.  293  della  scala  Pantone, come alla figura 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nella  bandiera militare e  nello stendardo  (bandiera oblunga)  i colori sono  disposti orizzontalmente  (senso  della  fascia),  e  il  rosso  è  in  alto:  nello  scudo  e  nello  stendardo  i  colori  sono  disposti  verticalmente e il rosso è alla sinistra di chi guarda (destra araldica).  Art. 2  Il  sigillo  del  Cantone  Ticino  avrà  per  impronta  un  campo  di  figura  ovale  tagliato  verticalmente  in  due  parti.  A  destra  sarà  collocato  il  color  rosso  ed  a  sinistra  l’azzurro.  Si  leggerà  nella circonferenza dell’ovale da una parte “Federazione Elvetica”  2  e dall’altra “Cantone Ticino”.  La fronte presenterà due rami intrecciati di ulivo, ed il piedestallo un’iscrizione denotante a quale dei  due consigli appartenga.  Art. 3  ...  3  Data dell’entrata in vigore: 26 maggio 1803.  Fig. 1  4  Definizione dei colori  Rosso: scala Pantone 032  Per la stampa in quadricromia: magenta 91%, yellow 87%  Azzurro: scala Pantone 293  Per la stampa in quadricromia: cyan 100%, magenta 56%
                        
                        
                    
                    
                    
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Art. modificato dalla L 19.2.2001; in vigore dal 5.2.2002 - BU 2002, 27; precedente modifica: BU 1922,
252.
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                All’iscrizione di Federazione Elvetica è stata sostituita coll’andar del tempo quella di Confederazione
Svizzera - Raccolta generale delle leggi e dei decreti del Cantone Ticino 1803 - 86 vol. I, 48.
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                Avvertimento. Un 3° articolo della L riguardava il costume de’ membri del Gran Consiglio, ma è andato in
disuso - Raccolta generale delle leggi e dei decreti del Cantone Ticino 1803 - 86 vol. I, 48.
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