Convenzione intercantonale concernente gli infermieri e le infermiere
                            Convenzione  intercantonale concernente gli infermieri e le infermiere  (dell’8 settembre 1947)  Approvata dal Consiglio federale il 7 giugno 1948.  Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 1949.  Definizione della cura degli ammalati  La  cura  degli  ammalati  nel  senso  della  presente  convenzione  comprende  le  cure  Diploma intercantonale;  libero esercizio  La conferenza dei direttori cantonali dell’igiene designa i diplomi considerati valevoli dai  Autorizzazione cantonale  I  Cantoni  che  hanno  aderito  alla  presente  convenzione  si  riservano  il  diritto  di  Regolamento concernente la formazione  professionale e gli esami  Le  diverse  categorie  di  cure  agli  ammalati  come  pure  le  norme  fondamentali  per  la  Ritiro dell’autorizzazione  L’autorità  cantonale  competente  può,  entro  i  limiti  delle  disposizioni  cantonali  vigenti,  Titolo  Il  titolo  d’infermiere  o  d’infermiera,  di  infermiera  visitatrice,  d’infermiera  per  bambini  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tirocinio d’infermiere e d’infermiera  Le disposizioni della presente convenzione non si applicano alle persone che seguono  Organizzazione  La  conferenza  dei  direttori  cantonali  dell’igiene  è  incaricata  di  vigilare  sull’esecuzione  Accessione e disdetta  Tutti i Cantoni possono accedere alla presente convenzione. Essa può essere disdetta  Entrata in vigore  La  presente  convenzione  entra  in  vigore  dopo  la  sua  approvazione  da  parte  del  Disposizioni cantonali  I Cantoni emanano, al momento della loro accessione, le disposizioni necessarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1950  , 123.   (stato  al  31.XII.1965):  Berna,  Zugo,