Regolamento concernente l’esercizio della podologia
                            1  Regolamento  concernente l’esercizio della podologia  1  (del 15 ottobre 1975)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  visti gli art. 16, 17 e 19 della Legge sanitaria del 18 novembre 1954,  2  d e c r e t a :  Autorizzazioni  Art. 1  3  Per  esercitare  professionalmente  la  podologia  è  necessaria  l’autorizzazione  dell’Ufficio  di sanità (di seguito Ufficio).  Definizioni  Art. 2  4  La podologia è limitata all’eliminazione dei calli, duroni, alla cura delle unghie, alla cura  incruenta  di  unghie  deformate  od  incarnate  ed  al  massaggio  del  piede  restando  escluso  ogni  ulteriore intervento chirurgico od ortopedico.  Art. 3  ...  5  Art. 4  ...  6  Art. 5  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Locali  Art. 6  8  Il  locale  nel  quale  la  professione  è  esercitata  deve  rispondere  a  tutte  le  esigenze  dell’igiene.  All’apertura  di  uno  studio  per  la  podologia  detti  locali  devono  essere  esaminati  dall’ispettore dell’Ufficio di sanità.  Art. 7  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Entrata in vigore  Art. 8  Il  presente  regolamento  entra  in  vigore  10    con  la  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  delle leggi e degli atti esecutivi e abroga quello del 2 luglio 1968.  Pubblicato nel BU  1975  , 235.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Titolo modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 340.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Ora legge sulla promozione della salute del 18 aprile 1989.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 340.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 340.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 340.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 340.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 340.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 340.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 340.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10    Entrata in vigore: 21 ottobre 1975 - BU 1975, 235.