Regolamento concernente l’ inserimento sociale e professionale
                            6.4.11.1.2: R conc. l’ inserimento sociale e professionale - 22 marzo 1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.4.11.1.2  Regolamento  concernente l’ inserimento sociale e professionale  IL CONSIGLIO DI STATO  vista la legge sull’ assistenza sociale dell’ 8 marzo 1971,
                        
                        
                    
                    
                    
                A. Competenza
                            Art.  1  [1]                L’  Ufficio  del  sostegno  sociale  e  dell’  inserimento  (di  seguito  Ufficio)  è  incaricato  dell’  applicazione di questo regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                B. I. ...
Art. 2
                            [2]
                        
                        
                    
                    
                    
                II. ...
Art. 3
                            [3]
                        
                        
                    
                    
                    
                III. ...
Art. 4
                            [4]
                        
                        
                    
                    
                    
                IV. ...
Art. 5
                            [5]
                        
                        
                    
                    
                    
                V. Collaborazioni
Art. 6
                            [6]         L’ Ufficio può avvalersi di altri servizi dello Stato, segnatamente di quelli della Divisione della  formazione professionale e dell’ Organizzazione sociopsichiatrica cantonale, dei Comuni e di altri enti ed  organismi e delle organizzazioni cantonali interessate per la consulenza e la ricerca, in particolare, di posti  di lavoro.
                        
                        
                    
                    
                    
                C. Contratto
Art. 7
                            1  Il contratto di inserimento, redatto dal beneficiario o dal suo rappresentante, è sottoscritto dallo  stesso e dall’ Ufficio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel contratto sono specificati:  a.    il progetto di inserimento,  b.    le facilitazioni offerte per la realizzazione del progetto,  c.    lo scadenzario delle attività previste,  d.    le modalità di verifica dell’ attuazione,  e.    la clausola relativa alla revisione e l’ indicazione delle conseguenze in caso di inosservanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                D. Esclusione delle prestazioni particolari dal calcolo della
prestazione assistenziale
Art. 8
                            1  I contributi assegnati nell’ ambito di regolamenti comunali, le spese straordinarie riconosciute  dal datore di lavoro per l’ adempimento del contratto d’ inserimento non sono considerati ai fini del calcolo  della prestazione assistenziale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Eventuali altre prestazioni particolari sono valutate caso per caso.
                        
                        
                    
                    
                    
                E. Prestazioni di inserimento concesse dall’ Ufficio
I.Prestazioni di base
1. Inserimento professionale
Art. 9
                            1  Nel periodo di validità del contratto di inserimento professionale, conformemente all’ art. 31 b  lett. a), b) e c) della legge, è concesso al beneficiario un importo forfetario per le spese generali per il  conseguimento del reddito secondo le norme in vigore presso l’ Ufficio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel periodo di validità del contratto di inserimento sociale, conformemente all’ art. 31 b lett. d) e e) della  legge, è concesso un importo supplementare fino al massimo della quota parte liberamente disponibile  definita dall’ Ufficio.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Prestazioni aggiuntive
                            Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  prestazioni aggiuntive per l’ attuazione del contratto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il comune di domicilio del beneficiario non partecipa alle spese per le prestazioni aggiuntive di cui al  capoverso precedente.
                        
                        
                    
                    
                    
                F. Entrata in vigore
Art. 11
                            Cantone Ticino ed entra in vigore il 2 maggio 1995.  Pubblicato nel BU  1995  , 170.