Decreto esecutivo concernente le tariffe per le prestazioni degli ispettori del best... (8.3.2.4)
Decreto esecutivo concernente le tariffe per le prestazioni degli ispettori del best... (8.3.2.4)
Decreto esecutivo concernente le tariffe per le prestazioni degli ispettori del bestiame
8.3.2.4: DE conc. le tariffe per le prestazioni degli ispettori del bestiame - 10 luglio 2001 ispettori del bestiame (del 10 luglio 2001) IL CONSIGLIO DI STATO visto l’ art. 4 della Legge federale sulle epizoozie, del 1. Iuglio 1966; visto l’ art. 6, cpv. 4 della Legge cantonale sui provvedimenti per combattere le epizoozie (Legge sulle epizoozie) del 3 giugno 1969;
Indennità
Art. 1
Le prestazioni degli ispettori del bestiame nominati dall’ Ufficio del veterinario cantonale sono retribuite come segue: a) indennità annua fr. 100.-- b) tariffa oraria fr. 50.–/ ora [1] c) trasferte per le trasferte e i pasti sono versate le indennità d’ uso per il personale dello Stato.
Corsi di formazione e aggiornamento
Art. 2
federale sulle epizoozie hanno diritto ai seguenti rimborsi: - per mezza giornata fr. 100.-- - per una giornata intera fr. 190.-- Per le trasferte e i pasti sono versate le indennità d’ uso per il personale dello Stato.
Presentazione dei conti
Art. 3
I conti devono essere presentati mensilmente all’ Ufficio del veterinario cantonale, al più tardi entro la prima quindicina del mese successivo.
Entrata in vigore
Art. 4
Il presente Decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1. luglio 2001. Pubblicato nel BU 2001 , 202.