Decreto esecutivo concernente le tariffe per le prestazioni degli ispettori del bestiame
                            8.3.2.4: DE conc. le tariffe per le prestazioni degli ispettori del bestiame - 10 luglio 2001  ispettori del bestiame  (del 10 luglio 2001)  IL CONSIGLIO DI STATO  visto l’ art. 4 della Legge federale sulle epizoozie, del 1. Iuglio 1966;  visto  l’  art.  6,  cpv.  4  della  Legge  cantonale  sui  provvedimenti  per  combattere  le  epizoozie  (Legge  sulle  epizoozie) del 3 giugno 1969;
                        
                        
                    
                    
                    
                Indennità
Art. 1
                            Le prestazioni degli ispettori del bestiame nominati dall’ Ufficio del veterinario cantonale sono  retribuite come segue:  a)    indennità annua      fr. 100.--  b)    tariffa oraria           fr.   50.–/ ora  [1]  c)    trasferte         per le trasferte e i pasti sono versate le indennità         d’ uso per il personale dello Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Corsi di formazione e aggiornamento
Art. 2
                            federale sulle epizoozie hanno diritto ai seguenti rimborsi:  -      per mezza giornata          fr. 100.--  -      per una giornata intera      fr. 190.--  Per le trasferte e i pasti sono versate le indennità d’ uso per il personale dello Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Presentazione dei conti
Art. 3
                            I conti devono essere presentati mensilmente all’ Ufficio del veterinario cantonale, al più tardi  entro la prima quindicina del mese successivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 4
                            Il presente Decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi  del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1. luglio 2001.  Pubblicato   nel BU  2001  , 202.